Sentenza 13 ottobre 2025
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- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 6 novembre 2025
- 2. Corte d'Appello di Bologna Archivihttps://ildiritto.it/ · 29 ottobre 2025
La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna Con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 521, la Corte d'Appello di Bologna ha fornito un chiarimento rilevante in materia di sanzioni previdenziali, distinguendo tra “evasione contributiva” e “omissione contributiva” ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Secondo i giudici, la sanzione per evasione si applica solo quando il contribuente omette di presentare le dichiarazioni o le denunce obbligatorie, così da occultare il presupposto contributivo. Al contrario, qualora i contributi dovuti risultino comunque desumibili da registrazioni o documenti regolarmente presentati, la condotta integra una semplice omissione …
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- 4. Omissione contributiva, prova assenza di dolo grava sul datoreRedazione · https://ildiritto.it/ · 30 ottobre 2025
La pronuncia della Corte d'Appello di Bologna Con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 521, la Corte d'Appello di Bologna ha fornito un chiarimento rilevante in materia di sanzioni previdenziali, distinguendo tra “evasione contributiva” e “omissione contributiva” ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Secondo i giudici, la sanzione per evasione si applica solo quando il contribuente omette di presentare le dichiarazioni o le denunce obbligatorie, così da occultare il presupposto contributivo. Al contrario, qualora i contributi dovuti risultino comunque desumibili da registrazioni o documenti regolarmente presentati, la condotta integra una semplice omissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.860/2024 RGA avverso la sentenza n. 1659/2024 emessa nel giudizio n. 731/2024 r.g. dal
Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, depositata in data 05/12/2024 e non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 09/10/2025; promossa da:
AVV. (C.F. ), che si Parte_1 C.F._1 difende in proprio avendone la qualità come previsto dall'articolo 86 c.p.c. e con domicilio eletto presso il proprio studio professionale sito in Bologna, alla via
De' ON n. 5;
- appellante contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Roberta Lezzi in virtù di procura generale alle liti depositata in
pag. 1 di 9 atti e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura distrettuale di Bologna, via Milazzo 4/2;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, l'Avv. - in proprio - evocava, innanzi Parte_1 al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, l' - con sede nel CP_2 capoluogo emiliano - proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 320
2023 00033519 36 000 notificatogli dal detto ente, a mezzo posta, il 17 gennaio
2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro
3.807,26.
La vicenda traeva origine da una comunicazione dell del 18 dicembre CP_2
2022, con cui l' contestava al predetto il mancato versamento dei contributi CP_1 previdenziali alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995, relativi ai redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2016; richiedeva, pertanto, il versamento, entro trenta giorni, della somma complessiva di euro
3.741,19, di cui euro 1.531,91 a titolo di sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. Stante il mancato pagamento spontaneo,
l' procedeva all'emissione dell'avviso di addebito impugnato. CP_2
Il ricorrente fondava l'opposizione su un unico motivo: la dedotta illegittimità dell'avviso di addebito nella parte relativa all'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000, in luogo delle sanzioni per omissione contributiva previste dalla lett. a) del medesimo comma. A tal fine esponeva che la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 era stata
pag. 2 di 9 dal medesimo regolarmente presentata nei termini di legge, con corretta indicazione dei redditi imponibili derivanti dall'attività professionale, avendo egli meramente omesso la compilazione del quadro RR: ebbene, secondo la prospettazione difensiva, è la mera omissione a fronte di una dichiarazione invero regolarmente depositata ad escludere la configurabilità della più grave fattispecie sanzionatoria dell'evasione, richiedente l'elemento soggettivo dell'intenzionalità e dell'occultamento del presupposto contributivo, invocando l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto per la mera omissione contributiva.
Il Giudice del Lavoro - accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni, nella resistenza di e istruita la causa in via documentale - CP_2 decideva la controversia accogliendo pienamente l'unico motivo di opposizione del ricorrente e - pur con la formulazione "in parziale accoglimento del ricorso" - annullava l'avviso di addebito limitatamente agli importi richiesti a titolo di CP_2 sanzioni oggetto di opposizione, che rideterminava - in applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000 - nella minor somma di euro 1.033,71; disponeva infine la compensazione integrale delle spese di lite, individuando i presupposti di tale provvedimento nell'accoglimento solo "parziale" dell'opposizione e nella "novità" delle questioni giuridiche trattate.
Proponeva appello avverso tale pronuncia l'Avv. già ricorrente in I Pt_1 grado, articolando un unico motivo di gravame limitatamente al capo concernente la regolazione delle spese di lite;
si deve perciò ritenere coperta da giudicato la parte decisoria di merito, di pieno accoglimento dell'unica ragione di opposizione svolta in
I grado.
In particolare, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nel capo impugnato in quanto violativa del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo in rilievo come nel caso di specie non soccorra nessuna ipotesi giustificante il provvedimento di compensazione integrale delle spese adottato dal giudice di prime cure ex art. 92, comma 2, c.p.c.; a tal fine ha posto in rilievo come nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure:
pag. 3 di 9 - non vi sia stato un accoglimento parziale dell'opposizione bensì integrale giacché è stato ritenuto fondato l'unico motivo dedotto con l'opposizione, ossia l'erronea determinazione della misura delle sanzioni di cui all'impugnato avviso;
- la questione giuridica relativa alla norma applicabile quanto alla determinazione delle sanzioni in caso di omissione lungi dal potersi ritenere
"nuova", in quanto non inedita e nemmeno oggetto contrasto giurisprudenziale.
Si costituiva ritualmente , chiedendo il rigetto dell'appello e la rifusione CP_2 delle spese, deducendo che la soccombenza, nel caso di specie, sarebbe
"intrinsecamente reciproca" in quanto l'accoglimento dell'opposizione ha inciso solo una parte, quella minoritaria, dell'avviso opposto, qualificando pertanto la compensazione come decisione "misurata".
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato giacché il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi che afferenti alle spese di lite.
Si premette che l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio generale secondo cui il giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra, principio che costituisce espressione di un canone di giustizia sostanziale secondo cui la parte vittoriosa - che ha dovuto far ricorso allo strumento processuale per vedersi riconosciuto un diritto negato o comunque resistere in sede processuale per difendersi da una pretesa infondata - deve essere rifusa delle conseguenze economiche della lite.
Tale principio c.d. "della soccombenza" trova, tuttavia, una deroga nell'art. 92, comma 2, c.p.c. che, nella formulazione come risultante da ultimo a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2028, prevede la possibilità di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti in caso di
"soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti concorrono altre giuste ragioni " od anche, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui al richiamato precedente, "qualora sussistano altre gravi o eccezionali ragioni". Particolarmente significativo, ai fini che qui interessano, è
pag. 4 di 9 altresì il principio secondo cui "la compensazione delle spese non può essere disposta quando la parte soccombente abbia assunto una posizione processuale oggettivamente infondata o contraria a principi giurisprudenziali ormai consolidati" (Cass. n. 12456/2017), principio che si fonda sulla considerazione che sarebbe iniquo addossare al vincitore, in tutto o in parte, l'onere delle spese sostenute per far valere un diritto che la controparte avrebbe dovuto spontaneamente riconoscere sulla base della legge e della giurisprudenza consolidata.
Tanto precisato, si rileva come il giudice di primo grado, al fine di giustificare il provvedimento di integrale compensazione delle spese di lite, abbia ritenuto ricorrente nel caso di specie sia la soccombenza reciproca sia la novità della questione trattata: ebbene né l'una né l'altra delle ipotesi invocate ricorrono nel caso di specie.
Ora - posto che la soccombenza reciproca ricorre quando entrambe le parti risultino, sia pure anche in misura diversa, vittoriose e soccombenti rispetto alle rispettive domande ed eccezioni (Cass. n. 26090/2018) - nel caso di specie è di tutta evidenza come tale ipotesi non sussista giacché la parte ricorrente - odierna appellante - ha ottenuto il pieno accoglimento dell'unico motivo di opposizione svolto in ricorso. Ed infatti, dalla piana lettura della sentenza impugnata e degli atti del giudizio di primo grado si rileva - in modo inequivocabile - che l'accoglimento del ricorso è stato integrale e non certo parziale.
Emerge, infatti, come il ricorrente avesse scientemente delimitato l'oggetto della propria opposizione alla sola questione della legittimità delle sanzioni applicate dall' , non avendo quindi inteso contestare in alcun modo la debenza della sorte CP_2 capitale richiesta a titolo di contributi previdenziali omessi;
tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale, che a pagina 4 della sentenza ha affermato testualmente: "Giova preliminarmente rilevare che, dalla lettura complessiva del ricorso e dalle deduzioni di parte ricorrente rese a verbale d'udienza del
04.06.2024, emerge che l'impugnazione dell'avviso di addebito è circoscritta al quantum delle sanzioni, mentre non vi è contestazione alcuna circa la debenza della sorte capitale richiesta a titolo di contributi omessi". Ebbene, tanto precisato, il
Tribunale ha integralmente accolto tale unico motivo di opposizione, condividendo
pag. 5 di 9 le argomentazioni del ricorrente e riconoscendo l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per evasione, così pervenendo - previo annullamento dell'avviso impugnato
- alla rideterminazione delle sanzioni nella minor somma di euro 1.033,71, in applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000.
Tanto basta per evidenziare come, nel caso di specie, non via sia stato un accoglimento "parziale" della domanda di parte ricorrente bensì integrale
(ritenendosi perciò contraddittoria la parte dispositiva che riporta tale erronea locuzione), di talché deve affermarsi – senza tema di smentita - che l'unica parte interamente vittoriosa sia risultata quella ricorrente, dovendosi escludere la sussistenza di una soccombenza reciproca anche solo parziale.
E' appena il caso di osservare, sul punto, che la volontaria autolimitazione della domanda operata dal ricorrente già in sede di proposizione del ricorso di I grado, lungi dal determinare una situazione di soccombenza reciproca;
è piuttosto un comportamento processuale che può qualificarsi come collaborativo, che ha consentito di circoscrivere l'oggetto del contendere alla sola questione effettivamente controversa, con evidenti benefici in termini di economia processuale.
Ne consegue che il primo presupposto posto dal Tribunale a fondamento della compensazione delle spese risulta insussistente.
Nemmeno soccorre l'altro presupposto indicato dal giudice di prime cure in quanto non ricorrono, nel caso di specie, i caratteri di oggettiva novità nell'ordinamento della questione giuridica trattata, dovendosi richiamare sul punto quanto efficacemente espresso dalla Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che la novità delle questioni giuridiche può giustificare la compensazione solo quando si tratti di questioni effettivamente inedite, rispetto alle quali non esistano precedenti giurisprudenziali o orientamenti consolidati (Cass. n.
22341/2019), non potendosi certo ritenere sufficiente che la questione sia
"soggettivamente" nuova per le parti o per il giudice chiamato a deciderla.
La questione sottoposta all'esame del Tribunale riguardava, come più volte rilevato, la corretta individuazione del regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso versamento di contributi previdenziali alla Gestione Separata e in particolare
pag. 6 di 9 la distinzione tra le sanzioni per "evasione" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000 e le sanzioni per "omissione" di cui alla lett. a) del medesimo comma.
Tale questione non presenta certo caratteri di novità, come emerge dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, che l'ha riguardata, che ha progressivamente delineato con chiarezza i rispettivi ambiti applicativi delle due fattispecie sanzionatorie;
in particolare la Suprema Corte - con plurimi interventi ormai risalenti nel tempo - ha chiarito che le sanzioni per evasione sono applicabili unicamente quando il contribuente abbia omesso di presentare le dichiarazioni o denunce obbligatorie così occultando il presupposto contributivo, e non anche quando l'ammontare dei contributi dovuti sia comunque evincibile dalle dichiarazioni o registrazioni presentate dal contribuente. Ed è a tale orientamento che il Giudice di prime cure ha fatto ricorso per accogliere pienamente le ragioni della parte ricorrente, richiamando in particolare Cass. n. 1230/2011 secondo cui la sanzione per evasione non è dovuta se il credito dell' , seppure non segnalato CP_1 in piena conformità alle complesse regole prescritte, è comunque evincibile attraverso la documentazione proveniente dal soggetto obbligato;
e nella stessa direzione anche Cass. n. 9159/2017 ed ancor più significativamente Cass. n.
7254/2021 - espressamente richiamata nella sentenza impugnata laddove ha chiarito come "non sia predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo", precisando che tale omissione non basta a far presumere la volontà specifica di non versare i contributi, presupposto essenziale dell'evasione.
Peraltro, come correttamente evidenziato dall'appellante, è lo stesso ad CP_2 avere chiarito - con la circolare n. 66 risalente al 2008 - la differenza sostanziale tra
"omissione" ed "evasione contributiva", precisando che quest'ultima si configura solo quando il soggetto obbligato occulta il rapporto di lavoro o le retribuzioni erogate con l'intenzione specifica di non versare i contributi;
distinzione poi ribadita dallo stesso nella circolare n. 106 del 5 luglio 2017 (richiamata CP_1 nell'informativa n. 254 del 20 luglio 2017) nella quale si dà espressamente atto che la qualificazione della fattispecie dell'evasione contributiva "ha dato luogo a
pag. 7 di 9 copioso contenzioso con l' ; se, dunque, la questione era nota allo stesso ente CP_2 impositore, che aveva avvertito l'esigenza di diramare apposite istruzioni operative sul punto, non può certo dirsi che essa presentasse caratteri di novità per l'ordinamento.
Piuttosto la situazione che emerge dagli atti, quanto al caso di specie, è esattamente opposta ossia che l' - nonostante l'esistenza di una giurisprudenza CP_2 consolidata e nonostante le proprie stesse circolari operative - abbia ritenuto di applicare al caso concreto il regime sanzionatorio più grave previsto per l'evasione, avendo assunto in sede processuale una posizione oggettivamente infondata, in contrasto con principi giurisprudenziali ormai sedimentati.
Alla luce di quanto rilevato e valutato si perviene a ritenere che in tale situazione non solo non soccorrono i presupposti per la compensazione delle spese ma, piuttosto, l'integrale condanna della parte soccombente - - si impone con CP_2 ancora maggiore evidenza, evidenziando come l'ente abbia mantenuto ferma la propria pretesa sanzionatoria pur in assenza dei presupposti di legge e nonostante l'esistenza di una giurisprudenza consolidata in senso contrario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la sentenza impugnata come indicata in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, si pone in contrasto con il principio fondamentale sancito dall'art. 91 c.p.c. di talché deve essere in parte qua riformata, con conseguente integrale condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio CP_2 di primo grado in favore dell'appellante vittorioso, così come liquidate in parte dispositiva avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. tenendo conto della natura e del valore della causa (I scaglione avendo riguardo alle sanzioni di cui all'avviso di addebito opposto), della carenza di profili di complessità nonché del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Al pieno accoglimento dell'appello, segue ex art. 91 c.p.c. la condanna di parte appellata al pagamento delle spese sostenute da parte appellante, secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. cit. avendo riguardo ai criteri valutativi già richiamati, valevoli anche in tale sede.
pag. 8 di 9 Si rappresenta che il dispositivo contiene un mero refuso, non incidente sulla decisione, laddove si indica “Piacenza” in luogo di “Bologna” con riguardo al
Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1659/2024 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 05/12/2024 ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza in parte qua, pone le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di I grado a carico di , CP_2 liquidandole nella somma complessiva di € 450,00, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere, alla parte appellante, le spese del presente CP_2 grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 450,00, per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Bologna, 9/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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