Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20111/2016
RE BBLICA TAINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 20111/2016 promossa da in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa ex Parte 1 '
lege dall'Avvocatura distrettuale di Bari;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano A. Rutigliano, giusta Controparte_1
mandato in atti;
APPELLATO nonché nei confronti di oggi Controparte_3 in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt 1 n. 1624/16 R.G. dell'01.07.2016- opposizione a cartella di pagamento per violazione del codice della strada.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello notificato il 28.12.2016, la Parte 1 ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pt 1 chiamato a pronunciarsi sull'opposizione alla cartella di
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l'errata individuazione, da parte del giudice di prime cure, del titolo esecutivo sotteso alla cartella di pagamento, ritenendo che la sentenza di rigetto non si sostituisce al precedente titolo esecutivo, il quale permane l'unico suscettibile di esecuzione. Ha, dunque, concluso per la riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione originaria proposta. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. Costituendosi, Parte 2 ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo la correttezza della decisione appellata, riproponendo i motivi di opposizione avverso la cartella di pagamento.
3. L'agente della riscossione è rimasto contumace.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, a seguito di una serie di rinvii per carico del ruolo, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, aderendo all'eccezione di invalida formazione e notificazione del titolo esecutivo, non sono condivisibili. Invero, vi è un errore di fondo nell'individuazione della normativa applicabile al caso di specie.
La vicenda in esame prende le mosse dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. nr. 641/2012 che è stata confermata dal Giudice di Pace di Bisceglie con sentenza n. 835/2013 di rigetto dell'opposizione. Ebbene il Giudice di Pace della sentenza appellata ha erroneamente sostenuto che l'unico titolo per procedere, a seguito della opposizione, debba considerarsi la sentenza (di rigetto) e non l'ordinanza-ingiunzione opposta.
2. Invero, la disciplina sottesa alla formazione del titolo esecutivo è completamente differente a seconda che si tratti di una ordinanza-ingiunzione (come è nel caso di specie ex L. 689/81), rispetto ad un verbale di accertamento per violazione al C.d.S.
Nel solo caso di rigetto dell'opposizione avverso il verbale di accertamento al C.d.S., la sentenza emessa all'esito del giudizio, sostituendosi al verbale, diventa il titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva.
Invece, nel caso in cui si intenda impugnare una ordinanza-ingiunzione si dovrà applicare la differente disciplina prevista dalla L. 689/81 che prevede che in caso di rigetto dell'opposizione,
l'ordinanza-ingiunzione riprende vita, rimanendo l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva delle somme richieste in tale titolo. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 18, ultimo comma e 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011) rispetto all'art. 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs.
n. 150 del 2011).
Peraltro, l'ordinanza ingiunzione è considerata dalla L. 689/81 (art. 18) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura ed agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (Cass. 26.10.91, n. 11421; Cass. 2.10.91, n. 10269; Cass. 24.9.91, n. 9944;
Cass. SS.UU. 17.11.16, n. 23397). Ne consegue che alla stregua del decreto ingiuntivo, anche laddove la sentenza di rigetto dell'opposizione non sia passata in giudicato, l'ordinanza ingiunzione ha efficacia esecutiva e rappresenta l'unico titolo, la cui esecutorietà è collegata alla sentenza in forza della quale viene sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. La sentenza, viceversa, è titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori, spese di condanna in essa contenute.
Dunque, bene ha fatto l'odierna appellante a procedere ad esecuzione sulla base della sola notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, che già costituiva titolo esecutivo poi successivamente confermato.
3. Quanto all'eccepita illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 L.
689/81 si osserva che per giurisprudenza costante più recente la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 26308/2021; v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884).
Ne consegue la piena legittimità delle maggiorazioni applicate e richieste con la cartella di pagamento opposta.
4. Per le ragioni di cui sopra, l'appello risulta fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originaria va integralmente rigettata, incluso il capo delle spese che devono essere poste a carico dell'opponente.
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto, quanto alle spese del primo grado, del d.m. 55/2014 e, quanto al grado di appello, del d.m.
147/2022, in forza della relativa disciplina temporale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014201500492202252246; Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, quanto al primo grado in favore 2. condanna nella misura di € 278,00 per compensi, oltreControparte_3 di Parte 1 e rimborso forfettario spese generali (al 15%), iva e cpa come per legge e, quanto al grado d'appello,
Parte 1 nella misura di € 462,00 per compensi, oltre rimborso spesenei soli confronti di forfettario al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari l'11.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato