Art. 22.
Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.