CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 845/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Santini, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. e (c.f. ), rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Lorenzo Giorgi e Serena Della Pina, come da procura in atti e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Santini, come da procura in atti
-appellati-
avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 3.3.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 21.7.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza nr. 261/2023 emessa il 3/3/2023 dal giudice di primo grado del Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento civile RG n 4053/2020 repertoriata al n° 524/2019 del 6/3/2023, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti, condannare i convenuti, in solido, a risarcire al Sig.
[...]
, per tutti i danni biologici, morali subiti e spese mediche sostenute o da sostenere per la somma di Pt_1
Euro 52.000,00 per le causali di cui alla parte motiva della citazione di primo grado, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio.”
Per parte appellata e : “I Sig.ri e a ministero del sottoscritto procuratore CP_4 CP_2 CP_1 CP_2 chiedono che − relativamente alla proposta impugnazione, proposta dal Sig. si rimettono al prudente Pt_1 apprezzamento della Corte adita insistendo affinchè nell'eventualità in cui in riforma dell'impugnata sentenza venga accertata la responsabilità dei comparenti nel causare il sinistro de quo e dunque in accoglimento della domanda proposta, vengano liquidati i danni subiti dall'appellante alla stregua di quanto provato nel corso del processo, venga dichiarata tenuta la compagnia in persona del legale rappresentante a CP_5 manlevare e tenere indenne il Sig. e il Sig. da ogni pretesa risarcitoria CP_1 CP_2 dell'appellante, condannando la compagnia a rifondere ai convenuti quanto saranno tenuti a corrispondere all'attore per capitale, interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese diritti onorari ed accessori come per legge da liquidarsi in distrazione dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c. Spese di CTU ed eventuali spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata “In Via Principale, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare Controparte_3 la proposta impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto inammissibile o manifestamente infondata, con vittoria di spese e di competenze professionali del presente grado di giudizio. In Via Subordinata, Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare la proposta impugnazione confermando la sentenza n. 261/2023 del tribunale di Lucca depositata in data 03.03.2023. Con vittoria di spese e competenze professionali. In Via Di
Ulteriore Subordine, In caso di accoglimento dell'appello voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, accertata la dinamica e il nesso di causalità con il danno richiesto liquidare i danni nell'importo indicato dal fiduciario della compagnia ed accettato dall'attore secondo il grado di responsabilità concretamente imputabile al convenuto tenuto conto del concorso di colpa imputabile allo stesso danneggiato. Con ogni CP_1 consequenziale pronuncia in punto di spese del giudizio. Sempre in via di ulteriore subordine ed in caso di riforma della sentenza appellata, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado. Si chiede cioè
l'ammissione di prova testimoniale dei capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.:
1) DCV che su incarico di avete parlato con il sig. in merito all'incidente Controparte_3 CP_1 stradale accaduto il giorno 30.8.2018 nel comune di Camaiore tra il mezzo AG ER targato TGBV320PC di proprietà del medesimo e il sig. 2) DCV che in tale occasione il sig. CP_1 Parte_1 CP_1 ha dichiarato che si trovava a bordo del mezzo di sua proprietà quando l'incidente si è verificato 3) DCV che il sig. , da voi richiesto di fornire informazioni relative all'incidente, non è stato in grado di riferire né CP_1 la dinamica, né il luogo di accadimento dell'incidente, né di descrivere il pedone investito 4) DCV che sempre in merito all'incidente stradale in data 30.8.2018 avete parlato telefonicamente con il sig. il Parte_1 quale ha dichiarato di aver perso i sensi dopo che era stato investito 5) DCV che il sig. ha Parte_1 rifiutato di rilasciare la delega necessaria per acquisire il rapporto redatto dalla Centrale Operativa del servizio
118 dell'Ospedale Versilia 6) DCV che il luogo del sinistro, in via del Secco a Lido di Camaiore, è costeggiato da edifici ed esercizi commerciali e che il passaggio pedonale posto all'altezza del civico 130/A appariva scolorito, come riferito dai verbalizzanti nella planimetria allegata al verbale che vi si mostra (doc. 2 fascicolo di primo grado . Su tutti i capitoli si indica come testimone il signor , residente Controparte_3 Testimone_1 in via Giardini n. 102, MA GN (Modena).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 quale proprietario dell'autocarro AG ER targato BV320PC; , quale conducente dello CP_2 Con stesso e la (di seguito , quale compagnia assicurativa del veicolo danneggiante, Controparte_3 davanti al Tribunale di Lucca, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità del ella CP_2 causazione del sinistro verificatosi in data 30.8.2018, alle ore 13:50 circa, mentre attraversava la strada in
Camaiore, in prossimità delle strisce pedonali - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Con Si era costituita la che aveva chiesto il rigetto della domanda, esponendo che il veicolo di proprietà del
, nell'arco di due anni, era risultato coinvolto in quattordici sinistri aventi dinamiche simili, in quattro CP_1 dei quali il conducente sarebbe stato sempre il suo vicino di casa, e che essa per tali fatti aver CP_2 sporto querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.
La stessa aveva, inoltre, contestato la dinamica del sinistro, nemmeno descritta in maniera dettagliata nell'atto di citazione e confutata da un'investigazione privata compiuta anche in loco, deducendo che, in ogni caso, la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta allo stesso attore, che aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali ed in prossimità di una curva e che il proprio medico fiduciario, a una nuova e più approfondita disamina del caso eseguita con l'ausilio di un radiologo, aveva escluso che tra le lesioni riportate e il sinistro potesse esserci un nesso di causalità.
Si erano costituiti anche e , che avevano confermato la dinamica del sinistro CP_1 CP_2 Con per come descritta dall'attore nell'atto in citazione ed avevano chiesto che l' fosse condannata a manlevarli e tenerli indenni da ogni conseguenza pregiudizievole in ipotesi di condanna.
La causa, istruita solo in via documentale (dato che il on si era presentato a rendere l'interrogatorio CP_2 formale a lui deferito), era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 261, pubblicata in data
3.3.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato le domande attoree, condannando il alla Pt_1 Co rifusione delle spese di lite sostenute dalla e compensando le stesse nel rapporto processuale tra l'attore e i restanti convenuti.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In via preliminare si ritiene opportuno delimitare la rilevanza delle deduzioni e più in generale dei comportamenti processuali dei convenuti e ll'interno del presente giudizio. CP_1 CP_2
Come ampiamente evidenziato nella ricostruzione del processo, infatti, contrariamente a quanto usualmente accade in controversie scaturenti da sinistri stradali, la compagnia assicuratrice, da un lato, e il proprietario e il conducente, dall'altro lato, hanno assunto posizioni diametralmente contrarie atteso che questi ultimi hanno confermato la dinamica del sinistro ammettendo espressamente le proprie responsabilità e chiedendo Con l'accoglimento della domanda attorea (salva manleva in loro favore da parte di ), mentre invece la compagnia ha negato che il sinistro si sia mai verificato.
Orbene, deve anzitutto escludersi che l'ammissione dei fatti da parte dei convenuti all'interno della comparsa di costituzione digitalmente firmata dai due legali da loro incaricati possa equipararsi a una confessione in senso giudiziale.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt.
228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”
(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018).
Del pari, non assume i connotati confessori la mancata comparizione di per l'esecuzione della CP_2 prova per interpello. A mente dell'art. 232 c. 1 c.p.c., infatti, tale comportamento va valutato unitamente a ogni altro elemento di prova e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9436 del 18/04/2018).
In ogni caso, anche volendo qualificare in termini confessori siffatti elementi, occorre rammentare quanto statuito dall'art. 2733 c. 3, c.c.: “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice” e, anche in presenza di litisconsorzio meramente facoltativo (come nel caso di specie atteso che il conducente, a stretto rigore, non è litisconsorte necessario), la Corte di cassazione, proprio in una fattispecie relativa ad un sinistro stradale, ha avuto modo di affermare che “nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3875 del 19/02/2014), ragion per cui in nessun modo la confessione potrebbe risolversi in un pregiudizio processuale per la compagnia assicuratrice.
Ciò posto, eccezion fatta per il (mero) tentativo di interrogatorio formale, il presente giudizio non ha vissuto alcun approfondimento di natura orale.
L'attore, infatti, non ha formulato capitoli di prova testimoniale, facendo leva essenzialmente sui documenti dal medesimo prodotti, a cominciare dal rapporto redatto nell'immediatezza dalla polizia municipale (doc. 1).
I convenuti, invece, hanno articolato capitoli di prova testimoniale scarsamente rilevanti: per quanto riguarda Con
, infatti, essi riguardavano le indagini compiute da un investigatore privato in merito al sinistro oggetto di causa, mentre per quanto concerne gli altri convenuti le prove sarebbero consistite nel chiedere agli agenti di polizia municipale conferma di quanto riportato nel loro rapporto.
Non può allora che prendersi le mosse dal suddetto rapporto della polizia municipale che, in realtà, non risulta particolarmente significativo poiché: - gli agenti non hanno assistito direttamente al sinistro;
- quando sono giunti sul luogo dell'incidente hanno trovato solamente l'autocarro (fermo in prossimità delle strisce pedonali), il suo conducente e il trasportato (coincidente con il proprietario del mezzo), e non anche l'attore, il quale già era stato trasportato al Pronto Soccorso;
- non sono state raccolte le dichiarazioni di potenziali persone informate sui fatti;
- la dinamica del sinistro è stata descritta sulla sola base delle dichiarazioni rese dal conducente;
- i danni riportati dall'autocarro sono stati descritti nel modo che segue: "abrasioni angolo ant. dx. danni pregressi alla targa".
A ben vedere, il rapporto in questione sembra maggiormente rilevare nelle informazioni che ivi difettano e che invece usualmente si riscontrano in relazioni di tal fatta.
Anzitutto, appare singolare che non sia stato individuato nemmeno un testimone oculare, nonostante il sinistro sia avvenuto il 30 agosto all'ora di pranzo in una località marittima e in prossimità di esercizi commerciali.
In secondo luogo, né dalle foto scattate dagli agenti né dallo schizzo planimetrico redatto dai medesimi si evince la presenza di una traccia di frenata, il che pare scarsamente compatibile con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Infine, appare anomalo che nei confronti del conducente (e del proprietario in via solidale) non sia stata elevata alcuna sanzione. Quanto al verbale di Pronto Soccorso (doc. 2), anche in questo caso gli elementi che se ne desumono risultano o insufficienti o addirittura contrari alla prospettazione attorea. Indubbiamente data, orario e modalità di accesso in Pronto Soccorso (30.8.2018, ore 14:39, mediante ambulanza) collimano con le allegazioni contenute nella citazione e con le informazioni desumibili dal rapporto della Polizia Municipale. Tuttavia, nonostante l'esecuzione di quattro radiografie su due proiezioni (riguardanti entrambe le ginocchia, la spalla e la caviglia sinistra) e un'ecografia all'addome, i medici del Pronto Soccorso non hanno rilevato alcuna frattura e l'attore è stato dimesso con una prognosi clinica di appena dieci giorni.
Tali risultanze paiono obiettivamente poco compatibili con un investimento stradale, oltretutto avvenuto da parte di un autocarro che, per quanto pare desumersi dalla disamina delle poche fotografie in atti, neppure avrebbe tentato di frenare.
L'attore ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. 3) atta a dimostrare l'evoluzione che i postumi traumatici avrebbero avuto, ma è del tutto evidente che da referti ed indagini strumentali posti in essere a distanza più o meno ampia dalla data dell'asserito sinistro non sia possibile dedurre la verificazione dell'evento.
Con Lo stesso dicasi con riguardo alla relazione redatta dallo stesso medico fiduciario di (doc. 9), se non altro Con perché la stessa è stata successivamente smentita a seguito dell'analisi delle radiografie (doc. 5 di ).
Questo giudicante, infine, non ritiene ignorabile un ulteriore elemento emerso dall'istruttoria documentale.
Con
ha, infatti, dimostrato che il , quale proprietario dello stesso veicolo coinvolto nel sinistro CP_1 oggetto di causa, ha denunciato venti sinistri tra il 3.8.2016 e il 9.5.2019, nove dei quali racchiusi tra la fine del giugno 2018 e la fine di novembre 2018.
Trattasi di un dato statistico obiettivamente anomalo che, per quanto non assurga a prova in senso stretto, quantomeno può essere valutato come argomento di prova negativo per l'attore e per i convenuti che hanno aderito alla ricostruzione attorea.
Con Allo stesso modo, la relazione investigativa allegata al doc. 3 della convenuta (anch'esso mero elemento di prova: la convenuta ha per il vero chiesto di sentire come testimone il soggetto incaricato dalla società investigativa, ma il Tribunale ha ritenuto superflua tale audizione alla luce del restante corredo probatorio) dà atto del fatto che il , richiesto di descrivere il sinistro, non è riuscito a tratteggiarne le circostanze, CP_1 neppure in maniera grossolana;
il sig. per tramite del suo legale, ha invece riferito di non ricordare la Pt_1 dinamica dell'evento poiché, a causa del sinistro, avrebbe perduto i sensi;
circostanza tuttavia smentita dal verbale di P.S. nel quale si legge che l'attore "nega trauma cranico e/o perdita di coscienza".
In definitiva, la domanda avanzata da non può trovare accoglimento perché non è stato Parte_1 assolto l'onere della prova sul medesimo incombente.
Consegue al rigetto della domanda, l'assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti.
La soccombenza dell'attore giustifica altresì la sua condanna alla refusione delle spese di lite, la quale tuttavia va limitata nei confronti di Controparte_3
Invero, gli altri convenuti si sono costituiti in giudizio limitandosi ad aderire alla domanda attorea, in tal modo contrapponendosi alla posizione processuale assunta dall'altra convenuta, sicché non possono qualificarsi alla stregua di parti vincitrici nei confronti del sig. ” Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con un solo motivo di gravame (con il quale ha dedotto l'avvenuto travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado e la contraddittorietà tra motivazione i documenti presenti in atti e le risultanze dell'istruttoria). Si sono costituiti in giudizio e , che, relativamente alla impugnazione proposta CP_1 CP_2 dal si sono rimessi alla decisione della Corte, insistendo che, in caso di accertamento della loro Pt_1 Con responsabilità nella causazione del sinistro, la venisse dichiarata tenuta a manlevarli ed a tenerli indenni da ogni pretesa risarcitoria dell'appellante.
Co Si è costituita anche la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
1.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 21.7.2025, pubblicata in pari data e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Va, infatti, ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante è tenuto a riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, così da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, come peraltro prescritto, seppur con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Le doglianze dell'appellante devono, peraltro, essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, secondo comma, c.p.c. (cfr Cass.
6.7.2020 n.
13880 e 29.3.2013 n. 7931).
Va, inoltre, osservato che la Suprema Corte più di recente (cfr. Cass. ord. n. 13535 del 30.5.2018), pur orientandosi verso un'interpretazione meno rigorista, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata e che, con l'ordinanza n. 20836 del 21.8.2018, ha ribadito che il convenuto soccombente in primo grado, nel proporre l'appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante non ha seguito lo schema legale riformato, essendosi limitato ad indicare le parti della sentenza di cui invocava la riforma, senza tuttavia muovere alcuna critica specifica alle ragioni addotte dal giudice per motivare la decisione sopra riportata, nonché a definire arbitraria la valutazione delle prove effettuata dal medesimo senza tuttavia illustrarne il motivo od indicare le norme che sarebbero state violate e la loro rilevanza.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si è, infatti, lamentato del travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie asseritamente compiuto dal giudice di primo grado, ma non ha chiarito il motivo per cui detto giudice avrebbe dovuto ritenere la responsabilità del conducente dell'autocarro, nonostante che né il danneggiato (che ne era onerato), né altri (es. lo stesso conducente del veicolo danneggiante o il proprietario) avessero fornito la prova della dinamica del sinistro, né questa emergesse: 1) dal contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale (che era intervenuta sul posto quando il si era già allontanato e che, in Pt_1 assenza di testimoni, si era limitata ad annotare che il pedone “era stato investito sulle strisce pedonali” in base alle dichiarazioni resegli dal conducente del veicolo danneggiante), non avente fede privilegiata in relazione a dette dichiarazioni;
2) dal referto del pronto soccorso, ove il si era recato affermando di Pt_1 aver subito un sinistro stradale ed ove non gli era stata riscontrata alcuna frattura, ma solo contusioni (tanto che gli era stato prescritto riposo, ghiaccio locale ed antidolorifici al bisogno); 3) dalla ulteriore documentazione sanitaria prodotta (effettuata a distanza di tempo dal sinistro) e dalle ctp effettuate, che pur avendo accertato l'esistenza di esiti di traumi (solo al ginocchio sinistro, perchè le lesioni accertate al ginocchio destro, caviglia destra e spalla destra avevano caratteristiche compatibili con una patologia Co degenerativa inveterata – vd doc. 6 del fascicolo di primo grado della non contestato), non potevano, comunque, di per sé rappresentare le prove dell'esistenza del nesso di causalità con il sinistro asseritamente verificatosi anni prima od infine, 4) dalle generiche ammissioni compiute dal difensore dei convenuti, non aventi valenza confessoria.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (fatta salva la fase istruttoria non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso fra euro 26.000,01 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.22), mentre, con riferimento alla posizione degli appellati e , che hanno sostanzialmente aderito all'appello, si stima equo CP_1 CP_2 compensare le spese di lite.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 3.3.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della delle spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compenso (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, compensando le stesse tra le altre parti.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 845/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Santini, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. e (c.f. ), rappresentati e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Lorenzo Giorgi e Serena Della Pina, come da procura in atti e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Santini, come da procura in atti
-appellati-
avverso la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 3.3.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.7.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 21.7.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza nr. 261/2023 emessa il 3/3/2023 dal giudice di primo grado del Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento civile RG n 4053/2020 repertoriata al n° 524/2019 del 6/3/2023, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti, condannare i convenuti, in solido, a risarcire al Sig.
[...]
, per tutti i danni biologici, morali subiti e spese mediche sostenute o da sostenere per la somma di Pt_1
Euro 52.000,00 per le causali di cui alla parte motiva della citazione di primo grado, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. Con Vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio.”
Per parte appellata e : “I Sig.ri e a ministero del sottoscritto procuratore CP_4 CP_2 CP_1 CP_2 chiedono che − relativamente alla proposta impugnazione, proposta dal Sig. si rimettono al prudente Pt_1 apprezzamento della Corte adita insistendo affinchè nell'eventualità in cui in riforma dell'impugnata sentenza venga accertata la responsabilità dei comparenti nel causare il sinistro de quo e dunque in accoglimento della domanda proposta, vengano liquidati i danni subiti dall'appellante alla stregua di quanto provato nel corso del processo, venga dichiarata tenuta la compagnia in persona del legale rappresentante a CP_5 manlevare e tenere indenne il Sig. e il Sig. da ogni pretesa risarcitoria CP_1 CP_2 dell'appellante, condannando la compagnia a rifondere ai convenuti quanto saranno tenuti a corrispondere all'attore per capitale, interessi e spese. Il tutto con vittoria di spese diritti onorari ed accessori come per legge da liquidarsi in distrazione dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c. Spese di CTU ed eventuali spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata “In Via Principale, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare Controparte_3 la proposta impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto inammissibile o manifestamente infondata, con vittoria di spese e di competenze professionali del presente grado di giudizio. In Via Subordinata, Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare la proposta impugnazione confermando la sentenza n. 261/2023 del tribunale di Lucca depositata in data 03.03.2023. Con vittoria di spese e competenze professionali. In Via Di
Ulteriore Subordine, In caso di accoglimento dell'appello voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, accertata la dinamica e il nesso di causalità con il danno richiesto liquidare i danni nell'importo indicato dal fiduciario della compagnia ed accettato dall'attore secondo il grado di responsabilità concretamente imputabile al convenuto tenuto conto del concorso di colpa imputabile allo stesso danneggiato. Con ogni CP_1 consequenziale pronuncia in punto di spese del giudizio. Sempre in via di ulteriore subordine ed in caso di riforma della sentenza appellata, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado. Si chiede cioè
l'ammissione di prova testimoniale dei capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.:
1) DCV che su incarico di avete parlato con il sig. in merito all'incidente Controparte_3 CP_1 stradale accaduto il giorno 30.8.2018 nel comune di Camaiore tra il mezzo AG ER targato TGBV320PC di proprietà del medesimo e il sig. 2) DCV che in tale occasione il sig. CP_1 Parte_1 CP_1 ha dichiarato che si trovava a bordo del mezzo di sua proprietà quando l'incidente si è verificato 3) DCV che il sig. , da voi richiesto di fornire informazioni relative all'incidente, non è stato in grado di riferire né CP_1 la dinamica, né il luogo di accadimento dell'incidente, né di descrivere il pedone investito 4) DCV che sempre in merito all'incidente stradale in data 30.8.2018 avete parlato telefonicamente con il sig. il Parte_1 quale ha dichiarato di aver perso i sensi dopo che era stato investito 5) DCV che il sig. ha Parte_1 rifiutato di rilasciare la delega necessaria per acquisire il rapporto redatto dalla Centrale Operativa del servizio
118 dell'Ospedale Versilia 6) DCV che il luogo del sinistro, in via del Secco a Lido di Camaiore, è costeggiato da edifici ed esercizi commerciali e che il passaggio pedonale posto all'altezza del civico 130/A appariva scolorito, come riferito dai verbalizzanti nella planimetria allegata al verbale che vi si mostra (doc. 2 fascicolo di primo grado . Su tutti i capitoli si indica come testimone il signor , residente Controparte_3 Testimone_1 in via Giardini n. 102, MA GN (Modena).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 quale proprietario dell'autocarro AG ER targato BV320PC; , quale conducente dello CP_2 Con stesso e la (di seguito , quale compagnia assicurativa del veicolo danneggiante, Controparte_3 davanti al Tribunale di Lucca, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità del ella CP_2 causazione del sinistro verificatosi in data 30.8.2018, alle ore 13:50 circa, mentre attraversava la strada in
Camaiore, in prossimità delle strisce pedonali - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Con Si era costituita la che aveva chiesto il rigetto della domanda, esponendo che il veicolo di proprietà del
, nell'arco di due anni, era risultato coinvolto in quattordici sinistri aventi dinamiche simili, in quattro CP_1 dei quali il conducente sarebbe stato sempre il suo vicino di casa, e che essa per tali fatti aver CP_2 sporto querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano.
La stessa aveva, inoltre, contestato la dinamica del sinistro, nemmeno descritta in maniera dettagliata nell'atto di citazione e confutata da un'investigazione privata compiuta anche in loco, deducendo che, in ogni caso, la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta allo stesso attore, che aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali ed in prossimità di una curva e che il proprio medico fiduciario, a una nuova e più approfondita disamina del caso eseguita con l'ausilio di un radiologo, aveva escluso che tra le lesioni riportate e il sinistro potesse esserci un nesso di causalità.
Si erano costituiti anche e , che avevano confermato la dinamica del sinistro CP_1 CP_2 Con per come descritta dall'attore nell'atto in citazione ed avevano chiesto che l' fosse condannata a manlevarli e tenerli indenni da ogni conseguenza pregiudizievole in ipotesi di condanna.
La causa, istruita solo in via documentale (dato che il on si era presentato a rendere l'interrogatorio CP_2 formale a lui deferito), era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 261, pubblicata in data
3.3.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato le domande attoree, condannando il alla Pt_1 Co rifusione delle spese di lite sostenute dalla e compensando le stesse nel rapporto processuale tra l'attore e i restanti convenuti.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In via preliminare si ritiene opportuno delimitare la rilevanza delle deduzioni e più in generale dei comportamenti processuali dei convenuti e ll'interno del presente giudizio. CP_1 CP_2
Come ampiamente evidenziato nella ricostruzione del processo, infatti, contrariamente a quanto usualmente accade in controversie scaturenti da sinistri stradali, la compagnia assicuratrice, da un lato, e il proprietario e il conducente, dall'altro lato, hanno assunto posizioni diametralmente contrarie atteso che questi ultimi hanno confermato la dinamica del sinistro ammettendo espressamente le proprie responsabilità e chiedendo Con l'accoglimento della domanda attorea (salva manleva in loro favore da parte di ), mentre invece la compagnia ha negato che il sinistro si sia mai verificato.
Orbene, deve anzitutto escludersi che l'ammissione dei fatti da parte dei convenuti all'interno della comparsa di costituzione digitalmente firmata dai due legali da loro incaricati possa equipararsi a una confessione in senso giudiziale.
Ed infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt.
228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”
(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018).
Del pari, non assume i connotati confessori la mancata comparizione di per l'esecuzione della CP_2 prova per interpello. A mente dell'art. 232 c. 1 c.p.c., infatti, tale comportamento va valutato unitamente a ogni altro elemento di prova e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9436 del 18/04/2018).
In ogni caso, anche volendo qualificare in termini confessori siffatti elementi, occorre rammentare quanto statuito dall'art. 2733 c. 3, c.c.: “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice” e, anche in presenza di litisconsorzio meramente facoltativo (come nel caso di specie atteso che il conducente, a stretto rigore, non è litisconsorte necessario), la Corte di cassazione, proprio in una fattispecie relativa ad un sinistro stradale, ha avuto modo di affermare che “nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3875 del 19/02/2014), ragion per cui in nessun modo la confessione potrebbe risolversi in un pregiudizio processuale per la compagnia assicuratrice.
Ciò posto, eccezion fatta per il (mero) tentativo di interrogatorio formale, il presente giudizio non ha vissuto alcun approfondimento di natura orale.
L'attore, infatti, non ha formulato capitoli di prova testimoniale, facendo leva essenzialmente sui documenti dal medesimo prodotti, a cominciare dal rapporto redatto nell'immediatezza dalla polizia municipale (doc. 1).
I convenuti, invece, hanno articolato capitoli di prova testimoniale scarsamente rilevanti: per quanto riguarda Con
, infatti, essi riguardavano le indagini compiute da un investigatore privato in merito al sinistro oggetto di causa, mentre per quanto concerne gli altri convenuti le prove sarebbero consistite nel chiedere agli agenti di polizia municipale conferma di quanto riportato nel loro rapporto.
Non può allora che prendersi le mosse dal suddetto rapporto della polizia municipale che, in realtà, non risulta particolarmente significativo poiché: - gli agenti non hanno assistito direttamente al sinistro;
- quando sono giunti sul luogo dell'incidente hanno trovato solamente l'autocarro (fermo in prossimità delle strisce pedonali), il suo conducente e il trasportato (coincidente con il proprietario del mezzo), e non anche l'attore, il quale già era stato trasportato al Pronto Soccorso;
- non sono state raccolte le dichiarazioni di potenziali persone informate sui fatti;
- la dinamica del sinistro è stata descritta sulla sola base delle dichiarazioni rese dal conducente;
- i danni riportati dall'autocarro sono stati descritti nel modo che segue: "abrasioni angolo ant. dx. danni pregressi alla targa".
A ben vedere, il rapporto in questione sembra maggiormente rilevare nelle informazioni che ivi difettano e che invece usualmente si riscontrano in relazioni di tal fatta.
Anzitutto, appare singolare che non sia stato individuato nemmeno un testimone oculare, nonostante il sinistro sia avvenuto il 30 agosto all'ora di pranzo in una località marittima e in prossimità di esercizi commerciali.
In secondo luogo, né dalle foto scattate dagli agenti né dallo schizzo planimetrico redatto dai medesimi si evince la presenza di una traccia di frenata, il che pare scarsamente compatibile con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Infine, appare anomalo che nei confronti del conducente (e del proprietario in via solidale) non sia stata elevata alcuna sanzione. Quanto al verbale di Pronto Soccorso (doc. 2), anche in questo caso gli elementi che se ne desumono risultano o insufficienti o addirittura contrari alla prospettazione attorea. Indubbiamente data, orario e modalità di accesso in Pronto Soccorso (30.8.2018, ore 14:39, mediante ambulanza) collimano con le allegazioni contenute nella citazione e con le informazioni desumibili dal rapporto della Polizia Municipale. Tuttavia, nonostante l'esecuzione di quattro radiografie su due proiezioni (riguardanti entrambe le ginocchia, la spalla e la caviglia sinistra) e un'ecografia all'addome, i medici del Pronto Soccorso non hanno rilevato alcuna frattura e l'attore è stato dimesso con una prognosi clinica di appena dieci giorni.
Tali risultanze paiono obiettivamente poco compatibili con un investimento stradale, oltretutto avvenuto da parte di un autocarro che, per quanto pare desumersi dalla disamina delle poche fotografie in atti, neppure avrebbe tentato di frenare.
L'attore ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. 3) atta a dimostrare l'evoluzione che i postumi traumatici avrebbero avuto, ma è del tutto evidente che da referti ed indagini strumentali posti in essere a distanza più o meno ampia dalla data dell'asserito sinistro non sia possibile dedurre la verificazione dell'evento.
Con Lo stesso dicasi con riguardo alla relazione redatta dallo stesso medico fiduciario di (doc. 9), se non altro Con perché la stessa è stata successivamente smentita a seguito dell'analisi delle radiografie (doc. 5 di ).
Questo giudicante, infine, non ritiene ignorabile un ulteriore elemento emerso dall'istruttoria documentale.
Con
ha, infatti, dimostrato che il , quale proprietario dello stesso veicolo coinvolto nel sinistro CP_1 oggetto di causa, ha denunciato venti sinistri tra il 3.8.2016 e il 9.5.2019, nove dei quali racchiusi tra la fine del giugno 2018 e la fine di novembre 2018.
Trattasi di un dato statistico obiettivamente anomalo che, per quanto non assurga a prova in senso stretto, quantomeno può essere valutato come argomento di prova negativo per l'attore e per i convenuti che hanno aderito alla ricostruzione attorea.
Con Allo stesso modo, la relazione investigativa allegata al doc. 3 della convenuta (anch'esso mero elemento di prova: la convenuta ha per il vero chiesto di sentire come testimone il soggetto incaricato dalla società investigativa, ma il Tribunale ha ritenuto superflua tale audizione alla luce del restante corredo probatorio) dà atto del fatto che il , richiesto di descrivere il sinistro, non è riuscito a tratteggiarne le circostanze, CP_1 neppure in maniera grossolana;
il sig. per tramite del suo legale, ha invece riferito di non ricordare la Pt_1 dinamica dell'evento poiché, a causa del sinistro, avrebbe perduto i sensi;
circostanza tuttavia smentita dal verbale di P.S. nel quale si legge che l'attore "nega trauma cranico e/o perdita di coscienza".
In definitiva, la domanda avanzata da non può trovare accoglimento perché non è stato Parte_1 assolto l'onere della prova sul medesimo incombente.
Consegue al rigetto della domanda, l'assorbimento della domanda di manleva proposta dai convenuti.
La soccombenza dell'attore giustifica altresì la sua condanna alla refusione delle spese di lite, la quale tuttavia va limitata nei confronti di Controparte_3
Invero, gli altri convenuti si sono costituiti in giudizio limitandosi ad aderire alla domanda attorea, in tal modo contrapponendosi alla posizione processuale assunta dall'altra convenuta, sicché non possono qualificarsi alla stregua di parti vincitrici nei confronti del sig. ” Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con un solo motivo di gravame (con il quale ha dedotto l'avvenuto travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado e la contraddittorietà tra motivazione i documenti presenti in atti e le risultanze dell'istruttoria). Si sono costituiti in giudizio e , che, relativamente alla impugnazione proposta CP_1 CP_2 dal si sono rimessi alla decisione della Corte, insistendo che, in caso di accertamento della loro Pt_1 Con responsabilità nella causazione del sinistro, la venisse dichiarata tenuta a manlevarli ed a tenerli indenni da ogni pretesa risarcitoria dell'appellante.
Co Si è costituita anche la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
1.7.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 21.7.2025, pubblicata in pari data e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Va, infatti, ricordato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante è tenuto a riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, così da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, come peraltro prescritto, seppur con minor rigore, anche nel regime processuale previgente.
Le doglianze dell'appellante devono, peraltro, essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, secondo comma, c.p.c. (cfr Cass.
6.7.2020 n.
13880 e 29.3.2013 n. 7931).
Va, inoltre, osservato che la Suprema Corte più di recente (cfr. Cass. ord. n. 13535 del 30.5.2018), pur orientandosi verso un'interpretazione meno rigorista, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata e che, con l'ordinanza n. 20836 del 21.8.2018, ha ribadito che il convenuto soccombente in primo grado, nel proporre l'appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante non ha seguito lo schema legale riformato, essendosi limitato ad indicare le parti della sentenza di cui invocava la riforma, senza tuttavia muovere alcuna critica specifica alle ragioni addotte dal giudice per motivare la decisione sopra riportata, nonché a definire arbitraria la valutazione delle prove effettuata dal medesimo senza tuttavia illustrarne il motivo od indicare le norme che sarebbero state violate e la loro rilevanza.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si è, infatti, lamentato del travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie asseritamente compiuto dal giudice di primo grado, ma non ha chiarito il motivo per cui detto giudice avrebbe dovuto ritenere la responsabilità del conducente dell'autocarro, nonostante che né il danneggiato (che ne era onerato), né altri (es. lo stesso conducente del veicolo danneggiante o il proprietario) avessero fornito la prova della dinamica del sinistro, né questa emergesse: 1) dal contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale (che era intervenuta sul posto quando il si era già allontanato e che, in Pt_1 assenza di testimoni, si era limitata ad annotare che il pedone “era stato investito sulle strisce pedonali” in base alle dichiarazioni resegli dal conducente del veicolo danneggiante), non avente fede privilegiata in relazione a dette dichiarazioni;
2) dal referto del pronto soccorso, ove il si era recato affermando di Pt_1 aver subito un sinistro stradale ed ove non gli era stata riscontrata alcuna frattura, ma solo contusioni (tanto che gli era stato prescritto riposo, ghiaccio locale ed antidolorifici al bisogno); 3) dalla ulteriore documentazione sanitaria prodotta (effettuata a distanza di tempo dal sinistro) e dalle ctp effettuate, che pur avendo accertato l'esistenza di esiti di traumi (solo al ginocchio sinistro, perchè le lesioni accertate al ginocchio destro, caviglia destra e spalla destra avevano caratteristiche compatibili con una patologia Co degenerativa inveterata – vd doc. 6 del fascicolo di primo grado della non contestato), non potevano, comunque, di per sé rappresentare le prove dell'esistenza del nesso di causalità con il sinistro asseritamente verificatosi anni prima od infine, 4) dalle generiche ammissioni compiute dal difensore dei convenuti, non aventi valenza confessoria.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (fatta salva la fase istruttoria non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso fra euro 26.000,01 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.22), mentre, con riferimento alla posizione degli appellati e , che hanno sostanzialmente aderito all'appello, si stima equo CP_1 CP_2 compensare le spese di lite.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 3.3.2023, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della delle spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi euro 3.397,00 per compenso (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, compensando le stesse tra le altre parti.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.