Ordinanza cautelare 27 marzo 2017
Sentenza 9 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/04/2021
N. 00470/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Voltan, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Altinate 56;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS-, Cat. -OMISSIS-, datato 04/11/2016 e notificato a mani in data 30/11/2016, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina -OMISSIS- ha impugnato con il presente ricorso il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- le ha rigettato l’istanza con cui aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro autonomo.
La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per violazione di legge ed eccesso di potere contestando, in sostanza, il giudizio di pericolosità sociale da parte della Questura, che sarebbe fondato sull’unica sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., e lamentando il difetto di istruttoria in relazione all’asserita irreperibilità della ricorrente all’indirizzo indicato nella domanda nonché in relazione alla mancata valorizzazione dell’inserimento sociale e lavorativo della ricorrente e dei suoi legami familiari in Italia (sorella, con cui conviverebbe ad -OMISSIS-).
Si è costituito in giudizio il Ministro dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza cautelare per carenza di fumus boni juris , con condanna alle spese a carico della ricorrente.
In prossimità dell’udienza di merito nessuna delle parti ha articolato ulteriori difese.
All’udienza del 24 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è da ritenersi infondato, in quanto il giudizio di pericolosità sociale della ricorrente e di non prevalenza degli interessi di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, formulato dalla Questura nel provvedimento impugnato, non può ritenersi palesemente incongruo o irragionevole, tenendo conto dei fatti addebitati alla ricorrente, che, come espressamente riportato dalla Questura nelle premesse del provvedimento a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, è stata “condannata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- alla pena di anni due di reclusione ed € 1.200,00 di multa, in ordine al reato di -OMISSIS-, in quanto, in qualità di titolare del centro massaggi denominato -OMISSIS- nonché affittuaria dei locali, pubblicizzando sui siti internet la propria attività, fornendo il numero della propria utenza telefonica, riscuotendo il prezzo delle -OMISSIS-a pagamento, gestiva un locale aperto al pubblico dove venivano svolte costantemente -OMISSIS-a pagamento”.
Né, ai fini della valutazione di pericolosità sociale operata dalla Questura, può rilevare, come vorrebbe la ricorrente, la concessione in sede penale della sospensione condizionale della pena, considerato che, per costante giurisprudenza, il giudizio di pericolosità sociale demandato all’Autorità di pubblica sicurezza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è autonomo rispetto alle valutazioni effettuate in sede penale (cfr., tra le altre, C.d.S. sent. n. 4962 del 2016, che ha ritenuto che “ non rilevi, al riguardo, quanto stabilito dal giudice penale in ordine alle modalità di esecuzione della pena in quanto la valutazione del giudice penale non vincola l’Amministrazione, chiamata a giudicare complessivamente la compatibilità della permanenza del cittadino straniero nel territorio nazionale con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici ”, e sent. n. 5352 del 2015; cfr. anche Tar Milano, sent. n. 1717 del 2018).
Quanto poi al lamentato difetto di istruttoria con riferimento ai legami familiari della ricorrente, va rilevato che tali legami non erano stati dedotti in corso di procedimento e prima dell’adozione dell’impugnato diniego dalla stessa ricorrente, che pure aveva presentato le sue osservazioni a seguito del preavviso di diniego, e, pertanto, non possono essere fatti valere per la prima volta in questa sede giurisdizionale, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la legittimità del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno va valutato, secondo la regola tempus regit actum , alla luce degli elementi adeguatamente portati a conoscenza dell’Amministrazione, o da questa conosciuti, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (cfr., tra le altre, C.d.S., sez. III, sent. nn. 4416 e 4417 del 2019 “…la prova della sussistenza del requisito in argomento deve essere offerta, al più tardi, in tempo utile per l’adozione del provvedimento che definisce il procedimento. L’orientamento della Sezione è infatti consolidato nel senso che l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda) … ”; cfr. anche sent. n. 2504 del 2016). E, in ogni caso, si rileva che il legame con la sorella non rientra tra quelli per i quali è prevista la cosiddetta tutela rafforzata a favore dei familiari mentre, per quanto riguarda la presenza della figlia della ricorrente sul territorio nazionale, si evidenzia che colei che la ricorrente ha dichiarato essere sua figlia, peraltro senza depositare alcuna documentazione a sostegno delle sue asserzioni, è comunque maggiorenne e non risulta a suo carico.
Considerato quanto sopra già evidenziato in riferimento al giudizio di pericolosità sociale della ricorrente e non prevalenza degli asseriti legami familiari, che è, pertanto, da ritenersi immune dai dedotti vizi di palese illogicità e difetto di istruttoria e motivazione, le ulteriori contestazioni relative alla non effettività della residenza dichiarata dalla ricorrente possono essere assorbite.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, per quanto riguarda la fase di merito del ricorso, possono essere compensate, tenuto conto che la ricorrente è già stata condannata alle spese per la fase cautelare e che l’Avvocatura dello Stato non ha articolato alcuna ulteriore attività difensiva in vista della trattazione di merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o persone citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.