Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. ssa Manuela Velotti -Presidente
-dott. ssa Silvia Romagnoli -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409/2019 R.G.;
TRA
, avente c. f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Ponzo, avente pec Email_1
E
nella dichiarata veste di legale rappresentante p.t. della Parte_2 [...]
, avente c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Daniela Ponzo, avente pec Email_1
E
nella dichiarata veste di legale p.t. della Controparte_2 Controparte_1
, avente c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...] P.IVA_1
Banchieri (c.f. - p.e.c. ; C.F._2 Email_2
E Controparte_3
(C.F. ), , Parte_3 P.IVA_2 Controparte_2 CP_4 CP_5
e ; Parte_4 Parte_5
-tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Lolli (C.F. ; pec: C.F._3
; Email_3
1
Con atto di citazione del novembre 2008, la e Parte_6 Parte_7 Parte_8
convenivano, innanzi il Tribunale di Bologna, la
[...] Controparte_1
“in persona del suo legale rappresentante pro tempore”, non
[...]
specificato, e , per sentir dichiarare l'invalidità del recesso da essa società Parte_1
attrice apparentemente operato dalla suindicata convenuta mediante atto CP_1
abusivamente redatto e comunicato dall'ulteriore convenuta , già revocata Parte_1
dalla carica di presidente della CP_1
Chiedevano, altresì, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei conseguenti danni.
Deducevano:
-che fondatore della fondazione era stato il VA , dal quale Controparte_1
prendeva il nome;
-che questi era deceduto nel 2006;
-che con il proprio testamento questi aveva legato agli attori, anch'essi soci, Persona_1
e la propria quota, pari al 24%, della partecipazione al capitale sociale di essa Parte_8
società attrice, devolvendo la residua quota, pari al 20%, in favore della CP_1
medesima, quale sua erede universale;
-che, con delibera consiliare del 13 settembre 2006, la convenuta era stata Parte_1
illegittimamente nominata presidente della fondazione, con conseguente estromissione dalla carica di Controparte_2
-che con delibera del 27 giugno 2007 era stata revocata l'illegittima nomina della;
Parte_1
-che veniva promosso innanzi il Tribunale di Cosenza un giudizio volto ad accertare la validità di tale revoca;
-che frattanto la , nonostante tale revoca, aveva illegittimamente esercitato il Parte_1
recesso, in nome della dalla società chiedendo la CP_1 Parte_3
liquidazione della sua quota;
-che tale recesso, comunque illegittimamente esercitato, comportava l'impossibilità di dar esecuzione ai legati disposti dal fondatore, col suo testamento, in favore di Parte_7
e Parte_8
*
Resisteva , che dichiarava di costituirsi, oltre che in proprio, nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della CP_1
*
2 Il procedimento veniva sospeso, in attesa della definizione del procedimento instaurato innanzi il Tribunale di Cosenza, da in proprio e nella dichiarata qualità Controparte_2
di presidente della e da nei confronti di , al fine CP_1 Parte_4 Parte_1
di accertare la legittimità della delibera del consiglio di amministrazione di revoca della convenuta dalla carica di presidente della stessa.
*
A seguito della definizione del procedimento calabrese, il procedimento sospeso veniva riassunto, a cura degli attori.
*
Dopo la riassunzione interveniva in giudizio nella dichiarata qualità di Controparte_2
legale rappresentate della disconosceva l'operato svolto dalla convenuta CP_1
in nome della e dichiarava di aderire alle difese e conclusioni Parte_1 CP_1
degli attori.
*
Con sentenza n. 997/2019, il Tribunale di Bologna statuiva come appresso indicato.
Dichiarava la nullità della originaria costituzione in giudizio della
[...]
, in persona di . Controparte_1 Parte_1
Dichiarava l'inefficacia del recesso dalla società così come operato dalla Parte_3
per il tramite di Controparte_1 [...]
. Parte_1
Rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori.
Condannava alla refusione delle spese processuali in favore degli attori e Parte_1 dell'interveniente fondazione.
*
Con atto di citazione del giugno 2019, e sua madre, Parte_1 Parte_2 quest'ultima nella proclamata qualità di legale rappresentante p.t. della CP_1
proponevano appello avverso tale sentenza, formulando le seguenti conclusioni:
<voglia la corte di appello bologna adita per le causali cui in narrativa e contrariis>
reiectis, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto: in riforma della sentenza appellata, dichiarare la estinzione del giudizio di primo grado per omessa tempestiva riassunzione ex art. 297 cpc;
ovvero gradatamente: riformarla nella misura in cui ha ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio avvenuta il 10.4.2019 della
, in persona della sedicente Controparte_1 legale rappresentante sig.ra a ministero dell'avv. Banchieri;
Controparte_2
3 riformarla nella misura in cui ha ritenuto la sig.ra attuale Presidente e Controparte_2 legale rappresentante della predetta CP_1 riformarla nella misura in cui ha condannato a tutte le spese e Parte_1 competenze di giudizio sia in favore della sia in favore dei sigg. CP_1 [...]
e CP_6 Parte_8
Condannare le parti appellate a spese e competenze del doppio grado di giudizio>.
*
Resistevano, costituendosi con un'unica comparsa, e Parte_3 Parte_7
Parte_8
*
A seguito del decesso degli appellati, e si Parte_7 Parte_8
costituivano in giudizio e eredi del primo, nonché Controparte_2 CP_4 CP_5
, e eredi del secondo.
[...] Parte_4 Parte_5
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 18.7.2023 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
Rimessa la causa sul ruolo per l'udienza cartolare del 2.10.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando a nuovi termini per le memorie conclusive e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Prima di illustrare la motivazione della sentenza di primo grado, è opportuno evidenziare, per esigenze di chiarezza, le seguenti, pacifiche, circostanze:
-in data 27 giugno 2007, il consiglio di amministrazione della disponeva la CP_1
revoca dalla carica di presidente di , nominando a tale carica Parte_1 CP_2
[...]
-l'anno successivo in proprio e nella qualità di presidente della Controparte_2
e in proprio e nella qualità di membro del Consiglio di CP_1 Parte_4
amministrazione, convenivano, innanzi il Tribunale di Cosenza, , onde Parte_1
far dichiarare la legittimità della delibera del 27 giugno 2007;
4 -nel corso del procedimento interveniva , nipote del defunto fondatore;
Controparte_7
-con sentenza n. 1195/2012, il Tribunale di Cosenza accertava la validità di tale delibera e condannava alla restituzione di tutti i beni e documenti relativi alla Parte_1
fondazione, inibendole l'utilizzo del titolo di presidente della stessa;
-con tale sentenza veniva dichiarato inammissibile l'intervento di;
Controparte_7
-con sentenza n. 1837/2017, la Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando nella contumacia dell'appellato , dichiarava inammissibile l'appello, proposto avverso la Controparte_7
sentenza del Tribunale di Cosenza.
2)Tutto ciò evidenziato, deve osservarsi che il procedimento di primo grado, definito con l'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna, è stato sospeso proprio in attesa della definizione del procedimento calabrese, del cui svolgimento e del cui esito si è dato conto.
3) Il primo giudice ha, anzitutto, rilevato come il giudizio, sospeso ex art. 295 c.p.c., è stato riassunto dagli attori con ricorso tempestivamente depositato il 25 ottobre 2018, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 23.10.2012, susseguente all'irrevocabilità della sentenza di appello, non impugnata nei termini.
4)Scrive, specificatamente, il primo giudice, nel rigettare la richiesta delle convenute di dichiarare l'estinzione del procedimento, per omessa riassunzione nei termini, quanto segue:
<risulta che la sentenza pronunciata dalla corte d di catanzaro divenuta>
irrevocabile, in modo globale e generalizzato, per tutte le parti del processo pregiudiziale, soltanto allo scadere del termine per la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'appellato contumace , al quale la sentenza di secondo grado è stata Controparte_7
notificata soltanto in data 26 gennaio 2018, con conseguente formazione del giudicato in data 27 marzo 2018>.
5)Con il terzo motivo, da esaminarsi per primo, per esigenze di priorità logica, parte appellante rileva l'erroneità della motivazione sopra riportata, osservando:
-che aveva dichiarato, nel corso del giudizio di primo grado svoltosi Controparte_7
innanzi al Tribunale di Cosenza, di rinunciare agli atti del giudizio;
-che tale rinuncia non era stata accettata dalle controparti;
-che, a seguito di tale rinuncia, doveva comunque escludersi il suo interesse ad agire;
5 -che il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il suo intervento, senza adottare nei suoi confronti alcuna statuizione sulle spese.
Tutto ciò evidenziato, concludeva come segue:
< ……avendo egli rinunciato agli atti e non avendo alcun interesse a impugnare condanne
alle spese nei suoi riguardi del tutto assenti, aveva ormai perso ogni interesse processuale
e sostanziale al giudizio, né poteva parteciparvi ulteriormente avendovi espressamente rinunciato.
La notifica dell'appello anche nei suoi confronti fu eseguita per zelo difensivo.
Erra, dunque, il Giudice di prime cure, a qualificarlo come parte sostanziale, egli spiegò un intervento adesivo, rinunciato in corso di causa e infine dichiarato pure inammissibile in sentenza.
In ragione di ciò la sentenza della CdA di Catanzaro passò in giudicato già il 24 gennaio
2018, sicchè il ricorso in prosecuzione/riassunzione del giudizio sospeso avrebbe dovuto essere depositato entro la data del 24 giugno 2018>.
6) Il motivo in esame è infondato, rilevando, ai fini della determinazione della data di irrevocabilità, il mero dato formale che era parte del procedimento svoltosi innanzi CP_7 la Corte d'appello di Catanzaro.
A ritenere diversamente la data di irrevocabilità della sentenze non sarebbe un dato certo, ma il frutto di una valutazione, come tale opinabile.
7)Con ulteriore motivo, formulato in via subordinata, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia individuato la data del passaggio in giudicato della sentenza.
Osserva, specificatamente, quanto segue:
<<a mente dell cpc sempre ratione temporis vigente le parti attrici in prime>
cure avrebbero dovuto depositare ricorso in riassunzione dieci giorni prima della scadenza del termine.
Ebbene, pur volendo prescindere dalla posizione del sig. , e dando per buono il Parte_9 passaggio in giudicato alla data del 27.3.2018 per come statuito dalla sentenza appellata a pagina 8, il semestre sarebbe scaduto il 27/10/2018 (e non già il 29 per come erroneamente ritenuto dal primo Giudice).
Ad ogni buon conto i dieci giorni prima spirarono il 17 (o il 19) di ottobre 2018, mentre il ricorso in riassunzione fu depositato solo il 25/10/2018, pertanto esso doveva essere
6 dichiarato tardivo e conseguentemente il giudizio di primo grado andava dichiarato estinto>.
8)Il motivo in esame è infondato, dovendosi osservare:
-che non trova applicazione il secondo comma dell'art. 297 c.p.c., che si riferisce all'istanza di cui all'art. 296 c.p.c., relativo al diverso istituto della sospensione su istanza di parte;
-che nella fattispecie, piuttosto, la sospensione è stata disposta ex art. 295 c.p.c., sicchè va applicato il primo comma dell'art. 297 c.p.c., come esattamente ritenuto dal primo giudice;
-che dunque la richiesta di fissazione dell'udienza doveva essere proposta entro il termine perentorio di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza di definizione della controversia di cui all'art. 295 c.p.c.;
-che dunque la riassunzione è stata tempestiva perché proposta il 25.10.2018.
9) Una volta esclusa l'estinzione del procedimento di primo grado, va esaminato il primo motivo dell'appello, dichiaratamente proposto nell'esclusivo interesse di
[...]
. Parte_1
10) Con tale motivo, essa deduce come erroneamente il primo giudice l'abbia condannata alla refusione delle spese, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria, unica domanda proposta nei suoi confronti.
Specifica che la domanda di accertamento, accolta dal primo giudice, era stata proposta nei confronti della sola CP_1
11) Il motivo è infondato, atteso che l'accertamento richiesto riguardava, all'evidenza, la
, posto che si chiedeva di accertare l'illegittimità del recesso dalla Parte_1 Parte_3
operato da quest'ultima, nella dichiarata qualità di presidente della fondazione, in
[...]
realtà insussistente, per essere intervenuta precedentemente la sua revoca.
12) Con ulteriore motivo, formulato in via subordinata, deduce come il Parte_1
primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, posto che era controverso se essa, odierna appellante, fosse o meno la legale rappresentante della e ciò fino a quando non era passata in giudicato la suindicata sentenza del CP_1
Tribunale di Cosenza.
7 Deduce, inoltre, che la compensazione si imponeva anche per la circostanza che l'esito del procedimento era una diretta conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Cosenza.
13) Il motivo è palesemente infondato, dovendosi ritenere, piuttosto, sulla scorta della motivazione del Tribunale di Cosenza, che la era ben consapevole, quando ha Parte_1
esercitato il recesso dalla , spendendo la qualità di legale rappresentante Parte_3
della di non rivestire più tale carica, a seguito della sua revoca decisa con CP_1
delibera del giugno 2007.
In tale sentenza, invero, era stato evidenziato come risultassero in atti due verbali della seduta del 27.6.2007, uno sottoscritto dalla , nella dichiarata veste di presidente della Parte_1
fondazione e l'altro nel quale si dava atto della sua revoca dalla carica di presidente e della nomina, in sua sostituzione, di Controparte_2
Il Tribunale di Cosenza ha accertato l'inesistenza del primo, redatto dalla , dopo Parte_1 essersi allontanata dalla seduta in compagnia della madre, anch'essa Parte_2
componente del consiglio di amministrazione.
Ed a fronte di simili circostanze non può ragionevolmente ritenersi che la potesse Parte_1
realmente essere convinta della permanenza della sua carica di presidente della CP_1
14)Con un ulteriore motivo, la lamenta, specificatamente argomentando, come Parte_1 erroneamente il primo giudice l'abbia condannata alla refusione delle spese di lite della , in persona del Presidente Controparte_1
liquidate in € 3.650, oltre accessori. Controparte_2
Rileva, in particolare, come erroneamente il primo giudice, sulla scorta della motivazione del Tribunale di Cosenza, abbia ritenuto che rivestisse effettivamente, Controparte_2
ancora al momento del suo intervento in giudizio, come legale rappresentante della
, tale qualifica contestata dalle convenute in forza di considerazioni, richiamate CP_1 nell'atto di citazione in appello, come segue:
<la regione calabria al tempo vigilante sulla ex art. cc mentre ad cp_1>
oggi la vigilanza è esercitata dalla , avendo la scelto di Controparte_8 CP_1
iscriversi nel registro delle persone giuridiche ivi tenuto, giusta certificazione in atti – doc.
4), con propria Delibera n 258 del 25_3_2010 (doc 13) sciolse ed azzerò gli organi amministrativi della (a prescindere da chi li componesse fisicamente) e la CP_1
commissariò nominando il Prof. quale commissario, delegandogli la Parte_10
8 gestione per mesi 12 (poi divenuti 14), affidandogli il compito di nominare il nuovo consiglio di amministrazione all'esito del commissariamento, per come previsto, tra l'altro, dallo statuto della medesima all'art. 10 (doc 14). CP_1
Il commissario terminato il proprio incarico, proprio a mente dell'art. 10 dello statuto, convocava il consiglio di amministrazione e con verbale del 6.9.2011 (doc 9) nominava il comitato tecnico, ma soprattutto nominava il nuovo consiglio di amministrazione della nelle persone dei sigg.ri , , CP_1 Parte_1 Parte_2 Persona_2
e , con espresso rinvio Parte_11 Parte_4 Controparte_2 Persona_3 dell'adunanza alla data del 20 settembre 2011 per la accettazione delle nomine e per la conseguente nomina del Presidente ad opera del nuovo cda testè costituito (ndr per regola staturaria il Presidente viene eletto tra i consiglieri a maggioranza e deve essere necessariamente uno di essi).
Le sigg.re e comunicavano al Commissario Straordinario Parte_4 Controparte_2
Prof. , di NON accettare la nomina in CDA, del chè lo stesso Commissario con Pt_10 nuovo verbale dell'8.9.2011 (doc. 17), riduceva la composizione del Consiglio dai sette nominati del precedente verbale, a cinque soli membri, confermando tuti i consiglieri di cui sopra, con l'eccezione delle sigg.re e rinunciatarie. Pt_4 CP_2
Finalmente con verbale del CDA del 20.9.2011 (doc. 18), il nuovo consiglio legittimamente nominato dal Commissario Straordinario e formato dai sigg.ri , Parte_1 Pt_2
, e , ai sensi dell'art. 7 dello statuto
[...] Persona_2 Parte_11 Persona_3
eleggevano Presidente della Parte_1 CP_1
A questo punto la Regione Calabria con propria delibera n. 462 del 2.11.2011 (doc. 19), prendeva atto della conclusione del commissariamento straordinario e, al contempo, registrava la nomina del nuovo organo amministrativo e del suo Presidente
[...]
. Parte_1
La con Verbale CDA del 28.11.2012 (doc 20), prendeva atto delle dimissioni di CP_1
(essendo intervenuta medio tempore la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza, la stessa pur non essendovi obbligata non essendo tale decisione ancora passata in giudicato, preferiva fare un passo indietro dimettendosi) e veniva nominato nuovo presidente della l'avv . CP_1 Persona_2
Con verbale del 1.7.2017 (doc 21), veniva rinnovato il consiglio di amministrazione attualmente in carica, il cui presidente è la sig.ra circostanza quest'ultima Parte_2
pure certificata dalla , documentata in prime cure e ignorata dal Controparte_8
Collegio.
9 Stando agli atti, dunque, fu Presidente della dal 27.06.2007 Controparte_2 CP_1
(per come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Cosenza), al 25.3.2010 data di commissariamento>.
15) Il motivo in esame è fondato, dovendosi riconoscere che, in forza delle vicende rappresentate in appello, relative al commissariamento intervenuto nel marzo 2019 e tutte documentalmente provate, è erronea l'affermazione del primo giudice, secondo cui era regolare la costituzione in giudizio della intervenuta nel gennaio 2019, CP_1
persona del suo effettivo e legittimo Presidente, . Controparte_2
Va, in particolare, posta l'attenzione sul verbale del Consiglio di amministrazione del 2017, da cui risulta la nomina di quale presidente della Parte_2 CP_1
Ne consegue che va revocata la condanna della alla refusione delle spese di lite in Parte_1
esame, osservando, per chiarezza che la qualità di di legale rappresentante Controparte_2
della non era oggetto di una domanda di accertamento ed era stata verificata, CP_1
solo per provvedere sulle spese.
16)Per mera esigenza di completezza è appena il caso d osservare che tale revoca non comporta, afferendo solo le spese, alcun effetto espansivo ex art. 336 c.p.c.
17)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia liquidato la fase istruttoria, nonostante non avesse avuto luogo.
18)Il motivo è infondato, atteso che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo
l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”
(cfr. Cass.n. 4698/2019 e da ultimo Cass. n. 30219/2023).
19)Con ulteriore motivo, viene contestato il riconoscimento della legittimazione processuale di e , operato dal primo giudice, con la seguente motivazione: Parte_8 Parte_7
<……il recesso de quo, per le modalità con cui è stato concretamente operato dalla
e per i contenuti della successiva richiesta di liquidazione della quota, di fatto Parte_1
lesiva dei diritti attribuiti, iure successionis, ai soci e ha Parte_8 Persona_1
10 reso legittima ed ammissibile la partecipazione di quest'ultimi al presente giudizio;
in quanto evidentemente assistita da un concreto interesse ad ottenere un provvedimento volto
a neutralizzare l'abusiva iniziativa societaria della propedeutica alla successiva Parte_1
ingiusta richiesta di liquidazione della quota.
La indubbia legittimazione ad agire degli attori, in proprio, non risulta inficiata dall'eventuale successivo soddisfacimento delle loro ragioni creditorie, sia perché si tratta di circostanza allegata e non dimostrata dalle convenute, sia perché, ove realmente accaduta, sarebbe pur sempre una circostanza solo sopravvenuta e a giudizio ormai praticamente concluso>.
20)Con il motivo in esame, parte appellante nega l'interesse dei summenzionati originari attori, contestando, specificatamente, la motivazione del primo giudice sopra richiamata.
21) Il motivo va rigettato, senza necessità di approfondire la motivazione del primo giudice, atteso che l'interesse degli stessi è innegabile già fronte della pacifica circostanza che entrambi erano già soci della società de qua, che ne richiama i cognomi nella denominazione
(cfr. pag. 7 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado), sicchè la richiesta liquidazione della quota del a seguito del recesso, operato dalla , CP_1 Parte_1
spendendo illegittimamente la qualità di suo legale rappresentante, comportava un evidente pregiudizio.
22)L'esito finale dell'appello proposto dalla , accolto parzialmente solo in Parte_1
relazione al rapporto fra la stessa e e per il resto interamente rigettato, Controparte_2
impone la condanna della stessa in favore di tutti gli altri appellati, rimasti interamente vittoriosi.
23)In considerazione del suindicato parziale accoglimento, cui si contrappone la vittoria di nella qualità di erede di vanno compensate le spese del Controparte_2 Parte_7
grado nel rapporto fra la e Parte_1 Controparte_2
24)In considerazione della circostanza che l'appello è stato presentato nell'esclusivo interesse della , vanno compensate le spese del grado nel rapporto fra la fondazione Parte_1
e tutti gli appellati.
11
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1409/2019 R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca la condanna di alla refusione delle spese del primo grado in favore della Parte_1
“ in persona del Presidente . CP_1 Controparte_2
Compensa interamente le spese di lite del grado nel rapporto fra la e le altre CP_1
parti.
Compensa interamente le spese di lite del grado nel rapporto fra la e Controparte_2
. Parte_1
Condanna alla refusione in favore di , Parte_1 CP_4 CP_5 Pt_4
e delle spese del grado, liquidate in €13.000, oltre rimborso spese
[...] Parte_5
generali, iva cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 4.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. ssa Manuela Velotti
12