Ordinanza cautelare 12 novembre 2020
Sentenza 19 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/05/2021, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00673/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2020, proposto da
Sindacato dei Medici Italiani (S.M.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e dott.ssa Liliana Lora, quale medico di medicina generale associato in S.M.I. operante nella Regione Veneto e Segretario Regionale p.t. del Veneto, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Tarullo, TO Saraceno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO ON non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 782 del 16.6.2020, pubblicata in BUR n. 98 del 3.7.2020, avente ad oggetto «Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria»;
- dell'Allegato A alla predetta delibera giuntale, recante il Piano di potenziamento dell'assistenza territoriale;
- del Piano Socio-Sanitario 2019-2023 della Regione Veneto, approvato con la L.R. n. 48/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il Sindacato dei Medici Italiani - S.M.I., in persona del Segretario generale e legale rappresentante, e la dott.ssa Liliana Lora, quale medico di medicina generale associato in S.M.I., operante nella Regione Veneto e Segretario Regionale p.t. del Veneto, impugnano la DGR della Regione Veneto n. 782 del 16 giugno 2020, pubblicata sul BUR n. 98 del 3 luglio 2020, avente ad oggetto “Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Attuazione delle misure in materia sanitaria” e, in particolare, il relativo allegato A), recante il Piano di potenziamento dell’assistenza territoriale, nonché il Piano Socio-Sanitario 2019-2023 della Regione Veneto, approvato con legge regionale n. 48 del 2018, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell’art. 117 co. 3 Cost.- violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 14/2020 e dell’art. 4-bis del d.l. n. 18/2020 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 34/2020 - violazione dell’art. 8 co. 1 lett. a), dell’art. 8-bis co. 2 e dell’art. 48 co. 3 n. 1 l. n. 833/1978, nonché dell’art. 33 co. 2 l. 833/78 - violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento amministrativo di cui agli artt. 3 e 97 Cost.- violazione dell’art. 32 Cost. sul diritto alla salute e sul connesso diritto di libera scelta del medico - difetto di motivazione con violazione dell’art. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, motivazione apparente, illogica e carente, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti fattuali e normativi; sviamento; disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; omessa ponderazione di interessi rilevanti - violazione degli artt. 12 e 40 dell’ACN dei MMG.
I ricorrenti lamentano, in sostanza, che: l’impugnata DGR n.782 del 2020 demanderebbe illegittimamente alle USCA del Veneto un compito aggiuntivo ed incongruente rispetto a quanto previsto dal legislatore nazionale che affiderebbe alle USCA il compito di occuparsi unicamente della gestione domiciliare dei soli pazienti affetti da Covid-19, mentre la delibera impugnata prevede invece che tali Unità prestino assistenza domiciliare anche ai pazienti «fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti» non affetti dal Covid-19. Alle USCA verrebbe, quindi, assegnata un’attività palesemente impropria ed irragionevole, concernente pazienti “non Covid” che, in quanto affetti da fragilità cronicità e patologie anche gravi, esigerebbero cure ed attenzioni continue ed incessanti; la DGR impugnata determinerebbe un’autoritaria e grave sottrazione del paziente al suo medico naturale a favore di strutture (le USCA) di nuova costituzione, in cui il Medico di Medicina Generale perderebbe completamente la sua centralità terapeutica a vantaggio dei previsti team multiprofessionali, e ciò in contrasto anche con quanto previsto dall’accordo Collettivo Nazionale vigente e in violazione del diritto di scelta del medico da parte del paziente e del principio di fiducia personale; la temporaneità della soluzione non sarebbe un giustificazione adeguata, in quanto il sistema regionale introdurrebbe un incomprensibile «palleggiamento» del paziente da un medico all’altro realizzato nell’arco di pochi mesi;
2) Violazione dell’art. 32 Cost. sul diritto alla salute e sul connesso diritto di libera scelta del medico - violazione dell’art. 8 co. 1 lett. a), dell’art. 8-bis co. 2 e dell’art. 48 co. 3 n. 1 l. n. 833/1978, nonché dell’art. 33 co. 2 l. 833/78 - violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento amministrativo di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - difetto di motivazione con violazione dell’art. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, difetto di istruttoria, omessa ponderazione di interessi rilevanti - violazione dell’art. 45 dell’ACN dei MMG.
Con tale motivo, si evidenzia che l’impugnata DGR n. 782 del 2020 nel paragrafo «Programmazione regionale: elementi principali», rammenta, recependoli e ribadendoli anche nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i contenuti del Piano Socio-Sanitario Regionale 2019/2023 approvato con la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, relativi a «La presa in carico della cronicità e della multimorbilità per intensità di cura e di assistenza», ma il modello richiamato sarebbe illegittimo, con riferimento alla gestione della cronicità «semplice», in relazione all’ipotesi di cui al punto 2) di presa in carico da parte di team che coinvolgono medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di cui al punto 3) dove la gestione è affidata a soggetti privati accreditati. In tali due fattispecie, verrebbe palesemente e completamente meno la centralità del medico di Assistenza Primaria convenzionato e scelto dal paziente. E se pure è prevista la possibilità del cittadino di scegliere a quale tipologia di team rivolgersi, ciò non sanerebbe il vulnus arrecato alla categoria professionale in questione e, comunque, comporterebbe la marginalizzazione del medico di medicina generale nel contesto del team multiprofessionale, e non terrebbe conto del rapporto instaurato dallo stesso con i suoi pazienti. Inoltre, il modello sarebbe vieppiù illegittimo per quanto concerne la gestione della cronicità complessa ed avanzata, dove la figura del medico di Assistenza Primaria sarebbe completamente estromessa ed il paziente verrebbe preso in carico da team di personale composti da dipendenti del SSN. In tale contesto, il MMG finirebbe per assumere un ruolo meramente passivo che non inciderebbe sulle scelte di cura e comunque il suo apporto sarebbe del tutto eventuale e spontaneistico. Se tale previsione, da un lato, è volta a fornire a tali pazienti un’assistenza specialistica, dall’altro, non terrebbe conto del rapporto fiduciario instaurato tra medico di Assistenza Primaria, liberamente scelto, e paziente affetto da cronicità complessa ed avanzata. In quest’ultimo caso, poi, la scelta del paziente non sarebbe garantita. La divisione dei pazienti cronici in due categorie renderebbe, infine, disomogenea l’assistenza domiciliare, mediante l’attivazione di livelli assistenziali non uniformi e contrasterebbe con le previsioni del vigente ACN, che prevede forme di assistenza graduali per i pazienti cronici, sempre attivata, gestita e prestata dal medico di Assistenza Primaria.
Fermo quanto sopra, le parti del Piano Socio-Sanitario regionale, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, sopra richiamate (Parte I, Cap. 6, Parr. intitolati «La gestione della cronicità “semplice”» e «La gestione della cronicità “complessa ed avanzata”») sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 32 della Costituzione, atteso che il diritto alla salute, da questo garantito, verrebbe compresso in una delle sue più importanti estrinsecazioni, quella di farsi curare dal medico di propria fiducia, con violazione anche dei principi di libero sviluppo della persona e di autodeterminazione nelle scelte di cura (prerogativa che ha quale necessario presupposto la libera scelta del medico curante), quali enunciati negli artt. 2 e 3 co. 3 della Costituzione, per cui i ricorrenti chiedono di sollevare la relativa questione davanti alla Corte Costituzionale.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale in capo al Sindacato ricorrente, con riferimento alla mancanza di un interesse comune a tutti i soggetti rappresentati, nonchè il possibile difetto di idoneo contraddittorio con riferimento alla categoria dell’infermiere di famiglia e di comunità, e ha contrastato nel merito le avverse pretese.
Con ordinanza n. 548, pubblicata il 12 novembre 2020, l’istanza cautelare è stata respinta.
In vista dell’udienza di merito, fissata per il giorno 28 aprile 2021, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.
La Regione Veneto, tra l’altro, ha sollevato anche la questione del possibile difetto di interesse alla decisione del ricorso, alla luce degli ulteriori atti regionali adottati nel 2021 relativi alle linee di indirizzo per la gestione domiciliare dei pazienti Covid e alle indicazioni operative per la gestione della terapia farmacologica di tali pazienti ( documento assentito dall’associazione sindacale ricorrente); si è richiamata alle eccezioni già formulate e ha ulteriormente eccepito, con riferimento alle pretese violazioni dell’Accordo Collettivo Nazionale, l’inammissibilità per genericità delle censure, e comunque, il possibile difetto di giurisdizione a favore del G.O., nonchè l’inammissibilità delle censure relative al paventato distoglimento delle USCA dalla gestione dei pazienti Covid, trattandosi di un danno solo ipotetico.
I ricorrenti hanno replicato, insistendo nelle loro pretese.
All’udienza del 28 aprile 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
In riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione, si ritiene innanzitutto che l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, con riferimento alle censure attinenti all’asserita violazione dell’accordo collettivo, non sia fondata, considerato che con il presente ricorso si chiede l’annullamento, per le parti di interesse, della delibera della giunta regionale del Veneto con cui sono state programmate le azioni regionali per fronteggiare l’epidemia da Covid – 19 e, in particolare, è stato approvato il piano di potenziamento dell’assistenza territoriale, e, quindi, si discute dell’esercizio di un potere di organizzazione da parte della Regione e delle scelte, di carattere discrezionale, effettuate per fronteggiare l’emergenza anche in riferimento alla necessità di potenziare l’assistenza territoriale, in relazione alle quali sussistono posizioni di interesse legittimo, e la cui valutazione di legittimità spetta a questo giudice amministrativo; quanto alle ulteriori eccezioni in rito, si ritiene di poterne prescindere in considerazione dell’infondatezza del ricorso, secondo quanto di seguito esposto.
Infondate sono le censure di cui al primo motivo di ricorso, in quanto dall’esame delle complessive disposizioni dell’impugnata delibera di giunta, n. 782 del 16 giugno 2020, emerge che la figura del medico di medicina generale non viene erosa nelle proprie competenze fondamentali né lesa nella propria professionalità, essendo invece attore centrale e primario di un complesso modello organizzativo, in cui l’integrazione delle prestazioni è volta a garantire l’obiettivo della prevenzione e della continuità di cura del paziente in questa particolare situazione contingente di emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di Covid-19, e in cui le USCA fungono da elementi di supporto e ausilio ma sempre in stretto raccordo con il medico di medicina generale. E questo vale anche in riferimento al potenziamento dell’assistenza ai soggetti “fragili” che, diversamente da quanto dedotto, non perdono il loro rapporto con il medico di famiglia: la presa in carico dell'assistito, soggetto “fragile”, da parte del medico di medicina generale e il rapporto fiduciario con lo stesso non viene, infatti, compromesso dal modello organizzativo adottato con la delibera impugnata, considerato il ruolo centrale riconosciuto al medico di famiglia nel modello regionale in questione, in relazione al quale le USCA mantengono un ruolo di supporto e ausilio, tanto è vero che, anche a livello economico, il medico di medicina generale continua a percepire in modo invariato la quota capitaria per ogni assistito. Il medico di medicina generale scelto dal paziente mantiene, quindi, il suo ruolo ma ad esso si affiancano, per il periodo emergenziale, le USCA in funzione di supporto, per cui non sussiste neppure il paventato vulnus alla libertà di scelta del proprio medico da parte del paziente.
Il paziente “ fragile”, in sostanza, non viene “sottratto” al medico di medicina generale, prevedendo la delibera impugnata non una sostituzione dei medici di medicina generale nel rapporto con i propri assistiti, bensì un potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’affiancamento e il supporto da parte delle USCA ai medici di medicina generale, come emerge dalla lettura delle diverse parti della delibera che disegnano un modello integrato di assistenza, in cui il ruolo del medico di medicina generale non appare pretermesso. Si vedano, in particolare, i punti in cui si prevede che:
- “…Nell’ottica di favorire l’integrazione e la funzionalità operativa con i Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS) ed assicurare un riferimento continuativo ai pazienti, si conviene di suddividere il bacino in sotto ambiti di circa 8.500 assistiti in modo che ad uno stesso gruppo di MMG possa essere collegato sempre uno stesso medico dell’U.S.C.A. In questo modo ogni U.S.C.A. potrà fare riferimento ad un gruppo indicativo composto da 5-8 MMG”;
- “…La Regione Veneto ha colto la sfida di sviluppare le Cure primarie riconoscendo nel medico di famiglia la figura di riferimento per il paziente in ogni fase del percorso di cura, rappresentando il “contatto” più immediato e frequente per l’assistito e costituendo il setting assistenziale che meglio si presta all’individuazione ed alla presa in carico del paziente cronico”;
- “…con riferimento ai pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti, che anche a seguito dell’emergenza COVID-19, costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione, il modello organizzativo regionale prevede un lavoro fondato su team multiprofessionali, che vedranno la partecipazione dei MMG, degli specialisti territoriali, degli infermieri, degli assistenti sociali, con legami funzionali con i professionisti che operano all’interno delle strutture ospedaliere e con gli operatori del Dipartimento di Prevenzione”;
- “…Costituiscono componenti fondamentali del modello organizzativo”: “1. i MMG afferenti alle diverse tipologie di forme associative, dalle più semplice alle più evolute e organizzate come le Medicine di Gruppo Integrate” e , tra gli altri, “le U.S.C.A., operando a supporto dell’attività del MMG ed in stretta connessione per la gestione anche della cronicità fino al 31/12/2020. Nello specifico le U.S.C.A. dovranno essere programmate in modo che i MMG afferenti ad una stessa forma associativa (sia essa medicina di Rete, di Gruppo o Medicina di Gruppo Integrata) abbiano come riferimento sempre la medesima U.S.C.A”;
- “…Per facilitare l’integrazione multiprofessionale sarà anche favorito l’impiego della telemedicina, non solo per il monitoraggio dei pazienti ma anche per la diagnostica, e la promozione del teleconsulto tra MMG e specialisti dell’Azienda ULSS di afferenza, anche tramite video-consultazione, promuovendo il collegamento del paziente previo appuntamento”;
- “…Nell’ambito del Distretto sarà individuato un team di coordinamento/riferimento che coadiuvi i MMG/PLS per definire il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio…”.
