Ordinanza presidenziale 23 marzo 2020
Decreto presidenziale 2 novembre 2021
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 02/11/2021, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 00652/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01092/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2008, proposto da
TT AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico, 6;
contro
il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
il Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per beni Architettonici e il paesaggio per le Province di VE - BL - PD – TV con il quale è stato annullato il provvedimento del Dirigente del Settore I Privata del Comune di Padova con il quale è stato autorizzato con prescrizioni, ai fini ambientali, " il mantenimento delle opere abusive realizzate e per le quali era stato richiesto il condono , nonchè l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati agricoli";
del provvedimento del Comune di Padova 7.01.2008, che autorizza gli interventi ai fini paesaggistici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni e Attività Culturali;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 256/2020 del 23.3.2020;
Visto l’adempimento istruttorio del Comune di Padova depositato in data 28.5.2020, dalla quale risulta tra l’altro, il decesso nel 2016 dell’avvocato Umberto Costa, difensore del ricorrente;
che, pertanto, non resta che dare atto, ai sensi degli artt. 79, co. 2 c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., della interruzione del processo;
P.Q.M.
Dà atto dell’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, co. 2 c.p.a. e 299 e ss..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 2 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO