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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13914 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 38369/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Fabrizio Polese)
ATTORE - OPPOSTO
CONTRO
Controparte_1
[...]
(Avv. Edoardo Morena – Avvocatura dello Stato)
CONVENUTO – OPPONENTE
NONCHÉ
Controparte_2
– CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2022 il Controparte_1
debitore, proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso
[...] terzi iscritto al n. R.G. 10374/2022 avviato da per l'importo complessivo di € Parte_1
22.799,00, in forza dell'ordinanza di assegnazione R.G. 4878/2020, depositata il 16.4.2021, che vedeva creditore, la debitore esecutato, e il Parte_1 Controparte_3
Cont
terzo pignorato. Cont Il titolo azionato riconosceva al creditore le somme presso il terzo a fronte di una dichiarazione positiva per € 50.000,00 “nel momento in cui il credito diverrà esigibile, anche all'esito della verifica della regolarità contributiva del beneficiario” (ossia Controparte_3
debitore esecutato).
[...]
Cont A fronte dell'assunto inadempimento del terzo all'obbligo di corrispondere le somme al creditore, quest'ultimo aveva quindi azionato la procedura R.G. 10374/2022 che vedeva pertanto il debitore e la terza pignorata. CP_1 CP_2
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il deduceva il difetto di titolo esecutivo in CP_1 capo a , affermando che non si era avveratala condizione, indicata nell'ordinanza Parte_1
Cont azionata, prevista per l'esigibilità dei crediti oggetto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del .
Al contrario, il evidenziava ed allegava documentazione attestante che il contributo CP_1
Contro inizialmente stanziato a favore della società era stato successivamente revocato in quanto “il debitore esecutato non avrebbe rispettato il termine fissato all'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 24 ottobre 2017, ovvero non ha presentato entro la data perentoria del 27 febbraio 2022 la documentazione consuntiva del progetto ammesso a contributo”.
In ragione di ciò e adducendo gravi motivi pregiudizievoli, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con memoria si costituiva il creditore affermando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di fase.
Con ordinanza del 27.3.2023 il GE accoglieva l'istanza cautelare ritenendo non provata la Contro regolarità contributiva della società , pertanto, non avverata la condizione per l'erogazione del contributo di cui alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c., oggetto di assegnazione. Compensava quindi le spese di fase ed assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa.
Tempestivamente riassunto il giudizio, il ha contestato tutte le eccezioni già avanzate Pt_1 in fase cautelare ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 6.11.2023 si è costituito il MIC affermando la correttezza della decisione cautelare e la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto l'accoglimento, con vittoria di spese di fase.
Pur disposta con ordinanza del 15.12.2023 l'integrazione del contraddittorio con il terzo pignorato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 13533/2021, la non si CP_2
è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 2.7.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo che, pur CP_2 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Venendo quindi al merito dell'opposizione, è necessario preliminarmente evidenziare che l'ordinanza di assegnazione azionata si palesa un'assegnazione sub condicione, ossia condizionata al positivo verificarsi di circostanze senza le quali in capo al terzo non sorge l'obbligo di pagamento delle somme al creditore. Cont In particolare, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del esponeva che:
- “il rapporto creditorio intercorrente tra la Direzione [generale cinema e audiovisivo del Cont Contr
] e la società esecutata afferisce all'assegnazione, con decreto direttoriale n.
29 del 6 dicembre 2019, di un contributo pari ad € 100.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto presentato dalla società Controparte_4
[...
di digitalizzazione di opere cinematografiche italiane;
- ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPCM del 24 ottobre 2017, recante la disciplina per la concessione del contributo in parola, il contributo è erogato previa verifica in merito alla regolarità contributiva del beneficiario;
- a ciò aggiungasi che le finalità in tema, contenute nella legge n. 220/2016 e nel citato
DPCM del 24 ottobre 2017, hanno impresso al contributo de quo uno specifico vincolo di destinazione, consistente la realizzazione e conformità del progetto di digitalizzazione finanziato”. Cont Nell'assegnare le somme in favore del ed a carico del , il GE ha pertanto Pt_1 sottoposto a condizione la predetta assegnazione, specificando che “Vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, positiva per € 50.000,00 nel momento in cui il credito diverrà esigibile, anche all'esito della verifica della regolarità contributiva del beneficiario”.
Discende da quanto sopra che in difetto del verificarsi della condizione, il credito che il vanta nei confronti del Ministero terzo pignorato non può essere escusso forzosamente ai Pt_1 danni di quest'ultimo poiché, allo stato, difetta il titolo sottostante, non potendo i crediti di cui alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ritenersi esigibili.
Ed infatti, dall'esame degli atti di causa emerge che con decreto direttoriale del 28 aprile
2022, rep. n. 1554, è stato revocato il contributo di € 100.000,00, originariamente riconosciuto alla società a causa del mancato rispetto da parte di Controparte_3 quest'ultima del termine fissato all'art. 6, comma 3, D.P.C.M. 24 ottobre 2017, per non aver presentato la società entro la data perentoria del 27 febbraio 2022 la documentazione consuntiva del progetto ammesso a contributo.
3 Discende da quanto sopra che, non essendosi verificata la condizione sottostante la positività della dichiarazione, non si è concretizzato alcun debito del terzo nei confronti del creditore e, conseguentemente, l'esecuzione forzata avviata dal non può considerarsi assistita da titolo Pt_1 esecutivo.
L'opposizione deve quindi essere accolta e le spese regolate in base al principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
Cont
- accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dal e per l'effetto dichiara
l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente da parte di nei confronti del Parte_1
nell'esecuzione forzata n. Controparte_1
10374/2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, liquidate in € 3.397,00, oltre accessori di Controparte_1 legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 9.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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