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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.
Udienza del 25 marzo 2025
Alle ore 12:00 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. LORENZO
COLEINE per la ricorrente Parte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte ricorrente a discuterla. Con riferimento alle spese di lite si rimette a giustizia.
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni svolte nel proprio atto introduttivo.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 15:45 per la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/2024 R.G. tra le seguenti parti:
GE. C.F. , in persona dell'Amministratore unico e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore arch. elettivamente domiciliata in Roma presso Parte_3 lo studio dell'Avv. Lorenzo Coleine, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato al ricorso mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale
1 ricorrente contro
C.F. , residente in [...], Traversa Controparte_1 CodiceFiscale_1
Castracani n. 89
resistente-contumace
* * * * * *
Posizione delle parti con ricorso promosso nei confronti di ha chiesto che questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale voglia condannare il resistente al pagamento, in suo favore, della “somma di €
8.850,00 + spese per fabbro di € 400,00 e così in totale 8.890,00 oltre alle spese per
l'esecuzione e oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché tutte le somme successivamente maturate fino al rilascio dell'immobile”, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
A fondamento del ricorso ha allegato: Parte_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Lucca, Via Salicchi n. 711, interno 3/2 e di averlo concesso in locazione a mediante contratto di locazione abitativa di Controparte_1 natura transitoria avente durata dal 3.5.2021 al 2.5.2022 e un canone annuale di € 5.400,00, da corrispondersi mediante n. 12 rate mensili anticipate di (€ 540,00, ma in realtà di) € 450,00 ciascuna, oltre ad € 50,00 mensili a titolo di spese condominiali, esclusi i consumi di acqua;
- che il conduttore alla data di scadenza del contratto non ha provveduto a rilasciare l'immobile e dal mese di aprile 2022 ha cessato il pagamento dei canoni e delle spese condominiali, per cui in data 20.10.2022 è stata emessa da questo Tribunale ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione con fissazione del termine di rilascio dell'immobile per la data del 21.11.2022;
- che il conduttore ha rilasciato l'immobile nel luglio 2023 e “non ha corrisposto i canoni di locazione e le spese condominiali a partire dal mese di aprile 2022 maturando, quindi al mese di luglio 2023, un debito complessivo di € 8.850,00, ai quali vanno aggiunte le spese per il cambio della serratura pari ad € 400,00”.
Il resistente seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito, Controparte_1
di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente ha esperito il procedimento di mediazione, il quale ha avuto esito negativo per mancata partecipazione del resistente.
2 Motivi della decisione
§ 1.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di cui infra.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della sola ricorrente, essendo il resistente contumace, dalle quali emerge che:
- le parti con contratto di locazione di natura transitoria datato 3.5.2021, avente ad oggetto l'immobile posto in Lucca, Via Salicchi n. 711 int. 3/2, hanno pattuito la durata della locazione dal 3.5.2021 al 2.5.2022, un canone mensile di € 450,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e spese condominiali pari ad € 50,00 mensili (v. doc. 1 fascicolo attoreo);
- il Tribunale di Lucca con ordinanza del 20.10.2022 ha convalidato la sfratto per finita locazione, fissando per il rilascio termine fino al 21.11.2022 (v. doc. 3 fascicolo attoreo);
- l'effettivo rilascio dell'immobile è avvenuto in data 21.7.2023 con l'ausilio dell'Ufficiale
Giudiziario (v. doc. 4 fascicolo attoreo).
Parte ricorrente ha allegato che il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali da aprile 2022 fino al 21 luglio 2023, data quest'ultima di effettivo rilascio dell'immobile.
Al riguardo occorre premettere che, per pacifico orientamento della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Ne discende pertanto che, provata dalla ricorrente la fonte del proprio credito (rectius il contratto di locazione dell'immobile e la data di effettivo rilascio dello stesso), spettava al resistente eccepire e dimostrare l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali contrattualmente pattuite, la cui omissione è insita nella contumacia di quest'ultimo.
Conseguentemente, atteso l'omesso versamento dei canoni e delle spese condominiali da aprile 2022 fino a luglio 2023, ammontanti, rispettivamente, ad € 450,00 ed € 50,00 mensili, a
3 detto titolo è dovuta in favore della ricorrente, da parte del resistente, la complessiva somma di € 8.000,00 (500,00 x 16 mesi).
Nessuna somma può invece essere riconosciuta alla ricorrente per le asserite spese del cambio della serratura, non avendo prodotto alcuna documentazione di spesa al riguardo.
Parimenti, non può essere riconosciuto alcun rimborso delle spese relative alla procedura esecutiva per rilascio, non avendo prodotto alcuna documentazione di spesa al riguardo e non essendo questa la sede per la liquidazione di tali spese.
Conclusivamente, va condannato al pagamento della somma di € 8.000,00 Controparte_1
in favore di a titolo di canoni di locazione e spese condominiali, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla domanda al saldo.
§ 2. - Le spese di lite
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono il principio della soccombenza, per cui vanno poste integralmente a carico di parte resistente.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale minima, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera prestata (è stato depositato il solo atto introduttivo, non vi è stata istruttoria, la cui fase non può essere liquidata e la fase decisoria è avvenuta con la sola discussione orale) e della minima complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali come
[...]
specificati in motivazione;
2) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidandole in complessivi € 1.275,00, di cui € 1.700,00 per compenso di avvocato, €
255,00 per rimborso spese generali ed € 280,00 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.
Lucca, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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