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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
19 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle
Fornaci, n. 44 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.
Benedetto Loyola, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
C.F. e P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vittuone (MI),
pagina1 di 21 via G. Falcone e P. Borsellino, n. 1 ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Dante, n. 9, press lo studio degli avvocati Stefano Roncoroni, Andrea Casà e Ilaria
Baroli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 5170/2024, pubblicata il 16 maggio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 35954/2023 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in totale riforma della impugnata sentenza n. 5170/2024 del Tribunale
Civile di Milano, V Sezione, pubblicata il 16.5.2024 e notificata il 21.5.2024, accogliere tutte le domande già spiegate in primo grado da Parte_1 nei confronti di e rigettate dal Tribunale, e
[...] Controparte_1 precisamente:
- accertare e dichiarare che il pagamento della fattura n. 287/FE emessa il 23.11.2021 da per € 20.100,00, IVA compresa, è stato Parte_1 eseguito in favore di soggetto non legittimato per fatto e colpa della stessa società debitrice e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
a ripetere il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del medesimo importo di € 20.100,00, IVA compresa, oltre interessi legali
[...] di mora ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
C.A. come da parametri ministeriali aggiornati al D.M. n. 147/22 e refusione del contributo unificato dei due gradi a carico dell'appellata”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza:
pagina2 di 21 In via preliminare, dichiarare l'appello proposto da Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 1) e 3), per i motivi
[...] esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto integralmente e manifestamente infondato in fatto ed in
[...] diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5170/2024 del Tribunale di Milano;
Nel merito, in via subordinata, ove venisse accertato il diritto di
[...] di ricevere da il pagamento della somma oggetto Parte_1 CP_1 della fattura n. 287/FE, ridurre proporzionalmente l'importo di Euro 20.100,00 del 50%, o della diversa misura ritenuta di giustizia, e con esclusione degli interessi moratori, in conseguenza del concorso di colpa dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese processuali in favore della appellata”.
pagina3 di 21 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 12 ottobre 2023 e notificato il 18 dicembre 2023, (di seguito Parte_1 denominata ha chiesto al Tribunale di Milano di “accertare che il Parte_1
pagamento della fattura n. 287/FE emessa il 23.11.2021 da Parte_1 per € 20.100,00, IVA compresa, è stato eseguito in favore di soggetto non
[...]
legittimato per fatto e colpa della stessa società debitrice Controparte_1
e, per l'effetto, condannare a ripetere il
[...] Controparte_1 pagamento in favore di del medesimo importo di € Parte_1
20.100,00, IVA compresa, oltre interessi legali di mora ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
nell'ambito della propria attività di fornitura di servizi di assistenza tecnica, controllo tecnico ed ispezioni nel settore delle grandi opere di ingegneria civile, il
2 agosto 2019 aveva formulato un'offerta per il servizio di certificazione di terza parte del processo di progettazione, realizzazione e installazione di un nuovo impianto da prevedere nell'ambito dell'esistente centro logistico sito in CP_1
Vittuone (MI);
con ordine n. PUR20000432-1 del 13 luglio 2020 Controparte_1
aveva accettato la proposta;
conseguentemente, le prestazioni erano state regolarmente eseguite e pagate alle scadenze stabilite, mediante bonifico sul conto corrente bancario di acceso presso Banca del Fucino, filiale di Roma, Parte_1
mediante le coordinate IBAN indicate nell'ordine e in ogni singola fattura;
per il pagamento del saldo, pari a euro 20.130,00, I.V.A. inclusa, previsto al termine del servizio e di cui alla fattura n. 287/FE emessa il 23 novembre 2021, era iniziata tra le parti una particolare corrispondenza a mezzo mail;
in particolare, con mail del 12 gennaio 2022, proveniente dall'account dell'ingegner di indirizzata ad di Controparte_2 Parte_1 Testimone_1
(e, per conoscenza, a e Controparte_1 Testimone_2 Tes_3
di Chanel), era stato comunicato: “Ciao Andrea, per quanto riguarda i
[...]
nostri pagamenti, questa mattina abbiamo ricevuto una notifica dalla nostra banca. Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del
pagina4 di 21 cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo. Vogliamo che tutti i pagamenti vengano trasferiti alle nostre informazioni bancarie appena aggiornate, come confermato oggi. Si prega di confermare urgentemente la ricezione di questa e-mail in modo che possiamo fornirvi le informazioni bancarie appena aggiornate. Puoi confermare quando verrà effettuato il pagamento?
Grazie e a presto. Ing. . Direttore Tecnico”; Controparte_2
con mail del 13 gennaio 2022 aveva inviato Controparte_1 all'account dell'ingegner la seguente risposta: “Buongiorno Vi segnalo CP_2
che non lavora più presso la nostra società e il nuovo referente Testimone_1
è (omissis) Non è chiara la richiesta. Se avete cambiato banca vi chiediamo di inviare le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata dell'istituto di credito”;
il 14 gennaio 2022 dall'account dell'architetto di Controparte_3 [...]
indirizzato a e, per conoscenza a e Pt_1 Parte_2 Testimone_2
di era stato inviato il seguente Testimone_3 Controparte_1 messaggio: “Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le Pt_2
nostre informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo. Potete confermare quando verrà pagata la fattura? Grazie e a presto. ; Controparte_3
nello stesso giorno aveva risposto nei seguenti termini ad Parte_2
“Ciao , la fattura verrà pagata a fine gennaio ma Controparte_3 CP_3
abbiamo necessità di avere le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata della banca. Ti prego di farmele avere prima possibile. In anagrafica c'è la banca che ci avevate comunicato in precedenza (Banca del Fucino). Grazie e buona giornata, ”; Pt_2
sempre in data 14 gennaio 2022 aveva scritto a Controparte_3 [...]
quanto segue: Pt_2
“Ciao , Pt_2
Mentre lavoriamo per fornirti le nostre informazioni bancarie aggiornate.
pagina5 di 21 Potete confermare quanto sarà pagato per permetterci di informare la nostra banca dell'importo.
Grazie e a presto. ; Controparte_3
con mail del 14 gennaio 2022 aveva risposto ad Parte_2 CP_3
nei seguenti termini: “Ciao Alessandra, verrà saldata la fattura 287/FE
[...] per un totale di 20.130 euro. Grazie ”; Pt_2
il 18 gennaio 2022 dall'account di era stato inviato il Controparte_3
seguente messaggio:
“Ciao , Pt_2
Si prega di trovare in allegato le nostre coordinate bancarie aggiornate. Ti preghiamo di inviarci un avviso di rimessa dopo che il pagamento è stato elaborato. Grazie e a presto. ; Controparte_3
aveva risposto con mail delle ore 10:52, scrivendo che Parte_2
necessitava delle coordinate bancarie su carta intestata della banca, altrimenti non sarebbe stato possibile procedere al pagamento;
dall'account di alle ore 13:02 dello stesso giorno, era Controparte_3
stata inviata la seguente risposta:
“Ciao , Pt_2
Trovi in allegato le nostre informazioni sul conto aggiornate con
l'intestazione della nostra lettera bancaria. Grazie e a presto. CP_3
;
[...]
alla mail era stata allegata una lettera, datata 18 gennaio 2022, stampata su foglio bianco A4, del seguente tenore:
“January 18, 2022
Parte_1
IMPORTANTE I Istruzioni per l'instradamento della transazione (bonifico bancario)
Ciao , CP_3
Grazie per la richiesta di informazioni sul conto e sul numero di instradamento bancario per . Si prega di fornire Parte_1
pagina6 di 21 le seguenti istruzioni di instradamento ai rimettitori che inviano ACH, bonifici al conto aziendale. Per un'elaborazione accurata e tempestiva delle transazioni, è molto importante che i rimettitori identifichino correttamente il numero di conto aziendale e il numero di routing applicabile”; seguivano le coordinate bancarie di
JP Morgan Chase, con indirizzo 2720 Sierra Spring Dr Grand Prairie Texas,
70052 United States;
la lettera terminava con le seguenti parole: “Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande. Grazie per la tua attività e
l'opportunità di servirti. Cordiali saluti NA Client Service CP_4
Analyst JPMorgan Chase Bank, N.A.”;
infine, con mail del 7 marzo 2022, aveva comunicato Parte_2 all'ingegner che la fattura era stata pagata al nuovo IBAN Controparte_2
secondo le indicazioni fornite da e, pertanto, era Controparte_3 Parte_1
venuta a conoscenza del fatto che aveva effettuato il Controparte_1
pagamento su un conto corrente bancario che non apparteneva a Parte_1
quanto accaduto tra le parti rappresentava una vera e propria truffa, nota con l'acronimo di (“business mail compromise”), a seguito della quale un CP_5
soggetto ignoto aveva intercettato la mail di contenente la fattura Parte_1 commerciale, si era inserito nel rapporto tra le parti, riproducendo l'account di posta elettronica del fornitore e aveva chiesto di effettuare il bonifico su un conto estero non appartenente al fornitore;
era stata negligente nell'operare il pagamento del Controparte_1 saldo dell'ordine non sul solito conto della Banca del Fucino, sul quale erano stati bonificati gli acconti, ma su un conto di una banca beneficiaria addirittura con sede negli Stati Uniti d'America, in Texas.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il Controparte_1
fondamento della domanda, eccependo di aver adempiuto alla propria obbligazione in favore di soggetto identificabile con il creditore e su conto corrente intestato al beneficiario;
di aver adottato tutte le cautele del caso, chiedendo che le nuove coordinate bancarie le fossero trasmesse su carta intestata della banca estera, non sussistendo nel caso concreto elementi che potessero suggerire la non genuinità dello scambio di mail;
che la negligenza era piuttosto imputabile a perché aveva “omesso di monitorare in maniera Parte_1
appropriata i propri sistemi informatici e/o i propri dipendenti e l'uso che questi
pagina7 di 21 fanno dei loro account aziendali” e perché non aveva voluto sporgere Parte_1
denuncia querela per i fatti accaduti. La parte convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna ad un importo ridotto della metà, in considerazione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 5170/2024, pubblicata il 16 maggio 2024, il
Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, condannando la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alla parte convenuta.
Il giudice di prime cure ha premesso che l'oggetto del ricorso verte in ipotesi di errore del solvens causato da una frode informatica subita dal creditore e che la controversia nasce dal fatto che le coordinate bancarie utilizzate da
[...] per l'esecuzione del pagamento le erano state comunicate Controparte_1
tramite una mail che, benché riconducibile a costituiva il frutto di una Parte_1
frode informatica.
Dopo aver ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 1189 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che gli indirizzi mail provenienti da – Parte_1 asseritamente riferibili a e ad – fossero tali da Controparte_2 Controparte_3
non poter far sorgere alcun dubbio in ordine al mittente quale soggetto interno a circostanza tale da ingenerare l'affidamento di Parte_1 Controparte_1
ad eseguire il pagamento.
[...]
Il giudice ha aggiunto che il debitore ha più volte interloquito via mail con l'apparente chiedendo anche che le nuove coordinate bancarie fossero Parte_1 trasmesse su carta intestata della banca;
che “Di certo, non poteva essere la grammatica utilizzata nel testo delle mail che poteva far sorgere il sospetto che si trattasse di una truffa telematica”.
Il giudice ha affermato che il creditore, quale imprenditore, avrebbe dovuto adottare misure idonee tali da garantire la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c., mentre nel caso in esame non aveva Parte_1
protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in merito.
pagina8 di 21 Ha aggiunto che, rilevante ai fini della decisione, risulta la circostanza che non abbia sporto denuncia querela “in ordine all'intromissione di Parte_1 soggetti terzi nel proprio dominio oltre alla truffa subita”.
Sulla base di tali rilievi il giudice di prime cure ha ritenuto l'affidamento incolpevole del solvens e il carattere solutorio, ex art. Controparte_1
1189 c.c., del pagamento da quest'ultima effettuato.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 giugno 2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma, riproponendo la domanda formulata nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 16 ottobre 2024, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha contestato il fondamento, chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto, per l'ipotesi di accertamento del diritto di di ricevere il pagamento della somma oggetto della fattura n. Parte_1
287/FE, di “ridurre proporzionalmente l'importo di Euro 20.100,00 del 50%, o della diversa misura ritenuta di giustizia, e con esclusione degli interessi moratori, in conseguenza del concorso di colpa dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa”.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del giorno 11 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della pagina9 di 21 motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dalla stessa parte appellata.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante deduce “Erronea valutazione delle risultanze documentali da parte del Tribunale e omesso esame di fatti determinanti ai fini della decisione” (p. 8, atto di appello).
Si duole che, sulla scorta di un'apparente correttezza degli indirizzi mail di provenienza, il giudice di prime cure abbia ritenuto che Controparte_1
non avrebbe avuto motivo di non eseguire il pagamento e che “Di certo, non poteva essere la grammatica utilizzata nel testo delle mail che poteva far sorgere il sospetto che si trattasse di una truffa telematica”, omettendo di valutare le molteplici argomentazioni offerte dalla parte ricorrente a sostegno della scarsissima diligenza dimostrata da nell'eseguire il Controparte_1
pagamento della fattura emessa a saldo.
A tale riguardo l'appellante spiega che la società debitrice si sarebbe dovuta insospettire, non solo per il testo chiaramente sgrammaticato delle mail, ma anche e soprattutto per il loro contenuto, del tutto avulso dalle più elementari pratiche commerciali, oltre che per il lessico utilizzato, in quanto privo di qualsivoglia significato logico prima ancora che tecnico commerciale.
Si duole che, nonostante le macroscopiche evidenze documentali, il giudice di prime cure non si sia pronunciato sul contenuto delle mail intercorse tra le parti, sebbene valorizzato sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Sul punto ribadisce il carattere gravemente sospetto del riferimento presente nella mail del 12 gennaio 2022 a procedure assolutamente atipiche e a termini che non hanno alcun significato plausibile: “Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria
pagina10 di 21 annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo”.
L'appellante spiega in merito che, come noto a coloro dotati di minima esperienza nel settore, non esiste nella prassi commerciale e societaria alcuna
“revisione finanziaria annuale” capace di determinare la temporanea indisponibilità di un conto corrente bancario o addirittura la chiusura di un conto corrente, come era stato rappresentato nella mail richiamata.
Aggiunge che, anche a voler trascurare le prassi commerciali, nella lingua italiana è priva di qualsivoglia significato l'affermazione “non essere in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni allegate alla fattura”.
A riprova dell'incomprensibilità del linguaggio utilizzato, l'appellante evidenzia come, nella risposta inviata da il 13 gennaio Controparte_1
2022, affermasse testualmente, rispondendo a Testimone_3 CP_6
, che: “Non è chiara la richiesta. Se avete cambiato banca vi Controparte_2
chiediamo di inviare le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata dell'istituto di credito”.
L'appellante evidenzia, dunque, che, pur avendo confermato di non aver compreso affatto il contenuto della mail, il dipendente di Controparte_1
anziché insospettirsi e verificare cosa stesse chiedendo, con una
[...] Parte_1
inqualificabile leggerezza ha replicato che se intendeva ricevere il Parte_1
pagamento su un altro conto bancario, doveva inviare una comunicazione della nuova banca su carta intestata.
aggiunge che il contenuto della risposta inviata dall'account di Parte_1
a il 14 gennaio 2022 è ancora più paradossale: Controparte_3 Parte_2
“Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le nostre Pt_2
informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo”.
Spiega che non esiste alcun tipo di verifica che determini la “chiusura di informazioni bancarie” e che del tutto priva di significato è l'apertura di un nuovo account per evitare la chiusura delle informazioni bancarie.
pagina11 di 21 L'appellante evidenzia, altresì, il carattere paradossale della lettera della banca allegata alla mail che ha inviato il 18 gennaio 2022 a Controparte_3
Parte_2
Ribadisce che, così come evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non poteva non destare sospetto il fatto che, al di là del suo contenuto già di per sé improbabile e del tenore per nulla professionale (“Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande. Grazie per la tua attività e
l'opportunità di servirti”), la lettera della banca statunitense non utilizzasse la lingua inglese, come avviene normalmente nelle pratiche commerciali con soggetti stranieri.
