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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 2096 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 09.09.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Parte_2
Tauro (RC), Via Angelo Ravano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta
Russo e Daniele Fumagalli, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, giusta CP_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._1
7.12.1975, elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._2
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la ricorrente Parte_1
Parte_ (d'ora in poi conveniva in giudizio il sig.
[...] CP_2
Parte_
, lavoratore presso il porto di Gioia Tauro, chiedendo di accertare e
[...]
dichiarare la legittimità della Sanzione disciplinare adottata dalla Società nei confronti del resistente, con conferma della stessa.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- di aver irrogato sanzione disciplinare al lavoratore per essersi lo stesso volontariamente rifiutato di prendere servizio nella giornata del 29.05.2024 e nell'orario previsto per il primo turno flessibile (ossia dalle ore 00:30 alle ore 07:00), presentandosi per contro nel secondo turno (ovvero quello previsto dalle ore 06:30 alle ore 13:00);
- che la scelta del dipendente, giustificata dall'aver ricevuto tardivamente la comunicazione del turno da parte dell'Ufficio preposto, doveva ritenersi arbitraria essendo suo obbligo quello di informarsi autonomamente sul servizio da svolgere ed a prescindere dal ricevimento del messaggio SMS da parte di ravvisandosi quindi Parte_3
gli estremi dell'insubordinazione;
- che la sanzione irrogata al Sig. di 5 giorni di sospensione dal Controparte_2
servizio e dalla retribuzione è dà ritenersi legittima alla luce della gravità del fatto contestato e dei precedenti disciplinari.
Si costituiva in giudizio il quale, contestava integralmente Controparte_2
l'avversa domanda eccependo, l'inesistenza del fatto contestato con violazione del contratto integrativo aziendale;
la violazione del principio di buona fede e di correttezza;
l'inosservanza delle garanzie procedurali disciplinari. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 09 settembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto. Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata da nei confronti del Parte_3
lavoratore resistente, la quale ha ritenuto arbitrario il rifiuto del lavoratore di svolgere il primo turno presentandosi all'avvio del secondo turno ed allorquando lo stesso era programmato “flessibile”, a nulla rilevando il ritardo nel ricevimento nel messaggio
SMS trasmessogli, in quanto, il Lavoratore avrebbe comunque dovuto informarsi del turno assegnatogli nella giornata ed a prescindere dal ricevimento del messaggio stesso.
Quanto sostenuto dalla Società risulta corretto, dovendosi la sanzione ritenere giustificata per le seguenti ragioni.
Emerge chiaramente dal contratto integrativo aziendale che i lavoratori assegnati al c.d.
“turno flessibile” possono essere impiegati dalla ricorrente (al di fuori della programmazione ordinaria e cadenzata su base mensile) in uno dei quattro turni predisposti nell'arco delle 24/H e che gli stessi ricevano un SMS entro un preciso orario, ovvero: entro le ore 13:00 se chiamati per il I° turno, entro le ore 17:00 se chiamati per il II° o il III° turno ed entro le ore 18:00 se chiamati per il IV° turno.
Il tutto come previsto all'art. 6 del CIA del 17.11.2006.
Diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore resistente, l'espressione “il lavoratore richiederà l'informativa” non concerne l'ipotesi in cui il lavoratore non abbia ricevuto il messaggio SMS entro il termine ultimo previsto dal CIA, in quanto deve ritenersi che il messaggio SMS costituisca un mero servizio aggiuntivo rispetto al sistema Info-turni (risponditore automatico), che ogni lavoratore è tenuto a consultare al fine di apprendere il proprio turno di assegnazione, non potendo essere al
SMS attribuito valore di notifica.
Sul punto si rileva come l'Accordo Integrativo di 2° Livello del 17 novembre 2006, al punto 6, nel disciplinare la c.d. “Flessibilità Jolly” sancisce che “Nella sequenza di flessibile il lavoratore richiederà/riceverà l'informativa dell'assegnazione del turno, anche tramite sms, entro le ore....”. L'utilizzo del termine “anche” determina inequivocabilmente che il messaggio SMS rivesta funzione aggiuntiva al servizio Info- turni (risponditore automatico), messo a disposizione dall'Azienda, telefonando al quale il lavoratore è tenuto ad apprendere il turno assegnato semplicemente chiamando, entro l'orario indicato, predetto numero nei giorni in cui è assegnato a un turno jolly.
Tale ricostruzione trova conferma nel fatto che, come provato dall'azienda, in data 28 maggio 2024, benché effettivamente gli SMS siano stati consegnati a parte dei lavoratori comandati (38, sui 44 totali chiamati al turno flessibile) fra le ore 13:52:11
e le ore 13:52:45, tutti si sono presentati regolarmente in servizio, con la sola eccezione dei Sig. e di due suoi colleghi appartenenti alla medesima sigla sindacale CP_2
(anch'essi destinatari di provvedimenti disciplinari).
La circostanza che solo tre lavoratori, tutti appartenenti alla medesima sigla sindacale, non si presentavano regolarmente in servizio a fronte della regolare presenza degli altri induce questo giudice ad ipotizzare che gli stessi abbiano di cercato di sfruttare tale situazione per entrare in rotta di collisione con l'azienda, al fine di procurare alla stessa un rallentamento della produttività e di conseguenza un danno.
Diversamente non sussiste alcun elemento di fatto che induca lo scrivente a poter ipotizzare il contrario, ovvero che in tale circostanza la comminazione delle sanzioni disciplinari irrogate da parte datoriale sia stata dovuta ad un intento persecutorio nei confronti dei lavoratori.
Infatti, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dal lavoratore non si comprende come, un ritardo di soli 51 minuti possa aver inciso sulla sua programmazione di vita, tenuto conto del fatto che il turno notturno era programmato circa dieci ore dopo, la ricezione del SMS.
A ciò si aggiunga inoltre che il lavoratore nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza, seppur stravolto nella propria organizzazione di vita dal ritardo di 51 minuti nella ricezione dell'SMS (che come detto in precedenza, a parere di chi scrive, non riveste valore di notifica, ma di semplice comunicazione ultronea, rispetto al dovere del lavoratore di informarsi mediante gli appositi strumenti aziendali predisposti) avrebbe potuto mettersi in contatto con l'azienda per ottenere chiarimenti, comunicare la propria impossibilità a prendere parte al turno e/o chiedere uno spostamento dello stesso, permettendo così alla parte datoriale di adottare le necessarie contromisure per fare fronte alla propria assenza.
Diversamente il lavoratore arbitrariamente ed ingiustificatamente compiva un grave atto di insubordinazione decidendo di assentarsi dal turno previsto, senza fornire alcun preavviso all'azienda, cagionandole grave danno nello svolgimento del turno, in violazione del principio di legittimo affidamento e del rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza a cui è tenuto a conformarsi ogni lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa.
La conferma dell'insubordinazione della condotta, deliberatamente tenuta dal lavoratore, si evince non solo nel fatto che tutti gli altri suoi colleghi si siano presentati regolarmente per lo svolgimento del turno, ma anche nel fatto che in data 4 gennaio
2025 il sig. dopo aver regolarmente ricevuto entro le ore 13:00 il messaggio CP_2
SMS recante la programmazione del primo turno flessibile per il giorno successivo, alle ore 16:30 circa dello stesso giorno, comunicava la propria impossibilità a svolgere il turno assegnato, venendo assecondato dall'ufficio risorse umane della Società, che nel rispetto del principio di leale collaborazione accoglieva la richiesta di variazione, disponendo un cambio dal primo al quarto turno compatibile con le esigenze organizzative.
Tale circostanza risulta idonea a dimostrare come la condotta tenuta dal lavoratore sia connotata dalla volontaria e consapevole inosservanza Controparte_2
delle disposizioni aziendali legittimamente impartite, essendo lo stesso pienamente a conoscenza delle ordinarie modalità di svolgimento delle relazioni tra parte datoriale e lavoratori nella gestione dei turni assegnati, al fine di non arrecare danno all'attività aziendale;
inoltre la disponibilità alla modifica del turno manifestata dall'azienda in tale diversa circostanza dimostra in maniera inequivocabile come nessun intento discriminatorio sussiste da parte della nei suoi confronti o nei confronti dei suoi Parte_3
colleghi appartenenti alla medesima sigla sindacale. In fine quanto all'eccezione di inosservanza delle garanzie procedurali disciplinari, queste risultano essere state pienamente rispettate nella comminazione della sanzione oggetto del presente giudizio, da cui l'infondatezza dell'eccezione.
In conclusione, deve ritenersi che il grave atto di insubordinazione compiuto dal lavoratore determini la legittimità della sanzione irrogata. Controparte_2
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e dichiara la legittimità della Sanzione adottata dalla Società ricorrente nei confronti del Lavoratore, confermando pertanto la stessa;
b) condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Palmi, 10.09.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 2096 del ruolo generale per l'anno 2024 all'udienza del 09.09.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura del seguente
SENTENZA
TRA
in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Parte_2
Tauro (RC), Via Angelo Ravano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta
Russo e Daniele Fumagalli, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, giusta CP_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc.: ), nato a [...] Controparte_2 C.F._1
7.12.1975, elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._2
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa di sanzione disciplinare conservativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la ricorrente Parte_1
Parte_ (d'ora in poi conveniva in giudizio il sig.
[...] CP_2
Parte_
, lavoratore presso il porto di Gioia Tauro, chiedendo di accertare e
[...]
dichiarare la legittimità della Sanzione disciplinare adottata dalla Società nei confronti del resistente, con conferma della stessa.
Nello specifico, parte ricorrente deduceva:
- di aver irrogato sanzione disciplinare al lavoratore per essersi lo stesso volontariamente rifiutato di prendere servizio nella giornata del 29.05.2024 e nell'orario previsto per il primo turno flessibile (ossia dalle ore 00:30 alle ore 07:00), presentandosi per contro nel secondo turno (ovvero quello previsto dalle ore 06:30 alle ore 13:00);
- che la scelta del dipendente, giustificata dall'aver ricevuto tardivamente la comunicazione del turno da parte dell'Ufficio preposto, doveva ritenersi arbitraria essendo suo obbligo quello di informarsi autonomamente sul servizio da svolgere ed a prescindere dal ricevimento del messaggio SMS da parte di ravvisandosi quindi Parte_3
gli estremi dell'insubordinazione;
- che la sanzione irrogata al Sig. di 5 giorni di sospensione dal Controparte_2
servizio e dalla retribuzione è dà ritenersi legittima alla luce della gravità del fatto contestato e dei precedenti disciplinari.
Si costituiva in giudizio il quale, contestava integralmente Controparte_2
l'avversa domanda eccependo, l'inesistenza del fatto contestato con violazione del contratto integrativo aziendale;
la violazione del principio di buona fede e di correttezza;
l'inosservanza delle garanzie procedurali disciplinari. Chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale della questione, ed all'udienza del 09 settembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto. Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata da nei confronti del Parte_3
lavoratore resistente, la quale ha ritenuto arbitrario il rifiuto del lavoratore di svolgere il primo turno presentandosi all'avvio del secondo turno ed allorquando lo stesso era programmato “flessibile”, a nulla rilevando il ritardo nel ricevimento nel messaggio
SMS trasmessogli, in quanto, il Lavoratore avrebbe comunque dovuto informarsi del turno assegnatogli nella giornata ed a prescindere dal ricevimento del messaggio stesso.
Quanto sostenuto dalla Società risulta corretto, dovendosi la sanzione ritenere giustificata per le seguenti ragioni.
Emerge chiaramente dal contratto integrativo aziendale che i lavoratori assegnati al c.d.
“turno flessibile” possono essere impiegati dalla ricorrente (al di fuori della programmazione ordinaria e cadenzata su base mensile) in uno dei quattro turni predisposti nell'arco delle 24/H e che gli stessi ricevano un SMS entro un preciso orario, ovvero: entro le ore 13:00 se chiamati per il I° turno, entro le ore 17:00 se chiamati per il II° o il III° turno ed entro le ore 18:00 se chiamati per il IV° turno.
Il tutto come previsto all'art. 6 del CIA del 17.11.2006.
Diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore resistente, l'espressione “il lavoratore richiederà l'informativa” non concerne l'ipotesi in cui il lavoratore non abbia ricevuto il messaggio SMS entro il termine ultimo previsto dal CIA, in quanto deve ritenersi che il messaggio SMS costituisca un mero servizio aggiuntivo rispetto al sistema Info-turni (risponditore automatico), che ogni lavoratore è tenuto a consultare al fine di apprendere il proprio turno di assegnazione, non potendo essere al
SMS attribuito valore di notifica.
Sul punto si rileva come l'Accordo Integrativo di 2° Livello del 17 novembre 2006, al punto 6, nel disciplinare la c.d. “Flessibilità Jolly” sancisce che “Nella sequenza di flessibile il lavoratore richiederà/riceverà l'informativa dell'assegnazione del turno, anche tramite sms, entro le ore....”. L'utilizzo del termine “anche” determina inequivocabilmente che il messaggio SMS rivesta funzione aggiuntiva al servizio Info- turni (risponditore automatico), messo a disposizione dall'Azienda, telefonando al quale il lavoratore è tenuto ad apprendere il turno assegnato semplicemente chiamando, entro l'orario indicato, predetto numero nei giorni in cui è assegnato a un turno jolly.
