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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 19928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU RT nella causa di cui al RG n. 19928/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Diletta Lo Parte_1
Vecchio parte attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Borasio;
Controparte_1
parte convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver
[...] Controparte_1
stipulato in data 22.12.2021 un contratto di appalto con il convenuto avente ad CP_1
oggetto il restauro della facciata condominiale;
2) che, in forza di suddetto contratto, i lavori di
1 ristrutturazione avrebbero dovuto essere ultimati entro il 15.03.2022; 3) di aver versato al convenuto l'importo di € 21.214,55 pari al 10% del prezzo totale e di aver effettuato a favore dello stesso la cessione del credito in modalità “sconto in fattura” per il restante 90% (come risulta dal doc. 5 atto di citazione); 4) che, nonostante la previsione del termine di consegna, i lavori venivano conclusi con un ritardo di oltre tre mesi ed alcune opere non venivano neppure ultimate. In particolare, l'attore lamentava: a) il mancato ripristino del portone carraio;
b) la mancata esecuzione di alcuni lavori che il convenuto si era impegnato ad eseguire gratuitamente (doc. 2 atto di citazione); c) la mancata consegna della polizza car;
5) di aver intimato il completamento dei lavori tramite comunicazione pec del 07.03.2023 (doc. 6) senza ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler quindi ottenere l'accertamento del grave inadempimento contrattuale di , la risoluzione del Controparte_1
contratto, nonché il risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 23.780,00;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
[...]
contestava le pretese avversarie rappresentando: 1) di aver Controparte_1
regolarmente eseguito i lavori previsti nel contratto d'appalto ad eccezione della riparazione del portone;
2) di aver sospeso l'esecuzione di quest'ultima opera a causa dell'inadempimento di controparte. Il condominio, infatti, non aveva provveduto al completo pagamento di una fattura emessa dal consorzio in data 12.01.2022 (doc. 5 comparsa) che restava insoluta per l'importo di € 2.569,20; 3) che i preventivi prodotti dall'attore nell'atto di citazione per giustificare la richiesta di risarcimento danni consideravano delle lavorazioni estranee al capitolato d'appalto e pertanto non erano adatti a quantificare il valore dell'opera rimasta incompiuta;
4) che per la riparazione del portone le parti avevano stabilito un corrispettivo di €
716,33 (iva inclusa), pertanto la parte inadempiuta del contratto d'appalto corrispondeva a tale importo e non risultava abbastanza grave da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.; 5) di voler ottenere, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
2.569,20 a titolo di saldo per i lavori eseguiti, oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura al saldo;
- considerato che in data 15.07.2025 le parti stipulavano una scrittura transattiva con cui attestavano la regolare conclusione dei lavori da parte del convenuto. In tale atto il CP_1
si impegnava altresì a pagare al l'importo di € 1.000 oltre oneri ed CP_1 Parte_1
accessori di legge a titolo di concorso nelle spese legali entro il termine del 30 luglio 2025;
2 - rilevato che nel corso dell'udienza del 7.11.2025 la difesa di parte attrice dichiarava che il non aveva ancora pagato le spese legali pattuite nella scrittura transattiva (che per il CP_1
resto era stata adempiuta), e, pertanto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese legali pattuite nella transazione nonché delle spese legali relative al proseguimento della causa fino alla fase decisoria in quanto conseguenti al mancato adempimento della transazione in punto spese di lite;
- rilevato che, all'esito della discussione orale, il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande di merito proposte nel giudizio da entrambe le parti alla luce della scrittura transattiva prodotta dall'attore, documento riportante la sottoscrizione non disconosciuta dal convenuto ex artt. 214 e 215 c.p.c.;
- che, infatti, la mera allegazione in atti dell'avvenuto raggiungimento di un accordo è sufficiente ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere da parte del giudice (Cfr.
Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3177);
- che l'accordo tra le parti, infatti, può porre fine a una causa anche quando questa è giunta al suo ultimo grado di giudizio e, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere” (Cass. S.U. 11.04.2018
n. 8980; Cass. Ord. 30.06.2025 n. 17720);
- che, pertanto, deve procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere su tutte le domande di merito formulate dalle parti (compresa la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta alla luce della portata onnicomprensiva della scrittura transattiva), pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
3 spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271);
- che, pertanto, stante il mancato pagamento da parte del convenuto delle spese di lite previste dalla scrittura transattiva entro il termine pattuito del 30 luglio 2025, si impone la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre alle ulteriori spese di lite maturate per l'espletamento della fase decisoria di questo giudizio in quanto resasi necessaria dal mancato pagamento delle spese di lite oggetto di transazione da parte del convenuto entro il termine pattuito, convenuto su cui, pertanto, devono essere addossate le spese processuali in virtù del principio di causalità;
- che le spese di lite della fase decisoria sono poi liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.001,00, e quindi per complessivi € 851,00, che devono essere aggiunti all'importo di € 1.000,00 previsto in transazione per le prime 3 fasi processuali) in considerazione della modesta attività processuale espletata nella fase decisoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti nel presente giudizio.
CONDANNA a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese legali di questo giudizio, spese che liquida in € 1.851,00 a titolo di compenso,
[...]
oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 11.11.2025
Il Giudice
LU RT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU RT nella causa di cui al RG n. 19928/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Diletta Lo Parte_1
Vecchio parte attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Borasio;
Controparte_1
parte convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver
[...] Controparte_1
stipulato in data 22.12.2021 un contratto di appalto con il convenuto avente ad CP_1
oggetto il restauro della facciata condominiale;
2) che, in forza di suddetto contratto, i lavori di
1 ristrutturazione avrebbero dovuto essere ultimati entro il 15.03.2022; 3) di aver versato al convenuto l'importo di € 21.214,55 pari al 10% del prezzo totale e di aver effettuato a favore dello stesso la cessione del credito in modalità “sconto in fattura” per il restante 90% (come risulta dal doc. 5 atto di citazione); 4) che, nonostante la previsione del termine di consegna, i lavori venivano conclusi con un ritardo di oltre tre mesi ed alcune opere non venivano neppure ultimate. In particolare, l'attore lamentava: a) il mancato ripristino del portone carraio;
b) la mancata esecuzione di alcuni lavori che il convenuto si era impegnato ad eseguire gratuitamente (doc. 2 atto di citazione); c) la mancata consegna della polizza car;
5) di aver intimato il completamento dei lavori tramite comunicazione pec del 07.03.2023 (doc. 6) senza ottenere alcun riscontro dal convenuto;
6) di voler quindi ottenere l'accertamento del grave inadempimento contrattuale di , la risoluzione del Controparte_1
contratto, nonché il risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 23.780,00;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
[...]
contestava le pretese avversarie rappresentando: 1) di aver Controparte_1
regolarmente eseguito i lavori previsti nel contratto d'appalto ad eccezione della riparazione del portone;
2) di aver sospeso l'esecuzione di quest'ultima opera a causa dell'inadempimento di controparte. Il condominio, infatti, non aveva provveduto al completo pagamento di una fattura emessa dal consorzio in data 12.01.2022 (doc. 5 comparsa) che restava insoluta per l'importo di € 2.569,20; 3) che i preventivi prodotti dall'attore nell'atto di citazione per giustificare la richiesta di risarcimento danni consideravano delle lavorazioni estranee al capitolato d'appalto e pertanto non erano adatti a quantificare il valore dell'opera rimasta incompiuta;
4) che per la riparazione del portone le parti avevano stabilito un corrispettivo di €
716,33 (iva inclusa), pertanto la parte inadempiuta del contratto d'appalto corrispondeva a tale importo e non risultava abbastanza grave da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.; 5) di voler ottenere, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di €
2.569,20 a titolo di saldo per i lavori eseguiti, oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura al saldo;
- considerato che in data 15.07.2025 le parti stipulavano una scrittura transattiva con cui attestavano la regolare conclusione dei lavori da parte del convenuto. In tale atto il CP_1
si impegnava altresì a pagare al l'importo di € 1.000 oltre oneri ed CP_1 Parte_1
accessori di legge a titolo di concorso nelle spese legali entro il termine del 30 luglio 2025;
2 - rilevato che nel corso dell'udienza del 7.11.2025 la difesa di parte attrice dichiarava che il non aveva ancora pagato le spese legali pattuite nella scrittura transattiva (che per il CP_1
resto era stata adempiuta), e, pertanto, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese legali pattuite nella transazione nonché delle spese legali relative al proseguimento della causa fino alla fase decisoria in quanto conseguenti al mancato adempimento della transazione in punto spese di lite;
- rilevato che, all'esito della discussione orale, il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande di merito proposte nel giudizio da entrambe le parti alla luce della scrittura transattiva prodotta dall'attore, documento riportante la sottoscrizione non disconosciuta dal convenuto ex artt. 214 e 215 c.p.c.;
- che, infatti, la mera allegazione in atti dell'avvenuto raggiungimento di un accordo è sufficiente ai fini della declaratoria di cessata materia del contendere da parte del giudice (Cfr.
Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3177);
- che l'accordo tra le parti, infatti, può porre fine a una causa anche quando questa è giunta al suo ultimo grado di giudizio e, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere” (Cass. S.U. 11.04.2018
n. 8980; Cass. Ord. 30.06.2025 n. 17720);
- che, pertanto, deve procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere su tutte le domande di merito formulate dalle parti (compresa la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta alla luce della portata onnicomprensiva della scrittura transattiva), pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2567), a ciò “non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle
3 spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271);
- che, pertanto, stante il mancato pagamento da parte del convenuto delle spese di lite previste dalla scrittura transattiva entro il termine pattuito del 30 luglio 2025, si impone la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 1.000,00, oltre alle ulteriori spese di lite maturate per l'espletamento della fase decisoria di questo giudizio in quanto resasi necessaria dal mancato pagamento delle spese di lite oggetto di transazione da parte del convenuto entro il termine pattuito, convenuto su cui, pertanto, devono essere addossate le spese processuali in virtù del principio di causalità;
- che le spese di lite della fase decisoria sono poi liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.001,00, e quindi per complessivi € 851,00, che devono essere aggiunti all'importo di € 1.000,00 previsto in transazione per le prime 3 fasi processuali) in considerazione della modesta attività processuale espletata nella fase decisoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere su tutte le domande formulate dalle parti nel presente giudizio.
CONDANNA a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese legali di questo giudizio, spese che liquida in € 1.851,00 a titolo di compenso,
[...]
oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 11.11.2025
Il Giudice
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