Ricorda che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1
aveva evidenziato come alla richiesta delle coordinate bancarie su carta intestata della banca (richiesta formulata da il 18 gennaio 2022, Controparte_1
alle ore 10:52, corrispondenti alle ore 3:52 di Sierra Springs in Texas), avesse risposto l'architetto il giorno stesso, inviando la lettera della Controparte_3
banca alle ore 13:03 (corrispondenti alle ore 6:02 secondo il fuso orario americano), quando gli uffici in Italia erano palesemente ancora chiusi.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia considerato alcuna delle circostanze in precedenza evidenziate, limitandosi ad affermare che l'asserita riferibilità degli indirizzi mail di e di Controparte_2 CP_3
a fosse di per sé sufficiente ad ingenerare in
[...] Parte_1 [...]
l'incolpevole affidamento nell'eseguire il pagamento. Controparte_1
Spiega che il giudice avrebbe dovuto considerare le iniziative che, a fronte di elementi quanto meno dubbi, i dipendenti della società debitrice avrebbero potuto intraprendere con un minimo sforzo, onde appurare la fondatezza e veridicità di comunicazioni e richieste chiaramente singolari.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto la mancata protezione dei sistemi informatici e la mancata presentazione di denuncia querela da parte di quali fatti Parte_1 integranti inadempimento del creditore ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c.
pagina12 di 21 Afferma che non è dato comprendere su quali presupposti logici o giuridici il giudice abbia affermato la mancata protezione dei sistemi informatici da parte di e sostiene che il giudice ha richiamato erroneamente l'inadeguatezza Parte_1
delle prove orali offerte sul punto, senza avvedersi che si trattava delle prove orali dedotte dalla parte convenuta e non dalla parte ricorrente.
Deduce che l'argomento è ininfluente, considerato che da sempre
[...]
è dotata di un adeguato sistema di protezione dei propri sistemi, come Pt_1
confermato dalle certificazioni ISO di cui dispone e dal fatto di non aver mai subito forme di hacking o intrusione e che la controparte non ha dedotto o provato alcunché riguardo la presunta vulnerabilità dei sistemi informatici di Parte_1
Spiega che la vicenda per cui è causa prescinde dal sistema di protezione dei dati di cui una qualsiasi organizzazione è dotata, poiché non vi è stato un accesso abusivo ai sistemi informatici di ma una intercettazione della Parte_1
comunicazione mail inviata da a Parte_1 Controparte_1
Quanto alla mancata proposizione di denuncia querela, l'appellante ricorda che in prima udienza aveva rappresentato al giudice che il commissariato di pubblica sicurezza di Ponte Milvio, in Roma, non aveva voluto ricevere la denuncia querela pure estesa dall'amministratore delegato di Parte_1
essendo la parte lesa dall'attività di phishing Controparte_3 [...]
e non Controparte_1 Parte_1
Aggiunge che, attesa l'estrema difficoltà di svolgere indagini per frodi informatiche, ha valutato più opportuno tutelare le proprie ragioni in Parte_1
sede civile.
In conclusione, l'appellante stigmatizza il comportamento del personale di per aver proceduto con tanta leggerezza al pagamento Controparte_1
su un conto esterno di una fattura a saldo, nonostante i precedenti due pagamenti fossero stati eseguiti sul conto intestato alla società creditrice presso un istituto bancario italiano (Banca del Fucino), i cui estremi erano stati espressamente indicati sia nella lettera di proposta del 2 agosto 2019, all'art. 6, sia nella fattura a saldo oggetto dell'errato pagamento;
il tutto dopo uno scambio di mail per il quale aveva manifestato di non averne Persona_1 Controparte_1
compreso il contenuto.
pagina13 di 21 Evidenzia, quindi, che sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte dei dipendenti del debitore per verificare che non aveva alcun Parte_1
conto estero su cui effettuare il bonifico.
L'appellante ritiene, quindi, che il giudice abbia omesso di appurare la diligenza osservata in concreto dalla debitrice nell'eseguire il pagamento del saldo della fattura, alla luce del contenuto delle mail intercorse tra le parti e che il giudice abbia proposto una singolare interpretazione dell'art. 1176 c.c., giungendo a ritenere inadempiente il creditore “che non avrebbe adottato misure idonee tali da garantire la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c.”, anziché il debitore, come previsto dalla norma stessa.
Le difese della parte appellata.
sostiene il carattere liberatorio del pagamento Controparte_1
dalla stessa effettuato, considerato che l'indirizzo mail da cui proveniva la richiesta di pagamento era quello di (fatto incontestato) e che il Parte_1
pagamento è stato indirizzato su un conto corrente recante quale beneficiaria
[...]
cioè la società creditrice. Pt_1
La parte appellata afferma che il pagamento è stato effettuato a favore di un soggetto ritenuto creditore e che appariva come tale;
che, per tali ipotesi, l'art. 1189 c.c. non richiede quale presupposto del carattere solutorio del pagamento la colpa del creditore effettivo (cioè la sussistenza di un comportamento negligente di quest'ultimo).
Evidenzia, inoltre, che nell'adempiere alla propria obbligazione di pagamento, ha adottato tutte le cautela appropriate Controparte_1
tenuto conto delle circostanze del caso, così attuando un comportamento pienamente diligente, anche ai sensi degli artt. 1176 e 1189 c.c.; che, infatti, ha richiesto più volte che le nuove coordinate bancarie Controparte_1
le venissero trasmesse su carta intestata della banca richiedente e non ha provveduto al pagamento sino a che non ha ricevuto tale documento e dopo aver verificato la corrispondenza del beneficiario del bonifico con la società creditrice.
Deduce che non vi erano ulteriori elementi che potessero suggerire la non genuinità dello scambio di mail con in quanto la foggia delle Controparte_3
mail era del tutto ordinaria, presentando anche la firma aziendale di e Parte_1
le mail erano scritte in lingua italiana e non erano affatto incomprensibili o pagina14 di 21 sgrammaticate;
che in precedenza non si era mai Controparte_1
avvalsa dei servizi di sicché non sarebbe stato possibile accorgersi di Parte_1 eventuali toni o modi di scrivere diversi dal solito, non intrattenendo per l'appunto un rapporto di durata con la società appellante.
Sostiene, ancora, che nella descritta situazione di totale sovrapponibilità e coincidenza tra e il soggetto con cui Parte_1 Controparte_1
interloquiva, non costituiva elemento sufficiente ad allarmare l'odierna parte appellata il fatto che il nuovo conto corrente indicato dal creditore fosse ubicato presso una banca americana;
ciò in quanto le ragioni per aprire un conto corrente estero possono essere svariate;
che, in definitiva, in assenza di altri indici, la sola collocazione della nuova banca negli U.S.A. non poteva certo ritenersi sufficiente a scalfire la buona fede di Controparte_1
Per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la parte appellata ripropone l'eccezione riconvenzionale già formulata nel giudizio di primo grado e rimasta assorbita: chiede, cioè, che la condanna sia ridotta nella misura della metà ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, in ogni caso, con esclusione degli interessi moratori domandati dall'appellante.
Spiega che il totale rifiuto di di indagare su quanto accaduto, non Parte_1 solo in sede penale ma anche internamente, mediante un'indagine sui propri sistemi informatici e sull'account aziendale di ha Controparte_3
compromesso ogni possibilità di rintracciare il soggetto che ha beneficiato del pagamento effettuato da impedendo a quest'ultima di Controparte_1
ripeterlo.
L'esame del gravame.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché riguardano i presupposti di applicazione dell'art. 1189 c.c.
Premesso che non forma oggetto di impugnazione l'accertamento della vicenda presupposta (cioè una truffa informatica realizzata mediante intercettazione della comunicazione mail di , va rilevato che nel caso Parte_1
in esame trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “In relazione alla norma di cui all' art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto,
pagina15 di 21 che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per
l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti", le cui conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni”
(Cass. 27 ottobre 2005, n. 20906).
E' stato di recente ribadito che “Il principio dell'apparenza del diritto ex art.
1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (Cass. 5 aprile 2016,
n. 6563; in senso conforme, Cass., ord. 4 luglio 2024, n. 18345).
Il richiamato orientamento pone rilievo centrale in ordine all'indagine che il giudice è chiamato a compiere in presenza di tale fattispecie, la quale deve essere valutata non solo in relazione alla buona fede del debitore che esegue il pagamento, ma anche alla ragionevolezza del suo affidamento;
mentre nessun rilievo ha il comportamento del creditore.
Nel caso in esame il giudice di prime cure non ha valutato il comportamento che avrebbe dovuto adottare per accertarsi della realtà Controparte_1
delle cose, con un minimo sforzo diligente.
pagina16 di 21 Al riguardo occorre considerare che, a fronte di mails dal contenuto e dal tenore letterale quanto meno insoliti nella prassi del linguaggio commerciale, oltre che privi di senso logico nella lingua italiana, tanto che, in risposta alla prima mail del 12 gennaio 2022 (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di , lo stesso Parte_1
aveva affermato di Testimone_3 Controparte_7
non averne compreso il significato (cfr. doc. n. 5, fascicolo di primo grado di
[...]
; a fronte di una carta intestata della banca statunitense che appare Pt_1
stampata su un foglio bianco in formato A4, priva di indicazioni riguardanti la banca stessa (quali sede, indirizzo, recapiti mail e telefonici), scritta in lingua italiana - anziché in lingua inglese, come da prassi delle relazioni commerciali internazionali - peraltro con un linguaggio tutt'altro che professionale (doc. n. 13, fascicolo di primo grado di , inviata con mail delle ore 13:03 (in orario Parte_1
improbabile, in cui le banche italiane sono chiuse); a fronte di tali elementi e considerato che la richiesta di pagamento su un conto corrente bancario statunitense a saldo di una fattura si poneva a valle di due precedenti bonifici effettuati da sul conto corrente intestato a Controparte_1 Parte_1
presso banca italiana (Banca del Fucino), i cui estremi erano espressamente indicati sia nel contratto concluso dalle parti (cfr. doc. n. 1, fascicolo di primo grado di , sia nella fattura oggetto di pagamento;
nelle descritte Parte_1
circostanze costituiva obbligo del debitore appurare con l'uso dell'ordinaria diligenza che intendesse effettivamente ricevere il pagamento su di un Parte_1
conto corrente estero, in difformità da quanto indicato nel contratto e nella stessa fattura da pagare e che il detto creditore disponesse effettivamente di un conto corrente negli Stati Uniti d'America.
A tal fine sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte di per appurare, con un minimo sforzo di diligenza, se Controparte_1
quanto rappresentato nelle mails dal tenore quanto meno insolito fosse effettivamente corrispondente alla realtà delle cose.
Il fatto che gli account di provenienza delle mails fossero apparentemente quelli di non può costituire, di per sé, giustificazione dell'affidamento Parte_1
incolpevole di poiché vi erano plurimi elementi idonei Controparte_1
a far dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute.
pagina17 di 21 Al riguardo vengono in considerazione, in particolare, le stesse espressioni utilizzate nelle mails, sicuramente insolite per la prassi commerciale, oltre che prive di significato:
“Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo” (doc n. 4, fascicolo di primo grado di;
Parte_1
“Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le nostre Pt_2
informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo” (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Parte_1
La stessa lettera apparentemente intestata alla banca statunitense (doc. n. 13, cit.) appare alquanto sospetta già nella sua veste grafica, per la mancanza di ogni indicazione riguardante la banca (indirizzo, recapiti) e per l'utilizzo della lingua italiana (che non è la lingua d'uso nelle relazioni internazionali), oltre che per il suo contenuto e per le stesse espressioni di chiosa, dal tenore tutt'altro che professionale (“Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande.
Grazie per la tua attività e l'opportunità di servirti”).
Gli evidenziati elementi imponevano particolare prudenza al debitore, in ragione della notoria struttura professionale del gruppo al quale
[...]
appartiene, tanto più che lo stesso Controparte_1 Testimone_3 [...]
della società debitrice, aveva manifestato di non aver compreso il CP_6
contenuto della mail ricevuta da il 13 gennaio 2022. Parte_1
A fronte di evidenze documentali perlomeno insolite e dello stesso dubbio insinuatosi nel debitore, avrebbe dovuto utilizzare Controparte_1
maggior prudenza e non limitarsi a chiedere che le coordinate bancarie le fossero inviate sulla carta intestata della banca. Simile richiesta non può ritenersi adeguata al canone di diligenza imposto al debitore ai sensi degli artt. 1176, secondo comma e 1189 c.c., ove si consideri che non aveva Controparte_1
modo di verificare la genuinità della lettera della banca straniera e dei dati in essa contenuti e che non ha, invero, effettuato alcuna verifica in merito.
Quanto al comportamento colpevole imputato dal giudice di prime cure al creditore, va ribadito come, alla luce della giurisprudenza in precedenza pagina18 di 21 richiamata, esso sia affatto irrilevante al fine di valutare il carattere solutorio del pagamento eseguito al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Il comportamento del creditore non rileva neppure ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove si consideri che non risulta accertato che i sistemi informatici di fossero vulnerabili e che quest'ultima non avesse Parte_1
adottato misure idonee a proteggerli, non potendo desumersi tali circostanze, come ha erroneamente fatto il giudice di prime cure, dall'assenza di documentazione in merito, posto che l'integrità e la sicurezza dei sistemi informatici della parte ricorrente non è un elemento costitutivo della domanda, soggetto all'onere della prova dell'attore; che, in ogni caso, non sono note le concrete modalità di attuazione della truffa informatica, sì che non è dato neppure accertare il ruolo che il creditore possa eventualmente aver avuto nell'esecuzione della stessa e, così, valutare un suo ipotetico concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; che il comportamento che la parte appellata imputa a
(omessa indagine sulle cause e modalità della truffa) si pone a valle Parte_1 della truffa medesima, sicchè non può avere alcun rilievo causale ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Consegue a quanto accertato che non può essere accolta l'eccezione riconvenzionale di volta a ridurre la propria condanna Controparte_1
alla misura della metà del credito.
In accoglimento del gravame e in riforma della sentenza gravata,
[...]
deve essere condannata a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di denaro di euro 20.100,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della fattura n. 287/FE del 23 novembre 2011 e, quindi, a decorrere dal
24 dicembre 2021 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado di e sino Parte_1 all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va ricordato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
pagina19 di 21 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, in ragione dell'accoglimento del gravame muta l'esito della lite, posto che risulta soccombente, con la Controparte_1
conseguenza che deve essere condannata a rimborsare le spese processuali del primo e del presente grado alla parte appellante vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio di appello), applicati i parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina20 di 21 ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 5170/2024, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 16 maggio 2024 nella causa iscritta al n. 35954/2023 r.g. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 20.100,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal 24 dicembre 2021 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Par tempore, a rimborsare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato e in euro 355,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
19 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle
Fornaci, n. 44 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.
Benedetto Loyola, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
C.F. e P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vittuone (MI),
pagina1 di 21 via G. Falcone e P. Borsellino, n. 1 ed elettivamente domiciliata in Milano, via
Dante, n. 9, press lo studio degli avvocati Stefano Roncoroni, Andrea Casà e Ilaria
Baroli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 5170/2024, pubblicata il 16 maggio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 35954/2023 r.g.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in totale riforma della impugnata sentenza n. 5170/2024 del Tribunale
Civile di Milano, V Sezione, pubblicata il 16.5.2024 e notificata il 21.5.2024, accogliere tutte le domande già spiegate in primo grado da Parte_1 nei confronti di e rigettate dal Tribunale, e
[...] Controparte_1 precisamente:
- accertare e dichiarare che il pagamento della fattura n. 287/FE emessa il 23.11.2021 da per € 20.100,00, IVA compresa, è stato Parte_1 eseguito in favore di soggetto non legittimato per fatto e colpa della stessa società debitrice e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
a ripetere il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del medesimo importo di € 20.100,00, IVA compresa, oltre interessi legali
[...] di mora ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
C.A. come da parametri ministeriali aggiornati al D.M. n. 147/22 e refusione del contributo unificato dei due gradi a carico dell'appellata”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza:
pagina2 di 21 In via preliminare, dichiarare l'appello proposto da Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 1) e 3), per i motivi
[...] esposti in narrativa;
Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto integralmente e manifestamente infondato in fatto ed in
[...] diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5170/2024 del Tribunale di Milano;
Nel merito, in via subordinata, ove venisse accertato il diritto di
[...] di ricevere da il pagamento della somma oggetto Parte_1 CP_1 della fattura n. 287/FE, ridurre proporzionalmente l'importo di Euro 20.100,00 del 50%, o della diversa misura ritenuta di giustizia, e con esclusione degli interessi moratori, in conseguenza del concorso di colpa dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese processuali in favore della appellata”.
pagina3 di 21 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 12 ottobre 2023 e notificato il 18 dicembre 2023, (di seguito Parte_1 denominata ha chiesto al Tribunale di Milano di “accertare che il Parte_1
pagamento della fattura n. 287/FE emessa il 23.11.2021 da Parte_1 per € 20.100,00, IVA compresa, è stato eseguito in favore di soggetto non
[...]
legittimato per fatto e colpa della stessa società debitrice Controparte_1
e, per l'effetto, condannare a ripetere il
[...] Controparte_1 pagamento in favore di del medesimo importo di € Parte_1
20.100,00, IVA compresa, oltre interessi legali di mora ex D. Lgs. n. 231/02 maturati dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
nell'ambito della propria attività di fornitura di servizi di assistenza tecnica, controllo tecnico ed ispezioni nel settore delle grandi opere di ingegneria civile, il
2 agosto 2019 aveva formulato un'offerta per il servizio di certificazione di terza parte del processo di progettazione, realizzazione e installazione di un nuovo impianto da prevedere nell'ambito dell'esistente centro logistico sito in CP_1
Vittuone (MI);
con ordine n. PUR20000432-1 del 13 luglio 2020 Controparte_1
aveva accettato la proposta;
conseguentemente, le prestazioni erano state regolarmente eseguite e pagate alle scadenze stabilite, mediante bonifico sul conto corrente bancario di acceso presso Banca del Fucino, filiale di Roma, Parte_1
mediante le coordinate IBAN indicate nell'ordine e in ogni singola fattura;
per il pagamento del saldo, pari a euro 20.130,00, I.V.A. inclusa, previsto al termine del servizio e di cui alla fattura n. 287/FE emessa il 23 novembre 2021, era iniziata tra le parti una particolare corrispondenza a mezzo mail;
in particolare, con mail del 12 gennaio 2022, proveniente dall'account dell'ingegner di indirizzata ad di Controparte_2 Parte_1 Testimone_1
(e, per conoscenza, a e Controparte_1 Testimone_2 Tes_3
di Chanel), era stato comunicato: “Ciao Andrea, per quanto riguarda i
[...]
nostri pagamenti, questa mattina abbiamo ricevuto una notifica dalla nostra banca. Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del
pagina4 di 21 cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo. Vogliamo che tutti i pagamenti vengano trasferiti alle nostre informazioni bancarie appena aggiornate, come confermato oggi. Si prega di confermare urgentemente la ricezione di questa e-mail in modo che possiamo fornirvi le informazioni bancarie appena aggiornate. Puoi confermare quando verrà effettuato il pagamento?
Grazie e a presto. Ing. . Direttore Tecnico”; Controparte_2
con mail del 13 gennaio 2022 aveva inviato Controparte_1 all'account dell'ingegner la seguente risposta: “Buongiorno Vi segnalo CP_2
che non lavora più presso la nostra società e il nuovo referente Testimone_1
è (omissis) Non è chiara la richiesta. Se avete cambiato banca vi chiediamo di inviare le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata dell'istituto di credito”;
il 14 gennaio 2022 dall'account dell'architetto di Controparte_3 [...]
indirizzato a e, per conoscenza a e Pt_1 Parte_2 Testimone_2
di era stato inviato il seguente Testimone_3 Controparte_1 messaggio: “Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le Pt_2
nostre informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo. Potete confermare quando verrà pagata la fattura? Grazie e a presto. ; Controparte_3
nello stesso giorno aveva risposto nei seguenti termini ad Parte_2
“Ciao , la fattura verrà pagata a fine gennaio ma Controparte_3 CP_3
abbiamo necessità di avere le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata della banca. Ti prego di farmele avere prima possibile. In anagrafica c'è la banca che ci avevate comunicato in precedenza (Banca del Fucino). Grazie e buona giornata, ”; Pt_2
sempre in data 14 gennaio 2022 aveva scritto a Controparte_3 [...]
quanto segue: Pt_2
“Ciao , Pt_2
Mentre lavoriamo per fornirti le nostre informazioni bancarie aggiornate.
pagina5 di 21 Potete confermare quanto sarà pagato per permetterci di informare la nostra banca dell'importo.
Grazie e a presto. ; Controparte_3
con mail del 14 gennaio 2022 aveva risposto ad Parte_2 CP_3
nei seguenti termini: “Ciao Alessandra, verrà saldata la fattura 287/FE
[...] per un totale di 20.130 euro. Grazie ”; Pt_2
il 18 gennaio 2022 dall'account di era stato inviato il Controparte_3
seguente messaggio:
“Ciao , Pt_2
Si prega di trovare in allegato le nostre coordinate bancarie aggiornate. Ti preghiamo di inviarci un avviso di rimessa dopo che il pagamento è stato elaborato. Grazie e a presto. ; Controparte_3
aveva risposto con mail delle ore 10:52, scrivendo che Parte_2
necessitava delle coordinate bancarie su carta intestata della banca, altrimenti non sarebbe stato possibile procedere al pagamento;
dall'account di alle ore 13:02 dello stesso giorno, era Controparte_3
stata inviata la seguente risposta:
“Ciao , Pt_2
Trovi in allegato le nostre informazioni sul conto aggiornate con
l'intestazione della nostra lettera bancaria. Grazie e a presto. CP_3
;
[...]
alla mail era stata allegata una lettera, datata 18 gennaio 2022, stampata su foglio bianco A4, del seguente tenore:
“January 18, 2022
Parte_1
IMPORTANTE I Istruzioni per l'instradamento della transazione (bonifico bancario)
Ciao , CP_3
Grazie per la richiesta di informazioni sul conto e sul numero di instradamento bancario per . Si prega di fornire Parte_1
pagina6 di 21 le seguenti istruzioni di instradamento ai rimettitori che inviano ACH, bonifici al conto aziendale. Per un'elaborazione accurata e tempestiva delle transazioni, è molto importante che i rimettitori identifichino correttamente il numero di conto aziendale e il numero di routing applicabile”; seguivano le coordinate bancarie di
JP Morgan Chase, con indirizzo 2720 Sierra Spring Dr Grand Prairie Texas,
70052 United States;
la lettera terminava con le seguenti parole: “Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande. Grazie per la tua attività e
l'opportunità di servirti. Cordiali saluti NA Client Service CP_4
Analyst JPMorgan Chase Bank, N.A.”;
infine, con mail del 7 marzo 2022, aveva comunicato Parte_2 all'ingegner che la fattura era stata pagata al nuovo IBAN Controparte_2
secondo le indicazioni fornite da e, pertanto, era Controparte_3 Parte_1
venuta a conoscenza del fatto che aveva effettuato il Controparte_1
pagamento su un conto corrente bancario che non apparteneva a Parte_1
quanto accaduto tra le parti rappresentava una vera e propria truffa, nota con l'acronimo di (“business mail compromise”), a seguito della quale un CP_5
soggetto ignoto aveva intercettato la mail di contenente la fattura Parte_1 commerciale, si era inserito nel rapporto tra le parti, riproducendo l'account di posta elettronica del fornitore e aveva chiesto di effettuare il bonifico su un conto estero non appartenente al fornitore;
era stata negligente nell'operare il pagamento del Controparte_1 saldo dell'ordine non sul solito conto della Banca del Fucino, sul quale erano stati bonificati gli acconti, ma su un conto di una banca beneficiaria addirittura con sede negli Stati Uniti d'America, in Texas.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il Controparte_1
fondamento della domanda, eccependo di aver adempiuto alla propria obbligazione in favore di soggetto identificabile con il creditore e su conto corrente intestato al beneficiario;
di aver adottato tutte le cautele del caso, chiedendo che le nuove coordinate bancarie le fossero trasmesse su carta intestata della banca estera, non sussistendo nel caso concreto elementi che potessero suggerire la non genuinità dello scambio di mail;
che la negligenza era piuttosto imputabile a perché aveva “omesso di monitorare in maniera Parte_1
appropriata i propri sistemi informatici e/o i propri dipendenti e l'uso che questi
pagina7 di 21 fanno dei loro account aziendali” e perché non aveva voluto sporgere Parte_1
denuncia querela per i fatti accaduti. La parte convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna ad un importo ridotto della metà, in considerazione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 5170/2024, pubblicata il 16 maggio 2024, il
Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, condannando la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alla parte convenuta.
Il giudice di prime cure ha premesso che l'oggetto del ricorso verte in ipotesi di errore del solvens causato da una frode informatica subita dal creditore e che la controversia nasce dal fatto che le coordinate bancarie utilizzate da
[...] per l'esecuzione del pagamento le erano state comunicate Controparte_1
tramite una mail che, benché riconducibile a costituiva il frutto di una Parte_1
frode informatica.
Dopo aver ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 1189 c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che gli indirizzi mail provenienti da – Parte_1 asseritamente riferibili a e ad – fossero tali da Controparte_2 Controparte_3
non poter far sorgere alcun dubbio in ordine al mittente quale soggetto interno a circostanza tale da ingenerare l'affidamento di Parte_1 Controparte_1
ad eseguire il pagamento.
[...]
Il giudice ha aggiunto che il debitore ha più volte interloquito via mail con l'apparente chiedendo anche che le nuove coordinate bancarie fossero Parte_1 trasmesse su carta intestata della banca;
che “Di certo, non poteva essere la grammatica utilizzata nel testo delle mail che poteva far sorgere il sospetto che si trattasse di una truffa telematica”.
Il giudice ha affermato che il creditore, quale imprenditore, avrebbe dovuto adottare misure idonee tali da garantire la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c., mentre nel caso in esame non aveva Parte_1
protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in merito.
pagina8 di 21 Ha aggiunto che, rilevante ai fini della decisione, risulta la circostanza che non abbia sporto denuncia querela “in ordine all'intromissione di Parte_1 soggetti terzi nel proprio dominio oltre alla truffa subita”.
Sulla base di tali rilievi il giudice di prime cure ha ritenuto l'affidamento incolpevole del solvens e il carattere solutorio, ex art. Controparte_1
1189 c.c., del pagamento da quest'ultima effettuato.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 giugno 2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma, riproponendo la domanda formulata nel giudizio di primo grado.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in via telematica il 16 ottobre 2024, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha contestato il fondamento, chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto, per l'ipotesi di accertamento del diritto di di ricevere il pagamento della somma oggetto della fattura n. Parte_1
287/FE, di “ridurre proporzionalmente l'importo di Euro 20.100,00 del 50%, o della diversa misura ritenuta di giustizia, e con esclusione degli interessi moratori, in conseguenza del concorso di colpa dell'appellante, per i motivi di cui in narrativa”.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del giorno 11 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con ordinanza emessa ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'odierna parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., così come modificato dal d.l. n. 82 del 2012.
L'assunto di tale parte, secondo cui l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità previsti dalla citata disposizione di legge, è privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della pagina9 di 21 motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte e sono specificate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate, con puntuale argomentazione, le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dalla stessa parte appellata.
L'appello di Parte_1
Con un primo motivo l'appellante deduce “Erronea valutazione delle risultanze documentali da parte del Tribunale e omesso esame di fatti determinanti ai fini della decisione” (p. 8, atto di appello).
Si duole che, sulla scorta di un'apparente correttezza degli indirizzi mail di provenienza, il giudice di prime cure abbia ritenuto che Controparte_1
non avrebbe avuto motivo di non eseguire il pagamento e che “Di certo, non poteva essere la grammatica utilizzata nel testo delle mail che poteva far sorgere il sospetto che si trattasse di una truffa telematica”, omettendo di valutare le molteplici argomentazioni offerte dalla parte ricorrente a sostegno della scarsissima diligenza dimostrata da nell'eseguire il Controparte_1
pagamento della fattura emessa a saldo.
A tale riguardo l'appellante spiega che la società debitrice si sarebbe dovuta insospettire, non solo per il testo chiaramente sgrammaticato delle mail, ma anche e soprattutto per il loro contenuto, del tutto avulso dalle più elementari pratiche commerciali, oltre che per il lessico utilizzato, in quanto privo di qualsivoglia significato logico prima ancora che tecnico commerciale.
Si duole che, nonostante le macroscopiche evidenze documentali, il giudice di prime cure non si sia pronunciato sul contenuto delle mail intercorse tra le parti, sebbene valorizzato sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Sul punto ribadisce il carattere gravemente sospetto del riferimento presente nella mail del 12 gennaio 2022 a procedure assolutamente atipiche e a termini che non hanno alcun significato plausibile: “Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria
pagina10 di 21 annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo”.
L'appellante spiega in merito che, come noto a coloro dotati di minima esperienza nel settore, non esiste nella prassi commerciale e societaria alcuna
“revisione finanziaria annuale” capace di determinare la temporanea indisponibilità di un conto corrente bancario o addirittura la chiusura di un conto corrente, come era stato rappresentato nella mail richiamata.
Aggiunge che, anche a voler trascurare le prassi commerciali, nella lingua italiana è priva di qualsivoglia significato l'affermazione “non essere in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni allegate alla fattura”.
A riprova dell'incomprensibilità del linguaggio utilizzato, l'appellante evidenzia come, nella risposta inviata da il 13 gennaio Controparte_1
2022, affermasse testualmente, rispondendo a Testimone_3 CP_6
, che: “Non è chiara la richiesta. Se avete cambiato banca vi Controparte_2
chiediamo di inviare le vostre nuove coordinate bancarie su carta intestata dell'istituto di credito”.
L'appellante evidenzia, dunque, che, pur avendo confermato di non aver compreso affatto il contenuto della mail, il dipendente di Controparte_1
anziché insospettirsi e verificare cosa stesse chiedendo, con una
[...] Parte_1
inqualificabile leggerezza ha replicato che se intendeva ricevere il Parte_1
pagamento su un altro conto bancario, doveva inviare una comunicazione della nuova banca su carta intestata.
aggiunge che il contenuto della risposta inviata dall'account di Parte_1
a il 14 gennaio 2022 è ancora più paradossale: Controparte_3 Parte_2
“Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le nostre Pt_2
informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo”.
Spiega che non esiste alcun tipo di verifica che determini la “chiusura di informazioni bancarie” e che del tutto priva di significato è l'apertura di un nuovo account per evitare la chiusura delle informazioni bancarie.
pagina11 di 21 L'appellante evidenzia, altresì, il carattere paradossale della lettera della banca allegata alla mail che ha inviato il 18 gennaio 2022 a Controparte_3
Parte_2
Ribadisce che, così come evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non poteva non destare sospetto il fatto che, al di là del suo contenuto già di per sé improbabile e del tenore per nulla professionale (“Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande. Grazie per la tua attività e
l'opportunità di servirti”), la lettera della banca statunitense non utilizzasse la lingua inglese, come avviene normalmente nelle pratiche commerciali con soggetti stranieri.
Ricorda che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1
aveva evidenziato come alla richiesta delle coordinate bancarie su carta intestata della banca (richiesta formulata da il 18 gennaio 2022, Controparte_1
alle ore 10:52, corrispondenti alle ore 3:52 di Sierra Springs in Texas), avesse risposto l'architetto il giorno stesso, inviando la lettera della Controparte_3
banca alle ore 13:03 (corrispondenti alle ore 6:02 secondo il fuso orario americano), quando gli uffici in Italia erano palesemente ancora chiusi.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia considerato alcuna delle circostanze in precedenza evidenziate, limitandosi ad affermare che l'asserita riferibilità degli indirizzi mail di e di Controparte_2 CP_3
a fosse di per sé sufficiente ad ingenerare in
[...] Parte_1 [...]
l'incolpevole affidamento nell'eseguire il pagamento. Controparte_1
Spiega che il giudice avrebbe dovuto considerare le iniziative che, a fronte di elementi quanto meno dubbi, i dipendenti della società debitrice avrebbero potuto intraprendere con un minimo sforzo, onde appurare la fondatezza e veridicità di comunicazioni e richieste chiaramente singolari.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto la mancata protezione dei sistemi informatici e la mancata presentazione di denuncia querela da parte di quali fatti Parte_1 integranti inadempimento del creditore ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c.
pagina12 di 21 Afferma che non è dato comprendere su quali presupposti logici o giuridici il giudice abbia affermato la mancata protezione dei sistemi informatici da parte di e sostiene che il giudice ha richiamato erroneamente l'inadeguatezza Parte_1
delle prove orali offerte sul punto, senza avvedersi che si trattava delle prove orali dedotte dalla parte convenuta e non dalla parte ricorrente.
Deduce che l'argomento è ininfluente, considerato che da sempre
[...]
è dotata di un adeguato sistema di protezione dei propri sistemi, come Pt_1
confermato dalle certificazioni ISO di cui dispone e dal fatto di non aver mai subito forme di hacking o intrusione e che la controparte non ha dedotto o provato alcunché riguardo la presunta vulnerabilità dei sistemi informatici di Parte_1
Spiega che la vicenda per cui è causa prescinde dal sistema di protezione dei dati di cui una qualsiasi organizzazione è dotata, poiché non vi è stato un accesso abusivo ai sistemi informatici di ma una intercettazione della Parte_1
comunicazione mail inviata da a Parte_1 Controparte_1
Quanto alla mancata proposizione di denuncia querela, l'appellante ricorda che in prima udienza aveva rappresentato al giudice che il commissariato di pubblica sicurezza di Ponte Milvio, in Roma, non aveva voluto ricevere la denuncia querela pure estesa dall'amministratore delegato di Parte_1
essendo la parte lesa dall'attività di phishing Controparte_3 [...]
e non Controparte_1 Parte_1
Aggiunge che, attesa l'estrema difficoltà di svolgere indagini per frodi informatiche, ha valutato più opportuno tutelare le proprie ragioni in Parte_1
sede civile.
In conclusione, l'appellante stigmatizza il comportamento del personale di per aver proceduto con tanta leggerezza al pagamento Controparte_1
su un conto esterno di una fattura a saldo, nonostante i precedenti due pagamenti fossero stati eseguiti sul conto intestato alla società creditrice presso un istituto bancario italiano (Banca del Fucino), i cui estremi erano stati espressamente indicati sia nella lettera di proposta del 2 agosto 2019, all'art. 6, sia nella fattura a saldo oggetto dell'errato pagamento;
il tutto dopo uno scambio di mail per il quale aveva manifestato di non averne Persona_1 Controparte_1
compreso il contenuto.
pagina13 di 21 Evidenzia, quindi, che sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte dei dipendenti del debitore per verificare che non aveva alcun Parte_1
conto estero su cui effettuare il bonifico.
L'appellante ritiene, quindi, che il giudice abbia omesso di appurare la diligenza osservata in concreto dalla debitrice nell'eseguire il pagamento del saldo della fattura, alla luce del contenuto delle mail intercorse tra le parti e che il giudice abbia proposto una singolare interpretazione dell'art. 1176 c.c., giungendo a ritenere inadempiente il creditore “che non avrebbe adottato misure idonee tali da garantire la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c.”, anziché il debitore, come previsto dalla norma stessa.
Le difese della parte appellata.
sostiene il carattere liberatorio del pagamento Controparte_1
dalla stessa effettuato, considerato che l'indirizzo mail da cui proveniva la richiesta di pagamento era quello di (fatto incontestato) e che il Parte_1
pagamento è stato indirizzato su un conto corrente recante quale beneficiaria
[...]
cioè la società creditrice. Pt_1
La parte appellata afferma che il pagamento è stato effettuato a favore di un soggetto ritenuto creditore e che appariva come tale;
che, per tali ipotesi, l'art. 1189 c.c. non richiede quale presupposto del carattere solutorio del pagamento la colpa del creditore effettivo (cioè la sussistenza di un comportamento negligente di quest'ultimo).
Evidenzia, inoltre, che nell'adempiere alla propria obbligazione di pagamento, ha adottato tutte le cautela appropriate Controparte_1
tenuto conto delle circostanze del caso, così attuando un comportamento pienamente diligente, anche ai sensi degli artt. 1176 e 1189 c.c.; che, infatti, ha richiesto più volte che le nuove coordinate bancarie Controparte_1
le venissero trasmesse su carta intestata della banca richiedente e non ha provveduto al pagamento sino a che non ha ricevuto tale documento e dopo aver verificato la corrispondenza del beneficiario del bonifico con la società creditrice.
Deduce che non vi erano ulteriori elementi che potessero suggerire la non genuinità dello scambio di mail con in quanto la foggia delle Controparte_3
mail era del tutto ordinaria, presentando anche la firma aziendale di e Parte_1
le mail erano scritte in lingua italiana e non erano affatto incomprensibili o pagina14 di 21 sgrammaticate;
che in precedenza non si era mai Controparte_1
avvalsa dei servizi di sicché non sarebbe stato possibile accorgersi di Parte_1 eventuali toni o modi di scrivere diversi dal solito, non intrattenendo per l'appunto un rapporto di durata con la società appellante.
Sostiene, ancora, che nella descritta situazione di totale sovrapponibilità e coincidenza tra e il soggetto con cui Parte_1 Controparte_1
interloquiva, non costituiva elemento sufficiente ad allarmare l'odierna parte appellata il fatto che il nuovo conto corrente indicato dal creditore fosse ubicato presso una banca americana;
ciò in quanto le ragioni per aprire un conto corrente estero possono essere svariate;
che, in definitiva, in assenza di altri indici, la sola collocazione della nuova banca negli U.S.A. non poteva certo ritenersi sufficiente a scalfire la buona fede di Controparte_1
Per l'ipotesi di accoglimento del gravame, la parte appellata ripropone l'eccezione riconvenzionale già formulata nel giudizio di primo grado e rimasta assorbita: chiede, cioè, che la condanna sia ridotta nella misura della metà ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, in ogni caso, con esclusione degli interessi moratori domandati dall'appellante.
Spiega che il totale rifiuto di di indagare su quanto accaduto, non Parte_1 solo in sede penale ma anche internamente, mediante un'indagine sui propri sistemi informatici e sull'account aziendale di ha Controparte_3
compromesso ogni possibilità di rintracciare il soggetto che ha beneficiato del pagamento effettuato da impedendo a quest'ultima di Controparte_1
ripeterlo.
L'esame del gravame.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché riguardano i presupposti di applicazione dell'art. 1189 c.c.
Premesso che non forma oggetto di impugnazione l'accertamento della vicenda presupposta (cioè una truffa informatica realizzata mediante intercettazione della comunicazione mail di , va rilevato che nel caso Parte_1
in esame trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “In relazione alla norma di cui all' art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto,
pagina15 di 21 che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per
l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti", le cui conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni”
(Cass. 27 ottobre 2005, n. 20906).
E' stato di recente ribadito che “Il principio dell'apparenza del diritto ex art.
1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (Cass. 5 aprile 2016,
n. 6563; in senso conforme, Cass., ord. 4 luglio 2024, n. 18345).
Il richiamato orientamento pone rilievo centrale in ordine all'indagine che il giudice è chiamato a compiere in presenza di tale fattispecie, la quale deve essere valutata non solo in relazione alla buona fede del debitore che esegue il pagamento, ma anche alla ragionevolezza del suo affidamento;
mentre nessun rilievo ha il comportamento del creditore.
Nel caso in esame il giudice di prime cure non ha valutato il comportamento che avrebbe dovuto adottare per accertarsi della realtà Controparte_1
delle cose, con un minimo sforzo diligente.
pagina16 di 21 Al riguardo occorre considerare che, a fronte di mails dal contenuto e dal tenore letterale quanto meno insoliti nella prassi del linguaggio commerciale, oltre che privi di senso logico nella lingua italiana, tanto che, in risposta alla prima mail del 12 gennaio 2022 (doc. n. 4, fascicolo di primo grado di , lo stesso Parte_1
aveva affermato di Testimone_3 Controparte_7
non averne compreso il significato (cfr. doc. n. 5, fascicolo di primo grado di
[...]
; a fronte di una carta intestata della banca statunitense che appare Pt_1
stampata su un foglio bianco in formato A4, priva di indicazioni riguardanti la banca stessa (quali sede, indirizzo, recapiti mail e telefonici), scritta in lingua italiana - anziché in lingua inglese, come da prassi delle relazioni commerciali internazionali - peraltro con un linguaggio tutt'altro che professionale (doc. n. 13, fascicolo di primo grado di , inviata con mail delle ore 13:03 (in orario Parte_1
improbabile, in cui le banche italiane sono chiuse); a fronte di tali elementi e considerato che la richiesta di pagamento su un conto corrente bancario statunitense a saldo di una fattura si poneva a valle di due precedenti bonifici effettuati da sul conto corrente intestato a Controparte_1 Parte_1
presso banca italiana (Banca del Fucino), i cui estremi erano espressamente indicati sia nel contratto concluso dalle parti (cfr. doc. n. 1, fascicolo di primo grado di , sia nella fattura oggetto di pagamento;
nelle descritte Parte_1
circostanze costituiva obbligo del debitore appurare con l'uso dell'ordinaria diligenza che intendesse effettivamente ricevere il pagamento su di un Parte_1
conto corrente estero, in difformità da quanto indicato nel contratto e nella stessa fattura da pagare e che il detto creditore disponesse effettivamente di un conto corrente negli Stati Uniti d'America.
A tal fine sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte di per appurare, con un minimo sforzo di diligenza, se Controparte_1
quanto rappresentato nelle mails dal tenore quanto meno insolito fosse effettivamente corrispondente alla realtà delle cose.
Il fatto che gli account di provenienza delle mails fossero apparentemente quelli di non può costituire, di per sé, giustificazione dell'affidamento Parte_1
incolpevole di poiché vi erano plurimi elementi idonei Controparte_1
a far dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute.
pagina17 di 21 Al riguardo vengono in considerazione, in particolare, le stesse espressioni utilizzate nelle mails, sicuramente insolite per la prassi commerciale, oltre che prive di significato:
“Al momento non siamo in grado di ricevere un credito/debito accurato del cliente con informazioni bancarie allegate alla fattura. Riteniamo che ciò sia causato dalla nostra revisione finanziaria annuale. Il nostro conto è stato chiuso ma siamo passati a un nuovo sistema bancario per evitarlo” (doc n. 4, fascicolo di primo grado di;
Parte_1
“Ciao , attualmente siamo sottoposti a verifica per l'anno e le nostre Pt_2
informazioni bancarie allegate alla fattura sono state chiuse. Ma abbiamo aperto un nuovo account per evitarlo” (doc. n. 6, fascicolo di primo grado di . Parte_1
La stessa lettera apparentemente intestata alla banca statunitense (doc. n. 13, cit.) appare alquanto sospetta già nella sua veste grafica, per la mancanza di ogni indicazione riguardante la banca (indirizzo, recapiti) e per l'utilizzo della lingua italiana (che non è la lingua d'uso nelle relazioni internazionali), oltre che per il suo contenuto e per le stesse espressioni di chiosa, dal tenore tutt'altro che professionale (“Siamo qui per aiutare. Per favore, chiamami se hai domande.
Grazie per la tua attività e l'opportunità di servirti”).
Gli evidenziati elementi imponevano particolare prudenza al debitore, in ragione della notoria struttura professionale del gruppo al quale
[...]
appartiene, tanto più che lo stesso Controparte_1 Testimone_3 [...]
della società debitrice, aveva manifestato di non aver compreso il CP_6
contenuto della mail ricevuta da il 13 gennaio 2022. Parte_1
A fronte di evidenze documentali perlomeno insolite e dello stesso dubbio insinuatosi nel debitore, avrebbe dovuto utilizzare Controparte_1
maggior prudenza e non limitarsi a chiedere che le coordinate bancarie le fossero inviate sulla carta intestata della banca. Simile richiesta non può ritenersi adeguata al canone di diligenza imposto al debitore ai sensi degli artt. 1176, secondo comma e 1189 c.c., ove si consideri che non aveva Controparte_1
modo di verificare la genuinità della lettera della banca straniera e dei dati in essa contenuti e che non ha, invero, effettuato alcuna verifica in merito.
Quanto al comportamento colpevole imputato dal giudice di prime cure al creditore, va ribadito come, alla luce della giurisprudenza in precedenza pagina18 di 21 richiamata, esso sia affatto irrilevante al fine di valutare il carattere solutorio del pagamento eseguito al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Il comportamento del creditore non rileva neppure ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove si consideri che non risulta accertato che i sistemi informatici di fossero vulnerabili e che quest'ultima non avesse Parte_1
adottato misure idonee a proteggerli, non potendo desumersi tali circostanze, come ha erroneamente fatto il giudice di prime cure, dall'assenza di documentazione in merito, posto che l'integrità e la sicurezza dei sistemi informatici della parte ricorrente non è un elemento costitutivo della domanda, soggetto all'onere della prova dell'attore; che, in ogni caso, non sono note le concrete modalità di attuazione della truffa informatica, sì che non è dato neppure accertare il ruolo che il creditore possa eventualmente aver avuto nell'esecuzione della stessa e, così, valutare un suo ipotetico concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.; che il comportamento che la parte appellata imputa a
(omessa indagine sulle cause e modalità della truffa) si pone a valle Parte_1 della truffa medesima, sicchè non può avere alcun rilievo causale ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Consegue a quanto accertato che non può essere accolta l'eccezione riconvenzionale di volta a ridurre la propria condanna Controparte_1
alla misura della metà del credito.
In accoglimento del gravame e in riforma della sentenza gravata,
[...]
deve essere condannata a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di denaro di euro 20.100,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della fattura n. 287/FE del 23 novembre 2011 e, quindi, a decorrere dal
24 dicembre 2021 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di primo grado di e sino Parte_1 all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va ricordato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
pagina19 di 21 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, in ragione dell'accoglimento del gravame muta l'esito della lite, posto che risulta soccombente, con la Controparte_1
conseguenza che deve essere condannata a rimborsare le spese processuali del primo e del presente grado alla parte appellante vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio di appello), applicati i parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina20 di 21 ACCOGLIE
l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 5170/2024, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 16 maggio 2024 nella causa iscritta al n. 35954/2023 r.g. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di denaro di euro 20.100,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal 24 dicembre 2021 e sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Par tempore, a rimborsare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato e in euro 355,00 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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