Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1374/2019 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
19 marzo 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Serena Giorgeschi e dall'Avv.to Valfredo Nicoletti del Foro di Milano,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela CP_1
Donadoni del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione con nuovo difensore del giudizio di primo grado
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
2012/2019 pubblicata il 24/09/2019 e notificata il 14/10/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Brescia:
In via istruttoria:
- ammettere la produzione del verbale del procedimento penale r.g. n. 2286/2017 del Tribunale penale di Bergamo riguardante le deposizioni degli avv.ti LE Fausto Angelo e RI Paolo. Nel
merito;
- accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n.
2012/2019 accertando che il debito del sig. nei confronti Parte_1
del sig. ammonti ad euro 18.891,04, con conseguente riforma CP_1
sulle spese e sui compensi di causa del 1° e 2° grado.
Dell'appellato
IN VIA PRINCIPALE:
(1) respingere e rigettare in toto l'appello proposto da nei confronti di e le domande ivi Parte_1 CP_1
spiegate, anche in via istruttoria e reiterate con le note di trattazione scritta del 9/10/2020, perché infondato in fatto e in diritto, mandando assolto l'appellato da ogni domanda contro lo stesso rivolta dall'appellante.
(2) confermare integralmente la Sentenza n. 2012/2019
Ordine, n. 781/2015 Ruolo Generale, emessa dal Giudice del Tribunale
di Bergamo in data 18 settembre 20219, pubblicata il successivo 24
settembre 2019 e notificata in data 14/10/2019 compreso il capo - 3 -
relativo alle spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA e nel non creduto caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal signore
, accogliere comunque e/o ove occorra le Parte_1
domande già formulate in primo grado dall'odierno appellato
[...]
ovverosia: CP_1
IN VIA PRINCIPALE: respingersi in ogni caso l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro di € 42.800,00
oltre interessi dal dovuto al saldo e le spese del procedi-mento monitorio;
IN VIA SUBORDINATA: nel non creduto caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse per una qualche ragione essere revocato in tutto o in parte, condannarsi in ogni caso
[...]
a pagare all'opposto per le causali di cui al Parte_1 CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, la medesima somma di euro € 42.800,00
ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta oltre interessi dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: rifuse le spese di lite, sentenza e successive inerenti tutte, anche del presente grado di Appello, ivi comprese le spese del procedimento monitorio, oltre al rimborso spese 15%, CPA
e IVA come per legge.
IN VIA DI ISTRUTTORIA:
1. Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi - 4 -
consulenza tecnica d'ufficio demandandosi al perito eleggendo:
a) di calcolare il tasso di interesse applicato ai prestiti concessi al signor nei tempi e per gli importi precisati in atti e Parte_1
documentati;
b) di calcolare l'importo in linea capitale ancora dovuto dal signor precisando la valuta in termini temporali. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso di CP_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € Parte_1
42.800,00=. Il credito era portato da effetti insoluti (n. 34 cambiali per l'importo di complessivi € 40.800,00=, 1 assegno per l'importo di €
2.000,00=).
interponeva opposizione avverso il Parte_1
suddetto provvedimento, rilevando che si era trattato di mutui con applicazione di interessi usurari, che il finanziamento in forza del quale erano stati rilasciati gli effetti cambiari non era stato registrato e che le somme ottenute in prestito erano state impiegate per estinguere debiti di una società di cui lo stesso ingiungente era socio.
replicava che si era trattato di somme mutuate in CP_1
più occasioni e non restituite, e che il finanziamento era stato effettuato in favore del il quale aveva sottoscritto anche il piano di Parte_1
rimborso, senza applicazione di alcun interesse usurario, unicamente con il tasso convenzionale del 10%.
Con sentenza n. 2012/2019 pubblicata il 24/09/2019 il Tribunale
di Bergamo così decideva: - 5 -
- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina l'importo dovuto in euro 41.786,60 oltre interessi legali sulla somma di euro 39.786,60 dall'1.2.2013 al saldo e dal 30.7.2014 al saldo sull'importo di euro 2.000 e per l'effetto condanna l'odierno opponente a pagare all'opposto la predetta somma;
- 2) condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese processuali.
