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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9173 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n° 20782/2025 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe Parte_1
- OPPONENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Controparte_1
Martino
- OPPOSTO -
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio ex artt. 615 e 618 bis C.P.C. Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni:
[...]
“In via preliminare e cautelare: disporre l'immediata sospensione inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 624 c.p.c. dell'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 11.12.2024, ricorrendo gravi motivi. Nel merito:
1. in via principale: - accertare l'intervenuta corresponsione al lavoratore, della somma complessiva lorda di € 172.701,07, corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' Ing. ;
2. in subordine: - nella denegata e Controparte_1
non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore ed assorbente eccezione, accertare la sussistenza del credito di pari ad € 30.000 per tutte le Pt_1
ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare in tutto in parte compensato il presunto credito vantato dall'Ing. ; Con vittoria di spese, diritti ed CP_1
onorari, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”.
si è costituito rassegnando a sua volta le seguenti Controparte_1
conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione avendo effettuato l delle trattenute illegittime non Pt_1
giustificate contabilmente nè per indicazione causale nè per indicazione importo;nel merito:rigettare l'opposizione in quanto infondata;
condannare al pagamento Pt_1
della somma precettata di € 46.922,55 oltre interessi e rivalutazione;
rigettare le richieste istruttorie in quanto inconferenti ed ininfluenti;
condannare l per Pt_1
la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 cpc;
con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa dal giudice all'esito della camera di consiglio.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
L'Ing. , ex Dirigente cessato dal servizio a seguito Controparte_1 Pt_1
del licenziamento per giusta causa avvenuto in data il 28.11.2015, con decreto ingiuntivo n. 6140/2018, emesso in data 31.07.2018, ha ingiunto ad di pagare Pt_1
la somma complessiva di € 172.701,07, oltre spese e accessori.
Avverso tale decreto, ha proposto ricorso per opposizione istaurato dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Rg. n. 35104/2018 e tale giudizio si è concluso con la sentenza del 28.10.2020, n. 6888/2020, con la quale tale opposizione è stata respinta, e quindi il giudice ha condannato al pagamento della somma di € Pt_1
172.701,07, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese legali, in favore dell'Ing. a titolo di incentivi tecnici. CP_1
Si noti subito che il giudice ha definitivamente accertato proprio un credito dell'odierno opposto di tale ammontare e che nessuno in quel giudizio, al contrario di quanto si è verificato in altra causa di merito successiva tra le stesse parti decisa con la sentenza del Tribunale di Roma del 3.7.2025 prodotta oggi in udienza dall Pt_1
aveva eccepito o comunque posto la questione della detrazione su cui si fonda l'opposizione all'esecuzione.
Con il presente giudizio di opposizione ai sensi degli articoli 615 e 618 c.p.c.Anas sostiene infatti di avere ottemperato alla sentenza, pagando al lavoratore, a titolo di sorte capitale, la somma lorda complessiva di € 172.701,07, corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, tramite cedolino di dicembre 2020, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali (doc. 2 , importo che sarebbe il risultato Pt_1
della trattenuta previdenziale e assistenziale operata da già ricompresa nel Pt_1
compenso previsto dall'art. 18 della Legge quadro sui lavori pubblici (L. n.
109/1994), poi trasposto nell'art. 92 del D. Lgs. 163/06, poi nell'art. 113 del previgente codice appalti (D.lgs. 50/2016) e, oggi, nell'art. 45 Nuovo Codice Appalti
(D.lgs. 36/2023), (doc. 3 .Illegittimamente, quindi, l'ing , che in Pt_1 CP_1
precedenza non avrebbe mai contestato la debenza delle trattenute, a distanza di quasi
5 anni dal pagamento, avrebbe notificato alla Società un atto di precetto, in questa sede opposto, per il pagamento della somma di € 35.940,64 a titolo di sorte, oltre €
10.650,91 per interessi e rivalutazione monetaria, in esecuzione della citata sentenza.
L'odierno ricorso si fonda, più precisamente, su due motivi.
Con il primo e principale motivo, contesta la sussistenza del credito dall' Ing. Pt_1
nell'atto di precetto, per la somma complessiva di € 46.922,55, proprio CP_1
perchè avrebbe provveduto alla corresponsione al Lavoratore, della somma complessiva lorda di € 172.701,07, ovverosia la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo a titolo di compenso (cfr. doc. 1), corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e al rimborso delle spese legali, come si evince dal cedolino di dicembre 2020. Ad avviso di Pt_1
infatti, l'importo corrisposto all'Ing. , riguardando compensi per incentivi CP_1
tecnici, come sarebbe precisato dal Regolamento interno 2003, nota n. 5 (doc. 5, pag.
19 della relativa produzione;
come si vedrà nessuno dei regolamenti successivi contiene simili previsioni), dovrebbe ritenersi al lordo dei c.d. oneri riflessi posti sia a carico del lavoratore che dell'Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali).
Tali oneri sarebbero finanziati sulla quota dell'incentivo attribuito.
Al fine di confortare le sue ragioni la società si sofferma sull'ambito normativo relativo all'incentivo che la Società corrisponde ai proprio dipendenti per le attività di
“Progettazione, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza e Collaudo” ricordando che tale compenso trova il proprio fondamento nell'art. 18 della Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, il quale ha introdotto l'attribuzione di un incentivo ai professionisti interni all'Amministrazione appaltante al fine di valorizzare le professionalità interne. Il principio, sebbene, ammette l'opponente, in parte modificato con riferimento alla percentuale ed ai soggetti beneficiari, sarebbe stato poi trasposto nell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e successivamente nell'attuale art. 45, co.
3 D.lgs. 36/2023. richiama anche quell'orientamento della Suprema Corte Pt_1
secondo il quale “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata
e dal regolamento 3 adottato dall'amministrazione” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2020, n.10222). Per trarne la conseguenza che, in considerazione della natura retributiva dell'incentivo, sarebbero “a quest'ultima assimilati anche sotto il profilo del regime fiscale, contributivo e previdenziale” e la società quindi, in qualità di sostituto di imposta, dovrebbe operare, come in effetti ha fatto, le ritenute di legge.
In sintesi, gli importi erogati a tale titolo (di incentivo), come precisato dal Regolamento interno 2003, nota n.5, “sono al lordo di qualsiasi onere: tali importi dovrebbero quindi intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione.
Tali oneri sono finanziati sulla quota dell'incentivo attribuito”.
Tale precisazione verrebbe oltretutto riportata in ogni singolo dispositivo di liquidazione del compenso e la previsione regolamentare sarebbe confermata dall'articolo 92 del decreto legislativo 163 del 2006, il quale, al comma quinto, prevede: “una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma sette, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il personale del procedimento incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”. In sostanza, tale ultima norma riprodurrebbe sostanzialmente le norme contenute negli articoli 17 e 18 della legge 109 del 1994, ma avrebbe aumentato la percentuale dall'1% al 2%. Il comma 5, nel prevedere l'incentivo da ripartire, terrebbe altresì conto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 comma 207 della legge 266 del 2005, che ha chiarito che “l'articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 numero 109 e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra responsabile unico del progetto e incaricati della delegazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”. A conferma di ciò, aggiunge l'opponente, anche il successivo art. 113, co.3, D.lgs. 50/2016 e l'attuale art. 45, co.3, Dlgs. 36/2023 prevedono che “gli importi (riconosciuti in favore degli aventi diritto all'incentivo tecnico ndr) sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione” e sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 207
(secondo il quale la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 18, comma 1, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che la quota percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche, “è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” – è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, senza che rilevi la circostanza che il legislatore sia già intervenuto con la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 29, essendo quest'ultima disposizione diretta a disciplinare la ripartizione dei compensi per gli enti locali senza rinnovare il testo dell'art. 18, comma 1 citato ma, anzi, richiamandolo” (Cass. civ. sent. del 12.06.2020, n. 11362; v.anche Cass. nn.
8522/2015, 19328/2012, 8344/2011, 17536/2010).
pertanto, applicherebbe agli incentivi in esame le medesime trattenute previste Pt_1
per la retribuzione, detraendo però non solo gli oneri a carico del lavoratore, ma anche quelli a carico dell'Amministrazione. Tali trattenute sarebbero state ritenute legittime anche da alcune corti di merito che si sarebbero già espresse in senso favorevole alla stessa parte opponente.
***
Nelle more è intervenuta la pronuncia del Tribunale di Roma che, con la sentenza n.
8653/2025 del 28.08.2025, ha invece riconosciuto, anche in quel caso in sede di opposizione all'esecuzione, l'illegittimità della trattenuta operata da nei Pt_1
confronti dell'ing. per il pagamento effettuato in relazione agli oneri CP_1
maturati per incarico svolto sui lavori della SS106 Jonica.
La questione era la stessa del presente giudizio e la motivazione della sentenza va condivisa: “che relativamente all'an debeatur, l'opponente ha richiamato, a sostegno del proprio diritto\dovere di operare la ritenuta previdenziale, le numerose disposizioni di legge, via via succedutesi (artt. 17 e 18 l. 109\94, art. 92 d.lgs. 163\06
e successive) riportandole anche testualmente;
senonché tutte tali norme prevedono che le quote percentuali spettanti, nei casi come il presente, a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” ….., quindi, almeno secondo legge, non degli oneri a carico del lavoratore;
-che, peraltro, richiamando giurisprudenza a suo dire costante, l'opponente afferma altresì che il diritto a percepire l'incentivo previsto dall'art. 18 l. 109\94 incontra i limiti fissati dalla contrattazione decentrata
e dal regolamento adottato dall'amministrazione; -che, tuttavia, soltanto in una nota
(la numero 5) del “regolamento interno 2003” si prevede che gli importi in questione debbano intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione; -che null'altro si dice, al riguardo, nei pur numerosi regolamenti interni via via succedutisi;
-che quindi, anche ammesso (con ampi dubbi) che i regolamenti interni possano spingersi fino a disciplinare tali aspetti, non convince per nulla che la società possa operare una trattenuta previdenziale così significativa sul solo fondamento di una annotazione marginale e non meglio chiarita reperita in uno dei tanti regolamenti interni, tanto più che non si comprende minimamente su quali basi giuridiche poggi la quantificazione della percentuale da trattenersi nel 26,28% né ciò è stato chiarito in corso di causa, essendosi limitata l'opponente a produrre (per giunta solo in questa sede) il dettaglio dell'operazione, laddove nel cedolino di dicembre 2021 in cui era stata accreditata la somma dovuta (depurata della ritenuta in questione), tale percentuale non era neppure indicata ed assolutamente nulla veniva spiegato in ordine alle ragioni della differenza tra l'importo iniziale e quello decurtato;
-che, in definitiva, anche (e soprattutto) in punto quantum manca del tutto la prova della legittimità della trattenuta alla fonte..” .
In sede di discussione orale il difensore dell ha contestato espressamente Pt_1
soprattutto l'affermazione del Giudice secondo il quale la trattenuta non avrebbe un sicuro fondamento in una norma primaria ma resta il fatto che la legge prevede proprio che le quote percentuali spettanti….a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” (e non quindi anche gli oneri a carico del lavoratore) e che simili affermazioni non sembrano facilmente compatibili con l'opzione interpretativa della società opponente.
Anche l'altra affermazione della sentenza, per ciò che concerne i limiti fissati dalla contrattazione collettiva decentrata e dalla normativa regolamentare, quanto all'esistenza di una sola “annotazione” nel regolamento interno del 2003, non ripresa da alcuno dei regolamenti successivi, è corretta e certamente significativa, perché non conforta affatto e sembra semmai smentire l'opinione di Parte_1
Ma vi è di più.
Non può non rilevarsi che, come detto, il titolo su cui si fonda l'esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 6140/2018 confermato con sentenza n. 6888/2020 emessa dal Tribunale di Roma e che, secondo i principi generali,“In sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività. Ne consegue che, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame” (Cass. civ.,Sez. III,
Sentenza, 04/02/2025, n. 2785).
Ed è vero che, come correttamente evidenziato nella comparsa di costituzione del sig.
, l'interpretazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza assume CP_1
particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art.612 deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate in motivazione e che nell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione extratestuale del titolo esecutivo quando la struttura del suo comando è univoca e certa, e gli ulteriori elementi avrebbero potuto essere, o sono stati, sottoposti nel giudizio in cui il titolo si è formato al giudice della relativa cognizione o attraverso l'idoneo gravame.
Si è già visto che il titolo contiene nel nostro caso un accertamento ormai definitivo che non sembra prestarsi ad alcuna successiva integrazione e proprio il fatto che invece la sentenza oggi prodotta dall del 3.7.2025 abbia detratto gli oneri Pt_1
riflessi sulla base di una specifica contestazione in ordine al quantum in quel giudizio sollevata, segna l'evidente differenza con il nostro caso.
A maggior ragione quindi, nel caso di specie, la trattenuta non appare legittima e peraltro dall'estratto conto previdenziale posizione personale ing. tratto CP_1
dal sito INPS emesso in data 16.03.2025 allegato alla comparsa di costituzione (doc.
8 parte opposta) non risulta affatto il versamento delle somme decurtate.
****
Con il secondo e subordinato motivo di opposizione sollevando in tal modo Pt_1
una eccezione di compensazione, sostiene che comunque il lavoratore sarebbe a sua volta debitore di della somma di € 30.000 perchè, imputato nel procedimento Pt_1
penale R.G.N.R. 61537/2014 (c.d. , in data 10.04.2024 è stato CP_2
condannato in sede penale in primo grado per i reati di corruzione per esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.) e per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), nonché al risarcimento del danno in favore di parte civile costituita, da liquidarsi in Pt_1
separato giudizio civile, oltre ad € 30.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, allo stato non versati.
Si tratta della riproposizione della stessa eccezione proposta ed accolta dal giudice che ha così ridotto l'entità degli importi precettati nella causa decisa con la sentenza n.8653/2025 del Tribunale di Roma e pertanto la stessa non può assumere più alcuna rilevanza, almeno nel presente giudizio.
Per le esposte ragioni l'opposizione va respinta.
Da ultimo è necessario ricordare, a fronte della richiesta di concessione di un termine per note della difesa di a cui si è opposta quella della parte opposta, che nel rito Pt_1
del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Considerando però la pur se relativa novità della questione e la difformità degli orientamenti della giurisprudenza le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 23-09-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
SEZIONE III LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n° 20782/2025 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe Parte_1
- OPPONENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Controparte_1
Martino
- OPPOSTO -
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio ex artt. 615 e 618 bis C.P.C. Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni:
[...]
“In via preliminare e cautelare: disporre l'immediata sospensione inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 624 c.p.c. dell'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 11.12.2024, ricorrendo gravi motivi. Nel merito:
1. in via principale: - accertare l'intervenuta corresponsione al lavoratore, della somma complessiva lorda di € 172.701,07, corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese legali, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall' Ing. ;
2. in subordine: - nella denegata e Controparte_1
non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore ed assorbente eccezione, accertare la sussistenza del credito di pari ad € 30.000 per tutte le Pt_1
ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare in tutto in parte compensato il presunto credito vantato dall'Ing. ; Con vittoria di spese, diritti ed CP_1
onorari, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge”.
si è costituito rassegnando a sua volta le seguenti Controparte_1
conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione avendo effettuato l delle trattenute illegittime non Pt_1
giustificate contabilmente nè per indicazione causale nè per indicazione importo;nel merito:rigettare l'opposizione in quanto infondata;
condannare al pagamento Pt_1
della somma precettata di € 46.922,55 oltre interessi e rivalutazione;
rigettare le richieste istruttorie in quanto inconferenti ed ininfluenti;
condannare l per Pt_1
la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 cpc;
con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'odierna udienza, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa dal giudice all'esito della camera di consiglio.
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Vediamo prima i fatti di causa.
L'Ing. , ex Dirigente cessato dal servizio a seguito Controparte_1 Pt_1
del licenziamento per giusta causa avvenuto in data il 28.11.2015, con decreto ingiuntivo n. 6140/2018, emesso in data 31.07.2018, ha ingiunto ad di pagare Pt_1
la somma complessiva di € 172.701,07, oltre spese e accessori.
