Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile r.g. n. 1587/2021 promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giovanni Pravisani ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica del difensore: Email_1
OPPONENTE contro
Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Querci, ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Prato, via Catani 28/a, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza eccezione e conclusione: in via preliminare: si chiede la sospensione in attesa della definizione del giudizio di appello pendente presso la Corte di appello di Firenze, r.g. 1051-
1/2024, giudice Dott.ssa Ermini, proposto avverso la sentenza n. 1482/2024, sospesa con provvedimento del 23 ottobre 2024 della Corte di appello di Firenze, giudice Dott.ssa Daniela
Lococo. nel merito: a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate in sede monitoria da comunque respingere ogni domanda proposta nei confronti della CP_1 pagina 1 di 13
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 452/2021 (r.g. 1085/2021) emesso dal Tribunale
Ordinario di Prato il 22 aprile 2021 […] In ogni caso, condannare al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio e della fase monitoria”, insistendo, in via istruttoria, nella richiesta di chiarimenti da parte del c.t.u. e per l'ammissione delle prove contrarie sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art 183, VI comma, n.3 c.p.c.
Opposta: preliminarmente, in via istruttoria, si insite per la richiesta di chiamata del c.t.u. a chiarimenti, come da note scritte depositate l'11/07/2024; nel merito […] «che sia confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto con consequenziale rigetto dell'opposizione; in via subordinata accerti che il credito vantato dalla per l'esecuzione dei lavori extra CP_1
eseguiti presso il cantiere di Quarrata, via Gamberaia n. 21, di cui alla fattura n. 2/2021, risulta pari ad € 17.500,00, o in quella somma eventualmente diversa risultante all'esito della istruttoria svolta, con condanna della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma in favore della società creditrice e/o quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al saldo. In ogni caso tenuto conto anche del comportamento ostativo dell'opponente ad addivenire ad un accordo rilevato sia in sede di mediazione che durante la
CTU, il quale riteneva che per concludere la vertenza, di non dover corrispondere niente altro per i lavori extra di cui al contratto di subappalto, con conseguenziale condanna al pagamento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc. Secondo giustizia. Sempre e comunque con il favore delle spese e delle competenze relative al presente giudizio e a quello monitorio.»
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto, con atto di citazione, Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 452/2021, emesso il 22/04/2021, con cui questo
Tribunale le ha ingiunto di pagare, a favore di (di seguito: « ), la somma di € CP_1 CP_1
17.500,00, oltre interessi moratori, spese di lite ed accessori.
Nel ricorso per ingiunzione ha allegato: di aver ricevuto, nel gennaio 2020, l'incarico CP_1 dalla società di eseguire lavori in subappalto per la ristrutturazione dell'unità Parte_1
immobiliare posta in Quarrata, via di Gamberaia n. 21, di proprietà del sig. Parte_2 per l'importo di € 23.000,00; che, durante l'esecuzione di tale rapporto, ha Parte_1 richiesto alla stessa l'esecuzione di ulteriori lavori, necessari per il completamento CP_1
dell'opera, quantificati in € 32.500,00; che, terminati questi ulteriori lavori, ed in accoglimento della richiesta formulata dalla società committente, ha emesso due fatture in acconto - ovvero la pagina 2 di 13 n. 29 del 6/08/2020 e la n. 35 del 13/10/2020 - per complessivi € 15.000,00, regolarmente pagate;
di essere rimasta creditrice della residua somma di € 17.500,00, di cui alla fattura n. 2 del
4.02.2021.
A fondamento dell'opposizione, ha premesso: che, in data 30/12/2019, ha Parte_1 sottoscritto con il sig. un contratto d'appalto avente ad oggetto la Parte_2 ristrutturazione dell'immobile posto in Quarrata, via di Gamberaia n. 21 e di aver parzialmente subappaltato i lavori oggetto di tale affidamento a di aver contabilizzato i lavori CP_1
effettuati in tre diversi SAL;
che il committente sig. ha lamentato una serie di vizi delle Pt_2
opere eseguite e, per questo, ha rifiutato il pagamento delle fatture emesse, proponendo poi ricorso per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Firenze, dichiarato inammissibile;
che i vizi lamentati dal committente hanno ad oggetto le lavorazioni effettuate da di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla società opposta nel CP_1 corso dell'esecuzione dei lavori;
che la fattura n. 2 del 4/02/2021, oggetto del ricorso per ingiunzione proposto da è stata prontamente contestata, perché non autorizzata e riferita CP_1
a lavorazioni già pagate, oggetto di contestazioni da parte del committente.
Ciò premesso, l'opponente ha rappresentato di aver sottoscritto con un contratto di CP_1 subappalto «a corpo» o «a forfait», concordando un prezzo globale unitario, pari ad € 23.000,00: per questo motivo, ha contestato la sussistenza del diritto della subappaltatrice al pagamento delle opere perché, in primo luogo, quest'ultima non può pretendere un aumento del prezzo per le variazioni, anche se concordate, in mancanza di patti modificativi, essendo il corrispettivo fisso e invariabile;
in secondo luogo, perché non sono state osservate le modalità di pagamento previste nel contratto, in quanto non è stato emesso regolare SAL, non è stata autorizzata l'emissione della fattura oggetto di causa e non vi è stata, da parte di la presentazione di CP_1
un DURC valido.
L'attrice opponente ha poi evidenziato che ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 avendo fornito, quale unica prova scritta, la fattura n. 2/2021, senza aver documentato l'esistenza di ulteriori pattuizioni o aver esibito altri documenti comprovanti l'esecuzione dei lavori nella misura di cui alla fattura azionata, rilevando quindi che grava sulla convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.
L'opponente ha inoltre eccepito, con riguardo al documento depositato nel procedimento monitorio, con cui controparte ha indicato le lavorazioni extra-capitolato prestate, l'esistenza di un documento modificativo che, all'esito delle misurazioni in cantiere, ha ridotto l'entità del credito a € 14.262,00, portate dalle fatture n. 29 e 35/2020 e già oggetto di pagamento, come pagina 3 di 13 ammesso da controparte. ha da ultimo rappresentato di essersi fatta carico delle lavorazioni contestate dai Parte_1
committenti, nonostante fossero state eseguite dalla convenuta opposta.
Sulla base di tali presupposti, la società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il diniego alla concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che, contestando quanto allegato nell'atto di citazione, ha dedotto ed eccepito: che il legale rappresentante di ha Parte_1 commissionato i lavori “extra”, oggetto della fattura n. 2/2021, al legale rappresentante dell'opposta, direttamente sul cantiere e alla presenza degli operai della stessa;
di aver redatto, in accordo con l'opponente, un elenco preciso degli ulteriori lavori che dovevano essere eseguiti sul cantiere;
di aver periodicamente aggiornato il legale rappresentante della società opponente circa l'andamento dei lavori, il quale non ha mai sollevato contestazioni riguardo alle opere eseguite;
che ha effettuato l'integrale pagamento dei lavori afferenti il primo contratto di Parte_1 subappalto, del gennaio 2020, mentre, con riguardo ai lavori “extra”, non ha saldato la residua somma di € 17.500,00, oltre iva, azionata con ricorso monitorio;
che, nel bonifico effettuato il
15/10/2020, relativo alla fattura n. 35/2020, l'opponente ha indicato come causale “supplemento in conto lavoro Quarrata” e ciò a prova della circostanza per cui, dopo questo pagamento, la società opposta avrebbe emesso un'altra fattura per il saldo finale dei lavori.
L'opposta ha inoltre censurato l'atteggiamento processuale della controparte, la quale non ha tempestivamente denunciato l'esistenza di eventuali vizi dell'opera prestata prima dell'instaurazione del giudizio.
Sulla base di tali argomentazioni, la convenuta opposta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione con conferma dello stesso decreto, e la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza del giorno 8/11/2021, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata rigettata l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta da ed è stato disposto che le parti esperissero un tentativo di mediazione;
rilevato che il CP_1 procedimento di mediazione ha avuto esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società opponente ha rappresentato che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di
Firenze tra la stessa opponente e il committente del cantiere di Quarrata, sig. è stata Pt_2 depositata la consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emerso che parte delle lavorazioni “extra”
pagina 4 di 13 subappaltate alla non sono state completate, mentre altre presentano dei vizi. Sulla base CP_1 di tali presupposti, l'opponente ha chiesto l'ammissione della c.t.u. e la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio di primo grado pendente avanti al Tribunale di
Firenze (rubricato al n. 3322/2021 r.g.).
Con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova del 24/10/2022 è stata respinta la domanda di sospensione del presente giudizio formulata dall'opponente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, dedotta da parte opposta, e controprova richiesta dalla opponente, nei limiti dei capitoli ammessi. In seguito allo sfogo delle prove orali, è stata disposta una c.t.u. con i seguenti quesiti: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, nel contraddittorio delle parti: 1) verifichi se e quali delle lavorazioni descritte nel riepilogo datato 11/06/2019 (doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. di siano già comprese nell'opera oggetto del contratto di subappalto del CP_1
28/01/2020 (doc. 2 allegato alla citazione); 2) esaminata e considerata la relazione peritale depositata nel procedimento n. 32222- 1/2021 r.g. dinanzi al Tribunale di Firenze con i relativi allegati, dica se e quali dei vizi e delle difformità accertate riguardino le opere extracontrattuali eseguite da di cui al riepilogo datato 11/06/2019; dica se e in che misura i difetti CP_1
eventualmente verificati incidano sul valore delle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice;
3) tenuto conto dei risultati degli accertamenti di cui ai punti 1) e 2), quantifichi il corrispettivo delle lavorazioni descritte nel riepilogo datato 11/06/2019».
All'esito dell'udienza per il conferimento dell'incarico, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127-ter, il giudice istruttore, in parziale accoglimento della richiesta formulata dall'opposta, ha disposto l'integrazione del quesito n. 1 nei seguenti termini: «verifichi se, a seguito dell'esecuzione di lavorazioni extracapitolato, vi siano state variazioni quantitative delle lavorazioni comprese nel contratto di subappalto».
Depositata la relazione, sono state rigettate le istanze di chiarimenti della c.t.u., formulate da entrambe le parti.
Esaurita la fase istruttoria, è stato assegnato alle parti termine al 17/02/2025 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
In data 18/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, dev'essere rigettata l'istanza di sospensione del processo della parte opponente, già respinta dal giudice istruttore supplente e reiterata nelle note scritte di pagina 5 di 13 precisazione delle conclusioni, in attesa della definizione del giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d'appello di Firenze avverso la sentenza n. 1482/2024 r.g. (del Tribunale di
Firenze)
Premesso che quando il giudizio in relazione al quale viene chiesta la sospensione pende in appello, la fattispecie processuale è quella dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non quella dell'art. 295 c.p.c. e che la sospensione prevista dalla prima delle due disposizioni è facoltativa, perché non presuppone necessariamente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra cause (come invece l'art. 295 c.p.c.) e «può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche» (cfr. Cass. 25/08/2020, n. 17623), mette conto rilevare che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (sebbene non sia indispensabile indicare in modo compiuto e analitico le concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante: cfr. Cass. 18/05/2022, n.
16051). Ciò posto, nel caso all'esame la valutazione sopra delineata è preclusa dal fatto che la parte opponente non ha prodotto la sentenza n. 1482/2024 sopra citata e non ha spiegato neppure perché ritiene probabile che tale pronuncia venga riformata dal giudice dell'impugnazione – non essendo all'uopo sufficiente il dato della sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c., senza l'indicazione delle ragioni della sospensiva - e, in ogni caso, quali conseguenze intenderebbe trarre dall'autorità di tale sentenza (si è limitata a rilevare che «Nella fase di accertamento tecnico preventivo di questo giudizio è stata infatti resa una
CTU che ha accertato la mancata esecuzione di alcune delle lavorazioni per il cui pagamento la ha agito nel presente giudizio»). CP_1
2. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
3. In base alle concordi allegazioni delle parti e alle produzioni documentali, è accertato che tra in qualità di subappaltante, e in qualità di subappaltatrice, venne Parte_1 CP_1
stipulato in data 28/01/2020 un contratto di subappalto avente ad oggetto la parte edile delle opere di ristrutturazione commissionate all'odierna opponente da relative Parte_2
pagina 6 di 13 all'immobile adibito a civile abitazione posto in Quarrata (PT), via Gamberaia n. 21 (doc. 1 e 2 allegati alla citazione). invoca il diritto al pagamento del corrispettivo di opere, dalla stessa denominate «extra», CP_1 che quantifica in € 32.500,00, al lordo dell'acconto di € 15.000,00 versato dalla subappaltante in due tranches tra agosto ed ottobre 2020 (cfr. fattura n. 29/01 del 6/08/2020 di € 10.000,00 e fattura n. 35/01 del 13/10/2020 di € 5.000,00, prodotte nel fascicolo monitorio, entrambe con causale «acconto»). contesta la sussistenza di tale diritto, in primo luogo perché, Parte_1
avendo le parti concluso un contratto di subappalto «a corpo» o «a forfait», la subappaltatrice non potrebbe pretendere un aumento di prezzo per le variazioni, anche se concordate, in mancanza di patti modificativi, essendo il corrispettivo fisso e invariabile;
in secondo luogo, perché non sarebbero state osservate le modalità di pagamento previste nel contratto, non essendo stato emesso regolare SAL e non essendo stato presentato un DURC valido.
4. L'art. 4 del contratto inter partes prevede che «L'importo totale dell'appalto, si intende a
CORPO pertanto l'importo complessivo di € 23.000,00 (…) si intende fisso ed invariabile e nessuna delle parti potrà richiedere la modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite».
Il contratto di appalto «a corpo o a forfait» si differenzia dal contratto di appalto «a misura» in quanto le parti stabiliscono il prezzo in una somma di denaro determinata, fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, indipendentemente dalla misura, mentre nel contratto a misura (o contratto con corrispettivo a prezzi unitari) il prezzo è fissato per ogni unità di misura di cui si compone l'opera, in modo tale che, al momento della stipulazione del contratto, non viene stabilito il corrispettivo, ma si determinano soltanto gli elementi per quantificarlo, perché soltanto quando l'opera sarà finita saranno noti la misura e la quantità di lavoro impiegato.
Nel caso pattuizione a corpo, si applica la previsione di cui al secondo comma dell'art. 1659 c.c., secondo cui, anche quando le modificazioni richieste dall'appaltatore sono state autorizzate dal committente, egli non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Per converso, l'appaltatore ha diritto a un corrispettivo ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente (art. 1661 c.c.) o per effetto di varianti necessarie (art. 1660 c.c.), il quale deve essere calcolato a misura limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo a corpo accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che, altrimenti, l'appalto a corpo si pagina 7 di 13 trasformerebbe a consuntivo in appalto a misura: in questo senso è l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa e invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (Cass., n. 8038 del 21/03/2023; Cass., n. 34646 del 24/11/2022; Cass., n. 21517 del
20/08/2019).
In altri termini, in caso di appalto a corpo, si deve distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate dal committente (art. 1659 c.c.) e quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.) oppure necessarie (art. 1660 c.c.): per le prime, è escluso un compenso aggiuntivo, mentre per le seconde l'appaltatore ha diritto a un compenso supplementare, sempre che esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse. Al riguardo al S.C. ha chiarito che sono da considerare variazioni ordinate dal committente quelle apportate su iniziativa di quest'ultimo, anche se con l'assenso dell'appaltatore, con la conseguenza, fra l'altro, che non è richiesta la prova scritta dell'autorizzazione del committente, potendo la prova medesima darsi, dall'appaltatore, con ogni mezzo (Cass. 27/04/1968, n. 1331).
La disciplina appena delineata è applicabile anche ai contratti, come quello oggetto di causa, di subappalto, laddove i poteri e le prerogative del committente sono esercitati dall'impresa subappaltante e quelle dell'appaltatore dall'impresa subappaltatrice ( . Parte_1 CP_1
Agli atti non vi sono documenti aggiuntivi rispetto al contratto di subappalto con cui le odierne parti abbiano formalmente pattuito di derogare alla regola posta dall'art. 1659, comma 2, c.c. o abbiano concordato l'esecuzione di opere aggiuntive o variazioni.
Sul punto non coglie nel segno la tesi della parte opponente secondo cui le parti, a luglio/agosto
2020, avrebbero concluso un patto aggiunto (l'unico) in deroga al contratto, in base al quale aveva autorizzato a emettere due fatture, una a titolo di acconto di € Parte_1 CP_1
10.000,00 e una di € 5.000,00 da considerarsi a saldo in quanto, nel computo delle lavorazioni trasmesso da a il 16/07/2020, i lavori «extra» da quest'ultima eseguiti Parte_1 CP_1
sono quantificati in € 14.262,00: dall'esame del documento citato (n. 8 allegato alla citazione), si evince infatti che l'importo indicato dalla società opposta era di € 32.500,00 e che la minor somma è il risultato delle correzioni al ribasso apportate dalla società opponente. Alcuna prova è stata fornita del fatto che sulla somma di € 14.262,00 si fosse formato un accordo tra le parti.
pagina 8 di 13 Ciò nonostante le risultanze delle prove testimoniali dimostrano che, in corso d'opera, vi furono specifiche richieste di lavorazioni non previste nell'elenco dei lavori allegato al contratto di subappalto, indirizzate a e provenienti direttamente dal committente sig. o dal CP_1 Pt_2
legale rappresentante di Le prove in questione sono ammissibili in deroga al Parte_1
divieto di cui agli artt. 2721 e 2723 c.c. in quanto, trattandosi di appalto commissionato da una persona fisica per la propria abitazione, è verosimile che vi siano stati richieste e ordini verbali;
in ogni caso, la parte opponente, che aveva eccepito i limiti probatori nei propri scritti difesivi, poi non ha fatto valere la nullità delle testimonianze all'udienza in cui sono state assunte, con la conseguenza che un'eventuale invalidità si sarebbe sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
Il committente sentito come teste (udienza 6/12/2023), ha confermato di Parte_2
avere chiesto lavorazioni aggiuntive direttamente al sig. legale rappresentante di Pt_3 CP_1
e che furono eseguite le opere descritte al capitolo 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. dell'opposta (la realizzazione del disimpegno al primo piano della rampa delle scale;
la realizzazione del bagno di servizio in soffitta;
la realizzazione di un locale tecnico e/o ripostiglio all'interno del magazzino;
la realizzazione di una diversa conformazione del lastricato esterno con la posa di nuove fosse biologiche;
la sostituzione di tutti gli infissi esterni;
la realizzazione della cabina armadio nella camera matrimoniale dei coniugi), pur affermando – ma si tratta di valutazione, peraltro riferita al rapporto contrattuale tra e che è Parte_1 Pt_2
estraneo a quello oggetto di causa – che alcune di dette opere facevano parte del contratto d'appalto e non erano opere cc.dd. extra.
Il teste è apparso attendibile, avendo reso dichiarazioni precise e circostanziate, tenuto conto, peraltro, che la lite giudiziale con attiene, per quanto dichiarato dalle parti in Parte_1
questa sede, al diverso tema dei vizi e delle difformità dell'opera; non si comprende, poi, perché, come affermato dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, il sig. avrebbe «un Pt_2
evidente interesse a che il presente giudizio veda soccombente la , visto che Parte_1 quest'ultima, all'esito del giudizio oggi pendente in appello, potrebbe risultare sua debitrice;
peraltro è stato indicato dalla stessa come teste a controprova, in tale Pt_2 Parte_1 veste escusso all'udienza del 6/12/2023 (talché la richiesta istruttoria reiterata nelle note di precisazione delle conclusioni è superflua perché già accolta ed evasa). Il teste, inoltre, ha spiegato di avere seguito direttamente i lavori, recandosi di persona in cantiere.
Anche i testi e artigiani che all'epoca dei fatti collaboravano Testimone_1 Testimone_2
con attendibili perché estranei alla controversia e alle parti, hanno detto (udienza del CP_1
6/12/2023) che il sig. rispetto alle lavorazioni richieste, ne ordinava via via di nuove, Pt_2
pagina 9 di 13 parlando direttamente con loro o con l'impresario di I testi hanno anche Parte_1
confermato, nel dettaglio, le lavorazioni «extra» eseguite.
Di contenuto analogo è la testimonianza di (udienza del 24/01/2024), dipendente Testimone_3
di come capo cantiere, il quale ha spiegato che il contratto di subappalto prevedeva CP_1
lavorazioni da eseguire in un mese - si trattava, infatti, di un piccolo capitolato - ma poi i proprietari hanno ordinato nuovi lavori, parlando con la quale poi diceva alla Parte_1
subappaltatrice cosa fare;
pertanto i lavori durarono cinque mesi e vennero eseguite tutte le lavorazioni extracapitolato indicate nell'elenco della parte opposta, nel senso che si CP_1
occupò di tutta la ristrutturazione edile, tranne che del montaggio degli infissi e del parquet. Il teste, ancorché legato alla società opposta da un contratto di lavoro, è privo di un interesse nella causa ed è apparso attendibile perché ha resto dichiarazioni ampie, dettagliate e coerenti (sia intrinsecamente che in raffronto alle altre deposizioni), senza limitarsi a una mera conferma dei capitoli di prova.
È quindi provato che le lavorazioni aggiuntive descritte ai capitoli da 8 a 18 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'opposta, ai quali si rinvia, che ricalcano l'elenco datato
11/06/2016, intitolato «Lavori eseguiti» (cfr. fascicolo monitorio), sono state eseguite da CP_2
in base a ordini di a volte impartiti direttamente al committente CP_1 Parte_1
si presume in base a una prassi condivisa in cantiere. Pt_2
Nonostante si tratti di subappalto a corpo, pertanto, in base alle norme sopra richiamate, la subappaltatrice ha diritto al compenso non solo per le opere extracontrattuali in senso stretto (per una definizione cfr. Cass., 8/06/2023, n. 16222), ovvero esorbitanti dal contratto di subappalto e oggetto di un autonomo contratto verbale tra le odierne parti, per le quali neppure potrebbe operare l'art. 1659, comma 2, c.c., ma anche per le lavorazioni aggiuntive conseguenti a variazioni apportate al progetto iniziale e costituenti completamento o sviluppo delle opere originarie.
5. Il CTU, alle pagine 17-19 della relazione, ha esaminato le voci indicate nell'elenco delle opere cc.dd. extra di e le ha classificate in una tabella, alla quale si rinvia, distinguendo tra (1) CP_1 quelle già comprese nell'elenco allegato al contratto di subappalto, (2) quelle ivi comprese, ma eseguite in maggiore quantità e (3) quelle non comprese («extra» in senso stretto). La spiegazione dettagliata dei motivi dell'inserimento della singola voce nell'una o nell'altra categoria si trova alle pagine 19-21 della relazione, da intendersi qui richiamate, insieme alle dettagliate risposte alle osservazioni del CTP di alle pagine 27 e 28 della relazione. CP_1
pagina 10 di 13 Il CTU, per quantificare il corrispettivo delle opere subb. 2) e 3), non essendovi un computo metrico allegato al contratto di subappalto e non facendo quest'ultimo menzione di eventuali prezzari da applicare, ha condivisibilmente elaborato una stima c.d. in economia, applicando il
«costo unitario di operaio comune» pari ad € 30,55/ora (oltre IVA di Legge) tratto dal Bollettino degli Ingegneri del periodo di esecuzione dei lavori, «maggio - agosto 2020» (voce 1.1.1.4), ottenendo un totale di € 26.345,80.
Secondo la parte opposta il CTU avrebbe dovuto conteggiare separatamente la voce
«tinteggiatura extra soffitta, scala piano primo e magazzino», prezzata da in € 1.000,00, CP_1
e non ritenerla già compresa nel corrispettivo delle opere in subappalto di € 23.000,00, in quanto inerente a lavorazioni in cartongesso non previste nel progetto originario (queste ultime infatti considerate dal CTU come «extra»). Al riguardo è assorbente la considerazione per cui non può essere riconosciuto un maggior corrispettivo perché non sono state specificamente allegate da le misure a cui fare riferimento: nelle osservazioni dell'arch. ci si limita a CP_1 Per_1
evidenziare genericamente che «esistono schemi di cantiere dai quali è possibile ricavare le misure e quantificare le opere aggiuntive», senza neppure indicare dove i predetti disegni di cantiere sarebbero stati prodotti.
L'ulteriore obiezione dell'opposta, secondo cui il CTU avrebbe dovuto quantificare il corrispettivo delle opere «extra» (in senso stretto), di cui alla voce 13 della tabella elaborata alle pagine 17 e 18 della relazione, non complessivamente, ma per singola lavorazione, non può essere accolta perché non ha spiegato le ragioni per cui la valutazione del CTU sarebbe CP_1 erronea o sottostimata;
l'ausiliare del Tribunale, d'altra parte, ha determinato il corrispettivo in base al medesimo criterio seguito per le altre lavorazioni, ossia in economia, conteggiando le giornate di lavoro e il numero di operai impiegato.
Riguardo alle critiche tecniche dell'opponente, si rileva che l'assunto secondo cui i prezzi indicati nel Bollettino Ingegneri, al quale il CTU ha fatto riferimento per la stima, sarebbero previsti per gli appalti e non per i subappalti, è indimostrato, così come la pretesa di ridurre i prezzi stessi del 30%; peraltro, il CTP di che, nella memoria preliminare per il Parte_1
CTU, secondo quanto riportato nella relazione peritale, aveva chiesto di applicare la predetta riduzione, a fronte della relazione inviata ai consulenti tecnici di parte in cui è stato considerato il costo unitario di operaio comune pari ad € 30,55/ora, nulla ha replicato. Anche a voler seguire la tesi di secondo cui i prezzi del Bollettino Ingegneri dovrebbero essere ridotti Parte_1 in relazione all'utile a cui l'appaltatore ha diritto, non sarebbe giustificata la decurtazione del
30%, apoditticamente indicata.
pagina 11 di 13 Per le suesposte ragioni, dev'essere confermata la valutazione espressa con ordinanza del
16/07/2024 sulla richiesta, formulata da entrambe le parti, di chiamare il CTU a rendere chiarimenti, da rigettare in quanto non necessaria.
6. L'opponente ha eccepito che le opere oggetto del subappalto presentano vizi e difformità che il committente ha contestato a e, a fronte di tale eccezione, la parte opposta ha Parte_1 replicato genericamente che, prima della notifica dell'opposizione, la subappaltante non aveva contestato alcunché alla subappaltatrice, senza però eccepire la decadenza di cui all'art. 1670
c.c..
Il CTU, alle pagine 20 e 21 della relazione, alle quali si rinvia, ha descritto nel dettaglio i vizi e le difformità delle opere specificamente riferibili a (e non, come sostenuto da CP_1 quest'ultima nella comparsa conclusionale, ad altri operatori) e ha quantificato in € 2.744,00 oltre IVA l'incidenza economica di essi sul valore delle opere stesse, avuto riguardo al costo degli interventi di eliminazione dei difetti, calcolato anche in questo caso in economia, in base al già rammentato «costo unitario di operaio comune».
7. Il valore delle opere eseguite da ammonta, pertanto, complessivamente, a € 46.601,80 CP_1 oltre IVA (€ 23.000,00 per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto + € 26.345,80 per le lavorazioni ulteriori - € 2.744,00 come minor valore per vizi e difformità).
Poiché ha corrisposto € 38.000,00 (€ 23.000,00 da contratto + € 15.000,00 per le Parte_1 opere aggiuntive), il credito di è pari a € 8.601,80 in linea capitale CP_1
In relazione alla condizione di pagamento la cui mancanza è stata eccepita dall'opponente, basti rilevare che è provato documentalmente che in data 25/03/2020 inviò a CP_1 Parte_1
il proprio DURC con attestazione di regolarità (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. dell'opposta).
8. Il decreto ingiuntivo dev'essere allora revocato, con condanna di a pagare a Parte_1 la predetta somma, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. CP_1
231/2002 dal 4/02/2021, termine di pagamento indicato nella fattura n. 2/001 del 4/02/2021.
9. La reconventio reconventionis proposta da di condanna della parte opponente ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c., non può essere accolta in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, che esclude a priori la totale infondatezza delle ragioni della parte opponente accompagnata da mala fede o colpa grave.
10. Le spese processuali della fase monitoria e dell'opposizione, considerato il divario tra petitum e condanna, sono compensate tra le parti per metà, con la condanna della parte opponente a rifondere all'opposta il restante 50%.
pagina 12 di 13 I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per tutte le quattro fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di per la quota di ¼ e di per la quota di ¾, ferma restando la solidarietà tra CP_1 Parte_1 le parti in favore dell'ausiliare.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 452/2021 del 22/04/2021 emesso da questo Tribunale e per l'effetto condanna a pagare a la somma di € 8.601,80, oltre agli Parte_1 CP_1 interessi moratori al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 4/02/2021 al saldo;
2) rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di CP_1
Parte_1
3) dichiara le spese processuali compensate per metà e condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta il restante 50% che liquida per la fase monitoria in € 72,75 per esborsi ed € 283,50 per compensi professionali e per la fase di opposizione in €
2.538,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte opposta per la quota di ¼ (un quarto) e della parte opponente per la quota di ¾ (tre quarti), ferma restando la solidarietà tra le parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 16/05/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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