Sentenza 9 giugno 1964
Massime • 2
Si ha donazione indiretta quando l'arricchimento del donatario e effetto di fatti giuridici volontari (Atti o negozi), lo scopo e la funzione immediata dei quali non e di soddisfare lo spirito di liberalità sussiste, invece, l'ipotesi della donazione simulata quando si finge un atto diverso a titolo oneroso, ma in realta, se ne pone in essere un altro, a titolo gratuito, in modo che manchi la causa tipica che si finge esistente nel negozio simulato, sussistendo solo quella della donazione. ( Conf. 2604-64).*
La domanda subordinata non esaminata dal giudice di primo grado, per effetto dell'accoglimento di una domanda principale, se non riproposta in Sede di appello puo ben essere fatta valere in separato giudizio perche gli effetti della rinuncia, di cui all'art.346 cod. proc.civ., devono intendersi limitati al processo in cui la rinuncia stessa e fatta.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1964, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1964 |
Testo completo
La domanda subordinata non esaminata dal giudice di primo grado, per effetto dell'accoglimento di una domanda principale, se non riproposta in Sede di appello puo ben essere fatta valere in separato giudizio perche gli effetti della rinuncia, di cui all'art.346 cod. proc.civ., devono intendersi limitati al processo in cui la rinuncia stessa e fatta.*