Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA SANTARSIERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Giuseppe Verdi n. 270, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2) i coniugi saranno liberi di fissare ove meglio credono la loro residenza, salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici di reperibilità;
3) l'abitazione coniugale, sita in Lucca, via Dei Lippi Alti nr. 277, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra che ivi abiterà con le figlie minori e Parte_1 Persona_1
Persona_2
4) la casa rimarrà nella piena, completa ed esclusiva disponibilità della sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi ivi contenuti, avendo il sig. rinunciato ai medesimi;
di conseguenza Pt_2 resterà escluso il diritto del sig. di rivendicare o di richiedere la restituzione di beni Parte_2 mobili presenti nella predetta abitazione;
le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione del predetto immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
1
RA, frazione Marina di RA, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di RA al foglio 105, part. 625, sub. 11, via Delle Pinete piano 1S, ZC 1^, Cat. A/2, Cl. 1, vani 4,5, Rendita euro 336,99) come meglio identificata al doc. 34 rimarrà invece nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. che già allo stato attuale vi abita, per numero diciotto mesi decorrenti dalla Parte_2 pubblicazione della Sentenza di omologa della separazione o comunque per il tempo necessario, che non dovrà eccedere tre anni complessivi, al sig. di reperire e/o acquistare altro immobile Pt_2 in proprietà esclusiva. Le spese relative al predetto immobile saranno così suddivise: i coniugi si impegnano a continuare a pagare in pari quota la rata del mutuo cointestato, sino ad integrale estinzione dello stesso, che avverrà nell'anno corrente, 2025. Le rate del mutuo continueranno ad essere accreditate da entrambi i coniugi sul conto corrente cointestato BNL nr. 3943/447. A tal fine la sig.ra continuerà ad accreditare mensilmente solo la quota dalla stessa dovuta a tale Parte_1 titolo sul conto cointestato rinunciando, con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione,
a rivendicare ulteriori somme ivi accreditate;
tutte le spese di gestione ordinaria dell'immobile, ivi compresi gli oneri e le spese condominiali, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino a quando il sig. non rilascerà la predetta abitazione (18 o 36 mesi complessivi, o tempo Pt_2 inferiore) saranno sostenute dal sig. in via esclusiva;
le spese straordinarie che si Pt_2 rendessero necessarie, anche se deliberate dal condominio, continueranno invece ad essere sostenute in pari quota da entrambi i coniugi;
i coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato una volta estinto il contratto di mutuo;
durante il tempo di permanenza esclusiva del sig. presso Pt_2
l'abitazione cointestata la sig.ra rinuncerà a richiedere l'indennità di occupazione al Parte_1 marito. Nel caso in cui, durante il periodo di permanenza presso l'immobile il sig. apporti Pt_2 migliorie e/o addizioni nulla gli verrà riconosciuto dalla sig.ra Parte_1
6) i coniugi valuteranno le sorti dell'immobile oggi in comproprietà (a titolo esemplificativo, locazione, vendita a terzi ecc.) al raggiungimento della maggiore età delle figlie minori o, salvo reciproco volere, anche in tempi antecedenti. In ogni caso, nell'ipotesi di locazione o vendita dell'immobile i frutti ed il prezzo verranno ripartiti tra i coniugi in pari quota senza che nulla possa essere eccepito dal sig. alla sig.ra e viceversa;
resta inteso tra i coniugi che, una Pt_2 Parte_1 volta cessato l'uso temporaneo esclusivo dell'immobile accordato al sig. le spese ordinarie Pt_2
e straordinarie, condominiali comprese, saranno di nuovo ripartite in pari quota tra i coniugi;
sempre una volta cessato l'uso temporaneo esclusivo dell'immobile di RA accordato al sig.
i coniugi concorderanno in via autonoma in merito all'utilizzo turnario del medesimo;
Pt_2
7) durante il periodo di permanenza del sig. presso l'abitazione di Marina di RA lo Pt_2 stesso permetterà comunque alla moglie ed alle figlie di soggiornarvi liberamente, nel mese di agosto dell'anno corrente e dei successivi sino allo spirare dei termini allo stesso concessi per l'uso temporaneo esclusivo, dal 1 al 20 del mese di agosto, lasciando l'abitazione, salvo diverso volere della sig.ra e delle figlie. Sul punto i coniugi dovranno accordarsi entro la fine del mese di Parte_1 maggio di ciascun anno di interesse, ovvero sempre prima della fine dell'anno scolastico. Nel periodo
1-20 agosto di cui al presente punto le spese ordinarie di gestione dell'immobile e condominiali rimarranno comunque a carico del sig. Pt_2
8) il sig. lascerà l'auto a sé intestata TG EY207PE in uso esclusivo e gratuito alla moglie Pt_2 sino all'acquisto da parte della stessa di altra autovettura, ma senza delimitazione temporale alcuna.
Tutti i costi di gestione dell'auto compresa assicurazione e bollo saranno a carico della sig.ra
Parte_1
2 9) nulla verrà corrisposto a titolo di mantenimento alla sig.ra economicamente Parte_1 indipendente;
In merito alle figlie minori:
10) le minori resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre in Lucca, via Dei Lippi Alti nr. 277;
11) i genitori collaboreranno quotidianamente, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e degli impegni delle minori, alla gestione ordinaria delle medesime;
si dà atto che la minore , R_ oltre l'impegno scolastico, pratica danza agonistica allenandosi dal lunedì al giovedì compreso, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, salvo diverso orario;
la minore , invece, oltre all'impegno Per_2 scolastico, pratica lo sport della pallavolo con allenamenti nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00. Gli sport sono praticati in Lucca;
12) durante l'anno scolastico, attesi gli impegni delle minori e la distanza dell'attuale luogo di residenza paterno (RA) il padre avrà il diritto di tenere con sé le minori durante la settimana, nei giorni del martedì, mercoledì e giovedì dopo gli allenamenti sino a dopo cena o comunque, in assenza di questi e nei medesimi giorni, dal dopo scuola sino a dopo cena;
inoltre a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dopo la scuola/allenamenti fino alla domenica prima dell'orario di cena, pernottamento compreso. I genitori potranno comunque liberamente concordare tempi differenti di permanenza delle minori presso le rispettive abitazioni purché siano rispettate le esigenze e la volontà delle minori stesse, i loro impegni e, parimenti, gli impegni lavorativi dei genitori;
13) i genitori trascorreranno con le minori, alternativamente, il giorno di Natale e Pasqua, l'ultimo giorno dell'anno, i giorni antecedenti e successivi ai medesimi e comunque tutte le festività, tenendo espressamente conto della volontà delle minori e dei loro rispettivi impegni. Durante il periodo estivo
(periodi 15.06-31.07/21.08-12.09), al termine della scuola, il padre potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche consecutive, previo accordo con la madre da stabilire entro fine maggio di ogni anno e comunque prima della fine dell'anno scolastico. Nel restante periodo il diritto di visita paterno sarà regolamentato nelle stesse modalità previste per il periodo scolastico, pernottamento incluso;
14) il padre, entro il giorno 15 di ogni mese, provvederà all'accredito mensile, alla madre e sul conto alla stessa intestato, della somma di 600,00 euro (seicento/zero) (300,00 per ciascuna figlia) per le spese ordinarie delle minori, da adeguare ogni anno secondo gli indici Istat;
si dà atto che il ridetto accredito viene effettuato dal settembre 2024;
15) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno sostenute al 50% da parte di ciascun genitore. Per spese straordinarie sono da intendersi:
a) Spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia), impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche;
tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante del mezzo di locomozione delle figlie;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare al momento della cessazione della convivenza;
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
bollo e assicurazione
3 RC per il mezzo di trasporto delle figlie acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
ripetizioni; stages e corsi di lingua e/o di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e per le utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter se non già presente nella organizzazione familiare in costanza di convivenza;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per partecipare a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative;
cellulare; spese relative a imposta di bollo e assicurazione del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private;
spese per e ES (servizio fotografico, CP_1 parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
In relazione a queste spese (b) i genitori convengono che il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro a mezzo anche sms, dovrà manifestare il proprio dissenso motivato per iscritto con le stesse modalità entro due giorni dalla data di ricevimento della richiesta, diversamente intendendosi prestato il consenso alla compartecipazione alla spesa.
Tutte le spese straordinarie (a e b) dovranno essere documentate. Il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso pro quota dall'altro entro cinque giorni dal ricevimento per iscritto della richiesta (anche a mezzo sms) la quale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa;
16) il sig. rinuncia, in favore della sig.ra alla metà dell'assegno unico per le figlie Pt_2 Parte_1 minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RA (MS) il 22/1/2009, antecedentemente al quale è nata la figlia R_
(nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), entrambe Per_2 ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
4 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in RA (MS) in data 22/1/2009, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA (MS) all'Atto Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RA (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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