Tale ricostruzione trova conferma nel fatto che, come provato dall'azienda, in data 28 maggio 2024, benché effettivamente gli SMS siano stati consegnati a parte dei lavoratori comandati (38, sui 44 totali chiamati al turno flessibile) fra le ore 13:52:11
e le ore 13:52:45, tutti si sono presentati regolarmente in servizio, con la sola eccezione dei Sig. e di due suoi colleghi appartenenti alla medesima sigla sindacale CP_2
(anch'essi destinatari di provvedimenti disciplinari).
La circostanza che solo tre lavoratori, tutti appartenenti alla medesima sigla sindacale, non si presentavano regolarmente in servizio a fronte della regolare presenza degli altri induce questo giudice ad ipotizzare che gli stessi abbiano di cercato di sfruttare tale situazione per entrare in rotta di collisione con l'azienda, al fine di procurare alla stessa un rallentamento della produttività e di conseguenza un danno.
Diversamente non sussiste alcun elemento di fatto che induca lo scrivente a poter ipotizzare il contrario, ovvero che in tale circostanza la comminazione delle sanzioni disciplinari irrogate da parte datoriale sia stata dovuta ad un intento persecutorio nei confronti dei lavoratori.
Infatti, pur volendo aderire alla tesi sostenuta dal lavoratore non si comprende come, un ritardo di soli 51 minuti possa aver inciso sulla sua programmazione di vita, tenuto conto del fatto che il turno notturno era programmato circa dieci ore dopo, la ricezione del SMS.
A ciò si aggiunga inoltre che il lavoratore nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza, seppur stravolto nella propria organizzazione di vita dal ritardo di 51 minuti nella ricezione dell'SMS (che come detto in precedenza, a parere di chi scrive, non riveste valore di notifica, ma di semplice comunicazione ultronea, rispetto al dovere del lavoratore di informarsi mediante gli appositi strumenti aziendali predisposti) avrebbe potuto mettersi in contatto con l'azienda per ottenere chiarimenti, comunicare la propria impossibilità a prendere parte al turno e/o chiedere uno spostamento dello stesso, permettendo così alla parte datoriale di adottare le necessarie contromisure per fare fronte alla propria assenza.
Diversamente il lavoratore arbitrariamente ed ingiustificatamente compiva un grave atto di insubordinazione decidendo di assentarsi dal turno previsto, senza fornire alcun preavviso all'azienda, cagionandole grave danno nello svolgimento del turno, in violazione del principio di legittimo affidamento e del rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza a cui è tenuto a conformarsi ogni lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa.
La conferma dell'insubordinazione della condotta, deliberatamente tenuta dal lavoratore, si evince non solo nel fatto che tutti gli altri suoi colleghi si siano presentati regolarmente per lo svolgimento del turno, ma anche nel fatto che in data 4 gennaio
2025 il sig. dopo aver regolarmente ricevuto entro le ore 13:00 il messaggio CP_2
SMS recante la programmazione del primo turno flessibile per il giorno successivo, alle ore 16:30 circa dello stesso giorno, comunicava la propria impossibilità a svolgere il turno assegnato, venendo assecondato dall'ufficio risorse umane della Società, che nel rispetto del principio di leale collaborazione accoglieva la richiesta di variazione, disponendo un cambio dal primo al quarto turno compatibile con le esigenze organizzative.
Tale circostanza risulta idonea a dimostrare come la condotta tenuta dal lavoratore sia connotata dalla volontaria e consapevole inosservanza Controparte_2
delle disposizioni aziendali legittimamente impartite, essendo lo stesso pienamente a conoscenza delle ordinarie modalità di svolgimento delle relazioni tra parte datoriale e lavoratori nella gestione dei turni assegnati, al fine di non arrecare danno all'attività aziendale;
inoltre la disponibilità alla modifica del turno manifestata dall'azienda in tale diversa circostanza dimostra in maniera inequivocabile come nessun intento discriminatorio sussiste da parte della nei suoi confronti o nei confronti dei suoi Parte_3
colleghi appartenenti alla medesima sigla sindacale. In fine quanto all'eccezione di inosservanza delle garanzie procedurali disciplinari, queste risultano essere state pienamente rispettate nella comminazione della sanzione oggetto del presente giudizio, da cui l'infondatezza dell'eccezione.
In conclusione, deve ritenersi che il grave atto di insubordinazione compiuto dal lavoratore determini la legittimità della sanzione irrogata. Controparte_2
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Palmi, dott. Carlo Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e dichiara la legittimità della Sanzione adottata dalla Società ricorrente nei confronti del Lavoratore, confermando pertanto la stessa;
b) condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Palmi, 10.09.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti