TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 971/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 971/2022 R.G. cui è riunita la causa n. 1533/2022 RG, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_1
( ) in qualità di responsabile della società “S.O.S. SOLO OFFERTE C.F._1
SPECIALI S.R.L.” elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via D. Mottola D'Amato n. 51, presso lo studio dell'avv. Pietro Menniti ( ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2 procura in atti.
OPPONENTE contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari delegati dott. Vincenzo Parrello e Rosaria
Leuzzi ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via E. Molè Traversa L. Di Bona, come da procura in atti.
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot.
6245, notificata il 02.08.2022 per violazione dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002
n.12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n.73 , come sostituito dall'art. 22 comma
1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 avente ad oggetto “misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.8.2022, proponeva tempestivamente opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui all'oggetto, notificata il 2.8.2022, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 30.000,00, a titolo di sanzioni amministrative per aver impiegato i lavoratori e , nell'ambito della società “S.O.S. SOLO P_ P_
OFFERTE SPECIALI S.R.L.”, con la qualifica di addetti banconisti di macelleria dal 16.12.2015 al
10.03.2016, per 6 giorni alla settimana e n. 72 giorni di lavoro irregolare, omettendo di comunicare, al competente Centro per l' Impiego, la loro assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello di effettivo di inizio dell'attività lavorativa.
A sostegno della domanda deduceva: 1) la nullità, illegittimità e inefficacia del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, in quanto, da un lato, l'attività investigativa era iniziata il 12.01.2017 allorquando il IGnor , in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
“S.O.S. SOLO OFFERTE SPECIALI S.R.L.” aveva già ceduto le sue quote alla società a CP_5
e dall'altro lato, era stata omessa la notifica del verbale recante protocollo n.
[...] CP_6
667 del 17.01.2017 e di tutti gli atti ed i verbali presupposti alla ordinanza di ingiunzione, con la conseguenza che il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna formale richiesta di esibizione della documentazione, né aveva potuto interloquire con l' al fine di prospettare la sua difesa;
2) CP_1
la nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del termine decadenziale di
90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della L. 689/1981, in quanto, gli accertamenti iniziati il
17.1.2017 avrebbero dovuto concludersi entro il 17.03.2017 e non il 27.06.2017; 3) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n° 21.0/2022 per il maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto, l'infrazione sarebbe stata commessa dal datore di lavoro nei confronti dei due lavoratori P_
e il 16.12.2015, data coincidente con l'inizio della prestazione lavorativa, per cui
[...] P_
era ampiamente maturato il termine prescrizionale di cinque anni, essendo stata la sanzione notificata il 2 agosto 2022; 4) la carenza di legittimazione passiva del trasgressore, in quanto, i lavoratori non erano stati assunti dal IG. bensì da in qualità di gestore del servizio di Pt_1 Parte_2 macelleria all'interno dei locali del supermercato con decorrenza dal 16.12.2015, con conduzione dell'esercizio di tipo “familiare”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione degli effetti esecutivi della ordinanza-ingiunzione opposta, dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del verbale di accertamento della ITL di Catanzaro
e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza- Ingiunzione Prot. n° 21.0./2002 impugnata;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della sanzione irrogata al minimo edittale.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' contestava la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese da , e , verbalizzate in sede di accesso, che riferivano circa la P_ P_ Parte_2
natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato nei confronti della parte opponente
[...]
. Parte_1 Ritenendo, pertanto, legittima la sanzione amministrativa irrogata, l' chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23.1.2024, veniva disposta la riunione alla presente causa di quella N. 1533/22
RG avente ad oggetto la medesima ordinanza- ingiunzione.
Espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito dell'udienza del 29.4.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'opposizione è fondata nel merito e può trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari formulate in ricorso dalla parte opponente.
Ed infatti, quanto alla prima eccezione, risulta dagli atti che il IG. ha ceduto le proprie quote Pt_1
societarie ai IGnori e in data 23.11.2016 e, quindi, successivamente alla CP_5 CP_6
instaurazione (e cessazione) dei rapporti in contestazione con i IGg.ri e per P_ P_ come evincibile dalla visura camerale prodotta in atti dall' ITL (v. all. n. 28).
Tenuto conto che l'accertamento dell'Ispettorato ha riguardato, quindi, il periodo dal 16.12.2015 al
10.03.2016, correttamente le richieste documentali e l' attività ispettiva con conseguente sanzione sono state indirizzate alla Società nella persona del rappresentante Parte_3
legale pro-tempore ovvero il . Parte_1
Deve essere, parimenti, rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di violazione del diritto di difesa, posto che l'ITL ha documentato di aver convocato il , Parte_1
in data 17.01.2017, con raccomandata a.r. (v. all. 7 produzione documentale della convenuta), richiedendogli l'esibizione di documentazione inerente la posizione di e (la P_ P_
raccomandata veniva restituita al mittente con dicitura destinatario “sconosciuto”) e successivamente indirizzava nuova richiesta documentale nei confronti della datrice di lavoro tramite nota istruttoria prot. n. 1654 del 01.02.2017, inviata a mezzo PEC alla Società e regolarmente ricevuta in data
03.02.2017 (v. all. 8- 9).
A tale ultima nota della ITL, in data 05.03.2017, rispondeva la società SOS s.r.l. trasmettendo a mezzo PEC (prot. in entrata ITL CZ n. 3702 del 07.03.2017) una comunicazione in cui rendeva nota la cessione delle quote societarie e della qualifica di Amministratore della SOS s.r.l. da parte del
Sig. e allegava un contratto di affidamento in gestione del servizio di macelleria Parte_1 all'interno del supermercato, stipulato il 08.01.2016 fra la S.O.S. s.r.l. e la Sig.ra (v. Parte_2
all. 10).
Inoltre, l'ordinanza-ingiunzione veniva notificata al trasgressore una prima volta (a mezzo posta) il
21.07.2022 e una seconda volta (a mezzo messi comunali) il 30.11.2022 e all'opponente veniva consentito di difendersi adeguatamente tanto che, con atto datato 10.10.2017 e inviato a mezzo PEC il 18.10.2017, il proponeva ricorso amministrativo davanti al Comitato per i Rapporti di Lavoro Pt_1 ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, allegando documentazione (v. all. 26 produzione documentale dell'ITL) e successivamente depositava il presente ricorso.
Infondate appaiono, infine, le eccezioni di decadenza ex art. 14 co.2 L. 689/1981 e di prescrizione quinquennale, posto che, con riferimento alla prima, è principio consolidato che la data di perfezione dell'accertamento (da considerarsi dies a quo per il computo dei novanta giorni previsti dalla citata norma) coincide con la data in cui l'organo ispettivo acquisisce piena conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito, così da poter emettere il provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, l'ITL ha precisato che la notifica del verbale di contestazione delle violazioni
(effettuata 20.09.2017 tramite messi comunali) è avvenuta entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di perfezionamento dell'accertamento, coincidente con il 31.08.2017, data in cui il Comune di Maida rilasciava certificazione di residenza del Sig. , atto istruttorio Parte_1
necessario alla corretta notifica delle violazioni (v. allegato 21 fascicolo ITL).
Ne consegue che il termine di decadenza ex art. 14 co.2 L. 689/1981, deve ritenersi rispettato.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che il relativo termine risulta utilmente interrotto sia in data 20.09.2017 per effetto della predetta notifica del verbale di contestazione e, successivamente, tramite la notifica dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, pacificamente avvenuta in data il 2.8.2022 nei confronti del trasgressore e dovendosi, in ogni caso computare i termini di sospensione relativi alla normativa di emergenza CO -19 di cui al D.L.
18/2020.
4. Passando al merito, deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. Sez. I, n. 5277 del 07.03.2007).
Alla luce di tale principio si ritiene che non siano stati provati i fatti costitutivi delle violazioni contestate all'opponente e, in particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ispezionata e i IGg.ri e . P_ P_
Ed invero, parte resistente fonda la propria pretesa sanzionatoria sulle risultanze del verbale di accesso ispettivo effettuato presso la sede aziendale e, in particolare, sulle dichiarazioni rese all'organo di vigilanza dai lavoratori interessati dalla verifica, i quali hanno concordemente dichiarato di aver lavorato presso il reparto macelleria del supermercato con orario fisso, di aver ricevuto direttive dal e di non essere stati né pagati né regolarmente assunti. Parte_1
Tali dichiarazioni, il cui contenuto è stato confermato da , e P_ P_ Parte_2
anche nel corso del presente giudizio, in quanto provenienti da soggetti evidentemente interessati
(sotto il profilo giuridico ed economico) agli esiti della verifica dagli stessi promossa, non sono state, tuttavia, oggetto di adeguati riscontri, né in sede ispettiva né durante l'istruttoria testimoniale.
Ed invero, in sede ispettiva sono stati sentiti due soggetti ( e ) Testimone_1 Testimone_2
i quali si sono limitati a riferire di aver visto i componenti della famiglia lavorare presso il P_
reparto macelleria senza, tuttavia, fornire specifici e elementi comprovanti il preteso rapporto di subordinazione.
Durante l'istruttoria testimoniale, oltre ai IGg.ri e sono stati escussi n.3 P_ Parte_2 testimoni di parte opponente e, in particolare, il primo teste, , ha dichiarato” ADR Testimone_3
Sono stato dipendente del IG. fino al 2011 con la ditta CO.IN.D. s.r.l. di cui era rappresentante Pt_1
legale il fratello del ricorrente (oggi deceduto). Ho svolto mansioni di impiegato. Persona_1
Successivamente sono stato in malattia dal 2014 e sono in pensione dal 2018. ADR Non conosco personalmente i IG.ri , e , ma li ho visti lavorare presso un P_ P_ Parte_2
nuovo locale di proprietà del ricorrente ovvero presso piccolo supermercato dove mi recavo per fare la spesa o per prendere un caffè con il IG. ADR Abito a distanza di circa 1 km – 1 km e mezzo Pt_1
dal supermercato. A causa della mia patologia polmonare devo camminare molto. ADR il IG. Pt_1
mi ha riferito di aver stipulato un contratto con tali IGnori per la gestione del box macelleria. ADR mi recavo presso il supermercato almeno 3-4 volte a settimana. Preciso di aver visto più spesso padre
e figlia ovvero i IGg.ri e e solo un paio di volte . ADR Sul P_ P_ Parte_2
cap. 2 posso solo riferire, come sopra già detto, che sono a conoscenza della esistenza del contratto stipulato tra il IG. e la IG.ra e quindi presumo che fossero dipendenti della IG. ra Pt_1 Pt_2
e non del IG. Preciso inoltre di aver visto spesso il IG. scaricare la carne da Pt_2 Pt_1 P_
un camion. ADR Ricordo che quando ho visto i IG.ri lavorare ero in malattia, ma non so P_ precisare l'anno esatto. A specificazione della dott.ssa Leuzzi: ADR Non sono in grado di precisare ulteriormente i periodi in cui ho visto i IGg.ri lavorare presso la macelleria”. P_
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ADR Sono stato dipendente del Testimone_4
IG. prima con la ditta CO.IN.D. s.r.l. sin dal 1979 di cui era rappresentante legale Parte_1
il fratello del ricorrente (oggi deceduto). A partire dal 2015 fino al 2016 ho Persona_1
lavorato presso altra ditta denominata SOS s.r.l. di cui era rappresentante legale Parte_1
Ho svolto mansioni di magazziniere. ADR Conosco personalmente i IG.ri , P_ P_
e . Confermo il cap.
1. Nel periodo dal 16.12.2015 al 16.3.2016 ho visto la IG.ra Parte_2 Pt_2 lavorare presso la macelleria del supermercato ed ho visto altresì e
[...] P_ P_
(rispettivamente marito e figlia) dare una mano alla stessa. ADR Non sono a conoscenza del tipo di rapporto lavorativo che intercorreva all'epoca tra e i suoi familiari con il IG. Non so Pt_2 Pt_1
precisare se lavoravano con partita IVA o erano dipendenti. A specificazione dell'avv. Menniti che domanda al teste “chi gestiva la macelleria del supermercato” ADR Confermo quanto sopra detto, ovvero che, per quanto a mia conoscenza, erano i IGg.ri e a gestire la macelleria ciò Pt_2 P_
in quanto li ho visti lavorare tutti e tre. ADR Non sono in grado di aggiungere altro.
La terza teste di parte ricorrente, ha dichiarato: ADR Conosco il ricorrente in quanto Tes_5
ho svolto mansioni di badante per il padre dello stesso, IG. e anche per il fratello Persona_2
(entrambi deceduti) fino all'anno 2012. Tra il 2015 e il 2016 ho lavorato come Persona_3
dipendente presso il supermercato SOS di proprietà del ricorrente sito in Via Piave di Lamezia, come addetta al reparto di frutta e verdura. ADR Conosco personalmente i IG.ri , P_ P_
e , perché li ho visti quando sono arrivati al supermercato ed hanno cominciato a Parte_2
lavorare in macelleria. ADR Confermo il cap. 1, gestivano il reparto nel senso che la IG.ra Pt_2
preparava la carne e metteva i prezzi. La carne la preparava a casa sua. La vedevo arrivare al supermercato con una bacinella con la carne. ADR Confermo il cap. 2 ho visto lavorare
[...]
e con la IG.ra . A domanda del dott. Parrello che intende chiedere alla P_ P_ Pt_2 teste “se la IG.ra dava direttive ai IGg,ri ” ADR Non sono in grado di rispondere in Pt_2 P_ quanto li vedevo all'interno del reparto macelleria che parlavano tra di loro ma non so riferire cosa dicessero”.
Il ricorrente, liberamente interrogato ha, infine, dichiarato: “ Circa 10 anni fa ho deciso di riaprire un piccolo supermercato e cercavo un macellaio per dare in gestione la macelleria. Un amico mi ha presentato . Nel mese di ottobre 2016 abbiamo stipulato il contratto con la moglie la P_
quale avrebbe dovuto aprire la propria partita IVA e assumere il marito e la figlia. In quel periodo sono stato ricoverato a causa di una peritonite prima a Lamezia e poi a Bergamo. Preciso che la carne veniva ordinata dal IG. ed è capitato alcune volte di aver pagato io la fornitura perché P_
il non aveva i fondi. Successivamente la IG.ra mi ha inviato tramite il suo avvocato P_ Pt_2
una nota con la quale mi chiedeva le provvigioni della vendita. Sulle provvigioni specifico che
l'accordo prevedeva che il IG. nel momento in cui pagava la carne e la stessa veniva venduta, P_ doveva consegnarmi il 15% dell'incasso totale della vendita. Questo accordo non è stato adempiuto dal in quanto spesso ero io a pagare la merce e quindi era lui a dover dare dei soldi a me” P_
5. Ciò posto, la tesi sostenuta dall' in ordine alla sussistenza di un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato tra le parti non appare supportata da adeguati riscontri probatori. Occorre, innanzitutto, evidenziare che risulta pacifico e comunque documentalmente provato che e (rispettivamente moglie e madre dei lavoratori e Parte_1 Parte_2 P_ P_
stipulavano, in data 8.1.2016, con atto pubblico notarile, un contratto di gestione autonoma del
[...] servizio di macelleria all'interno dei locali destinati a supermercato siti in Lamezia Terme, Via Piave
n. 5, con decorrenza dal 16.12.2015 (v. all. 2 produzione parte ricorrente).
Appare, pertanto, verosimile ritenere che gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto, sin dall'inizio, il conferimento di una gestione di tipo familiare della macelleria senza vincolo di subordinazione con la società titolare del supermercato, tenuto conto peraltro che gli unici due dipendenti erano rispettivamente marito e figlia della RI per come si evince Parte_2
dagli stati di famiglia allegati in atti (v. all.3 al ricorso).
Alla luce del contratto di gestione prodotto in atti, appare corretto desumere che nella comune intenzione delle parti, non vi è mai stata la volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ma, piuttosto, di procedere all'affidamento in autonomia della gestione (familiare) della macelleria.
Il citato contratto qualifica, infatti, espressamente il rapporto come “gestione autonoma del reparto”, prevedendo obblighi e diritti reciproci, tipici di un rapporto imprenditoriale autonomo e non di lavoro subordinato.
Sul punto, giova osservare che dalla istruttoria testimoniale è emerso che erano i componenti della famiglia ad acquistare le scorte, preparare i prodotti, effettuare la vendita a terzi. P_
Di contro alcun elemento sintomatico della subordinazione è stato evidenziato dai testi escussi.
6. Infine, va rilevato che non appare convincente la tesi dei IGg.ri secondo cui la mancata P_
formalizzazione del contratto autonomo di gestione fosse addebitabile al IG. posto che nel Pt_1 contratto esibito dalle parti l'onere di procedere al pagamento delle spese di registrazione era a carico della RI , che non vi ha provveduto. Parte_2
Sul punto, correttamente la parte ricorrente ha evidenziato che “l'eventuale inadempimento di tale obbligo contrattuale e fiscale non può essere imputato al Sig. né può essere utilizzato come Pt_1
argomento per negare l'esistenza e l'efficacia del rapporto di gestione autonoma concordato tra le parti, in mancanza di una prova rigorosa di una eventuale simulazione, che nel caso di specie non è stata raggiunta”
Deve concludersi, pertanto, che non è ravvisabile con certezza alcun elemento sintomatico della sussistenza del vincolo di subordinazione nei rapporti tra le parti.
7. Analogamente, con riferimento al periodo precedente alla stipula del contratto di gestione del
16.12.2015, al di là delle dichiarazioni dei diretti interessati non vi è alcun riscontro circa la sussistenza degli indici della subordinazione quali: l'inserimento nella organizzazione aziendale,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l'eterodirezione etc.
8. Per i motivi esposti l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot. 6245, notificata il 02.08.2022, per insussistenza delle violazioni contestate.
9.Attesa la controvertibilità della questione esaminata e il rigetto di tutte le eccezioni preliminari formulate dalla parte opponente, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot.
6245, notificata il 02.08.2022 dall' . Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Lamezia Terme, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 971/2022 R.G. cui è riunita la causa n. 1533/2022 RG, promossa da nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Parte_1
( ) in qualità di responsabile della società “S.O.S. SOLO OFFERTE C.F._1
SPECIALI S.R.L.” elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via D. Mottola D'Amato n. 51, presso lo studio dell'avv. Pietro Menniti ( ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2 procura in atti.
OPPONENTE contro
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari delegati dott. Vincenzo Parrello e Rosaria
Leuzzi ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via E. Molè Traversa L. Di Bona, come da procura in atti.
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot.
6245, notificata il 02.08.2022 per violazione dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002
n.12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n.73 , come sostituito dall'art. 22 comma
1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 avente ad oggetto “misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.8.2022, proponeva tempestivamente opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui all'oggetto, notificata il 2.8.2022, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 30.000,00, a titolo di sanzioni amministrative per aver impiegato i lavoratori e , nell'ambito della società “S.O.S. SOLO P_ P_
OFFERTE SPECIALI S.R.L.”, con la qualifica di addetti banconisti di macelleria dal 16.12.2015 al
10.03.2016, per 6 giorni alla settimana e n. 72 giorni di lavoro irregolare, omettendo di comunicare, al competente Centro per l' Impiego, la loro assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello di effettivo di inizio dell'attività lavorativa.
A sostegno della domanda deduceva: 1) la nullità, illegittimità e inefficacia del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, in quanto, da un lato, l'attività investigativa era iniziata il 12.01.2017 allorquando il IGnor , in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1
“S.O.S. SOLO OFFERTE SPECIALI S.R.L.” aveva già ceduto le sue quote alla società a CP_5
e dall'altro lato, era stata omessa la notifica del verbale recante protocollo n.
[...] CP_6
667 del 17.01.2017 e di tutti gli atti ed i verbali presupposti alla ordinanza di ingiunzione, con la conseguenza che il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna formale richiesta di esibizione della documentazione, né aveva potuto interloquire con l' al fine di prospettare la sua difesa;
2) CP_1
la nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del termine decadenziale di
90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della L. 689/1981, in quanto, gli accertamenti iniziati il
17.1.2017 avrebbero dovuto concludersi entro il 17.03.2017 e non il 27.06.2017; 3) la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n° 21.0/2022 per il maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto, l'infrazione sarebbe stata commessa dal datore di lavoro nei confronti dei due lavoratori P_
e il 16.12.2015, data coincidente con l'inizio della prestazione lavorativa, per cui
[...] P_
era ampiamente maturato il termine prescrizionale di cinque anni, essendo stata la sanzione notificata il 2 agosto 2022; 4) la carenza di legittimazione passiva del trasgressore, in quanto, i lavoratori non erano stati assunti dal IG. bensì da in qualità di gestore del servizio di Pt_1 Parte_2 macelleria all'interno dei locali del supermercato con decorrenza dal 16.12.2015, con conduzione dell'esercizio di tipo “familiare”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione degli effetti esecutivi della ordinanza-ingiunzione opposta, dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del verbale di accertamento della ITL di Catanzaro
e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza- Ingiunzione Prot. n° 21.0./2002 impugnata;
in subordine, chiedeva la rideterminazione della sanzione irrogata al minimo edittale.
2. Nel costituirsi in giudizio, l' contestava la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese da , e , verbalizzate in sede di accesso, che riferivano circa la P_ P_ Parte_2
natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato nei confronti della parte opponente
[...]
. Parte_1 Ritenendo, pertanto, legittima la sanzione amministrativa irrogata, l' chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23.1.2024, veniva disposta la riunione alla presente causa di quella N. 1533/22
RG avente ad oggetto la medesima ordinanza- ingiunzione.
Espletata l'istruttoria testimoniale, a seguito dell'udienza del 29.4.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'opposizione è fondata nel merito e può trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari formulate in ricorso dalla parte opponente.
Ed infatti, quanto alla prima eccezione, risulta dagli atti che il IG. ha ceduto le proprie quote Pt_1
societarie ai IGnori e in data 23.11.2016 e, quindi, successivamente alla CP_5 CP_6
instaurazione (e cessazione) dei rapporti in contestazione con i IGg.ri e per P_ P_ come evincibile dalla visura camerale prodotta in atti dall' ITL (v. all. n. 28).
Tenuto conto che l'accertamento dell'Ispettorato ha riguardato, quindi, il periodo dal 16.12.2015 al
10.03.2016, correttamente le richieste documentali e l' attività ispettiva con conseguente sanzione sono state indirizzate alla Società nella persona del rappresentante Parte_3
legale pro-tempore ovvero il . Parte_1
Deve essere, parimenti, rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di violazione del diritto di difesa, posto che l'ITL ha documentato di aver convocato il , Parte_1
in data 17.01.2017, con raccomandata a.r. (v. all. 7 produzione documentale della convenuta), richiedendogli l'esibizione di documentazione inerente la posizione di e (la P_ P_
raccomandata veniva restituita al mittente con dicitura destinatario “sconosciuto”) e successivamente indirizzava nuova richiesta documentale nei confronti della datrice di lavoro tramite nota istruttoria prot. n. 1654 del 01.02.2017, inviata a mezzo PEC alla Società e regolarmente ricevuta in data
03.02.2017 (v. all. 8- 9).
A tale ultima nota della ITL, in data 05.03.2017, rispondeva la società SOS s.r.l. trasmettendo a mezzo PEC (prot. in entrata ITL CZ n. 3702 del 07.03.2017) una comunicazione in cui rendeva nota la cessione delle quote societarie e della qualifica di Amministratore della SOS s.r.l. da parte del
Sig. e allegava un contratto di affidamento in gestione del servizio di macelleria Parte_1 all'interno del supermercato, stipulato il 08.01.2016 fra la S.O.S. s.r.l. e la Sig.ra (v. Parte_2
all. 10).
Inoltre, l'ordinanza-ingiunzione veniva notificata al trasgressore una prima volta (a mezzo posta) il
21.07.2022 e una seconda volta (a mezzo messi comunali) il 30.11.2022 e all'opponente veniva consentito di difendersi adeguatamente tanto che, con atto datato 10.10.2017 e inviato a mezzo PEC il 18.10.2017, il proponeva ricorso amministrativo davanti al Comitato per i Rapporti di Lavoro Pt_1 ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, allegando documentazione (v. all. 26 produzione documentale dell'ITL) e successivamente depositava il presente ricorso.
Infondate appaiono, infine, le eccezioni di decadenza ex art. 14 co.2 L. 689/1981 e di prescrizione quinquennale, posto che, con riferimento alla prima, è principio consolidato che la data di perfezione dell'accertamento (da considerarsi dies a quo per il computo dei novanta giorni previsti dalla citata norma) coincide con la data in cui l'organo ispettivo acquisisce piena conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito, così da poter emettere il provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, l'ITL ha precisato che la notifica del verbale di contestazione delle violazioni
(effettuata 20.09.2017 tramite messi comunali) è avvenuta entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di perfezionamento dell'accertamento, coincidente con il 31.08.2017, data in cui il Comune di Maida rilasciava certificazione di residenza del Sig. , atto istruttorio Parte_1
necessario alla corretta notifica delle violazioni (v. allegato 21 fascicolo ITL).
Ne consegue che il termine di decadenza ex art. 14 co.2 L. 689/1981, deve ritenersi rispettato.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che il relativo termine risulta utilmente interrotto sia in data 20.09.2017 per effetto della predetta notifica del verbale di contestazione e, successivamente, tramite la notifica dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, pacificamente avvenuta in data il 2.8.2022 nei confronti del trasgressore e dovendosi, in ogni caso computare i termini di sospensione relativi alla normativa di emergenza CO -19 di cui al D.L.
18/2020.
4. Passando al merito, deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. Sez. I, n. 5277 del 07.03.2007).
Alla luce di tale principio si ritiene che non siano stati provati i fatti costitutivi delle violazioni contestate all'opponente e, in particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ispezionata e i IGg.ri e . P_ P_
Ed invero, parte resistente fonda la propria pretesa sanzionatoria sulle risultanze del verbale di accesso ispettivo effettuato presso la sede aziendale e, in particolare, sulle dichiarazioni rese all'organo di vigilanza dai lavoratori interessati dalla verifica, i quali hanno concordemente dichiarato di aver lavorato presso il reparto macelleria del supermercato con orario fisso, di aver ricevuto direttive dal e di non essere stati né pagati né regolarmente assunti. Parte_1
Tali dichiarazioni, il cui contenuto è stato confermato da , e P_ P_ Parte_2
anche nel corso del presente giudizio, in quanto provenienti da soggetti evidentemente interessati
(sotto il profilo giuridico ed economico) agli esiti della verifica dagli stessi promossa, non sono state, tuttavia, oggetto di adeguati riscontri, né in sede ispettiva né durante l'istruttoria testimoniale.
Ed invero, in sede ispettiva sono stati sentiti due soggetti ( e ) Testimone_1 Testimone_2
i quali si sono limitati a riferire di aver visto i componenti della famiglia lavorare presso il P_
reparto macelleria senza, tuttavia, fornire specifici e elementi comprovanti il preteso rapporto di subordinazione.
Durante l'istruttoria testimoniale, oltre ai IGg.ri e sono stati escussi n.3 P_ Parte_2 testimoni di parte opponente e, in particolare, il primo teste, , ha dichiarato” ADR Testimone_3
Sono stato dipendente del IG. fino al 2011 con la ditta CO.IN.D. s.r.l. di cui era rappresentante Pt_1
legale il fratello del ricorrente (oggi deceduto). Ho svolto mansioni di impiegato. Persona_1
Successivamente sono stato in malattia dal 2014 e sono in pensione dal 2018. ADR Non conosco personalmente i IG.ri , e , ma li ho visti lavorare presso un P_ P_ Parte_2
nuovo locale di proprietà del ricorrente ovvero presso piccolo supermercato dove mi recavo per fare la spesa o per prendere un caffè con il IG. ADR Abito a distanza di circa 1 km – 1 km e mezzo Pt_1
dal supermercato. A causa della mia patologia polmonare devo camminare molto. ADR il IG. Pt_1
mi ha riferito di aver stipulato un contratto con tali IGnori per la gestione del box macelleria. ADR mi recavo presso il supermercato almeno 3-4 volte a settimana. Preciso di aver visto più spesso padre
e figlia ovvero i IGg.ri e e solo un paio di volte . ADR Sul P_ P_ Parte_2
cap. 2 posso solo riferire, come sopra già detto, che sono a conoscenza della esistenza del contratto stipulato tra il IG. e la IG.ra e quindi presumo che fossero dipendenti della IG. ra Pt_1 Pt_2
e non del IG. Preciso inoltre di aver visto spesso il IG. scaricare la carne da Pt_2 Pt_1 P_
un camion. ADR Ricordo che quando ho visto i IG.ri lavorare ero in malattia, ma non so P_ precisare l'anno esatto. A specificazione della dott.ssa Leuzzi: ADR Non sono in grado di precisare ulteriormente i periodi in cui ho visto i IGg.ri lavorare presso la macelleria”. P_
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: ADR Sono stato dipendente del Testimone_4
IG. prima con la ditta CO.IN.D. s.r.l. sin dal 1979 di cui era rappresentante legale Parte_1
il fratello del ricorrente (oggi deceduto). A partire dal 2015 fino al 2016 ho Persona_1
lavorato presso altra ditta denominata SOS s.r.l. di cui era rappresentante legale Parte_1
Ho svolto mansioni di magazziniere. ADR Conosco personalmente i IG.ri , P_ P_
e . Confermo il cap.
1. Nel periodo dal 16.12.2015 al 16.3.2016 ho visto la IG.ra Parte_2 Pt_2 lavorare presso la macelleria del supermercato ed ho visto altresì e
[...] P_ P_
(rispettivamente marito e figlia) dare una mano alla stessa. ADR Non sono a conoscenza del tipo di rapporto lavorativo che intercorreva all'epoca tra e i suoi familiari con il IG. Non so Pt_2 Pt_1
precisare se lavoravano con partita IVA o erano dipendenti. A specificazione dell'avv. Menniti che domanda al teste “chi gestiva la macelleria del supermercato” ADR Confermo quanto sopra detto, ovvero che, per quanto a mia conoscenza, erano i IGg.ri e a gestire la macelleria ciò Pt_2 P_
in quanto li ho visti lavorare tutti e tre. ADR Non sono in grado di aggiungere altro.
La terza teste di parte ricorrente, ha dichiarato: ADR Conosco il ricorrente in quanto Tes_5
ho svolto mansioni di badante per il padre dello stesso, IG. e anche per il fratello Persona_2
(entrambi deceduti) fino all'anno 2012. Tra il 2015 e il 2016 ho lavorato come Persona_3
dipendente presso il supermercato SOS di proprietà del ricorrente sito in Via Piave di Lamezia, come addetta al reparto di frutta e verdura. ADR Conosco personalmente i IG.ri , P_ P_
e , perché li ho visti quando sono arrivati al supermercato ed hanno cominciato a Parte_2
lavorare in macelleria. ADR Confermo il cap. 1, gestivano il reparto nel senso che la IG.ra Pt_2
preparava la carne e metteva i prezzi. La carne la preparava a casa sua. La vedevo arrivare al supermercato con una bacinella con la carne. ADR Confermo il cap. 2 ho visto lavorare
[...]
e con la IG.ra . A domanda del dott. Parrello che intende chiedere alla P_ P_ Pt_2 teste “se la IG.ra dava direttive ai IGg,ri ” ADR Non sono in grado di rispondere in Pt_2 P_ quanto li vedevo all'interno del reparto macelleria che parlavano tra di loro ma non so riferire cosa dicessero”.