Avverso tale decreto, ha proposto ricorso per opposizione istaurato dinanzi al Pt_1
Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Rg. n. 35104/2018 e tale giudizio si è concluso con la sentenza del 28.10.2020, n. 6888/2020, con la quale tale opposizione è stata respinta, e quindi il giudice ha condannato al pagamento della somma di € Pt_1
172.701,07, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese legali, in favore dell'Ing. a titolo di incentivi tecnici. CP_1
Si noti subito che il giudice ha definitivamente accertato proprio un credito dell'odierno opposto di tale ammontare e che nessuno in quel giudizio, al contrario di quanto si è verificato in altra causa di merito successiva tra le stesse parti decisa con la sentenza del Tribunale di Roma del 3.7.2025 prodotta oggi in udienza dall Pt_1
aveva eccepito o comunque posto la questione della detrazione su cui si fonda l'opposizione all'esecuzione.
Con il presente giudizio di opposizione ai sensi degli articoli 615 e 618 c.p.c.Anas sostiene infatti di avere ottemperato alla sentenza, pagando al lavoratore, a titolo di sorte capitale, la somma lorda complessiva di € 172.701,07, corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, tramite cedolino di dicembre 2020, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali (doc. 2 , importo che sarebbe il risultato Pt_1
della trattenuta previdenziale e assistenziale operata da già ricompresa nel Pt_1
compenso previsto dall'art. 18 della Legge quadro sui lavori pubblici (L. n.
109/1994), poi trasposto nell'art. 92 del D. Lgs. 163/06, poi nell'art. 113 del previgente codice appalti (D.lgs. 50/2016) e, oggi, nell'art. 45 Nuovo Codice Appalti
(D.lgs. 36/2023), (doc. 3 .Illegittimamente, quindi, l'ing , che in Pt_1 CP_1
precedenza non avrebbe mai contestato la debenza delle trattenute, a distanza di quasi
5 anni dal pagamento, avrebbe notificato alla Società un atto di precetto, in questa sede opposto, per il pagamento della somma di € 35.940,64 a titolo di sorte, oltre €
10.650,91 per interessi e rivalutazione monetaria, in esecuzione della citata sentenza.
L'odierno ricorso si fonda, più precisamente, su due motivi.
Con il primo e principale motivo, contesta la sussistenza del credito dall' Ing. Pt_1
nell'atto di precetto, per la somma complessiva di € 46.922,55, proprio CP_1
perchè avrebbe provveduto alla corresponsione al Lavoratore, della somma complessiva lorda di € 172.701,07, ovverosia la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo a titolo di compenso (cfr. doc. 1), corrispondente all'importo netto di € 136.760,43, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e al rimborso delle spese legali, come si evince dal cedolino di dicembre 2020. Ad avviso di Pt_1
infatti, l'importo corrisposto all'Ing. , riguardando compensi per incentivi CP_1
tecnici, come sarebbe precisato dal Regolamento interno 2003, nota n. 5 (doc. 5, pag.
19 della relativa produzione;
come si vedrà nessuno dei regolamenti successivi contiene simili previsioni), dovrebbe ritenersi al lordo dei c.d. oneri riflessi posti sia a carico del lavoratore che dell'Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali).
Tali oneri sarebbero finanziati sulla quota dell'incentivo attribuito.
Al fine di confortare le sue ragioni la società si sofferma sull'ambito normativo relativo all'incentivo che la Società corrisponde ai proprio dipendenti per le attività di
“Progettazione, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza e Collaudo” ricordando che tale compenso trova il proprio fondamento nell'art. 18 della Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, il quale ha introdotto l'attribuzione di un incentivo ai professionisti interni all'Amministrazione appaltante al fine di valorizzare le professionalità interne. Il principio, sebbene, ammette l'opponente, in parte modificato con riferimento alla percentuale ed ai soggetti beneficiari, sarebbe stato poi trasposto nell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 e successivamente nell'attuale art. 45, co.
3 D.lgs. 36/2023. richiama anche quell'orientamento della Suprema Corte Pt_1
secondo il quale “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata
e dal regolamento 3 adottato dall'amministrazione” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2020, n.10222). Per trarne la conseguenza che, in considerazione della natura retributiva dell'incentivo, sarebbero “a quest'ultima assimilati anche sotto il profilo del regime fiscale, contributivo e previdenziale” e la società quindi, in qualità di sostituto di imposta, dovrebbe operare, come in effetti ha fatto, le ritenute di legge.
In sintesi, gli importi erogati a tale titolo (di incentivo), come precisato dal Regolamento interno 2003, nota n.5, “sono al lordo di qualsiasi onere: tali importi dovrebbero quindi intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione.
Tali oneri sono finanziati sulla quota dell'incentivo attribuito”.
Tale precisazione verrebbe oltretutto riportata in ogni singolo dispositivo di liquidazione del compenso e la previsione regolamentare sarebbe confermata dall'articolo 92 del decreto legislativo 163 del 2006, il quale, al comma quinto, prevede: “una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma sette, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il personale del procedimento incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”. In sostanza, tale ultima norma riprodurrebbe sostanzialmente le norme contenute negli articoli 17 e 18 della legge 109 del 1994, ma avrebbe aumentato la percentuale dall'1% al 2%. Il comma 5, nel prevedere l'incentivo da ripartire, terrebbe altresì conto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 comma 207 della legge 266 del 2005, che ha chiarito che “l'articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 numero 109 e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra responsabile unico del progetto e incaricati della delegazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione”. A conferma di ciò, aggiunge l'opponente, anche il successivo art. 113, co.3, D.lgs. 50/2016 e l'attuale art. 45, co.3, Dlgs. 36/2023 prevedono che “gli importi (riconosciuti in favore degli aventi diritto all'incentivo tecnico ndr) sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione” e sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: “la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 207
(secondo il quale la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 18, comma 1, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che la quota percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche, “è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” – è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, senza che rilevi la circostanza che il legislatore sia già intervenuto con la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 29, essendo quest'ultima disposizione diretta a disciplinare la ripartizione dei compensi per gli enti locali senza rinnovare il testo dell'art. 18, comma 1 citato ma, anzi, richiamandolo” (Cass. civ. sent. del 12.06.2020, n. 11362; v.anche Cass. nn.
8522/2015, 19328/2012, 8344/2011, 17536/2010).
pertanto, applicherebbe agli incentivi in esame le medesime trattenute previste Pt_1
per la retribuzione, detraendo però non solo gli oneri a carico del lavoratore, ma anche quelli a carico dell'Amministrazione. Tali trattenute sarebbero state ritenute legittime anche da alcune corti di merito che si sarebbero già espresse in senso favorevole alla stessa parte opponente.
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Nelle more è intervenuta la pronuncia del Tribunale di Roma che, con la sentenza n.
8653/2025 del 28.08.2025, ha invece riconosciuto, anche in quel caso in sede di opposizione all'esecuzione, l'illegittimità della trattenuta operata da nei Pt_1
confronti dell'ing. per il pagamento effettuato in relazione agli oneri CP_1
maturati per incarico svolto sui lavori della SS106 Jonica.
La questione era la stessa del presente giudizio e la motivazione della sentenza va condivisa: “che relativamente all'an debeatur, l'opponente ha richiamato, a sostegno del proprio diritto\dovere di operare la ritenuta previdenziale, le numerose disposizioni di legge, via via succedutesi (artt. 17 e 18 l. 109\94, art. 92 d.lgs. 163\06
e successive) riportandole anche testualmente;
senonché tutte tali norme prevedono che le quote percentuali spettanti, nei casi come il presente, a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” ….., quindi, almeno secondo legge, non degli oneri a carico del lavoratore;
-che, peraltro, richiamando giurisprudenza a suo dire costante, l'opponente afferma altresì che il diritto a percepire l'incentivo previsto dall'art. 18 l. 109\94 incontra i limiti fissati dalla contrattazione decentrata
e dal regolamento adottato dall'amministrazione; -che, tuttavia, soltanto in una nota
(la numero 5) del “regolamento interno 2003” si prevede che gli importi in questione debbano intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione; -che null'altro si dice, al riguardo, nei pur numerosi regolamenti interni via via succedutisi;
-che quindi, anche ammesso (con ampi dubbi) che i regolamenti interni possano spingersi fino a disciplinare tali aspetti, non convince per nulla che la società possa operare una trattenuta previdenziale così significativa sul solo fondamento di una annotazione marginale e non meglio chiarita reperita in uno dei tanti regolamenti interni, tanto più che non si comprende minimamente su quali basi giuridiche poggi la quantificazione della percentuale da trattenersi nel 26,28% né ciò è stato chiarito in corso di causa, essendosi limitata l'opponente a produrre (per giunta solo in questa sede) il dettaglio dell'operazione, laddove nel cedolino di dicembre 2021 in cui era stata accreditata la somma dovuta (depurata della ritenuta in questione), tale percentuale non era neppure indicata ed assolutamente nulla veniva spiegato in ordine alle ragioni della differenza tra l'importo iniziale e quello decurtato;
-che, in definitiva, anche (e soprattutto) in punto quantum manca del tutto la prova della legittimità della trattenuta alla fonte..” .
In sede di discussione orale il difensore dell ha contestato espressamente Pt_1
soprattutto l'affermazione del Giudice secondo il quale la trattenuta non avrebbe un sicuro fondamento in una norma primaria ma resta il fatto che la legge prevede proprio che le quote percentuali spettanti….a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” (e non quindi anche gli oneri a carico del lavoratore) e che simili affermazioni non sembrano facilmente compatibili con l'opzione interpretativa della società opponente.
Anche l'altra affermazione della sentenza, per ciò che concerne i limiti fissati dalla contrattazione collettiva decentrata e dalla normativa regolamentare, quanto all'esistenza di una sola “annotazione” nel regolamento interno del 2003, non ripresa da alcuno dei regolamenti successivi, è corretta e certamente significativa, perché non conforta affatto e sembra semmai smentire l'opinione di Parte_1
Ma vi è di più.
Non può non rilevarsi che, come detto, il titolo su cui si fonda l'esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 6140/2018 confermato con sentenza n. 6888/2020 emessa dal Tribunale di Roma e che, secondo i principi generali,“In sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività. Ne consegue che, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame” (Cass. civ.,Sez. III,
Sentenza, 04/02/2025, n. 2785).
Ed è vero che, come correttamente evidenziato nella comparsa di costituzione del sig.
, l'interpretazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza assume CP_1
particolare rilievo in funzione dell'esecuzione di obblighi di fare, nel momento in cui il giudice ex art.612 deve determinare le concrete modalità di attuazione ed è dunque tenuto ad interpretare la sentenza individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate in motivazione e che nell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione extratestuale del titolo esecutivo quando la struttura del suo comando è univoca e certa, e gli ulteriori elementi avrebbero potuto essere, o sono stati, sottoposti nel giudizio in cui il titolo si è formato al giudice della relativa cognizione o attraverso l'idoneo gravame.
Si è già visto che il titolo contiene nel nostro caso un accertamento ormai definitivo che non sembra prestarsi ad alcuna successiva integrazione e proprio il fatto che invece la sentenza oggi prodotta dall del 3.7.2025 abbia detratto gli oneri Pt_1
riflessi sulla base di una specifica contestazione in ordine al quantum in quel giudizio sollevata, segna l'evidente differenza con il nostro caso.
A maggior ragione quindi, nel caso di specie, la trattenuta non appare legittima e peraltro dall'estratto conto previdenziale posizione personale ing. tratto CP_1
dal sito INPS emesso in data 16.03.2025 allegato alla comparsa di costituzione (doc.
8 parte opposta) non risulta affatto il versamento delle somme decurtate.
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Con il secondo e subordinato motivo di opposizione sollevando in tal modo Pt_1
una eccezione di compensazione, sostiene che comunque il lavoratore sarebbe a sua volta debitore di della somma di € 30.000 perchè, imputato nel procedimento Pt_1
penale R.G.N.R. 61537/2014 (c.d. , in data 10.04.2024 è stato CP_2
condannato in sede penale in primo grado per i reati di corruzione per esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.) e per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), nonché al risarcimento del danno in favore di parte civile costituita, da liquidarsi in Pt_1
separato giudizio civile, oltre ad € 30.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, allo stato non versati.
Si tratta della riproposizione della stessa eccezione proposta ed accolta dal giudice che ha così ridotto l'entità degli importi precettati nella causa decisa con la sentenza n.8653/2025 del Tribunale di Roma e pertanto la stessa non può assumere più alcuna rilevanza, almeno nel presente giudizio.
Per le esposte ragioni l'opposizione va respinta.
Da ultimo è necessario ricordare, a fronte della richiesta di concessione di un termine per note della difesa di a cui si è opposta quella della parte opposta, che nel rito Pt_1
del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Considerando però la pur se relativa novità della questione e la difformità degli orientamenti della giurisprudenza le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 23-09-2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi