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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA ALESSANDRO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Vimercate, via Torri Bianche n. 1, presso il difensore.
RICORRENTE
Contro
(già ) (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MEOZZI ALESSANDRA e dell'avv. FEDERICO PASSA, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giorgio Ribotta 21 presso il primo difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
In atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_2
per sentirla condannare al pagamento dell'importo pari ad € 10.980,00, a titolo di compenso per l'attività di consulenza finanziaria, svolta in favore di quest'ultima, nel periodo compreso fra il mese di Gennaio 2023 e il mese di Giugno 2024.
La società resistente si è costituita tardivamente in giudizio, in occasione dell'udienza fissata per l'espletamento delle prove orali, eccependo la irregolarità della notifica del ricorso e del relativo decreto e chiedendo, in via preliminare, di essere rimessa in termini, e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento di parte ricorrente.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla resistente, concernente l'irritualità
della notifica del ricorso e del decreto, in quanto sarebbe stata eseguita, a mezzo pec, nei confronti della società resistente, con l'indicazione di una errata denominazione sociale, vale a dire e non CP_3
Controparte_4
Si osserva, al riguardo, che la società ha mutato la propria denominazione sociale, in CP_3
con atto del 29.01.2025, iscritto nel registro delle Controparte_4
imprese il 13.03.2025 e, quindi, in epoca successiva al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, intervenuta in data 23.01.2025; per tale motivo, l'istanza avanzata dalla convenuta, di rimessione in termini, di cui all'art. 204, c.p.c., è stata rigettata.
Dai documenti acquisiti nel presente procedimento (contratto del 18.10.2023, bando Simest, studio economico, fatture del 2023 e del 2024, note pro forma del 2024, contabile del bonifico del 2024,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (Sig. è Parte_2
emerso quanto segue.
In data 18.10.2023, le parti hanno concluso un contratto di consulenza finanziaria, in forza del quale la ricorrente si è obbligata a svolgere, nei confronti della resistente, le seguenti attività: gestione dei rapporti con le banche, predisposizione della documentazione propedeutica all'ottenimento di nuovi affidamenti, monitoraggio sulla Centrale Rischi Banca d'Italia, fornitura di un Dossier Basilea II
Premium e relativa consulenza economica e finanziaria, consulenza in tema di finanza agevolata, pagina 2 di 4 redazione di un business plan quinquennale, verifica delle condizioni economiche bancarie, valutazione delle garanzie fideiussorie prestate, definizione di una strategia finanziaria, verso il corrispettivo di €
39.250,00, da pagarsi ratealmente, entro il mese di giugno 2024.
La società ricorrente ha eseguito effettivamente le prestazioni indicate nelle note pro forma azionate nel presente giudizio, mentre la resistente ha omesso di versare il saldo del corrispettivo, pari ad €
10.980,00.
Si rileva che non può essere accolta, in quanto formulata tardivamente, la domanda, avanzata dalla resistente, volta all'accertamento dell'inadempimento della ricorrente;
del pari, devono essere ritenuti inammissibili i documenti prodotti, tardivamente, dalla convenuta.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dalla società ricorrente, nei confronti della resistente, pari ad € 10.980,00, oltre interessi legali, deve essere accolta la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento del predetto importo, in favore della prima società.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 10.980,00, oltre interessi legali dal
19.12.2024 al saldo effettivo;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
pagina 3 di 4 Monza, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
( C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VILLA ALESSANDRO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Vimercate, via Torri Bianche n. 1, presso il difensore.
RICORRENTE
Contro
(già ) (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MEOZZI ALESSANDRA e dell'avv. FEDERICO PASSA, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giorgio Ribotta 21 presso il primo difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
In atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso, ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_2
per sentirla condannare al pagamento dell'importo pari ad € 10.980,00, a titolo di compenso per l'attività di consulenza finanziaria, svolta in favore di quest'ultima, nel periodo compreso fra il mese di Gennaio 2023 e il mese di Giugno 2024.
La società resistente si è costituita tardivamente in giudizio, in occasione dell'udienza fissata per l'espletamento delle prove orali, eccependo la irregolarità della notifica del ricorso e del relativo decreto e chiedendo, in via preliminare, di essere rimessa in termini, e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento di parte ricorrente.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla resistente, concernente l'irritualità
della notifica del ricorso e del decreto, in quanto sarebbe stata eseguita, a mezzo pec, nei confronti della società resistente, con l'indicazione di una errata denominazione sociale, vale a dire e non CP_3
Controparte_4
Si osserva, al riguardo, che la società ha mutato la propria denominazione sociale, in CP_3
con atto del 29.01.2025, iscritto nel registro delle Controparte_4
imprese il 13.03.2025 e, quindi, in epoca successiva al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, intervenuta in data 23.01.2025; per tale motivo, l'istanza avanzata dalla convenuta, di rimessione in termini, di cui all'art. 204, c.p.c., è stata rigettata.
Dai documenti acquisiti nel presente procedimento (contratto del 18.10.2023, bando Simest, studio economico, fatture del 2023 e del 2024, note pro forma del 2024, contabile del bonifico del 2024,
corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (Sig. è Parte_2
emerso quanto segue.
In data 18.10.2023, le parti hanno concluso un contratto di consulenza finanziaria, in forza del quale la ricorrente si è obbligata a svolgere, nei confronti della resistente, le seguenti attività: gestione dei rapporti con le banche, predisposizione della documentazione propedeutica all'ottenimento di nuovi affidamenti, monitoraggio sulla Centrale Rischi Banca d'Italia, fornitura di un Dossier Basilea II
Premium e relativa consulenza economica e finanziaria, consulenza in tema di finanza agevolata, pagina 2 di 4 redazione di un business plan quinquennale, verifica delle condizioni economiche bancarie, valutazione delle garanzie fideiussorie prestate, definizione di una strategia finanziaria, verso il corrispettivo di €
39.250,00, da pagarsi ratealmente, entro il mese di giugno 2024.
La società ricorrente ha eseguito effettivamente le prestazioni indicate nelle note pro forma azionate nel presente giudizio, mentre la resistente ha omesso di versare il saldo del corrispettivo, pari ad €
10.980,00.
Si rileva che non può essere accolta, in quanto formulata tardivamente, la domanda, avanzata dalla resistente, volta all'accertamento dell'inadempimento della ricorrente;
del pari, devono essere ritenuti inammissibili i documenti prodotti, tardivamente, dalla convenuta.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dalla società ricorrente, nei confronti della resistente, pari ad € 10.980,00, oltre interessi legali, deve essere accolta la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento del predetto importo, in favore della prima società.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna la società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 10.980,00, oltre interessi legali dal
19.12.2024 al saldo effettivo;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.341,00 (di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
pagina 3 di 4 Monza, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4