Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 962/2024 RGAC
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, rappresentati e Parte_7 Parte_8 difesi dall'avv. DANILO COLABRARO
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RENATO SILVESTRI
resistente
Oggetto: differenze retributive FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ex art. 414 c.p.c., le Sig.re , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e il Sig. hanno convenuto in Parte_7 Parte_8 giudizio la società deducendo di essere stati assunti in Controparte_1 data 22.11.2012 dalla Need s.r.l. con contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time (con categoria di impiegati e qualifica di operatori di call center inquadrati al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni) e con sede di lavoro a Rende e di aver prestato la propria attività lavorativa nell'ambito della commessa/appalto affidata da Controparte_1
1
Quality Management – Quality Call”, era subentrata la società e CP_3 che in data 27.11.2023 i lavoratori (tranne la IG.ra ) Parte_4 sottoscrivevano un accordo con la detta società, anche in continuità rispetto all'accordo con la società uscente , finalizzato all'acquisizione CP_2 di tutta la forza lavoro del sito di Rende. Hanno quindi dedotto che rispetto all'intero rapporto di lavoro di cui sopra, durato ininterrottamente dal 22.11.2012 al 27.11.2023 (e fino all'11.12.2023 per la IG.ra ) e sempre espletato presso la sede di Parte_4
Rende (CS), hanno lavorato nell'ambito di un appalto di servizi commissionato dalla società e che non hanno però Controparte_1 ricevuto le retribuzioni che vanno da giugno 2023 a novembre 2023 (e fino a dicembre 2023 la IG.ra ) così come il TFR. Parte_4
Hanno quindi evidenziato che dai cedolini paga emessi risulta un credito di euro 25.471,24, di cui euro 16.190,07 per TFR, in favore della IG.ra
[...]
di euro 11.634,69, di cui euro 7.441,9 per TFR in favore della Pt_1 IG.ra ; di euro 9.677,4, di cui euro 5.324,48 per TFR, in favore Parte_2 della IG.ra ; di euro 12.684,87, di cui euro 7.323,03 per TFR, Parte_3 in favore della IG.ra ; di euro 8.772,31, di cui Parte_4 euro 7.339,49 per TFR, in favore della IG.ra ; di euro 15.673,8, Parte_5 di cui euro 8.993,89 per TFR, in favore della IG.ra di euro Parte_6
17.711,71, di cui euro 10.809,5 per TFR, in favore della IG.ra Parte_7
di euro 11.790,56, di cui euro 7.310,73 per TFR, in favore del IG.
[...]
. Parte_8
Hanno quindi chiesto, in applicazione art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, la condanna a titolo di responsabilità solidale della committente CP_1 per il pagamento delle retribuzioni indicate concludeva chiedendo la
[...] condanna della al pagamento delle suddette somme oltre CP_1 interessi e rivalutazione.
2 Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, in ragione del principio della par condicio creditorum di tutte le domande di pagamento inerenti le competenze retributive e di TFR riferibili al periodo fino al
17.7.2015, e nel merito, rigettare le domande formulate contro l
[...] perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in CP_1 diritto. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino al 22.05.2025.
Le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
§ Deve, preliminarmente, rilevarsi che sono documentalmente riscontrate le seguenti circostanze: l'assunzione dei ricorrenti da parte della Need S.r.l., con il dedotto inquadramento qualifica e mansioni;
la sussistenza del contratto di appalto tra la Need S.r.l. ed la cessione del Controparte_1 contratto di lavoro ex art. 2122 c.c. alla in seguito ad Controparte_2 affitto di ramo di azienda. Parte ricorrente denuncia il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi dovuti a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023/dicembre 2023 e di TFR e, quindi, agisce invocando la responsabilità solidale della convenuta, nella qualità di committente, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 a tenore del quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
3 ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza Controparte_1 funzionale del giudice adito in favore del giudice fallimentare del Tribunale di Velletri deducendo, in particolare, che “[..] Risulta [..] che l'allora Need
S.r.l. sia stata dapprima trasformata nella “ e che, da Controparte_4 ultimo, con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Velletri ne sia stato dichiarato il fallimento. Ciò determina la vis attractiva da parte del Tribunale Fallimentare di Velletri delle pretese economiche azionate nel presente giudizio nei confronti dell avendo ad oggetto mere domande di pagamento e Controparte_1 condanna che devono invece convergere nella par condicio creditorum. Si chiede pertanto che il Tribunale voglia preliminarmente dichiarare la propria incompetenza funzionale. Ciò quanto meno per la domanda di pagamento del TFR, riguardante anche il periodo per il quale il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la Need S.r.l., ovvero per tutto il periodo fino al 15.7.2017 [..]” (così
a pag. 3 della memoria). L'eccezione deve essere respinta rilevandosi, in proposito, che parte ricorrente reclama il mancato pagamento di emolumenti dovuti dalla
[...] relativi all'anno 2023 sicché alcuna incidenza spiega nel CP_2 presente giudizio l'intervenuto fallimento riguardante diverso soggetto giuridico, ossia la di rispetto alla quale la parte CP_4 Controparte_4 non ha proposto alcuna domanda. Ebbene, come detto, i ricorrenti hanno dedotto di essere sempre stati impiegati nell'ambito della commessa/appalto affidata da CP_1
nella medesima sede di Rende.