Inoltre, nel complesso contesto emergenziale, la possibilità che le USCA, secondo il modello regionale di cui alla delibera impugnata, possano dare un supporto anche con riferimento all’assistenza domiciliare dei soggetti “fragili” può considerarsi legittimamente sorretta da quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020 (dove si prevede che “Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.”), e si può ritenere giustificata dall’esigenza di potenziare l’assistenza domiciliare e assicurare adeguato supporto anche per quelle categorie di soggetti in situazioni di “fragilità”, tenuto conto che sono proprio tali categorie quelle maggiormente esposte a rischi, nell’attuale situazione emergenziale, e considerata la pressione a cui le categorie mediche, ivi compresi i medici di medicina generale, e le strutture sanitarie sono sottoposte per far fronte all’emergenza sanitaria, nonché la possibile difficoltà, anche da parte delle famiglie, di far fronte all’espletamento delle attività di assistenza.
Quanto alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il modello adottato dalla Regione con riferimento alla gestione della cronicità semplice e complessa, le stesse sono da considerarsi infondate, in quanto la delibera impugnata, limitandosi a richiamare in via generale il modello già previsto dal piano sanitario della Regione Veneto 2019-2023, approvato con legge regionale n. 4 del 2018, per la gestione della “cronicità”, ha disegnato, con la delibera impugnata, un modello di gestione per fronteggiare l’emergenza in atto, in cui ha inserito anche le USCA, per un periodo limitato e in funzione della gestione dell’emergenza, come elemento di supporto ai medici di medicina generale, e ha previsto la possibilità di un supporto multiprofessionale per meglio venire incontro ai bisogni degli assistiti, in considerazione dei diversi livelli di complessità della “cronicità”, ma sempre nel rispetto del ruolo centrale del medico di medicina generale.
Nel modello specificamente previsto per il contesto emergenziale dalla delibera di giunta impugnata, il rapporto fiduciario tra medico di medicina generale e paziente non viene, infatti, meno, come sopra già evidenziato, né si assiste alla lamentata marginalizzazione del medico di medicina generale in riferimento sia alla gestione della cronicità semplice che per quella complessa e avanzata, restando i medici di medicina generale in convenzione il punto riferimento per tutti i loro assistiti e il primo e fondamentale elemento del modello descritto per fronteggiare la situazione emergenziale; piuttosto viene garantito un supporto multiprofessionale e specialistico a seconda dei bisogni e della condizione dell'assistito, per il tempo necessario e affinchè sia superata la crisi contingente.
Inoltre, per tutto quanto sopra già esposto e tenuto conto che, con la delibera impugnata, la Regione si è preoccupata di disciplinare i profili pubblicistici di organizzazione del servizio sanitario regionale in questa particolare fase contingente di emergenza sanitaria, infondate sono anche le censure relative alla pretesa violazione dell’Accordo Nazionale dei medici di medicina generale.
Quanto, infine, alla questione di costituzionalità della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 che ha approvato il Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2023, con riferimento alle parti relative alla gestione della cronicità semplice e alla gestione della cronicità complessa ed avanzata, richiamate nella delibera regionale impugnata, per violazione dell’art. 32 della Costituzione, perché il diritto alla salute, da questo garantito, verrebbe compresso in una delle sue più importanti estrinsecazioni, quella di farsi curare dal medico di propria fiducia, con violazione anche dei principi di libero sviluppo della persona e di autodeterminazione nelle scelte di cura (prerogativa che avrebbe quale presupposto la libera scelta del medico curante), enunciati negli artt. 2 e 3 co. 3 della Costituzione, la stessa è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata, in quanto la disciplina regionale di cui si discute, di applicazione del modello nel contesto emergenziale, non priva il paziente della possibilità della scelta di farsi curare dal medico di propria fiducia né porta alla paventata marginalizzazione del ruolo del medico di medicina generale, bensì prevede forme integrate di assistenza e team multiprofessionali per meglio venire incontro alle esigenze di cura derivanti dalla cronicità, in ragione della sua minore o maggiore complessità, e senza per ciò privare il medico di medicina generale in convenzione delle sue prerogative o esautorarlo dal suo rapporto con il paziente che lo ha scelto. E, infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla Regione, la delibera impugnata, dopo aver richiamato in via generale le previsioni del Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2023, si è concentrata, nel disegnare il modello adottato per fronteggiare la situazione emergenziale, sulla medicina generale convenzionata e non su altre forme di gestione dell’assistenza primaria quali quella tramite medici di famiglia a rapporto di dipendenza, e, in tale modello, i medici di medicina generale, afferenti alle diverse tipologie di forme associative, restano, e ciò anche con riferimento alla cronicità complessa e avanzata, i primi e fondamentali attori.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la problematicità e complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO