CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati Serena BACCOLINI Presidente rel. Anna FERRARI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 443/2023 R.G. promossa in grado d'appello da (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Visone ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Andrea Carbone n. 21 ( , come da delega in atti Email_1
APPELLANTI contro (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sicilia n. 7 ( , come da delega Email_2 in atti APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 267/2022 del Tribunale di Sondrio pubblicata il 20/7/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per gli appellanti Parte_1 Pt_1
e “Nel merito: A) dichiarare illegittima e/o
[...] Parte_2
pagina 1 di 16 comunque erronea la sentenza n. 267/2022 emessa dal Tribunale di Sondrio e conseguenzialmente procedere alla sua riforma e alla revoca del decreto ingiuntivo n. 280/2020 con tutte le conseguenze di legge e in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio adito, in favore del Tribunale di Busto Arsizio o gradatamente del Tribunale di Milano;
b) riconoscere e dichiarare l'assoluta inefficacia, ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra con ogni conseguenza di legge ed emanando Parte_1 all'uopo ogni pronuncia consequenziale;
c) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., per tutte le causali descritte in premessa, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
d) gradatamente revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, l'annullamento del contratto di mutuo per vizio di volontà, ai sensi dell'art. 1438 c.c., per tutte le causali descritte in premessa, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
e) gradatamente revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, l'annullamento del contratto di mutuo stante il collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente affetto da vari profili di nullità, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
f) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando che il contratto di mutuo in questione contiene la clausola degliinteressi di mora che è nulla per violazione del tasso soglia e comunque per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute somme a titolo di interessi nonche' l'assoluta infondatezza della domanda della di cui al decreto ingiuntivo opposto, Controparte_2 con tutte le conseguenze di legge;
g) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione trimestrale periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta non pattuita del conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la , presso la Filiale di Busto Controparte_1
Arsizio, anche perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
h) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nel contratto di conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la Controparte_1
, intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
[...]
i) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la
, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le Controparte_1
pagina 2 di 16 parti; l) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; m) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura sia in ordine al contratto di conto corrente sia in ordine al contratto di mutuo, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; n) ritenere e dichiarare, in ordine al contratto di conto corrente, che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
o) ritenere e dichiarare, in ordine al contratto di mutuo, che lo stesso presentava un tasso di interesse superiore al tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
p) ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza al tasso legale o, gradatamente a quello che si assumono pattuiti;
q) per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto, depurandolo dalla illegittima capitalizzazione trimestrale, dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
r) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto dalla opponente presso la banca convenuta;
s) All'esito del predetto Pt_1 ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo di parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima;
t) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario. In via istruttoria gli appellanti
[...]
(già Parte_3 Controparte_3
e di essi sig.ri e chiedono ammettersi consulenza tecnica Parte_2 Parte_1
d'ufficio contabile diretta ad: 1) accertare e dichiarare che per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la , intercorsi tra la Controparte_1
e la di Controparte_3 Controparte_2 cui in narrativa, la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) non è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
2) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la Controparte_1 intercorso tra la e la Controparte_3 Controparte_2
il periodo in cui vi è stata applicazione della commissione di massimo
[...] scoperto;
3) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la
intercorso tra la Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 16 C. e la le condizioni di valuta pratica dalla banca Controparte_2 sulle operazioni attive e su quelle passive;
4) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la intercorso tra la Controparte_1 [...]
e la il periodo Controparte_3 Controparte_2 in cui si è verificato superamento del tasso soglia usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p., includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
5) sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per il conto corrente intercorso tra le parti e per il contratto di mutuo, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, nonchè del contratto o fogli condizioni afferenti ai conti anticipi indicati in narrativa, da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti o nel conto anticipi, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta del conto corrente ordinario o dei conti anticipi non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli interessi usurai - esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
-in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente con attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
- all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente ordinario, ovvero se gli odierni opponenti attrice fossero in realtà a credito verso la banca ed in che misura e per ogni altro accertamento relativo e necessario. 6) accertare, per il contratto di mutuo acceso dalla Controparte_3 il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia
[...] usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. e dalla legge 108/1996, includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
B) condannare la nella persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.” pagina 4 di 16 per l'appellata “IN VIA Controparte_1
PREGIUDIZIALE: accertare la tardività dell'appello promosso da Controparte e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace, per le ragioni dedotte nella comparsa di risposta del 15.06.2023; IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 267, del 19-20.07.2022, emessa dal Tribunale di Sondrio e, per l'effetto, convalidare la condanna, in solido tra loro, di Parte_1 già ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_2
IN OGNI CASO: il tutto con vittoria di spese di lite del presente procedimento, nonché delle spese liquidate in decreto oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (di seguito anche solo “ o “la società”), Parte_1 Controparte_3
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Sondrio, la (di seguito anche solo o Controparte_1 CP_4 Contr
“ ), opponendosi al decreto ingiuntivo telematico, immediatamente esecutivo, n. 280/2020 del 3.7.2020. Con il provvedimento monitorio, il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla società CP_3
al e al in solido tra loro, il pagamento, in favore della banca
[...] Pt_1 Pt_2 ricorrente, della somma di € 53.060,39, oltre interessi e spese.
Con l'atto di citazione ex art. 645 cpc, gli opponenti eccepivano e deducevano:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della in quanto Pt_1 la notifica dello stesso non veniva eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
- l'incompetenza territoriale del Giudice adito a conoscere la controversia promossa dalla banca, atteso che, in applicazione degli artt. 18-19-20-38 c.p.c., la procedura monitoria si sarebbe dovuta attivare avanti al Tribunale di Busto Arsizio o, gradatamente, avanti al Tribunale di Milano;
- l'inefficacia o la nullità della clausola in deroga al Foro competente, inserita nelle condizioni generali del contratto di mutuo chirografario, stante la vessatorietà della stessa ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons. e 1341 c.c.;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito preteso dalla banca per il decorso del termine - calcolabile dal 30.12.20091 -, sia nel caso in cui si ritenga applicabile quello decennale, sia per il termine quinquennale ex art. 2948, n. 3 e 4, c.c., atteso che solo in data 21.9.2020 interveniva la notifica del d.i., con il quale si domandava agli opponenti il pagamento delle rate scadute;
1 Data in cui la banca comunicava, con lettera raccomandata, agli opponenti la decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo e richiedeva il pagamento dell'importo mutuato. pagina 5 di 16 - l'intervenuta prescrizione degli interessi domandati dall'opposta, stante l'applicabilità agli stessi del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
- la nullità del contratto di mutuo chirografario per vizio di causa, in quanto stipulato al solo scopo di copertura dell'assunto saldo passivo del conto corrente intestato alla e non al fine di messa a disposizione della somma in Controparte_3 favore del mutuatario;
- la nullità derivata del contratto di mutuo chirografario dall'invalidità del contratto di base di conto corrente, attesa l'illegittima contabilizzazione di quest'ultimo;
- l'annullabilità del contratto di mutuo ex art. 1438 c.c. per essere stato concluso sotto minaccia dell'istituto bancario di immediate azioni legali (nel caso de quo, dell'azione finalizzata alla riscossione del credito);
- l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo, mai convenuti e, comunque, superiori anche a quelli eventualmente pattuiti.
Gli opponenti concludevano, chiedendo: i) di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore di quello di Busto Arsizio o di Milano;
iii) di riconoscere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della ex art. 644 c.p.c.; iv) di revocare, dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare il Pt_1 decreto opposto. In via istruttoria, chiedevano di ammettersi CTU contabile al fine di rideterminare il saldo del conto, depurandolo dalla illegittima capitalizzazione trimestrale, dal tasso ultra legale, dalle commissioni di massimo scoperto, dalle spese e con corretta applicazione della valuta.
Contr
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto ex adverso eccepito e dedotto, esponendo:
- che il decreto ingiuntivo opposto era efficace nei confronti della stante la Pt_1 rituale costituzione in giudizio (sanante) della stessa;
- che l'art. 11 del contratto di mutuo, peraltro recante doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva espressamente quale Foro competente per le controversie quello di;
CP_1
- che il fine di utilizzare la somma erogata per ripianare il saldo passivo di conto corrente rappresentava esplicazione di una libera determinazione di parte debitrice;
- che per tramite di una società di recupero crediti, provvedeva a recapitare alla debitrice in data 28.8.2012 una diffida ad adempiere, regolarmente notificata;
pagina 6 di 16 - che al contratto di mutuo dovesse essere applicata la prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata;
- che il finanziamento a medio-lungo termine, quando destinato al consolidamento delle posizioni in essere, non poteva considerarsi acceso per ripianare la passività di conto corrente, ma per far fronte alla generalità dei debiti contratti dal mutuatario nell'esercizio dell'attività di impresa, non potendo pertanto essere travolto da eventuale nullità derivata;
- in merito alle presunte pratiche scorrette relative al contratto di conto corrente2, che le contestazioni formulate risultavano oggettivamente generiche e prive di qualsivoglia supporto documentale;
- l'oggettiva inammissibilità della richiesta di CTU, stante il tenore meramente esplorativo;
- che la domanda di ripetizione di somme risultava, oltre che inammissibile per genericità, anche tardiva, atteso che la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici interveniva decorsi 10 anni dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente (avvenuto nel caso de quo in data 31.1.2010).
Contr concludeva, quindi: i) in via pregiudiziale, per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
ii) in via preliminare e nel merito, per l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione;
iii) nel merito e in via principale, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte da controparte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv) nel merito e Contr in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento in favore di dell'importo di € 53.060,39, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale (non veniva ammessa CTU contabile), il Giudice di primo grado, con sentenza n. 267/2022 pubblicata il 20.7.2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Le statuizioni del Tribunale di Sondrio possono essere così sintetizzate:
- quanto al mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo per irreperibilità della è stato precisato che: i) l'ufficiale giudiziario aveva Pt_1 depositato ritualmente l'atto presso gli uffici competenti ed inviava comunicazione al destinatario affinché provvedesse al ritiro (giusta dichiarazione 2 Anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura, valute bancarie, spese e costi vari di tenuta del conto. pagina 7 di 16 resa sull'avviso di ricevimento); ii) in ogni caso, la costituzione in giudizio della debitrice aveva determinato il superamento di tale eccezione3;
- quanto alla competenza territoriale i) l'art. 11 del contratto di mutuo, recante doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., prevedeva espressamente quale Foro competente per le controversie quello di;
ii) non risultava CP_1 pertinente il richiamo al Codice del Consumo, posto che trattasi di rapporto Contr obbligatorio intercorso tra e la soggetti non rivestenti la Controparte_3 qualità di consumatore, la quale non poteva ritenersi spettante neppure al e Pt_2 alla (cfr. sentenza di primo grado p. 6); Pt_5
- non è stato provato l'assunto per cui si perveniva alla stipula del contratto di mutuo all'esito di forti e reiterate pressioni ad opera della banca;
inoltre, il fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per “ripianare” il saldo passivo di conto corrente era stato oggetto di patto liberamente assunto dalle parti (cfr. Ibidem);
- quanto al disconoscimento formulato da parte opponente, era stato rilevato che i) la diffida era stata correttamente inviata presso la sede legale della CP_3
e, pertanto, non poteva opporsi al creditore il modo prestabilito dal
[...] debitore per il ritiro della corrispondenza allo stesso recapitata;
ii) nel caso de quo, la querela di falso era irrimediabilmente tardiva, in quanto proposta dopo la rimessione della causa in decisione, nonché carente circa l'onere di indicazione degli elementi e delle prove della falsità stessa;
iii) quando la dichiarazione resa dal consegnatario risultava coerente con la situazione apparente (consegna presso la sede legale), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (dal documento in contestazione emerge la presenza sia della sottoscrizione del consegnatario, sia della sottoscrizione dell'agente postale, seppur invertite)5;
- quanto alla prescrizione e alla nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, venivano condivisi gli orientamenti giurisprudenziali citati da CP_6
- quanto alla nullità del contratto di conto corrente per applicazione di pratiche scorrette, il Tribunale di Sondrio ha ritenuto che si trattasse di censure generiche, non circostanziate e non supportate da concreti elementi probatori, i quali dovevano essere prodotti da parte opponente;
pertanto, la relativa richiesta di CTU è stata ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa (cfr. Ibidem);
- la genericità della domanda di ripetizione ha reso superfluo l'esame nel merito della stessa;
il Tribunale, inoltre, ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale Contr richiamato da in tema di prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici (cfr. Ibidem).
La società e hanno impugnato la Controparte_3 Parte_1 Parte_2 decisione, concludendo per la dichiarazione di illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata, con conseguente riforma della stessa e revoca del decreto ingiuntivo ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio e nell'ammissione di CTU contabile. Gli appellanti hanno affidato il gravame ad otto motivi, che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. illegittimità ed erroneità della sentenza per omessa rilevazione da parte del
Tribunale di Sondrio della nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra e per aver attribuito efficacia sanante alla costituzione Pt_1 della stessa in giudizio, con superamento dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
2. illegittimità ed erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale a conoscere della controversia;
3. illegittimità ed erroneità della sentenza in relazione alle statuizioni del primo
Giudice sulla querela di falso proposta dagli odierni appellanti;
4. illegittimità ed erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
5. illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa;
6. nullità del contratto di mutuo derivante dal collegamento funzionale esistente tra lo stesso e il contratto di conto corrente;
7. illegittimità ed erroneità della pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto non provate le pratiche scorrette applicate dalla banca con riferimento al contratto di conto corrente (anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto, valute bancarie, spese di valuta conto ed usurarietà dei tassi);
8. illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite, lamentando peraltro una determinazione delle stesse in modo sproporzionato e non conforme alle Tabelle e Tariffe vigenti.
Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale ha contestato in via pregiudiziale la tardività dell'atto di appello e ha censurato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la conferma della sentenza di primo grado. pagina 9 di 16 Alla prima udienza, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa la contestazione della banca avente ad oggetto l'eccepita tardività dell'atto di appello. Contr Secondo la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Sondrio il 19.7.2022, veniva comunicata al legale di parte appellante in data 20.7.2022, previo invio della stessa all'indirizzo PEC coincidente con il domicilio digitale del difensore degli appellanti7. Contr A seguito di questa comunicazione - qualificata dalla difesa di come notifica ai sensi della legge n. 53/1994 e, dunque, ritenuta valida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione – gli attuali appellanti formulavano una proposta transattiva. La proposta non veniva accettata dalla banca8.
In tesi, a seguito della PEC del 20.7.2022 e stante il mancato perfezionamento degli accordi transattivi, gli ingiunti avrebbero dovuto proporre formale appello entro e non oltre il 19.9.2022, in ossequio a quanto disposto dall'art. 325 c.p.c. Gli appellanti si sono opposti all'accoglimento dell'eccezione preliminare della banca, rilevandone l'infondatezza. Secondo gli appellanti è evidente che, con tale comunicazione, la trasmissione della sentenza non abbia raggiunto lo scopo tipico della notificazione, ovvero quello di sollecitare una valutazione tecnica del contenuto della decisione da parte della parte soccombente affinché questa potesse orientarsi per un'eventuale impugnazione. A tale proposito, gli appellanti hanno precisato che, con tale comunicazione, il professionista incaricato aveva trasmesso il conteggio degli importi dovuti alla banca, in seguito alla decisione emessa dal Tribunale di Sondrio unitamente alla copia della predetta sentenza, con l'esclusiva intenzione di ottenere il pagamento della somma, ivi indicata e del proprio compenso, tanto che era stata allegata nota pro-forma.
Nel nostro ordinamento i termini per proporre impugnazioni sono disciplinati dagli artt. 325 e ss. c.p.c., norme che rispondono ad un'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà della parte soccombente di non accettare la decisione emessa. L'art. 325 c.p.c. prevede che il termine breve per proporre appello è di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza impugnata;
il successivo art. 326 c.p.c.
Con 7 Cfr. doc. n. 1 e 2 prodotti da 8 Cfr. comunicazione resa e prodotta dalla stessa parte sub doc. 4 pagina 10 di 16 qualifica tale termine come perentorio e, pertanto, laddove non rispettato, implica la decadenza della parte interessata dal potere di impugnare il provvedimento, con conseguente formazione del giudicato;
infine, l'art. 327 c.p.c. prevede che, nel caso di mancata notificazione della sentenza o nelle ipotesi in cui la notifica sia nulla, può essere proposto appello avverso la decisione del Giudice di primo grado entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Venendo al caso di specie, la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio non veniva notificata agli odierni appellanti ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione. Neppure può essere qualificata come regolare notifica la comunicazione fatta agli stessi con PEC del 20.7.2022, sia perché priva dei requisiti formali previsti dalla legge per poter essere ritenuta tale, sia perché con la stessa l'avv. Messina intendeva ottenere il pagamento della somma indicata e del proprio compenso. In definitiva il contenuto della comunicazione esclude il raggiungimento dello scopo tipico di una valida notifica: nella PEC in questione è stato esplicitamente scritto quanto segue: “Egregio Collega, con riferimento a quanto in oggetto, allego alla presente copia della sentenza n.26772022 resa dal Tribunale di Sondrio, unitamente a conteggio delle somme dovute alla mia cliente. Perdona per l'irritualità della comunicazione a mezzo pec, ma non ho rinvenuto un indirizzo di posta elettronica ordinaria”9. Conclusivamente, l'eccepita tardività dell'appello non può che essere disattesa. La Corte procede all'esame degli ulteriori motivi di appello.
Il primo motivo pone la questione dell'illegittimità e, comunque, dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Sondrio non ha rilevato rilevante la mancata notifica del decreto ingiuntivo alla stante l'irreperibilità della medesima, e per Pt_1 aver ritenuto che la sua costituzione in giudizio abbia determinato il superamento dell'eccezione di inefficacia del provvedimento opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Il motivo è infondato. La Corte ritiene condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Sondrio, sostanzialmente recependo quanto osservato dalla banca opposta.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, a seguito dell'irreperibilità della provvedeva a depositare l'atto presso Pt_1 gli uffici competenti e inviava apposita comunicazione alla stessa affinché potesse provvedere al ritiro, giusta dichiarazione resa sull'avviso di ricevimento10. In ogni caso, la Corte osserva che l'ingiunta ha proposto tempestivamente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e si è difesa nel merito, determinando, con siffatta scelta processuale, il superamento dell'eccezione sollevata. Sul punto, merita di essere ricordato il pacifico orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la notificazione viziata è suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata11.
Nel caso oggetto di esame, l'iniziativa processuale della le ha consentito di Pt_1 esercitare regolarmente il proprio diritto di difesa, concretizzandosi in tal senso la sanatoria del vizio di notifica eccepito in virtù del raggiungimento dello scopo, cui l'atto era diretto.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale a conoscere della controversia. In tesi, la clausola in deroga al Foro competente di cui alle condizioni generali del contratto di mutuo era da ritenersi inefficacie e nulla alla luce sia della disciplina consumeristica ex artt. 33 e ss. cod. cons., sia di quella codicistica ex art. 1341 c.c., con conseguente individuazione del giudice competente del Tribunale di Busto Arsizio o, gradatamente, di Milano ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. Il motivo appare infondato. Risulta documentalmente provato che le parti hanno pattuito l'individuazione di un Foro convenzionale all'art. 11 del contratto di mutuo, in base al quale: “Per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è competente il foro della giurisdizione di . Il debitore accetta che il finanziamento venga regolato ai patti CP_1
e alle condizioni riportate dal presente contratto, che, cin d'ora, dichiara di approvare specificatamente ed integralmente senza riserva” (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Tale disposizione, di natura pacificamente vessatoria, per essere valida necessitava, pertanto, di autonoma sottoscrizione ai fini di validità. L'esame della documentazione in atti consente alla Corte di affermare che nel caso in esame ciò si è avverato. A pagina 4 del contratto di mutuo chirografario, risulta la doppia sottoscrizione apposta da parte degli appellanti, così come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, risulta inconferente, nel caso de quo, il richiamo operato alla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 205/2006, attesa la qualità di soci rivestita dalle persone fisiche appellanti della società correntista, attraverso la quale svolgevano attività imprenditoriale. Il terzo motivo pone la questione dell'illegittimità e, comunque, della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la querela di falso proposta dagli appellanti avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. del 27/31.08.2012, contenente la diffida ad adempiere notificata alla 11 Cfr. ex multis Cass. civile, Sez. Lav., n. 5213/1998; Cass. civile n. 10400/2017; Cass. civile n. 3476/2019; Cass. civile n.
23593/2019. pagina 12 di 16 da parte di società di recupero crediti a cui si era Parte_1 CP_7 Contr affidata Secondo parte appellante: i) la querela di falso risultava tempestiva, in quanto proposta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e poiché contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità della copia dell'avviso di ricevimento prodotto;
ii) dalla certificazione del centro Dati E.D.P. s.r.l. risultava che, per tutto l'anno 2012, la non aveva avuto dipendenti che avrebbero potuto ricevere la Parte_1 raccomandata;
iii) ai sensi dell'art. 149 c.p.c., il difetto, riscontrabile nell'avviso di ricevimento, della sottoscrizione del portalettere determinava l'inesistenza della notifica, oltre che la sua nullità, per carenza di un elemento essenziale.
Anche tale motivo di appello va respinto. La Corte, discostandosi da quanto affermato dal Tribunale, ritiene che effettivamente la querela di falso sia stata proposta tempestivamente da parte appellante. Come noto, ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., la querela in parola può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie, risulta per tabulas che la doglianza veniva presentata con nota preverbale il 31.3.2022, ovvero alcuni giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata e tenutasi in data 6.4.2022. A nulla rilevando che tale udienza sia stata celebrata nella forma della trattazione scritta o in presenza. Tuttavia, l'accertata tempestività della querela di falso, non consente, comunque, di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale di Sondrio e di dare ingresso alla richiesta degli appellanti, in quanto proposta genericamente. La non ha provveduto ad indicare né la persona fisica - ovvero il Parte_1 titolare dell'organo di rappresentanza dell'epoca o un suo dipendente - rispetto alla cui firma far valere la querela di falso, né ha provveduto ad indicare le scritture e le firme di comparazione. In definitiva, le omesse indicazioni si sono poste in palese contrasto con la rigorosa disciplina codicistica di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. Tali conclusioni, consentono alla Corte di ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni difensive sollevate sul punto dagli appellanti.
Con il quarto motivo, viene censurata la decisione del Tribunale di Sondrio laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo, con riferimento sia al termine decennale che a quello breve. Il motivo va rigettato poiché infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Sondrio, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte in ordine all'applicazione della prescrizione ordinaria al contratto di pagina 13 di 16 mutuo, configurandosi un'unica obbligazione restitutoria, con la conseguenza che il dies a quo prescrizionale va fatto decorrere dalla scadenza dell'ultima rata12.
Il quinto e sesto motivo possano essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi inerenti alla nullità del contratto di mutuo. Il quinto pone la questione dell'illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di mutuo, stipulato tra le parti, per carenza di causa. In tesi, gli appellanti hanno sostenuto che il contratto risultava esclusivamente finalizzato a coprire l'assunto saldo negativo del conto corrente intestato alla società, e così venendo meno il profilo funzionale del rapporto di mutuo, ovvero la messa a disposizione della somma mutuata in favore del mutuatario. In relazione al sesto motivo, ad avviso di parte appellante, la nullità del contratto di mutuo era riconducibile anche al collegamento funzionale esistente tra lo stesso e il rapporto di conto corrente, atteso che la stipula del contratto di mutuo era finalizzata ad estinguere una posizione creditoria illegittimamente conseguita dalla banca, a causa delle pratiche scorrette applicate dall'istituto di credito nel rapporto di conto corrente. Anche tali motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento. Come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, sulla scorta della copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi al riguardo (cfr. Trib. Catania n. 814/2017, Trib.
Agrigento ord. 15.5.2017, Trib. Napoli ord. 23.11.2015, Trib. Terni n. 719/2015, Trib. Pescara ord. 6.5.2015), “il contratto di mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria maturata, in quanto finanziamento a medio/lungo termine, la cui funzione tipica è quella di consentire l'erogazione di prestito alle imprese, quando destinato al consolidamento delle esposizioni in essere, non può considerarsi acceso per ripianare la passività di conto corrente, quanto piuttosto per far fronte alla generalità dei debiti contratti dal mutuatario nell'esercizio dell'attività di impresa, pertanto non può essere travolto da eventuale nullità” (cfr. sentenza di primo grado p. 7).
Infine, non può che essere rigettato anche il settimo motivo, con il quale parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Sondrio di rigetto delle doglianze concernenti l'anatocismo, l'usura, la commissione di massimo scoperto, le valute bancarie, le spese di tenuta del conto e l'usurarietà dei tassi. Sul punto, merita di essere condiviso quanto concluso dal Tribunale di Sondrio. Gli appellanti non solo hanno formulato contestazioni oggettivamente generiche, ma non si sono nemmeno premurati di fornire concreti elementi probatori a sostegno delle proprie affermazioni, nonostante l'onere di provare i fatti costituenti il fondamento delle domande proposte e della linea difensiva assunta. 12 Cfr. ex multis Cass. civile n. 17798/2011, n. 2086/2008, n. 802/1999, n. 18951/2013, n. 1110/1994, n. 1546/1965, n.
12707/2002, n. 9695/2011, n. 19291/2010 pagina 14 di 16 Sulla base di tali considerazioni e conclusioni, la richiesta di CTU contabile appare inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno contestato l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese di lite, asseritamente liquidate in maniera sproporzionata e difforme dalle tabelle e tariffe all'epoca vigenti. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Sondrio ha correttamente posto le spese di lite a carico della parte risultata soccombente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 91 del codice di rito, e le ha determinate come da tabelle e tariffe all'epoca vigenti, sulla base del valore dato dal credito azionato in sede monitoria, e oggetto di contenzioso (€ 53.060,39), con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
All'esito del giudizio di appello segue la condanna degli appellanti, in solido, a rifondere le spese processuali del grado sostenute da Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 53.060,39), come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 267/2022 – repert. n. 472/2022 - del Tribunale di Sondrio pubblicata il 20/7/2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 15 di 16 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/10/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Sentenza impugnata pag. 5. 4 Sentenza impugnata pag. 6. 5 Sentenza impugnata pag. 6-7. 6 Sentenza impugnata pag.
7. pagina 8 di 16 9 Cfr. doc. 1 prodotto da parte appellante. 10 Cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 7 fascicolo di primo grado di parte convenuta. pagina 11 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati Serena BACCOLINI Presidente rel. Anna FERRARI Consigliere Emanuela RIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 443/2023 R.G. promossa in grado d'appello da (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Visone ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Andrea Carbone n. 21 ( , come da delega in atti Email_1
APPELLANTI contro (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza Sicilia n. 7 ( , come da delega Email_2 in atti APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 267/2022 del Tribunale di Sondrio pubblicata il 20/7/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per gli appellanti Parte_1 Pt_1
e “Nel merito: A) dichiarare illegittima e/o
[...] Parte_2
pagina 1 di 16 comunque erronea la sentenza n. 267/2022 emessa dal Tribunale di Sondrio e conseguenzialmente procedere alla sua riforma e alla revoca del decreto ingiuntivo n. 280/2020 con tutte le conseguenze di legge e in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio adito, in favore del Tribunale di Busto Arsizio o gradatamente del Tribunale di Milano;
b) riconoscere e dichiarare l'assoluta inefficacia, ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra con ogni conseguenza di legge ed emanando Parte_1 all'uopo ogni pronuncia consequenziale;
c) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c., per tutte le causali descritte in premessa, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
d) gradatamente revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, l'annullamento del contratto di mutuo per vizio di volontà, ai sensi dell'art. 1438 c.c., per tutte le causali descritte in premessa, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
e) gradatamente revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, l'annullamento del contratto di mutuo stante il collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente affetto da vari profili di nullità, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
f) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando che il contratto di mutuo in questione contiene la clausola degliinteressi di mora che è nulla per violazione del tasso soglia e comunque per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovute somme a titolo di interessi nonche' l'assoluta infondatezza della domanda della di cui al decreto ingiuntivo opposto, Controparte_2 con tutte le conseguenze di legge;
g) ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione trimestrale periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta non pattuita del conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la , presso la Filiale di Busto Controparte_1
Arsizio, anche perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
h) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nel contratto di conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la Controparte_1
, intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
[...]
i) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto corrente n. 183/20037/35 acceso presso la
, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le Controparte_1
pagina 2 di 16 parti; l) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e, comunque, perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; m) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura sia in ordine al contratto di conto corrente sia in ordine al contratto di mutuo, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; n) ritenere e dichiarare, in ordine al contratto di conto corrente, che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
o) ritenere e dichiarare, in ordine al contratto di mutuo, che lo stesso presentava un tasso di interesse superiore al tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
p) ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza al tasso legale o, gradatamente a quello che si assumono pattuiti;
q) per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto, depurandolo dalla illegittima capitalizzazione trimestrale, dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
r) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale del conto intrattenuto dalla opponente presso la banca convenuta;
s) All'esito del predetto Pt_1 ricalcolo dell'attuale saldo del conto intrattenuto presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo di parte attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima;
t) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario. In via istruttoria gli appellanti
[...]
(già Parte_3 Controparte_3
e di essi sig.ri e chiedono ammettersi consulenza tecnica Parte_2 Parte_1
d'ufficio contabile diretta ad: 1) accertare e dichiarare che per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la , intercorsi tra la Controparte_1
e la di Controparte_3 Controparte_2 cui in narrativa, la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) non è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
2) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la Controparte_1 intercorso tra la e la Controparte_3 Controparte_2
il periodo in cui vi è stata applicazione della commissione di massimo
[...] scoperto;
3) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la
intercorso tra la Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 16 C. e la le condizioni di valuta pratica dalla banca Controparte_2 sulle operazioni attive e su quelle passive;
4) accertare, per il conto corrente bancario n. 183/20037/35 acceso presso la intercorso tra la Controparte_1 [...]
e la il periodo Controparte_3 Controparte_2 in cui si è verificato superamento del tasso soglia usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p., includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
5) sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per il conto corrente intercorso tra le parti e per il contratto di mutuo, alla stregua dei seguenti criteri: - esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, nonchè del contratto o fogli condizioni afferenti ai conti anticipi indicati in narrativa, da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti o nel conto anticipi, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
- esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta del conto corrente ordinario o dei conti anticipi non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli interessi usurai - esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
-in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente con attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
- all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente ordinario, ovvero se gli odierni opponenti attrice fossero in realtà a credito verso la banca ed in che misura e per ogni altro accertamento relativo e necessario. 6) accertare, per il contratto di mutuo acceso dalla Controparte_3 il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia
[...] usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 c.p. e dalla legge 108/1996, includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla banca per la tenuta del conto;
B) condannare la nella persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.” pagina 4 di 16 per l'appellata “IN VIA Controparte_1
PREGIUDIZIALE: accertare la tardività dell'appello promosso da Controparte e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace, per le ragioni dedotte nella comparsa di risposta del 15.06.2023; IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 267, del 19-20.07.2022, emessa dal Tribunale di Sondrio e, per l'effetto, convalidare la condanna, in solido tra loro, di Parte_1 già ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_2
IN OGNI CASO: il tutto con vittoria di spese di lite del presente procedimento, nonché delle spese liquidate in decreto oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (di seguito anche solo “ o “la società”), Parte_1 Controparte_3
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Sondrio, la (di seguito anche solo o Controparte_1 CP_4 Contr
“ ), opponendosi al decreto ingiuntivo telematico, immediatamente esecutivo, n. 280/2020 del 3.7.2020. Con il provvedimento monitorio, il Tribunale di Sondrio ingiungeva alla società CP_3
al e al in solido tra loro, il pagamento, in favore della banca
[...] Pt_1 Pt_2 ricorrente, della somma di € 53.060,39, oltre interessi e spese.
Con l'atto di citazione ex art. 645 cpc, gli opponenti eccepivano e deducevano:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della in quanto Pt_1 la notifica dello stesso non veniva eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
- l'incompetenza territoriale del Giudice adito a conoscere la controversia promossa dalla banca, atteso che, in applicazione degli artt. 18-19-20-38 c.p.c., la procedura monitoria si sarebbe dovuta attivare avanti al Tribunale di Busto Arsizio o, gradatamente, avanti al Tribunale di Milano;
- l'inefficacia o la nullità della clausola in deroga al Foro competente, inserita nelle condizioni generali del contratto di mutuo chirografario, stante la vessatorietà della stessa ai sensi degli artt. 33 e ss. cod. cons. e 1341 c.c.;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito preteso dalla banca per il decorso del termine - calcolabile dal 30.12.20091 -, sia nel caso in cui si ritenga applicabile quello decennale, sia per il termine quinquennale ex art. 2948, n. 3 e 4, c.c., atteso che solo in data 21.9.2020 interveniva la notifica del d.i., con il quale si domandava agli opponenti il pagamento delle rate scadute;
1 Data in cui la banca comunicava, con lettera raccomandata, agli opponenti la decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo e richiedeva il pagamento dell'importo mutuato. pagina 5 di 16 - l'intervenuta prescrizione degli interessi domandati dall'opposta, stante l'applicabilità agli stessi del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
- la nullità del contratto di mutuo chirografario per vizio di causa, in quanto stipulato al solo scopo di copertura dell'assunto saldo passivo del conto corrente intestato alla e non al fine di messa a disposizione della somma in Controparte_3 favore del mutuatario;
- la nullità derivata del contratto di mutuo chirografario dall'invalidità del contratto di base di conto corrente, attesa l'illegittima contabilizzazione di quest'ultimo;
- l'annullabilità del contratto di mutuo ex art. 1438 c.c. per essere stato concluso sotto minaccia dell'istituto bancario di immediate azioni legali (nel caso de quo, dell'azione finalizzata alla riscossione del credito);
- l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo, mai convenuti e, comunque, superiori anche a quelli eventualmente pattuiti.
Gli opponenti concludevano, chiedendo: i) di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ii) di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore di quello di Busto Arsizio o di Milano;
iii) di riconoscere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della ex art. 644 c.p.c.; iv) di revocare, dichiarare nullo e, in ogni caso, annullare il Pt_1 decreto opposto. In via istruttoria, chiedevano di ammettersi CTU contabile al fine di rideterminare il saldo del conto, depurandolo dalla illegittima capitalizzazione trimestrale, dal tasso ultra legale, dalle commissioni di massimo scoperto, dalle spese e con corretta applicazione della valuta.
Contr
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto ex adverso eccepito e dedotto, esponendo:
- che il decreto ingiuntivo opposto era efficace nei confronti della stante la Pt_1 rituale costituzione in giudizio (sanante) della stessa;
- che l'art. 11 del contratto di mutuo, peraltro recante doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., prevedeva espressamente quale Foro competente per le controversie quello di;
CP_1
- che il fine di utilizzare la somma erogata per ripianare il saldo passivo di conto corrente rappresentava esplicazione di una libera determinazione di parte debitrice;
- che per tramite di una società di recupero crediti, provvedeva a recapitare alla debitrice in data 28.8.2012 una diffida ad adempiere, regolarmente notificata;
pagina 6 di 16 - che al contratto di mutuo dovesse essere applicata la prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata;
- che il finanziamento a medio-lungo termine, quando destinato al consolidamento delle posizioni in essere, non poteva considerarsi acceso per ripianare la passività di conto corrente, ma per far fronte alla generalità dei debiti contratti dal mutuatario nell'esercizio dell'attività di impresa, non potendo pertanto essere travolto da eventuale nullità derivata;
- in merito alle presunte pratiche scorrette relative al contratto di conto corrente2, che le contestazioni formulate risultavano oggettivamente generiche e prive di qualsivoglia supporto documentale;
- l'oggettiva inammissibilità della richiesta di CTU, stante il tenore meramente esplorativo;
- che la domanda di ripetizione di somme risultava, oltre che inammissibile per genericità, anche tardiva, atteso che la prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici interveniva decorsi 10 anni dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente (avvenuto nel caso de quo in data 31.1.2010).
Contr concludeva, quindi: i) in via pregiudiziale, per il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
ii) in via preliminare e nel merito, per l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione;
iii) nel merito e in via principale, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande proposte da controparte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv) nel merito e Contr in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento in favore di dell'importo di € 53.060,39, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale (non veniva ammessa CTU contabile), il Giudice di primo grado, con sentenza n. 267/2022 pubblicata il 20.7.2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Le statuizioni del Tribunale di Sondrio possono essere così sintetizzate:
- quanto al mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo per irreperibilità della è stato precisato che: i) l'ufficiale giudiziario aveva Pt_1 depositato ritualmente l'atto presso gli uffici competenti ed inviava comunicazione al destinatario affinché provvedesse al ritiro (giusta dichiarazione 2 Anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura, valute bancarie, spese e costi vari di tenuta del conto. pagina 7 di 16 resa sull'avviso di ricevimento); ii) in ogni caso, la costituzione in giudizio della debitrice aveva determinato il superamento di tale eccezione3;
- quanto alla competenza territoriale i) l'art. 11 del contratto di mutuo, recante doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., prevedeva espressamente quale Foro competente per le controversie quello di;
ii) non risultava CP_1 pertinente il richiamo al Codice del Consumo, posto che trattasi di rapporto Contr obbligatorio intercorso tra e la soggetti non rivestenti la Controparte_3 qualità di consumatore, la quale non poteva ritenersi spettante neppure al e Pt_2 alla (cfr. sentenza di primo grado p. 6); Pt_5
- non è stato provato l'assunto per cui si perveniva alla stipula del contratto di mutuo all'esito di forti e reiterate pressioni ad opera della banca;
inoltre, il fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per “ripianare” il saldo passivo di conto corrente era stato oggetto di patto liberamente assunto dalle parti (cfr. Ibidem);
- quanto al disconoscimento formulato da parte opponente, era stato rilevato che i) la diffida era stata correttamente inviata presso la sede legale della CP_3
e, pertanto, non poteva opporsi al creditore il modo prestabilito dal
[...] debitore per il ritiro della corrispondenza allo stesso recapitata;
ii) nel caso de quo, la querela di falso era irrimediabilmente tardiva, in quanto proposta dopo la rimessione della causa in decisione, nonché carente circa l'onere di indicazione degli elementi e delle prove della falsità stessa;
iii) quando la dichiarazione resa dal consegnatario risultava coerente con la situazione apparente (consegna presso la sede legale), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (dal documento in contestazione emerge la presenza sia della sottoscrizione del consegnatario, sia della sottoscrizione dell'agente postale, seppur invertite)5;
- quanto alla prescrizione e alla nullità del contratto di mutuo per carenza di causa, venivano condivisi gli orientamenti giurisprudenziali citati da CP_6
- quanto alla nullità del contratto di conto corrente per applicazione di pratiche scorrette, il Tribunale di Sondrio ha ritenuto che si trattasse di censure generiche, non circostanziate e non supportate da concreti elementi probatori, i quali dovevano essere prodotti da parte opponente;
pertanto, la relativa richiesta di CTU è stata ritenuta inammissibile in quanto meramente esplorativa (cfr. Ibidem);
- la genericità della domanda di ripetizione ha reso superfluo l'esame nel merito della stessa;
il Tribunale, inoltre, ha condiviso l'orientamento giurisprudenziale Contr richiamato da in tema di prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici (cfr. Ibidem).
La società e hanno impugnato la Controparte_3 Parte_1 Parte_2 decisione, concludendo per la dichiarazione di illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata, con conseguente riforma della stessa e revoca del decreto ingiuntivo ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio e nell'ammissione di CTU contabile. Gli appellanti hanno affidato il gravame ad otto motivi, che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. illegittimità ed erroneità della sentenza per omessa rilevazione da parte del
Tribunale di Sondrio della nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra e per aver attribuito efficacia sanante alla costituzione Pt_1 della stessa in giudizio, con superamento dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.;
2. illegittimità ed erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale a conoscere della controversia;
3. illegittimità ed erroneità della sentenza in relazione alle statuizioni del primo
Giudice sulla querela di falso proposta dagli odierni appellanti;
4. illegittimità ed erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
5. illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa;
6. nullità del contratto di mutuo derivante dal collegamento funzionale esistente tra lo stesso e il contratto di conto corrente;
7. illegittimità ed erroneità della pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto non provate le pratiche scorrette applicate dalla banca con riferimento al contratto di conto corrente (anatocismo, usura, commissione di massimo scoperto, valute bancarie, spese di valuta conto ed usurarietà dei tassi);
8. illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite, lamentando peraltro una determinazione delle stesse in modo sproporzionato e non conforme alle Tabelle e Tariffe vigenti.
Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale ha contestato in via pregiudiziale la tardività dell'atto di appello e ha censurato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la conferma della sentenza di primo grado. pagina 9 di 16 Alla prima udienza, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa la contestazione della banca avente ad oggetto l'eccepita tardività dell'atto di appello. Contr Secondo la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Sondrio il 19.7.2022, veniva comunicata al legale di parte appellante in data 20.7.2022, previo invio della stessa all'indirizzo PEC coincidente con il domicilio digitale del difensore degli appellanti7. Contr A seguito di questa comunicazione - qualificata dalla difesa di come notifica ai sensi della legge n. 53/1994 e, dunque, ritenuta valida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione – gli attuali appellanti formulavano una proposta transattiva. La proposta non veniva accettata dalla banca8.
In tesi, a seguito della PEC del 20.7.2022 e stante il mancato perfezionamento degli accordi transattivi, gli ingiunti avrebbero dovuto proporre formale appello entro e non oltre il 19.9.2022, in ossequio a quanto disposto dall'art. 325 c.p.c. Gli appellanti si sono opposti all'accoglimento dell'eccezione preliminare della banca, rilevandone l'infondatezza. Secondo gli appellanti è evidente che, con tale comunicazione, la trasmissione della sentenza non abbia raggiunto lo scopo tipico della notificazione, ovvero quello di sollecitare una valutazione tecnica del contenuto della decisione da parte della parte soccombente affinché questa potesse orientarsi per un'eventuale impugnazione. A tale proposito, gli appellanti hanno precisato che, con tale comunicazione, il professionista incaricato aveva trasmesso il conteggio degli importi dovuti alla banca, in seguito alla decisione emessa dal Tribunale di Sondrio unitamente alla copia della predetta sentenza, con l'esclusiva intenzione di ottenere il pagamento della somma, ivi indicata e del proprio compenso, tanto che era stata allegata nota pro-forma.
Nel nostro ordinamento i termini per proporre impugnazioni sono disciplinati dagli artt. 325 e ss. c.p.c., norme che rispondono ad un'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà della parte soccombente di non accettare la decisione emessa. L'art. 325 c.p.c. prevede che il termine breve per proporre appello è di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza impugnata;
il successivo art. 326 c.p.c.
Con 7 Cfr. doc. n. 1 e 2 prodotti da 8 Cfr. comunicazione resa e prodotta dalla stessa parte sub doc. 4 pagina 10 di 16 qualifica tale termine come perentorio e, pertanto, laddove non rispettato, implica la decadenza della parte interessata dal potere di impugnare il provvedimento, con conseguente formazione del giudicato;
infine, l'art. 327 c.p.c. prevede che, nel caso di mancata notificazione della sentenza o nelle ipotesi in cui la notifica sia nulla, può essere proposto appello avverso la decisione del Giudice di primo grado entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Venendo al caso di specie, la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio non veniva notificata agli odierni appellanti ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione. Neppure può essere qualificata come regolare notifica la comunicazione fatta agli stessi con PEC del 20.7.2022, sia perché priva dei requisiti formali previsti dalla legge per poter essere ritenuta tale, sia perché con la stessa l'avv. Messina intendeva ottenere il pagamento della somma indicata e del proprio compenso. In definitiva il contenuto della comunicazione esclude il raggiungimento dello scopo tipico di una valida notifica: nella PEC in questione è stato esplicitamente scritto quanto segue: “Egregio Collega, con riferimento a quanto in oggetto, allego alla presente copia della sentenza n.26772022 resa dal Tribunale di Sondrio, unitamente a conteggio delle somme dovute alla mia cliente. Perdona per l'irritualità della comunicazione a mezzo pec, ma non ho rinvenuto un indirizzo di posta elettronica ordinaria”9. Conclusivamente, l'eccepita tardività dell'appello non può che essere disattesa. La Corte procede all'esame degli ulteriori motivi di appello.
Il primo motivo pone la questione dell'illegittimità e, comunque, dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Sondrio non ha rilevato rilevante la mancata notifica del decreto ingiuntivo alla stante l'irreperibilità della medesima, e per Pt_1 aver ritenuto che la sua costituzione in giudizio abbia determinato il superamento dell'eccezione di inefficacia del provvedimento opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Il motivo è infondato. La Corte ritiene condivisibile quanto osservato dal Tribunale di Sondrio, sostanzialmente recependo quanto osservato dalla banca opposta.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, a seguito dell'irreperibilità della provvedeva a depositare l'atto presso Pt_1 gli uffici competenti e inviava apposita comunicazione alla stessa affinché potesse provvedere al ritiro, giusta dichiarazione resa sull'avviso di ricevimento10. In ogni caso, la Corte osserva che l'ingiunta ha proposto tempestivamente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e si è difesa nel merito, determinando, con siffatta scelta processuale, il superamento dell'eccezione sollevata. Sul punto, merita di essere ricordato il pacifico orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la notificazione viziata è suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata11.
Nel caso oggetto di esame, l'iniziativa processuale della le ha consentito di Pt_1 esercitare regolarmente il proprio diritto di difesa, concretizzandosi in tal senso la sanatoria del vizio di notifica eccepito in virtù del raggiungimento dello scopo, cui l'atto era diretto.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'illegittimità e, comunque, l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale a conoscere della controversia. In tesi, la clausola in deroga al Foro competente di cui alle condizioni generali del contratto di mutuo era da ritenersi inefficacie e nulla alla luce sia della disciplina consumeristica ex artt. 33 e ss. cod. cons., sia di quella codicistica ex art. 1341 c.c., con conseguente individuazione del giudice competente del Tribunale di Busto Arsizio o, gradatamente, di Milano ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. Il motivo appare infondato. Risulta documentalmente provato che le parti hanno pattuito l'individuazione di un Foro convenzionale all'art. 11 del contratto di mutuo, in base al quale: “Per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è competente il foro della giurisdizione di . Il debitore accetta che il finanziamento venga regolato ai patti CP_1
e alle condizioni riportate dal presente contratto, che, cin d'ora, dichiara di approvare specificatamente ed integralmente senza riserva” (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Tale disposizione, di natura pacificamente vessatoria, per essere valida necessitava, pertanto, di autonoma sottoscrizione ai fini di validità. L'esame della documentazione in atti consente alla Corte di affermare che nel caso in esame ciò si è avverato. A pagina 4 del contratto di mutuo chirografario, risulta la doppia sottoscrizione apposta da parte degli appellanti, così come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, risulta inconferente, nel caso de quo, il richiamo operato alla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 205/2006, attesa la qualità di soci rivestita dalle persone fisiche appellanti della società correntista, attraverso la quale svolgevano attività imprenditoriale. Il terzo motivo pone la questione dell'illegittimità e, comunque, della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la querela di falso proposta dagli appellanti avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. del 27/31.08.2012, contenente la diffida ad adempiere notificata alla 11 Cfr. ex multis Cass. civile, Sez. Lav., n. 5213/1998; Cass. civile n. 10400/2017; Cass. civile n. 3476/2019; Cass. civile n.
23593/2019. pagina 12 di 16 da parte di società di recupero crediti a cui si era Parte_1 CP_7 Contr affidata Secondo parte appellante: i) la querela di falso risultava tempestiva, in quanto proposta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e poiché contenente l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità della copia dell'avviso di ricevimento prodotto;
ii) dalla certificazione del centro Dati E.D.P. s.r.l. risultava che, per tutto l'anno 2012, la non aveva avuto dipendenti che avrebbero potuto ricevere la Parte_1 raccomandata;
iii) ai sensi dell'art. 149 c.p.c., il difetto, riscontrabile nell'avviso di ricevimento, della sottoscrizione del portalettere determinava l'inesistenza della notifica, oltre che la sua nullità, per carenza di un elemento essenziale.
Anche tale motivo di appello va respinto. La Corte, discostandosi da quanto affermato dal Tribunale, ritiene che effettivamente la querela di falso sia stata proposta tempestivamente da parte appellante. Come noto, ai sensi dell'art. 221, comma 1, c.p.c., la querela in parola può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie, risulta per tabulas che la doglianza veniva presentata con nota preverbale il 31.3.2022, ovvero alcuni giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata e tenutasi in data 6.4.2022. A nulla rilevando che tale udienza sia stata celebrata nella forma della trattazione scritta o in presenza. Tuttavia, l'accertata tempestività della querela di falso, non consente, comunque, di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale di Sondrio e di dare ingresso alla richiesta degli appellanti, in quanto proposta genericamente. La non ha provveduto ad indicare né la persona fisica - ovvero il Parte_1 titolare dell'organo di rappresentanza dell'epoca o un suo dipendente - rispetto alla cui firma far valere la querela di falso, né ha provveduto ad indicare le scritture e le firme di comparazione. In definitiva, le omesse indicazioni si sono poste in palese contrasto con la rigorosa disciplina codicistica di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. Tali conclusioni, consentono alla Corte di ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni difensive sollevate sul punto dagli appellanti.
Con il quarto motivo, viene censurata la decisione del Tribunale di Sondrio laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo, con riferimento sia al termine decennale che a quello breve. Il motivo va rigettato poiché infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Sondrio, è pacifico l'orientamento della Suprema Corte in ordine all'applicazione della prescrizione ordinaria al contratto di pagina 13 di 16 mutuo, configurandosi un'unica obbligazione restitutoria, con la conseguenza che il dies a quo prescrizionale va fatto decorrere dalla scadenza dell'ultima rata12.
Il quinto e sesto motivo possano essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi inerenti alla nullità del contratto di mutuo. Il quinto pone la questione dell'illegittimità ed erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di mutuo, stipulato tra le parti, per carenza di causa. In tesi, gli appellanti hanno sostenuto che il contratto risultava esclusivamente finalizzato a coprire l'assunto saldo negativo del conto corrente intestato alla società, e così venendo meno il profilo funzionale del rapporto di mutuo, ovvero la messa a disposizione della somma mutuata in favore del mutuatario. In relazione al sesto motivo, ad avviso di parte appellante, la nullità del contratto di mutuo era riconducibile anche al collegamento funzionale esistente tra lo stesso e il rapporto di conto corrente, atteso che la stipula del contratto di mutuo era finalizzata ad estinguere una posizione creditoria illegittimamente conseguita dalla banca, a causa delle pratiche scorrette applicate dall'istituto di credito nel rapporto di conto corrente. Anche tali motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento. Come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, sulla scorta della copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi al riguardo (cfr. Trib. Catania n. 814/2017, Trib.
Agrigento ord. 15.5.2017, Trib. Napoli ord. 23.11.2015, Trib. Terni n. 719/2015, Trib. Pescara ord. 6.5.2015), “il contratto di mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria maturata, in quanto finanziamento a medio/lungo termine, la cui funzione tipica è quella di consentire l'erogazione di prestito alle imprese, quando destinato al consolidamento delle esposizioni in essere, non può considerarsi acceso per ripianare la passività di conto corrente, quanto piuttosto per far fronte alla generalità dei debiti contratti dal mutuatario nell'esercizio dell'attività di impresa, pertanto non può essere travolto da eventuale nullità” (cfr. sentenza di primo grado p. 7).
Infine, non può che essere rigettato anche il settimo motivo, con il quale parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Sondrio di rigetto delle doglianze concernenti l'anatocismo, l'usura, la commissione di massimo scoperto, le valute bancarie, le spese di tenuta del conto e l'usurarietà dei tassi. Sul punto, merita di essere condiviso quanto concluso dal Tribunale di Sondrio. Gli appellanti non solo hanno formulato contestazioni oggettivamente generiche, ma non si sono nemmeno premurati di fornire concreti elementi probatori a sostegno delle proprie affermazioni, nonostante l'onere di provare i fatti costituenti il fondamento delle domande proposte e della linea difensiva assunta. 12 Cfr. ex multis Cass. civile n. 17798/2011, n. 2086/2008, n. 802/1999, n. 18951/2013, n. 1110/1994, n. 1546/1965, n.
12707/2002, n. 9695/2011, n. 19291/2010 pagina 14 di 16 Sulla base di tali considerazioni e conclusioni, la richiesta di CTU contabile appare inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Con l'ultimo motivo, gli appellanti hanno contestato l'illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese di lite, asseritamente liquidate in maniera sproporzionata e difforme dalle tabelle e tariffe all'epoca vigenti. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Sondrio ha correttamente posto le spese di lite a carico della parte risultata soccombente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 91 del codice di rito, e le ha determinate come da tabelle e tariffe all'epoca vigenti, sulla base del valore dato dal credito azionato in sede monitoria, e oggetto di contenzioso (€ 53.060,39), con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
All'esito del giudizio di appello segue la condanna degli appellanti, in solido, a rifondere le spese processuali del grado sostenute da Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 53.060,39), come previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e nei confronti di avverso la
[...] Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 267/2022 – repert. n. 472/2022 - del Tribunale di Sondrio pubblicata il 20/7/2022, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
[...]
9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 15 di 16 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25/10/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Sentenza impugnata pag. 5. 4 Sentenza impugnata pag. 6. 5 Sentenza impugnata pag. 6-7. 6 Sentenza impugnata pag.
7. pagina 8 di 16 9 Cfr. doc. 1 prodotto da parte appellante. 10 Cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 7 fascicolo di primo grado di parte convenuta. pagina 11 di 16