[...]
Parte resistente ha contestato tale allegazione deducendo che grava sui ricorrenti l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle proprie prestazioni lavorative nell'ambito degli appalti commissionati dall' CP_1
Al riguardo rileva il Tribunale che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro: 1) nella circostanza che i ricorrenti operavano sul gestionale operativo di essendo loro stati peraltro anche assegnati CP_1 dalla resistente propri identificativi (ID); 2) nella missiva del 19.10.2023 di (cfr. all. 36 al ricorso) indirizzata al sindacato SLC Controparte_1
CGIL, nonché a nella quale la resistente dà atto del Controparte_2 mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a
4 settembre 2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che i ricorrenti sono stati, per come dedotto, impiegati nell'appalto affidato da Controparte_1
Tanto precisato, la società convenuta contesta l'applicazione della normativa sulla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 nel quantum, in particolare deducendo l'inoperatività di detta responsabilità anche in relazione all'indennità sostitutiva per festività, alle ex festività residue, alle ferie e ai permessi non goduti, al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”), alla “Irpef a credito” ed alla
Voce ESON. IVS 3%. Conseguentemente, sostiene la resistente la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti indicati.
La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n. 26678/2018) quello secondo cui “[…] in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 10354/2016) […]”. Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicché quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) ed alla “IRPEF A CREDITO” non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva quanto un bonus di natura fiscale.
5 Peraltro, in relazione a tali trattamenti, si osserva che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci
“competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dai trattamenti integrativi in parola.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre 2023/dicembre 2023, così come è operante in relazione ai c.d. ROL ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da parte ricorrente con la denominazione . IVS 3% e contrassegnata CP_5 dal codice n. 9746, trattandosi, invero, di contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato. Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, essa ha certamente natura retributiva per come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 28164/2024). La Suprema Corte ha precisato come
“[…] Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass. 22322 del 2013, nn.
20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019,
Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una
6 funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033) […]”.
È certamente, poi, operante la citata responsabilità solidale in relazione a quanto reclamato a titolo di TFR.
Rispetto a detto emolumento la convenuta ha dedotto che “[…] l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d.lgs.
252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all'INPS o presso Fondi diversi […]”.
Sennonché, premesso che per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 4360/2023) “[…] il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in seguito ad essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo […]”, si osserva che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è cessato nel novembre
2023/dicembre 2023 e che l'emolumento reclamato è indicato nella busta paga rilasciata dal datore di lavoro.
Compete dunque ai ricorrenti il TFR maturato per come quantificato nelle relative buste paga prodotte.
In conclusione, sono dovute ai ricorrenti tutte le voci aventi natura e funzione retributiva, tra cui non possono quindi includersi le indennità per ferie e festività non godute.
Considerato che
i conteggi da ultimo prodotti da parte ricorrente non sono specificamente contestati con riferimento alla quantificazione dei singoli importi bensì soltanto in relazione alla dovutezza di alcune delle voci computate, invece dovute per come finora motivato, il Tribunale determina gli importi così come di seguito indicato, che dovranno essere corrisposti
7 unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo:
per la IG.ra 25.471,24 euro, di cui 16.190,07 euro per TFR;
Pt_1
per la IG.ra 11.560,81 euro, di cui 7.441,9 euro per TFR;
Pt_2
per la IG.ra 9.677,4 euro, di cui 5.324,48 euro per TFR;
Pt_3
per la IG.ra 12.684,37 euro, di cui 7.323,03 euro per TFR;
Parte_4
per la IG.ra 8.772,31 euro, di cui 7.339,49 euro per TFR;
Pt_5
per la IG.ra 15.673,8 euro, di cui 8.993,83 euro per TFR;
per la IG.ra 17.711,71 euro, di cui 10.809,5 euro per TFR;
Pt_7
per il IG. 11.790,56 euro, di cui 7.310,73 per TFR. Parte_8
§
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento in favore di della somma di 25.471,24 euro, di cui 16.190,07 euro per Parte_1
TFR; di della somma di 11.560,81 euro, di cui 7.441,9 euro Parte_2 per TFR;
di della somma di 9.677,4 euro, di cui 5.324,48 Parte_3 euro per TFR;
di della somma di 12.684,37 Parte_4 euro, di cui 7.323,03 euro per TFR;
di della somma di 8.772,31 Parte_5 euro, di cui 7.339,49 euro per TFR;
di della somma di 15.673,8 Parte_6 euro, di cui 8.993,83 euro per TFR;
di della somma di Parte_7
17.711,71 euro, di cui 10.809,5 euro per TFR;
di della Parte_8 somma di 11.790,56 euro, di cui 7.310,73 per TFR;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo in favore di ciascun ricorrente. Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 27/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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