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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/05/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7815/2023, pubblicata il 09/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA TIBURTINA 912 00156 Pt_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA BERTARELLI 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in PIAZZA LINA BO BARDI 3 20124 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso lo Studio dell'Avv. DE
CRESCENZO ENRICO (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2
delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per “ Nel merito: 1. Previa integrale riforma della sentenza n. Parte_1
7815/2023 del Tribunale di Milano e previa ogni necessaria e opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. S0009009 –anche in violazione della normativa prevista a tutela della Trasparenza di cui ai paragrafi sub 1.3 e 2.3 delle premesse- è privo dell'indicazione del tasso leasing il quale anche ove separatamente enunciato o riferito al c.d. TAN è comunque difforme dal tasso leasing effettivo nonché di un criterio univoco di indicizzazione e di capitalizzazione. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione da parte della Società appellata di ogni ulteriore somma, costo e onere non pattuiti.
2. Previa riforma della sentenza impugnata, ricalcolare per l'effetto gli esatti importi dare/avere tra le parti e i canoni mensili (scaduti e a scadere) dovuti dalla locataria facendo Parte_1 applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB (e, in subordine, ai sensi dell'art 1284 c.c.), il tutto come determinato anche a seguito di espletanda CTU tecnico-contabile.
3. Conseguentemente, previa riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi la appellata, anche a titolo di ripetizione dell'indebito, alla restituzione dell'eccedenza indebita percepita con riferimento ai canoni ora per allora scaduti, rispetto alla minor somma dovuta dalla conchiudente ai sensi del TEG come rideterminato ai sensi del punto precedente, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
4. Procedersi infine alla rideterminazione dell'importo ora per allora dovuto dalla locataria a titolo di canoni futuri ovvero allo storno e compensazione per le rate a scadere. Ancora nel merito:
Previa riforma della sentenza impugnata, condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei maggiori danni, subiti e subendi, in conseguenza delle violazioni delle regole di condotta nella prestazione del servizio di negoziazione del contratto di leasing n. S0009009 con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo e comunque con interessi ai sensi dell'art. 1254 comma 4 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Ammettersi occorrendo CTU tecnico-contabile finalizzata, previa descrizione del funzionamento del contratto, alla verifica e determinazione dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti con espunzione degli oneri e spese non pattuiti e con ricalcolo del canone al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio”.
Per “ Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis: Controparte_1
1) In via del tutto preliminare ed assorbente:
dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e comunque ex-art. 348 bis cpc essendo l'impugnazione manifestamente infondata; 2) in subordine e nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto, generico ed indimostrato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 10 La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
7815/23 del Tribunale di Milano che aveva respinto le domande proposte nei confronti di , aventi ad oggetto la restituzione delle somme Controparte_1
versate oltre il dovuto alla convenuta in esecuzione del contratto di leasing n.
S0009009 stipulato dalle parti in relazione all'immobile sito in via Pt_1
Tiburtina n. 912, previo accertamento della nullità parziale del contratto stesso quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento e di corretta indicazione del tasso leasing (con conseguente applicazione dell'art.117 TUB, e dunque sostituzione degli interessi pattuiti con quelli BOT previsti dalla norma).
Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente ritenuto: - che il contratto di leasing fosse valido nonostante la mancanza del piano di ammortamento, necessario invece per determinare il debito residuo ad una certa data e, quindi, per calcolare gli interessi ogni qual volta il tasso subisca una variazione, nonché per comprendere quale fosse il regime della capitalizzazione degli interessi (semplice o composto); - che non integrasse violazione dell'art.117
TUB (con applicazione della relativa sanzione sostitutiva) l'erronea indicazione del tasso leasing (essendo in suo luogo stata riportata la misura del tasso nominale annuo), e ciò sulla base della indimostrata e immotivata correttezza dei valori indicati in contratto (che sarebbe stata smentita invece ove fosse stata disposta
CTU, per la quale ha insistito). Come già in primo grado ha chiesto dunque che
(accertato il saldo di dare/avere tra le parti con riformulazione del piano di ammortamento contemplante la restituzione del solo importo capitale finanziato pagina 3 di 10 o, in subordine, degli interessi di cui all'art.117 TUB), la Controparte_1
venisse condannata alla restituzione degli importi eccedenti il dovuto.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ne ha chiesto il rigetto.
In ordine alla questione di inammissibilità dell'appello, si osserva che l'art.342
cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17): è assai discutibile, in effetti, che i motivi d'appello proposti, al di là
della formale stigmatizzazione degli argomenti esposti dal Tribunale,
costituiscano una specifica censura degli stessi, che ad ogni modo debbono essere integralmente condivisi.
Nemmeno l'appellante contesta l'osservazione del Tribunale secondo cui nessuna disposizione di legge o regolamentare impone al concedente la consegna all'utilizzatore di un “piano di ammortamento”, salvo poi sostenere che ciò
sarebbe invece previsto dalla delibera CICR del 4.3.2003, dalle Istruzioni di
Banca d'Italia con circolare n.229/1999 e con circolare del 25.07.2003: poiché
nessuna disposizione esiste in realtà specificamente al riguardo, va ribadito che la pagina 4 di 10 mancata consegna di un piano di ammortamento non si pone in contrasto nemmeno con i principi generali di trasparenza bancaria, considerato che il piano di ammortamento è soltanto l'esplicitazione numerica di tutte le condizioni contrattuali (che riportano con chiarezza il corrispettivo complessivo del leasing
finanziario, il numero di rate per il rimborso e la loro misura unitaria nonché
scadenza e periodicità), aritmeticamente ricavabile dal testo negoziale e dal documento di sintesi allegato, dai quali l'utilizzatore, nel caso di specie rappresentato da impresa commerciale e non consumatore, può ricavare il contenuto delle sue obbligazioni, quanto ad entità e modalità di pagamento e,
comunque, ove non consegnato al momento della stipula del contratto,
richiedibile in ogni momento dal cliente al fine di verificare congruità e correttezze. La sua omessa allegazione, quindi, potrebbe – al più - rilevare solo quale violazione dei doveri di informazione, e quindi di una regola di comportamento comportante unicamente obblighi risarcitori ove richiesto e dimostrato un effettivo danno derivante dalla stessa, ma non già
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Si aggiunga che, una volta prodotto in giudizio da controparte il suddetto piano di ammortamento (doc.4), l'appellante non ne ha fatto oggetto di alcuna osservazione (in particolare, segnalandone l'eventuale non corrispondenza rispetto alle condizioni contrattuali), a dimostrazione della irrilevanza dello stesso al fine della comprensione degli obblighi nascenti a suo carico dal leasing. Va da ultimo ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.15130/24,
pagina 5 di 10 secondo cui la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione da applicarsi non implica violazione del requisito di determinatezza/determinabilità
dell'oggetto del contratto né violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e cliente.
ha poi sostenuto la nullità della clausola relativa agli Parte_1
interessi corrispettivi (con sua sostituzione ex art.117 TUB), atteso che il tasso
leasing indicato numericamente in contratto (3,12%) non sarebbe stato corrispondente a quello effettivamente risultante dall'insieme delle condizioni negoziali. La circostanza dedotta, al netto della sua dimostrazione (smentita per vero dalla CTP dell'appellata, che – come rilevato dal Tribunale – ha nei calcoli sviluppati, ritenuti algebricamente corretti dalla controparte, evidenziato come il tasso in questione sia stato effettivamente indicato nel termine periodale mensile dello 0,26% con un tasso annuo pari al 3,12%, conclusione cui si giungerebbe –
secondo la difesa dell'appellante – solo in regime di capitalizzazione del tasso di interesse semplice) non è rilevante ai fini voluti. L'inesatta indicazione del valore del tasso leasing (e cioè del tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, ed il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte, contrattualmente previsti, secondo la definizione datane dalla Istruzioni
di Vigilanza per le Banche-Circolare della Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999,
aggiornata al 25.7.2003) non è idonea a rendere indeterminabile il tasso stesso,
che – a fronte della specifica indicazione di tutte le sue componenti (durata della pagina 6 di 10 locazione finanziaria, corrispettivo globale, prezzo dell'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, indicizzazione) – è ricavabile attraverso una operazione matematica, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing
potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte. In questo senso si confronti Cass. n.
12889/21, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 29530/24), che ha precisato come la determinabilità per relationem è soddisfatta ove i criteri di rinvio siano prestabiliti dalle norme contrattuali o, se estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società concedente. Sulla base di tali principi questa Corte ritiene di non dover dunque procedere ad alcuna verifica sull'effettiva coincidenza (ritenuta dal
Contro Tribunale, sulla base dello sviluppo matematico indicato dal CTP di tra tasso leasing e tasso nominale annuo, trattandosi per l'appunto di circostanza irrilevante ai fini del requisito di determinatezza (violato il quale troverebbe applicazione l'art.117 TUB).
Nello specifico, la formula di matematica finanziaria da applicarsi per il calcolo del tasso leasing (o TIR che si dir si voglia) è data da:
pagina 7 di 10 valore attuale = ∑ (canone periodico/(1+tasso di interesse)^numero dei periodi)+prezzo di riscatto/(1+tasso di interesse)^durata del contratto.
Il contratto, come detto, contiene dal canto suo l'indicazione di tutti gli addendi
(e i componenti degli stessi) della sommatoria e, dunque, il canone periodico
(Euro 1.178,28 mensile oltre alla maxi rata iniziale di Euro 23.000,00)), il tasso di interesse (3,120%, con indicizzazione base Euribor 3 mesi), numero dei periodi
(215), prezzo di riscatto (Euro 23.000,00), durata del contratto (216 mesi).
Per la sua applicazione, pertanto, sono necessari e sufficienti gli elementi indicati in contratto, senza che per alcuno di essi possa dubitarsi della loro incertezza o eterodeterminazione arbitraria da parte della società di leasing. Ciò vale anche per la pattuita indicizzazione del tasso di interesse, in ordine alla quale l'art. 8 (alla lettera A) del contratto prevede l'adeguamento (in aumento o diminuzione) sulla base dei valori relativi all'Euribor a tre mesi nel trimestre considerato, rilevato dal
Comitato di gestione dell'Euribor nel trimestre considerato e pubblicato ogni giorno sul 'Il Sole 24 Ore': l'indicazione di cui alla successiva lettera B (secondo cui occorre prendere in considerazione la media dell'Euribor a tre mesi dell'intero trimestre) non è in contraddizione con quanto previsto alla lettera precedente,
riferendosi la prima alla frequenza con cui sono pattuiti gli adeguamenti al termine di ogni trimestre locativo e la seconda alla modalità di calcolo di tale adeguamento per ogni canone mensile ricompreso nel trimestre locativo considerato.
La contestazione relativa alla mancata indicazione della base divisoria dell'Euribor (a 360 piuttosto che a 365 gg) è stata svolta dall'appellante per la pagina 8 di 10 prima volta in comparsa conclusionale del presente appello, ma non può ritenersi soggetta a decadenza, trattandosi di questione in astratta ipotesi comportante nullità della clausola per indeterminatezza. Il Sole 24 Ore (ove il contratto stabilisce debba essere rinvenuto il tasso Euribor da applicarsi) pubblica quale
fixing ordinario il valore dell'Euribor a base 360 gg, specificando poi quello a base 365 gg come derivato dal primo, cosicché, in assenza di precisazione al riguardo, deve intendersi che le parti si siano riferite al primo. Nel caso che ci occupa, comunque, ciò è stato espressamente previsto dalla medesima lettera B
dell'art. 8, ove è indicato che il divisore Euribor su base annua sia quello a 360
gg.
Nelle conclusioni dell'appellante si rinviene, in coda, anche una richiesta di condanna al “risarcimento dei maggiori danni, subiti e subendi, in conseguenza delle violazioni delle regole di condotta nella prestazione del servizio di negoziazione del contratto di leasing”, che tuttavia non è sorretta da alcuna allegazione integranti la fattispecie, e cioè relative al fatto che – in presenza di un corretto adempimento da parte della concedente – la non Parte_1 Pt_1
avrebbe contratto o avrebbe contratto a condizioni differenti.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna della Parte_1
[...
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota di parte, che ha richiesto compensi inferiori a quelli liquidabili alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità
pagina 9 di 10 delle questioni trattate ed al valore della causa (indeterminabile, complessità
media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
liquidate in complessivi Euro 9.991,00 per compensi (di cui Euro 2977,00
per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00
per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano l'1.4.2025
Il Cons. est. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr.ssa Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7815/2023, pubblicata il 09/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA TIBURTINA 912 00156 Pt_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA BERTARELLI 4 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1
difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in PIAZZA LINA BO BARDI 3 20124 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA SAN MAURILIO 20 MILANO presso lo Studio dell'Avv. DE
CRESCENZO ENRICO (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._2
delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per “ Nel merito: 1. Previa integrale riforma della sentenza n. Parte_1
7815/2023 del Tribunale di Milano e previa ogni necessaria e opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. S0009009 –anche in violazione della normativa prevista a tutela della Trasparenza di cui ai paragrafi sub 1.3 e 2.3 delle premesse- è privo dell'indicazione del tasso leasing il quale anche ove separatamente enunciato o riferito al c.d. TAN è comunque difforme dal tasso leasing effettivo nonché di un criterio univoco di indicizzazione e di capitalizzazione. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione da parte della Società appellata di ogni ulteriore somma, costo e onere non pattuiti.
2. Previa riforma della sentenza impugnata, ricalcolare per l'effetto gli esatti importi dare/avere tra le parti e i canoni mensili (scaduti e a scadere) dovuti dalla locataria facendo Parte_1 applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB (e, in subordine, ai sensi dell'art 1284 c.c.), il tutto come determinato anche a seguito di espletanda CTU tecnico-contabile.
3. Conseguentemente, previa riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi la appellata, anche a titolo di ripetizione dell'indebito, alla restituzione dell'eccedenza indebita percepita con riferimento ai canoni ora per allora scaduti, rispetto alla minor somma dovuta dalla conchiudente ai sensi del TEG come rideterminato ai sensi del punto precedente, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
4. Procedersi infine alla rideterminazione dell'importo ora per allora dovuto dalla locataria a titolo di canoni futuri ovvero allo storno e compensazione per le rate a scadere. Ancora nel merito:
Previa riforma della sentenza impugnata, condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei maggiori danni, subiti e subendi, in conseguenza delle violazioni delle regole di condotta nella prestazione del servizio di negoziazione del contratto di leasing n. S0009009 con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al saldo e comunque con interessi ai sensi dell'art. 1254 comma 4 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
In via istruttoria:
Ammettersi occorrendo CTU tecnico-contabile finalizzata, previa descrizione del funzionamento del contratto, alla verifica e determinazione dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti con espunzione degli oneri e spese non pattuiti e con ricalcolo del canone al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio”.
Per “ Piaccia all'Ill.ma Corte adita contrariis reiectis: Controparte_1
1) In via del tutto preliminare ed assorbente:
dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc e comunque ex-art. 348 bis cpc essendo l'impugnazione manifestamente infondata; 2) in subordine e nel merito: rigettare il proposto appello in quanto in ogni caso interamente infondato in fatto e diritto, generico ed indimostrato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 10 La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
7815/23 del Tribunale di Milano che aveva respinto le domande proposte nei confronti di , aventi ad oggetto la restituzione delle somme Controparte_1
versate oltre il dovuto alla convenuta in esecuzione del contratto di leasing n.
S0009009 stipulato dalle parti in relazione all'immobile sito in via Pt_1
Tiburtina n. 912, previo accertamento della nullità parziale del contratto stesso quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento e di corretta indicazione del tasso leasing (con conseguente applicazione dell'art.117 TUB, e dunque sostituzione degli interessi pattuiti con quelli BOT previsti dalla norma).
Ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente ritenuto: - che il contratto di leasing fosse valido nonostante la mancanza del piano di ammortamento, necessario invece per determinare il debito residuo ad una certa data e, quindi, per calcolare gli interessi ogni qual volta il tasso subisca una variazione, nonché per comprendere quale fosse il regime della capitalizzazione degli interessi (semplice o composto); - che non integrasse violazione dell'art.117
TUB (con applicazione della relativa sanzione sostitutiva) l'erronea indicazione del tasso leasing (essendo in suo luogo stata riportata la misura del tasso nominale annuo), e ciò sulla base della indimostrata e immotivata correttezza dei valori indicati in contratto (che sarebbe stata smentita invece ove fosse stata disposta
CTU, per la quale ha insistito). Come già in primo grado ha chiesto dunque che
(accertato il saldo di dare/avere tra le parti con riformulazione del piano di ammortamento contemplante la restituzione del solo importo capitale finanziato pagina 3 di 10 o, in subordine, degli interessi di cui all'art.117 TUB), la Controparte_1
venisse condannata alla restituzione degli importi eccedenti il dovuto.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc, ne ha chiesto il rigetto.
In ordine alla questione di inammissibilità dell'appello, si osserva che l'art.342
cpc, come novellato dalla l. n.134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile (Cass.
n.10916/17): è assai discutibile, in effetti, che i motivi d'appello proposti, al di là
della formale stigmatizzazione degli argomenti esposti dal Tribunale,
costituiscano una specifica censura degli stessi, che ad ogni modo debbono essere integralmente condivisi.
Nemmeno l'appellante contesta l'osservazione del Tribunale secondo cui nessuna disposizione di legge o regolamentare impone al concedente la consegna all'utilizzatore di un “piano di ammortamento”, salvo poi sostenere che ciò
sarebbe invece previsto dalla delibera CICR del 4.3.2003, dalle Istruzioni di
Banca d'Italia con circolare n.229/1999 e con circolare del 25.07.2003: poiché
nessuna disposizione esiste in realtà specificamente al riguardo, va ribadito che la pagina 4 di 10 mancata consegna di un piano di ammortamento non si pone in contrasto nemmeno con i principi generali di trasparenza bancaria, considerato che il piano di ammortamento è soltanto l'esplicitazione numerica di tutte le condizioni contrattuali (che riportano con chiarezza il corrispettivo complessivo del leasing
finanziario, il numero di rate per il rimborso e la loro misura unitaria nonché
scadenza e periodicità), aritmeticamente ricavabile dal testo negoziale e dal documento di sintesi allegato, dai quali l'utilizzatore, nel caso di specie rappresentato da impresa commerciale e non consumatore, può ricavare il contenuto delle sue obbligazioni, quanto ad entità e modalità di pagamento e,
comunque, ove non consegnato al momento della stipula del contratto,
richiedibile in ogni momento dal cliente al fine di verificare congruità e correttezze. La sua omessa allegazione, quindi, potrebbe – al più - rilevare solo quale violazione dei doveri di informazione, e quindi di una regola di comportamento comportante unicamente obblighi risarcitori ove richiesto e dimostrato un effettivo danno derivante dalla stessa, ma non già
l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Si aggiunga che, una volta prodotto in giudizio da controparte il suddetto piano di ammortamento (doc.4), l'appellante non ne ha fatto oggetto di alcuna osservazione (in particolare, segnalandone l'eventuale non corrispondenza rispetto alle condizioni contrattuali), a dimostrazione della irrilevanza dello stesso al fine della comprensione degli obblighi nascenti a suo carico dal leasing. Va da ultimo ricordato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.15130/24,
pagina 5 di 10 secondo cui la mancata indicazione in contratto del regime di capitalizzazione da applicarsi non implica violazione del requisito di determinatezza/determinabilità
dell'oggetto del contratto né violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e cliente.
ha poi sostenuto la nullità della clausola relativa agli Parte_1
interessi corrispettivi (con sua sostituzione ex art.117 TUB), atteso che il tasso
leasing indicato numericamente in contratto (3,12%) non sarebbe stato corrispondente a quello effettivamente risultante dall'insieme delle condizioni negoziali. La circostanza dedotta, al netto della sua dimostrazione (smentita per vero dalla CTP dell'appellata, che – come rilevato dal Tribunale – ha nei calcoli sviluppati, ritenuti algebricamente corretti dalla controparte, evidenziato come il tasso in questione sia stato effettivamente indicato nel termine periodale mensile dello 0,26% con un tasso annuo pari al 3,12%, conclusione cui si giungerebbe –
secondo la difesa dell'appellante – solo in regime di capitalizzazione del tasso di interesse semplice) non è rilevante ai fini voluti. L'inesatta indicazione del valore del tasso leasing (e cioè del tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, ed il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte, contrattualmente previsti, secondo la definizione datane dalla Istruzioni
di Vigilanza per le Banche-Circolare della Banca d'Italia n.229 del 21.4.1999,
aggiornata al 25.7.2003) non è idonea a rendere indeterminabile il tasso stesso,
che – a fronte della specifica indicazione di tutte le sue componenti (durata della pagina 6 di 10 locazione finanziaria, corrispettivo globale, prezzo dell'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto, indicizzazione) – è ricavabile attraverso una operazione matematica, cosicché la difforme indicazione del tasso leasing
potrebbe al più rilevare a fini risarcitori, sulla deduzione che l'utilizzatore abbia subito un pregiudizio dall'inesatto adempimento degli obblighi di informazione e trasparenza gravanti su controparte. In questo senso si confronti Cass. n.
12889/21, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 29530/24), che ha precisato come la determinabilità per relationem è soddisfatta ove i criteri di rinvio siano prestabiliti dalle norme contrattuali o, se estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società concedente. Sulla base di tali principi questa Corte ritiene di non dover dunque procedere ad alcuna verifica sull'effettiva coincidenza (ritenuta dal
Contro Tribunale, sulla base dello sviluppo matematico indicato dal CTP di tra tasso leasing e tasso nominale annuo, trattandosi per l'appunto di circostanza irrilevante ai fini del requisito di determinatezza (violato il quale troverebbe applicazione l'art.117 TUB).
Nello specifico, la formula di matematica finanziaria da applicarsi per il calcolo del tasso leasing (o TIR che si dir si voglia) è data da:
pagina 7 di 10 valore attuale = ∑ (canone periodico/(1+tasso di interesse)^numero dei periodi)+prezzo di riscatto/(1+tasso di interesse)^durata del contratto.
Il contratto, come detto, contiene dal canto suo l'indicazione di tutti gli addendi
(e i componenti degli stessi) della sommatoria e, dunque, il canone periodico
(Euro 1.178,28 mensile oltre alla maxi rata iniziale di Euro 23.000,00)), il tasso di interesse (3,120%, con indicizzazione base Euribor 3 mesi), numero dei periodi
(215), prezzo di riscatto (Euro 23.000,00), durata del contratto (216 mesi).
Per la sua applicazione, pertanto, sono necessari e sufficienti gli elementi indicati in contratto, senza che per alcuno di essi possa dubitarsi della loro incertezza o eterodeterminazione arbitraria da parte della società di leasing. Ciò vale anche per la pattuita indicizzazione del tasso di interesse, in ordine alla quale l'art. 8 (alla lettera A) del contratto prevede l'adeguamento (in aumento o diminuzione) sulla base dei valori relativi all'Euribor a tre mesi nel trimestre considerato, rilevato dal
Comitato di gestione dell'Euribor nel trimestre considerato e pubblicato ogni giorno sul 'Il Sole 24 Ore': l'indicazione di cui alla successiva lettera B (secondo cui occorre prendere in considerazione la media dell'Euribor a tre mesi dell'intero trimestre) non è in contraddizione con quanto previsto alla lettera precedente,
riferendosi la prima alla frequenza con cui sono pattuiti gli adeguamenti al termine di ogni trimestre locativo e la seconda alla modalità di calcolo di tale adeguamento per ogni canone mensile ricompreso nel trimestre locativo considerato.
La contestazione relativa alla mancata indicazione della base divisoria dell'Euribor (a 360 piuttosto che a 365 gg) è stata svolta dall'appellante per la pagina 8 di 10 prima volta in comparsa conclusionale del presente appello, ma non può ritenersi soggetta a decadenza, trattandosi di questione in astratta ipotesi comportante nullità della clausola per indeterminatezza. Il Sole 24 Ore (ove il contratto stabilisce debba essere rinvenuto il tasso Euribor da applicarsi) pubblica quale
fixing ordinario il valore dell'Euribor a base 360 gg, specificando poi quello a base 365 gg come derivato dal primo, cosicché, in assenza di precisazione al riguardo, deve intendersi che le parti si siano riferite al primo. Nel caso che ci occupa, comunque, ciò è stato espressamente previsto dalla medesima lettera B
dell'art. 8, ove è indicato che il divisore Euribor su base annua sia quello a 360
gg.
Nelle conclusioni dell'appellante si rinviene, in coda, anche una richiesta di condanna al “risarcimento dei maggiori danni, subiti e subendi, in conseguenza delle violazioni delle regole di condotta nella prestazione del servizio di negoziazione del contratto di leasing”, che tuttavia non è sorretta da alcuna allegazione integranti la fattispecie, e cioè relative al fatto che – in presenza di un corretto adempimento da parte della concedente – la non Parte_1 Pt_1
avrebbe contratto o avrebbe contratto a condizioni differenti.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna della Parte_1
[...
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota di parte, che ha richiesto compensi inferiori a quelli liquidabili alla stregua dei parametri medi di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità
pagina 9 di 10 delle questioni trattate ed al valore della causa (indeterminabile, complessità
media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
liquidate in complessivi Euro 9.991,00 per compensi (di cui Euro 2977,00
per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed Euro 5.103,00
per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano l'1.4.2025
Il Cons. est. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr.ssa Laura Sara Tragni
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