Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente dispositivo della
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 162/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Matteo Andracco Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere dal 1985 socia accomandataria della Brigida s.a.s. di AN
MA AZ & c., società avente per oggetto l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori e comunque di tutti gli altri generi, con esclusione dei soli alimentari (doc. 1).;
annuo di Euro 74.400,00, oltre IVA di legge, con scrittura notarile autenticata del 9.12.2016 (doc. 2);
-d'aver comunicato al Comune di Sanremo con pec del 2.1.2017 la cessazione di attività di commercio al dettaglio (doc. 3);
-d'aver chiesto, ai fini previdenziali e contributivi, la cancellazione dall' CP_1
Gestione esercenti commerciali, cancellazione che veniva disposta dall'Istituto con comunicazione del 29.3.2017 (doc. 4).
-d'aver in data 3.11.2023 ricevuto una nota dall' con la quale si CP_1
comunicava che, a seguito di accertamento d'ufficio, ella era stata coattivamente iscritta all' Gestione Commercianti, con decorrenza CP_1
dall'1.1.2018 (doc. 5).
-d'aver presentato con ricorso amministrativo ai sensi della l. 89/1989 del
23.11.2023, ricorso che veniva respinto la motivazione che “i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d'impresa e che pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale” (doc.
7);
-d'aver constatato che nel proprio cassetto previdenziale erano presenti i moduli per il pagamento dei contributi previdenziali dagli anni 2019 a 2023 per Euro 23.601,56 oltre Euro 11.269,59 per interessi e sanzioni e, così, complessivamente, Euro 34.871,15 (doc. 9);
-la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la semplice attività di riscossione di canoni di locazione (di immobili) non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti (ex plurimis Cass. nn. 20236/2017, 27376/2016, 3145/ 2013, 17643/2016).
-tale principio è stato esteso anche all'ipotesi in cui l'attività sociale si esaurisca nell'affitto di azienda, poiché in tale eventualità vi è un mero godimento (del bene-azienda) e non anche l'esercizio dinamico d'attività di impresa, mentre è il coinvolgimento nell'esercizio dinamico dell'attività commerciale a costituire uno dei presupposti indefettibili per l'iscrizione degli esercenti commerciali;
CP_1
-da quando l'azienda era stata concessa in affitto a ella s'era Controparte_2
limitata a godere dei frutti (i canoni) derivanti dall'esercizio dell'impresa da parte di altri, abbandonando qualsivoglia partecipazione personale al lavoro aziendale, lavoro che viene svolto dai detentori qualificati dell'azienda in virtù del contratto d'affitto;
-le proprie dichiarazioni fiscali attestavano che l'unica società da ella partecipata è la “Brigida s.a.s.” e che dal 2018 ella percepisce la pensione di anzianità (docc. da 18 a 22).
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare
l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione assicurativa esercenti attività commerciali e la non debenza dei contributi per gli anni
2018-2023 così come risultanti dal prospetto sub doc.
9. Vinte le spese di giudizio oltre rimborso del contributo unificato nella misura di Euro 43,00”.
L' s'è costituito replicando d'essere a conoscenza dell'orientamento CP_1
della Corte di Cassazione, ma di ritenere opportuno sollecitare l'adìto
Tribunale ad un'ulteriore e autonoma riflessione in materia. --------------------------------------------------------------------------------------------
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che:
-ella è socio accomandatario di Brigida s.a.s. (all. 1);
-con scrittura privata autenticata in data 9/12/2016 ella affittava l'azienda societaria a a un canone annuo di € 74.400,00 + Iva;
Controparte_2
-con atto del 4/6/2019 il canone veniva ribassato a € 64.800,00 + Iva (all.
11);
-seguiva in data 30/12/2020 un ulteriore modifica dell'accordo, pattuendosi un canone mensile di € 4800,00 + Iva (all. 13);
-le dichiarazioni Iva di Brigida s.a.s. (all. 10, 14, 15, 16, 17) indicano quali redditi imponibili i medesimi importi concordati nel contratto d'affitto d'azienda e nelle successive modifiche;
inviava al Comune di Sanremo pec del 2-1-2027, nella quale rappresentava la cessazione dell'attività di Brigida s.a.s.;
Ebbene, alla luce dei suddetti elementi, non contestati dal resistente, deve concludersi che Brigida s.a.s. sia divenuta inattiva dal dicembre del 2016 poiché la ricorrente ha affittato l'intera azienda societaria a terzi, il che sta a significare che l'unica “attività” esercitata da Brigida s.a.s. è quella di riscuotere il corrispettivo dell'affitto.
La peculiare fattispecie in oggetto è ben nota alla giurisprudenza, la quale ha statuito che “….l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti…”, soggiungendo che “…presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1), lo svolgimento di un'attività commerciale” e puntualizzando che “Tale principio è estensibile anche all'ipotesi, qui rilevante, in cui l'attività sociale si esaurisca nell'affitto di azienda, poichè anche in tale eventualità vi è un mero godimento (del bene- azienda) e non anche l'esercizio dinamico dell'attività di impresa (in termini: Cass., sez 6,
31/05/2017 nr. 13820; 9/05/2017 nr. 11252; 06/04/2017 nr. 8872;
03/03/2017 nr. 5479; 11/02/2013 nr. 3145” (così in motivazione: Cassazione civile sez. VI, 16/02/2018, n.3887 e Cassazione civile 29/01/2018, n.2153).
Tale principio di diritto è stato specificamente ribadito anche in relazione alle s.a.s. da Cass. 03/01/2018, n. 25, nella quale s'afferma che: “….con riferimento alla società in accomandita semplice ha affermato il principio (Cass. n. 3835/2016) secondo il quale, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza….che, nel caso di specie, la ricorrente era socia accomandataria, e svolgeva, unicamente, l'attività di locazione immobiliare”.
Lo scrivente non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dal predetto consolidato orientamento, che si condivide pienamente. Ne consegue che la domanda – da qualificare come d'accertamento negativo dell'obbligo della di versare il succitato importo reclamato Parte_1
dall' - va pienamente accolta. CP_1
Invero, a seguito della stipula del contratto d'affitto d'azienda Brigida s.a.s. non svolge più da tempo alcuna attività imprenditoriale.
Gli unici, per così dire, “utili” della società da tempo inattiva e, quindi, della ricorrente – la quale non consta svolgere una diversa attività d'impresa - sono costituiti dai canoni mensilmente percepiti da Controparte_2
Né potrebbe affermarsi che l'attrice partecipi in qualche modo ad un “rischio d'impresa” poiché tale rischio inerisce, in via meramente indiretta, all'andamento dell'attività commerciale intrapresa dall'affittuario, con la conseguenza che l'unica “perdita” che la ricorrente potrebbe subire è il mancato pagamento dei canoni da parte di Controparte_2
Dal totale accoglimento del ricorso discende la condanna del resistente alla rifusione degli oneri processali, che si quantificano come in dispositivo sulla base del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
Accerta e dichiara che la ricorrente non deve all' l'importo di € CP_1
34.871,15, a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni, relativo alla gestione assicurativa-esercenti attività commerciali per gli anni 2018-
2023. Condanna l' alla rifusione delle spese di causa, che si determinano in € CP_1
1800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1050,00 per la fase di trattazione e € 1600,00 per la fase decisionale, € 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 22/5/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli