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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1084/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(p iva Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Walter MASSUCCI del foro di Fermo ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pedaso presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MANIERI del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 455/23 del Tribunale di Pescara del 30 marzo
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
l.
1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione che l' Parte_1
( di seguito, e per brevità, ha proposto al Parte_1 Pt_1 Parte_1
decreto n. 1762/18 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 6.680,32 per la fornitura (rectius la vendita) di 144,60 quintali di uva
[...]
su telone grado 18 nel mese di settembre 2018 e giusta fattura n. 12/18. Controparte_2
1 In estrema sintesi, la ditta opponente non ha contestato la pretesa creditoria della controparte in punto di an limitandosi invero a rappresentare che il prodotto conferito per la vinificazione presentava qualità organolettiche inferiori allo standard della qualità Montepulciano in quanto la vendemmia è stata effettuata dopo una grandinata.
Di conseguenza, il corrispettivo dovuto (che in ogni caso non potrebbe essere quello richiesto dalla controparte perché basato su un prezziario non ancora approvato dalla Camera di Commercio al tempo della raccolta) avrebbe, a voler tutto concedere, dovuto essere inferiore (nell'ordine cioè di €
15,00 al quintale).
Muovendo da tale premessa, in corso di causa, banco iudicis, è stata offerta alla ditta acquirente la somma di € 2.385,90 (già comprensivo dell'IVA).
Ulteriore argomento speso per escludere l'applicazione di un regime tariffario tipico del ha riguardato la violazione della disciplina di produzione DOC del e CP_2 CP_2
segnatamente (come peraltro meglio verrà chiarito nel prosieguo) la norma che impone di procedere alla vinificazione nella Regione in cui l'uva è stata prodotta.
1.2. L' ha fornito una rappresentazione dei fatti diametralmente diversa Controparte_1
prendendo posizione su ciascuno dei temi introdotti dalla controparte.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'uva di qualità è stata raccolta prima del tempo solitamente indicato in quanto vi è CP_2
stata una grandinata che si è abbattuta sulle zone dove insiste il vigneto;
- le prove orali espletate (in sentenza è fatta specifica menzione alle deposizioni rese di testi e ) hanno permesso di accertare che l'uva conferita Testimone_1 Testimone_2
aveva le stesse caratteristiche del ed il livello di maturazione (in anticipo) è da CP_2
imputare alla particolare collocazione dei vigneti (in zona collinare esposta al sole);
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata dall' Parte_1
mediante l'articolazione di quattro motivi.
[...]
Le prime due censure hanno riguardato l'assenza della denominazione di origine controllata dell'uva conferita e l'errata applicazione del prezzo attribuito al prodotto.
Le restanti doglianze invece si sono appuntate sulla richiesta di restituzione delle somme (anche a titolo di spese legali) comunque corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure e sul regime
2 delle spese di lite (da regolarsi, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, secondo la soccombenza).
L'appellata ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
In particolare, l'azienda agricola ha evidenziato che sia a livello di prove documentali che CP_1
orali la pretesa creditoria (nella stessa misura indicata in sede monitoria) è stata adeguatamente dimostrata.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Tuttavia, occorre anzitutto operare un corretto inquadramento della vicenda sia in punto di diritto che di fatto.
2.1. Quanto al primo aspetto, è d'uopo rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927)
3 La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.
13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
2.2. Sul versante, invece, della ricostruzione fattuale della cornice al cui interno si è dipanata la controversia deve osservarsi quanto segue.
Il rapporto giuridico (sussumibile all'interno dello schema tipico del contratto di compravendita) non
è controverso essendo peraltro risalente anche all'annualità 2017.
In quella circostanza, infatti, l' ha acquistato dell'uva qualità Parte_1 CP_2 dall'azienda procedendo alle operazioni di vinificazione del prodotto presso una cantina CP_1
di Ortona e quindi in Abruzzo.
Tuttavia, il solo contratto scritto in atti è quello relativo al conferimento uva dal 1 settembre al 30 settembre 2017.
Nell'anno 2018 è invece accaduto che:
- Il giorno 2 settembre, una grandinata si è abbattuta nell'area dove è ubicato il vigneto della società appellata;
- A distanza di qualche giorno (segnatamente in data 6 settembre) si è provveduto alla raccolta dell'uva nel quantitativo (anch'esso incontestato) di 144,60 quintali;
- Nella serata di quella stessa giornata, un autista della ditta RR AN (il quale lo ha confermato all'udienza dell'8 febbraio 2022), tale ha conferito l'uva Persona_1
raccolta presso la sede di Carassari dell'azienda acquirente su disposizione del mediatore il quale, come si vedrà, ha autorizzato tale trasporto;
Tes_3
- In quell'occasione, è stato rilasciato un documento (trattasi nello specifico dell'allegato 5 delle produzioni in sede monitoria) in cui sono state descritte la tipologia di uva (Montepulciano rosso), il peso e soprattutto (ai fini che qui ci occupano) la gradazione (18 Babo);
- In data 15 ottobre 2018, è stata emessa dall'azienda la fattura n. 12/18 per lo stesso CP_1 importo di € 6.680,32 posto a fondamento dell'iniziativa monitoria;
4 - Tra le parti è intercorsa una corrispondenza (tra i rispettivi legali) nella fase stragiudiziale;
il
25 ottobre 2012, la suddetta azienda agricola ha richiesto il pagamento del compenso;
vi è stata una nota (a mezzo posta certificata) della controparte del 6 novembre 2018 in cui si è contestato il quantum del credito assumendo l'assenza di idonea ed adeguata fermentazione dell'uva conferita;
il 12 novembre 2018, in allegato alla nota di riscontro, il legale dell'azienda ha allegato anche la fattura sopra citata;
CP_1
All'interno di tale quadro, vanno poi inserite le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa da cui è possibile evincere:
- Il teste (marito della espressamente menzionato nella Testimone_1 CP_1
sentenza impugnata) ha dichiarato “…Il Verì il 4 settembre 2021 ci ha riferito che circa una settimana si era recato presso il nostro vigneto e aveva constatato che l'uva era pronta per il raccolto” aggiungendo altresì che “la maturazione dell'uva avviene in modo anticipata, in quanto la posizione geografica collinare soleggiata e ventilata favorisce la maturazione, con ottima qualità. Preciso che il vigneto è giovane e, quindi, ha una forza produttiva maggiore.
Gli ettari sono 3 e mezzo di vigneto ( un ettaro di 6 anni e due ettari e mezzo di due anni)”;
- L'altro testimone, la cui deposizione è stata richiamata dal primo giudice, Tes_2
ha, a sua volta, riferito “Posso solo dire che la domenica (circa il 2 settembre 2018)
[...] aveva grandinato. Sono andato il giorno dopo di lunedì e l'uva era integra e matura e ho acquistato 4 quintali circa d'uva”;
- Tra le restanti deposizioni testimoniali raccolte, va segnalata (seppur non richiamata nella pronunzia impugnata) quella di (perito agrario e tecnico di fiducia Testimone_4 dell'azienda appellata) che ha dichiarato “Ci siamo sentiti con la Sig. Andai il 4 CP_1
settembre mattina per valutare il terreno e la situazione di eventuali danni. La grandine non era passata in quell'appezzamento. La Sig.ra mi disse che venne un mediatore per CP_1
l'acquisto dell'uva che io non ho mai incontrato. Avevo misurato il quantitativo di zuccheri dell'uva con il rifrattometro. E' preciso che l'uva era matura 20 gradi . Il 4 settembre, Pt_2
comunque, ho visto una persona uscire dal vigneto con una busta di uva e la signora mi disse che era il mediatore…. la Sig. mi chiese un consiglio per quanto riguarda la vendita CP_1 dell'uva al mediatore. Io ho consigliato di si in quanto l'uva era matura, in virtu' del fatto che c'era poca quantità di uva sulle piante e , quindi, la titolare mi aveva riferito di aver attribuito il valore dell'Uva secondo il prezzario della camera di commercio”;
- Quanto ai testimoni addotti dalla odierna appellante, ha riferito “Sono stato Tes_5
chiamato dal marito di , perché si era verificata questa grandine e il giorno successivo CP_1
5 sono andato a controllare e mi sono attivato con la perché il periodo Controparte_3 della raccolta del non era quello adatto, posto che l'uva per detto vino deve CP_2
essere raccolta nel mese di ottobre e non prima.. Siccome la era una cliente acquisita CP_1 nell'anno precedente a titolo di favore abbiamo acconsentito a raccogliere l'uva al più presto
e ho aiutato anche a raccogliere l'Uva che era caduta per terra”; , invece, Testimone_6 all'udienza dell'8 febbraio 2022, enologo consulente della società ha precisato Parte_1 che “…. l'uva analizzata presentava dei difetti organolettici che sono stati accertati dall'analisi stessa, da me effettuata. Quando l'uva viene colpita dalla grandine, infatti, subisce questo tipo di alterazione ( di solito questo tipo di componente di acidità volatile con questo valore 0,50 è presente si trova in vini già maturi di circa un anno). Di solito in un mosto l'acidità volatile deve essere 0….” aggiungendo “ Ho provveduto ad autorizzare il trasporto e confermo quanto già dichiarato sopra in merito”.
Tanto considerato è dunque possibile procedere alla disamina dei motivi di appello.
3.1. L'impugnazione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I primi due motivi (con i quali è stata contestata essenzialmente la debenza della somma ingiunta), in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Volendo fare opera di sintesi, le argomentazioni dell'appellante hanno fatto perno su due fondamentali ragioni accumunate dall'assenza di prova che l'uva conferita fosse Controparte_4
e che di conseguenza fosse consentito applicare il corrispettivo di contro richiesto dalla controparte.
Una prima si è fondata sul mancato rispetto della normativa primaria (L. 238/16) e secondaria
(disciplinare regionale, titolato “Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Abruzzo” approvato con D.M.
9.08.2010 G.U. 196 23.08.2010, da ultimo modificato con
D.M. 22.12.2014 G.U. 10 14.01.2015).
Nello specifico, il citato disciplinare, all'art. 5, sotto la rubrica “Norme per la vinificazione” alla voce
“Zona di vinificazione” prevede che “Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.” per cui la vendita delle uve
” al di fuori dell'ambito territoriale di appartenenza comporta la perdita Parte_3
della DOC.
Sebbene, risulti (come già evidenziato) che per l'anno 2018 le operazioni di vinificazione sono state completate presso lo stabilimento (sito nelle Marche) dell'Azienda la circostanza non Parte_1 può valere di certo ad escludere all'uva conferita la qualità di . CP_2
6 A tal riguardo, vanno svolte le seguenti considerazioni:
- Il richiamo operato dalla azienda appellata (cfr pag 17 della comparsa di costituzione) all'art
10 d.lvo 61/2010 deve ritenersi improprio atteso che la norma è stata in effetti sostituita
(previa sua abrogazione) dalla L. 238/16 (c.d Testo Unico del Vino);
- Tale impianto normativo (agli articoli 32 e seguenti) regola le modalità per il riconoscimento di un particolare vino della determinazione di origine ed a tal riguardo prevede espressamente che nei disciplinari debba indicarsi che la produzione avvenga nella regione stessa ove l'uva
è stata coltivata e raccolta;
- Ne deriva pertanto che la valenza del disciplinare (a cui ha fatto cenno parte appellante) è destinata ad operare unicamente per quanto concerne il riconoscimento del particolare pregio del vino (appunto la sua denominazione controllata), ma certamente essa non è destinata nell'ambito dei rapporti privatistici tra i soggetti che vendono ed acquistano l'uva allorquando non è emersa la prova che l'acquisto fosse riferito a;
Parte_4
- Plurimi risultano gli elementi a sostegno di tale assunto: nel solo documento di trasporto n
2472/17 è specificato che l'acquisto ha riguardato uva del tipo d'Abruzzo doc, CP_2
mentre in quello del settembre 2018 (n. 2473) si è invece fatto genericamente cenno al solo tipo “uva rosso da tavola”;
- Il teste ha confermato in ogni caso di aver ordinato il trasporto del raccolto Tes_3 presso la azienda dell'odierna appellante;
- Peraltro nella fattispecie, già dal ricorso monitorio il pagamento è stato richiesto per 144,60 quintali di su telone senza quindi alcun cenno alla denominazione di Controparte_2
origine;
- In altri termini, si vuol significare che il vero profilo nevralgico della lite risiede nello stabilire se l'uva acquistata avesse (o meno) le caratteristiche della qualità e se in caso CP_2
positivo quale fosse il prezzo;
3.2. Su tali due ultimi aspetti, in estrema sintesi, merita osservare quanto segue.
Le seppur ampie argomentazioni dell'azienda appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise in quanto:
- Le prove orali hanno permesso di accertare che la raccolta dell'uva effettuata in data 6 settembre 2018, è stata motivata, non dalla grandine, quanto piuttosto dalla raggiunta maturazione del prodotto;
7 - Innanzitutto, l'appellante (sulla quale evidentemente gravava anche l'onere della prova) non ha dimostrato che l'evento atmosferico ha interessato (ed in caso eventualmente positivo, in quale misura) il vigneto della CP_1
- Quanto al livello di maturazione raggiunto, la deposizione del teste deve Tes_4 certamente preferirsi rispetto a quella (di segno opposto dell'altro testimone addotto dall'odierna appellante) di per il semplice fatto che il primo ha riferito di Testimone_6
aver provveduto a verifiche a mezzo rifrettometro (quindi uno strumento certamente idoneo), mentre il secondo, invero in maniera estremamente generica, ha fatto cenno ad analisi effettuate sull'uva, ma non prodotte;
- Vi è anche da considerare (sempre per quanto concerne l'avvenuta raccolta) la deposizione assolutamente genuina, perché proveniente da un soggetto (tale ) indifferente alle Tes_2 parti in causa, sul fatto che nonostante la grandinata vi è stata egualmente la raccolta dell'uva;
- Ad ogni buon conto, il dato (da ritenersi dirimente ai fini della soluzione del caso) altrettanto rilevante è rappresentato dal documento consegnato certamente dalla società appellante al trasportatore dell'uva in data 6 settembre 2018; sul foglio risulta difatti specificata non solo la qualità dell'uva (Montepulciano rosso), ma anche il livello di gradazione (18 Babo) identico a quello che consente la raccolta;
- Non vi è neppure dubbio (alla luce di quanto riportato nella nota rilasciata dalla Regione
Abruzzo nel mese di aprile 2018 (ovvero prima degli accadimenti per cui è causa) che i vigneti della producessero uva della qualità Montepulciano;
CP_1
- Non è stata contestata la circostanza che tale documento (che peraltro reca l'intestazione della
CP_
) sia proveniente da Parte_1
- Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto per il vino conferito, deve ritenersi corretto l'importo fissato dalla Camera di Commercio di Pescara a partire dalla settimana dal 24 settembre 2018; in primo luogo, la stima presuppone in linea teorica che prima di tale periodo le uva non giungano a maturazione;
naturalmente, però, si tratta di una valutazione empirica che però non tiene in debita considerazione la possibile incidenza di fattori ulteriori quali l'aspetto climatico particolarmente favorevole alla maturazione e soprattutto la collocazione dei vigneti (e segnatamente l'esposizione al sole);
- Ne deriva che una volta verificatisi tali eventi ulteriori (che nella fattispecie sono stati anche provati) il parametro ponderale per la vendita non può che essere il primo (in ordine cronologico) elenco della Camera di Commercio;
8 4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato sicchè non può trovare accoglimento neppure la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia di primo grado formulata dall'appellante.
5.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario di la Controparte_6 somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201 ad € 26.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 455/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali
9 oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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