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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: rappresentata e difesa in forza del mandato Parte_1 C.F._1
in atti dagli Avvocati Giancarlo Moro ( ) e Alice Vettore (C.F. CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso il di loro Studio in Venezia – Marghera, C.F._3
Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni inerenti il presente procedimento si indicano il n. di fax
049.8752847, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata Email_2
Parte appellante contro
Controparte_1
– c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con i procc. Avv.
[...] P.IVA_1
Pasquale Schiavulli, c.f. , e Avv. Franco Botteon, c.f. C.F._4 C.F._5
e con domicilio eletto presso l'Avvocatura in Venezia Santa Croce, 712, il primo per mandato CP_1
generale alle liti in data 20 luglio 2009 rep.99470 racc. 22703, notaio i Venezia (doc. Persona_1
1 1), il secondo per il primo per procura generale alle liti a rogito notaio in Persona_2
Roma, rilasciato il 24.3.2022, Rep. n. 91143 (doc. 2), con indicazione di fax 06/88469812 e pec pec Email_3 Email_4
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 169/2022 del Tribunale di ROVIGO – sezione lavoro
IN PUNTO: malattia professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“accogliere, in riforma della sentenza impugnata, le seguenti conclusioni:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale
denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico
permanente stimato nella misura del 10% per la malattia professionale Tendinopatia bilaterale,
quindi, all'indennizzo correlato, in sommatoria, alla percentuale del 13%, ai sensi di quanto disposto
dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui
al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa
e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell di erogare le prestazioni richieste e CP_1
condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o capitale, rapportato alla lesione dell'integrità
psicofisica stimata del 10% per la malattia professionale Tendinopatia bilaterale e quindi, in
sommatoria anche con la menomazione del 13% già accertata, nella misura del 22% o nella diversa
misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi e rivalutazione
monetaria come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione
a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata:
“Nel merito, ed in via principale:
2 1) Respingersi perché infondato, non provato o con qualsiasi altra statuizione, l'appello proposto da
avverso la sentenza n. 169/22 del 4.11.2022 del Tribunale di Rovigo Sez. Lavoro, Parte_1
confermandosi per l'effetto in ogni sua parte l'impugnata decisione;
2) spese di causa come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della sig.ra volte all'accertamento del proprio diritto alla tutela assicurativa per la malattia Parte_1
professionale denunciata. Ha altresì compensato tra le parti le spese di lite.
La sig.ra in data 20.6.2019 presentava all denuncia di malattia professionale Parte_1 CP_1
per le patologie di “Discopatia lombare” e “Tendinopatia bilaterale”, al fine di ottenere l'erogazione delle prestazioni assicurative in quanto ascriveva l'insorgenza delle patologie all'attività di operatrice socio-sanitaria svolta dal 2006. L con nota del 12.11.2019 riconosceva soltanto la patologia CP_1
lombare come malattia professionale, accertando una menomazione psicofisica pari al 6% per un complessivo 13% in sommatoria con infortunio del 30.08.2017. La lavoratrice ha instaurato la presente causa per il riconoscimento della natura professionale anche della tendinopatia.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito
del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali
occorre premettere che a mente della costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità ( ex
plurimis, Sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012) in tema di malattia professionale,
derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro
grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa
la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un
rilevante grado di probabilità.
Nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice non abbia dimostrato di avere svolto presso
gli mansioni comportanti la movimentazione manuale dei carichi e Parte_2
l'assunzione di posture incongrue” (pag. 4).
Alla luce dell'unica testimonianza assunta, il primo giudice ha ritenuto “dimostrato che nel
3 luogo di lavoro erano presenti presidi – in specie sollevatori – sufficienti per numero ed adeguati per
il sollevamento dei pazienti, che molti di questi ultimi non necessitavano di essere movimentati
dall'OSS, che i letti in dotazione erano manovrabili senza sforzo, che i pesi quali rifiuti, biancheria e
stoviglie erano limitati e comunque movimentati con ausili (carrelli, ascensore), che il lavaggio di
vetri e pareti era del tutto occasionale (una volta a settimana) e comunque ripartito tra vari operatori
sicché le occasioni di sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle alle quali l'attrice era
costretta erano decisamente limitate.
Non risulta dimostrata dunque la causa di lavoro della tendinopatia degli arti superiori della
quale la ricorrente soffre, mentre risulta incontestato tra le parti che l abbia riconosciuto a CP_1
favore dell'attrice l'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine tecnopatica della lombo-
discopatia dalla quale la è affetta. Parte_1
Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c., sussistendo in capo alla ricorrente i necessari requisiti reddituali” (pag. 5-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra ulla base di tre Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per erronea esclusione della teste e assenza di motivazione al riguardo. Testimone_1
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha motivato il rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria testimoniale, rinnovata con le note conclusive e relativa alla erronea esclusione della teste Ripercorre quanto accaduto: Tes_1
- il giudice fissava udienza per l'audizione di due testimoni;
- all'udienza del 15.7.2022, a causa dell'eccessivo prolungarsi delle udienze, il giudice sentiva soltanto un teste ( fra quelli presenti e regolarmente citati e poi si riservava;
Tes_2
- sciogliendo la riserva, il giudice fissava udienza di discussione senza motivare il provvedimento;
- il procuratore della lavoratrice depositava istanza di revoca dell'ordinanza rappresentando la necessità di escutere la teste collega della ricorrente per molti anni, regolarmente citata Tes_1
e presente all'udienza come da verbale di causa;
4 - il giudice respingeva l'istanza motivando la propria decisione con la mancata comparizione della teste all'udienza;
- il procuratore della lavoratrice, con note conclusive, rilevava l'errore in cui era incorso il giudice e rinnovava l'istanza;
- nella sentenza impugnata il giudice non ha accolto la rinnovata istanza e nulla ha motivato sul punto.
L'appellante rileva che, revocando la testimone (peraltro con l'errata convinzione che la stessa non fosse comparsa all'udienza), il primo giudice ha ingiustamente compromesso il diritto di difesa della lavoratrice impedendole di dare prova del fondamento della propria domanda ex art. 2697 c.c.
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per non avere ritenuto provata l'esposizione al rischio della lavoratrice e l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività svolta.
L'appellante evidenzia che dal febbraio 2006 è operatrice socio-sanitaria presso l'Istituto
Polesani di Ficarolo (Rovigo), dove assiste ospiti affetti da disabilità psichica anche non autosufficienti, e le mansioni svolte per 38 ore alla settimana riguardano sia l'assistenza agli ospiti
(comprensiva delle operazioni per l'igiene personale, la vestizione, l'assistenza per l'espletamento dei bisogni fisiologici e la somministrazione dei pasti) sia la pulizia degli ambienti (lavaggio dei vetri e dei pavimenti, pulizia delle suppellettili) e il rifacimento dei letti.
L'appellante afferma che l'istruttoria testimoniale, pur con un solo teste, ha dimostrato l'esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi e assunzione di posture incongrue con riferimento alla patologia “tendinopatia bilaterale arti superiori”. Precisa che l'esposizione al rischio di sovraccarico degli arti superiori trova conferma nel certificato rilasciato dal medico competente
(doc. 4), nel quale la lavoratrice è stata dichiarata idonea con prescrizione di non “effettuare
movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori”.
L'appellante osserva che le attività lavorative svolte configurano, circa la patologia a carico degli arti superiori, quanto previsto alla voce “78 a)” delle Nuove tabelle malattie Professionali (D.M.
09.04.2008) ed è stata fornita prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica,
5 dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
2.3. Con il terzo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa il rigetto dell'istanza di esperimento della CTU medico-legale.
L'appellante si duole che il primo giudice ha omesso di motivare il mancato esperimento della
CTU medico-legale, indispensabile per determinare la riconducibilità della patologia all'attività
lavorativa espletata. Pertanto chiede che il Collegio, qualora dovesse ritenere di non integrare l'istruttoria testimoniale, disponga CTU medico-legale.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
3.1. Quanto al primo motivo di appello, l rileva che nell'ordinanza il giudice ha definito CP_1
“non comparsa” la teste a ciò è irrilevante in quanto la decisione istruttoria è basata sulla Tes_1
reiterata affermazione dell'adeguata completezza istruttoria emergente dalle deduzioni del teste
Tes_2
L'ente, altresì, ritiene non dimostrato l'assunto avversario che la teste abbia Tes_1
lavorato con la sig.ra e, comunque, il teste audito ha descritto in modo affidabile e preciso Parte_1
l'attività lavorativa svolta.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, l precisa che l'assoluta prevalenza dei CP_1
disabili psichici assistiti era costituita da persone deambulanti e dunque alla lavoratrice non erano chiesti sollevamenti.
Con riguardo poi alle ulteriori prestazioni, l'ente afferma non provato che esse comportassero il mantenimento – prolungato e sollecitato da pesi o lavorazioni – delle braccia al di sopra del livello delle spalle. In particolare, osserva che l'attività di pulizia era quotidianamente diversa, limitata a ridotto spazio temporale e comunque priva di sollecitazioni anomale o patogene;
altresì la movimentazione di pasti e di rifiuti aveva durata limitata alle esigenze funzionali della singola lavorazione.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, l ribadisce che la corretta ricostruzione dei fatti CP_1
esclude la sussistenza di attività esposte a rischio e dunque non sussiste la necessità di una valutazione medico-legale.
4. All'udienza del 20.3.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
6 decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. Il primo motivo, relativo alla mancata audizione della teste è infondato, per Tes_1
come formulato.
All'udienza del 15.7.2022 erano stati ammessi due testi. E' stato sentito il teste , Tes_2
alla fine della deposizione, la difesa della ricorrente a insistito per l'audizione della Parte_1
seconda teste “oggi citata e presente” (si legge testualmente nel verbale dell'udienza). Il giudice ha così disposto: “Il Giudice, ritenuta sufficiente l'istruttoria svolta, espunge la seconda teste e si riserva
sulle ulteriori istanze istruttorie”.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 20.7.2022, il giudice ha così deciso: “
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, non ammette ulteriori istanze istruttorie e fissa per
discussione l'udienza del 4 novembre 2022”.
Solo rispondendo all'istanza successivamente presentata dalla difesa della lavoratrice il
30.7.2022 e volta all'audizione della teste il giudice di primo grado è incorso nel lapsus Tes_1
censurato con il primo motivo di appello, rigettando la richiesta di sentire la teste e Tes_1
affermando che essa non era comparsa all'udienza fissata per l'escussione dei testi. Tuttavia, come si legge nel relativo provvedimento, il mancato accoglimento dell'istanza non è motivato dal fatto che la non sarebbe comparsa all'udienza di escussione testi, ma dal fatto che il teste Tes_1 Tes_2
era risultato esaustivo: “vista l'istanza presentata dall'Avv. MORO GIANCARLO, tesa ad ottenere
l'audizione del teste citata per l'udienza del 15.7.2022 e non comparsa, così da Testimone_1
consentire a parte ricorrente l'assolvimento dell'onere probatorio che sulla stessa grava;
- ritenuto che il teste ascoltato alla citata udienza, pure indicato da parte ricorrente, abbia
esaurientemente riferito in ordine a tutte le circostanze dedotte in ricorso, sicché l'istruttoria si può
ritenere completa;
- rigetta la richiesta di modifica dell'ordinanza del 15.7.2022” (v. provvedimento del
17.8.2022, in primo grado).
7 Anche in sentenza, v. pag. 4, il giudice ha ribadito che l'unico teste è risultato esaustivo.
Del resto, a parere di questo Collegio, correttamente il teste è stato ritenuto esaustivo, posto che è stato in grado di riferire nel dettaglio sulle modalità di lavoro in particolare nei reparti 21 e 22
ove anche la ha lavorato. Sicchè non risulta dirimente che in concreto il teste non abbia Parte_1
mai lavorato con la in quanto ha comunque descritto nel dettaglio le lavorazioni che tutti Parte_1
gli OSS, quindi anche la svolgevano in tali reparti. Parte_1
Del resto, rientra tra i poteri del giudice la riduzione della lista testi (art. 245 c.p.c.), qualora
“sovrabbondanti” e, nel caso di specie, per quanto precede deve ritenersi che il primo giudice ha ritenuto esaustiva la deposizione del teste e, dunque, in assenza di motivi per ritenere Tes_2
inattendibile il teste (che ha lavorato anche nei reparti per cui è causa, né constano variazioni nella modalità di svolgimento delle lavorazioni successivamente intervenute), sovrabbondanti ulteriori deposizioni.
7. Il secondo motivo, relativo alla contestata assenza di prova di esposizione a rischio, è
infondato.
La sentenza non è oggetto di specifica doglianza nella parte in cui ha ritenuto che la patologia per cui è causa in astratto sia determinata da movimenti ripetuti a carico delle spalle con sollevamento delle braccia al di sopra della linea delle spalle (pag. 4 sentenza).
La deposizione del teste consente di escludere che la sia stata Tes_2 Parte_1
esposta a tale rischio in modo significativo. Del resto, nell'appello, parte appellante allega in modo specifico che tale postura incongrua era assunta per la pulizia delle pareti e dei vetri (pag. 8
dell'appello). Del tutto generica, invece, è l'allegazione a pag. 13 dell'appello secondo la quale il sollevamento delle braccia oltre la linea delle spalle (“o l'assunzione di posture incongrue”) avveniva anche durante il trasporto dei contenitori del cibo e dei sacchi della spazzatura, allegazione,
oltretutto, contraria all'id quod plerumque accidid (ben difficilmente il trasporto di contenitori di cibo e di spazzatura avviene sollevando le braccia oltre la linea delle spalle, ciò che comporterebbe una maggior fatica data dal mantenimento di pesi in posizione elevata senza ragione). Del resto, il teste a affermato che i sacchi venivano movimentati o tramite ascensore o trascinati giù per Tes_2
le scale.
8 Quanto alla pulizia dei vetri, il teste a chiarito che la pulizia dei vetri avveniva con Tes_2
una frequenza ridotta e per un lasso temporale trascurabile rispetto alla giornata lavorativa: “La
pulizia di vetri e pareti faceva parte delle pulizie straordinarie che si facevano una volta a settimana,
io ho fatto questa pulizia, poteva durare 15 minuti perché si faceva in due. (…)ADR: nella pulizia di
vetri e pareti utilizzavamo una scala, le ragnatele si toglievano con il deragnatore, per la pulizia degli
armadi dei pazienti, che erano alti due metri e si spolveravano tutti i giorni, facevamo con la scala la
superficie sopra e le pareti laterali si passavano con lo straccio.
Mettevamo poi a posto la biancheria intima dei pazienti, ma non occorreva alzare le braccia,
le scaffalature erano ad altezza di occhi. Questi indumenti pesavano poco. ”
Per il resto, il teste ha confermato che nei reparti ove lavorava la “al 21 e 22 i Parte_1
pazienti si alzavano da soli”.
Del resto, il Collegio osserva che la posizione incongrua pacificamente (posto che la sentenza non è attaccata sul punto) fonte della tendinopatia è oggetto di un solo capitolo che risulta generico: “
6. Vero che le stanze avevano soffitti alti 4 metri e la pulizia delle pareti e dei vetri, che
avveniva con semplici spugne e stracci, richiedeva sempre l'utilizzo di una scala e costringeva la
ricorrente a tenere le braccia a lungo sollevate oltre la linea delle spalle”.
Anche sotto tale profilo (genericità), non risulta necessario ammettere in questa sede ulteriori testi.
8. Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione della CTU, resta assorbito dal rigetto dei primi due. Ed invero, non essendo provata una apprezzabile esposizione al rischio astrattamente idoneo a determinare la patologia per cui è causa (tendinopatia), l'ammissione della CTU
risulterebbe esplorativa.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
10. Nulla sulle spese di lite del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c. (documentazione depositata il 20.2.2025).
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato
9 l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite del grado ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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