Il ricorrente, liberamente interrogato ha, infine, dichiarato: “ Circa 10 anni fa ho deciso di riaprire un piccolo supermercato e cercavo un macellaio per dare in gestione la macelleria. Un amico mi ha presentato . Nel mese di ottobre 2016 abbiamo stipulato il contratto con la moglie la P_
quale avrebbe dovuto aprire la propria partita IVA e assumere il marito e la figlia. In quel periodo sono stato ricoverato a causa di una peritonite prima a Lamezia e poi a Bergamo. Preciso che la carne veniva ordinata dal IG. ed è capitato alcune volte di aver pagato io la fornitura perché P_
il non aveva i fondi. Successivamente la IG.ra mi ha inviato tramite il suo avvocato P_ Pt_2
una nota con la quale mi chiedeva le provvigioni della vendita. Sulle provvigioni specifico che
l'accordo prevedeva che il IG. nel momento in cui pagava la carne e la stessa veniva venduta, P_ doveva consegnarmi il 15% dell'incasso totale della vendita. Questo accordo non è stato adempiuto dal in quanto spesso ero io a pagare la merce e quindi era lui a dover dare dei soldi a me” P_
5. Ciò posto, la tesi sostenuta dall' in ordine alla sussistenza di un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato tra le parti non appare supportata da adeguati riscontri probatori. Occorre, innanzitutto, evidenziare che risulta pacifico e comunque documentalmente provato che e (rispettivamente moglie e madre dei lavoratori e Parte_1 Parte_2 P_ P_
stipulavano, in data 8.1.2016, con atto pubblico notarile, un contratto di gestione autonoma del
[...] servizio di macelleria all'interno dei locali destinati a supermercato siti in Lamezia Terme, Via Piave
n. 5, con decorrenza dal 16.12.2015 (v. all. 2 produzione parte ricorrente).
Appare, pertanto, verosimile ritenere che gli accordi intercorsi tra le parti avevano ad oggetto, sin dall'inizio, il conferimento di una gestione di tipo familiare della macelleria senza vincolo di subordinazione con la società titolare del supermercato, tenuto conto peraltro che gli unici due dipendenti erano rispettivamente marito e figlia della RI per come si evince Parte_2
dagli stati di famiglia allegati in atti (v. all.3 al ricorso).
Alla luce del contratto di gestione prodotto in atti, appare corretto desumere che nella comune intenzione delle parti, non vi è mai stata la volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ma, piuttosto, di procedere all'affidamento in autonomia della gestione (familiare) della macelleria.
Il citato contratto qualifica, infatti, espressamente il rapporto come “gestione autonoma del reparto”, prevedendo obblighi e diritti reciproci, tipici di un rapporto imprenditoriale autonomo e non di lavoro subordinato.
Sul punto, giova osservare che dalla istruttoria testimoniale è emerso che erano i componenti della famiglia ad acquistare le scorte, preparare i prodotti, effettuare la vendita a terzi. P_
Di contro alcun elemento sintomatico della subordinazione è stato evidenziato dai testi escussi.
6. Infine, va rilevato che non appare convincente la tesi dei IGg.ri secondo cui la mancata P_
formalizzazione del contratto autonomo di gestione fosse addebitabile al IG. posto che nel Pt_1 contratto esibito dalle parti l'onere di procedere al pagamento delle spese di registrazione era a carico della RI , che non vi ha provveduto. Parte_2
Sul punto, correttamente la parte ricorrente ha evidenziato che “l'eventuale inadempimento di tale obbligo contrattuale e fiscale non può essere imputato al Sig. né può essere utilizzato come Pt_1
argomento per negare l'esistenza e l'efficacia del rapporto di gestione autonoma concordato tra le parti, in mancanza di una prova rigorosa di una eventuale simulazione, che nel caso di specie non è stata raggiunta”
Deve concludersi, pertanto, che non è ravvisabile con certezza alcun elemento sintomatico della sussistenza del vincolo di subordinazione nei rapporti tra le parti.
7. Analogamente, con riferimento al periodo precedente alla stipula del contratto di gestione del
16.12.2015, al di là delle dichiarazioni dei diretti interessati non vi è alcun riscontro circa la sussistenza degli indici della subordinazione quali: l'inserimento nella organizzazione aziendale,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l'eterodirezione etc.
8. Per i motivi esposti l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot. 6245, notificata il 02.08.2022, per insussistenza delle violazioni contestate.
9.Attesa la controvertibilità della questione esaminata e il rigetto di tutte le eccezioni preliminari formulate dalla parte opponente, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 21.0/2022 del 02.05.2022 prot.
6245, notificata il 02.08.2022 dall' . Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Lamezia Terme, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara