Articolo 20 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 marzo 2003
Art. 20. Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche 1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Note all' art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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