Riteneva il primo giudice:
- che la mancata registrazione non determinava la nullità del contratto, assumendo un rilievo puramente fiscale;
- che, d'altro canto, l'opponente non aveva contestato l'erogazione di un finanziamento a suo favore, mentre il decreto ingiuntivo poggiava sulle cambiali e non già sul mutuo;
- che l'assunto secondo cui il prestito era stato impiegato per estinguere il debito di una società di cui era socio lo stesso ingiungente non era stato provato;
- che non vi era stata l'applicazione di interessi usurari;
- che, tuttavia, l'importo corretto dovuto era pari ad €
41.786,60=;
interponeva appello avverso la suddetta Parte_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) impugnazione riguardante l'esclusione del verbale della causa penale r.g. 2286/2017 per errata dichiarazione di tardività;
- 2) sugli interessi da applicare;
- 3) i conteggi. - 6 -
Resisteva Salvi CP_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il giudice di primo grado è pervenuto al
quantum per cui ha pronunciato condanna sulla scorta di una serie di calcoli i cui dati di partenza sono stati tratti da circostanze, in parte,
documentali e, in parte, pacifiche siccome non contestate;
indi sono state analizzate le tre erogazioni di finanziamento e le due rideterminazioni di debito, dopo di che è stata effettuata la verifica circa il superamento del tasso soglia per l'usura, che in concreto ha avuto esito negativo.
Nel dettaglio la vicenda, dal punto di vista contabile, è stata così
ricostruita:
- settembre 2009: mutuo di € 50.000,00=, da restituirsi in 25 rate mensili, al tasso convenzionale del 10 %. In relazione a detto mutuo sono state rilasciate n. 25 cambiali dell'importo cadauna di €
2.230,00=, con scadenze settembre 2009/settembre 2011; il Parte_1
ha pagato le prime 12 cambiali, per l'importo complessivo di €
26.760,00=; ad ottobre 2010, in base al piano di rientro concordato, il aveva pagato € 4.296,98= a titolo di interessi ed € Parte_1
22.463,02= a titolo di capitale;
il debito residuo per capitale ammontava ad € 27.536,59=;
- settembre 2010: ulteriore mutuo di € 10.230,00=;
- marzo 2012: rideterminazione del debito nella misura di € - 7 -
49.300,00=. In relazione a detta rideterminazione sono state rilasciate n. 10 cambiali dell'importo cadauna di € 850,00=, con scadenze aprile
2012/gennaio 2013 e n. 34 ulteriori titoli dell'importo cadauno di €
1.200,00=, con scadenze febbraio 2013/novembre 2015; il Parte_1
ha pagato soltanto la somma di € 8.500,00=; a quella data gli interessi da ottobre 2010 al tasso del 10 % erano pari ad € 4.013,61=, per cui il debito complessivo ammontava a € 31.550,59=; quanto al secondo mutuo di € 10.230,00=, sullo stesso erano maturati soltanto gli interessi legali per € 246,50=, non essendovi stata pattuizione per iscritto del maggior tasso;
- ulteriore mutuo di € 2.000,00=;
- in realtà, a marzo 2012 il totale del debito era di € 42.027,09=,
di cui € 31.550,59= (€ 27.536,59= capitale + € 4.013,61= interessi)
relativo al primo finanziamento ed € 10.476,50= (€ 10.230,00= capitale
+ € 246,50= interessi) relativi al secondo finanziamento;
- sul capitale di € 27.536,98= andavano applicati, a scalare, gli interessi convenzionali al 10% fino a novembre 2015, alla cui data il debito ammontava a complessivi € 37.019,59= (di cui € 4.013,61= per interessi calcolati fino a marzo 2012 su € 27.536,98=, ed € 5.469,00=
per interessi calcolati a scalare da marzo 2012 a novembre 2015 sul medesimo importo);
- sul capitale di € 10.230,00= andavano applicati, a scalare, gli interessi legali fino a novembre 2015, alla cui data il debito ammontava ad € 10.717,00= (di cui € 486,00= per interessi calcolati fino a novembre 2015); - 8 -
- in totale, dunque, a marzo 2012, quando venne concordato il nuovo piano di rientro, il debito per capitale e interessi ammontava ad
€ 47.736,60= (€ 37.019,59= + € 10.717,00=);
- la rideterminazione del debito nella misura di € 49.300,00=
non aveva nulla di usurario, in quanto all'epoca la soglia oscillava tra il 15,25 % ed il 18,90 %;
- in definitiva: € 47.736,60= - € 8.500,00= (pagato) + €
550,00= (spese incasso cambiali) + € 2.000,00= (terzo mutuo) = €
41.786,60 oltre a interessi legali su € 39.786,60= dal febbraio 2013 al saldo e su € 2.000,00= dal luglio 2014 al saldo, dove € 41.786,60=
rappresenta il debito alla data del decreto ingiuntivo (novembre 2014).
Questi i calcoli compiuti dal giudice di primo grado.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello il Parte_1
lamenta che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la tardività della produzione del verbale della causa penale r.g. 2286/2017. Osserva che la produzione era, per un verso, ammissibile e, per altro verso,
rilevante; che, infatti, si trattava di un documento confezionato dopo la formazione delle preclusioni istruttorie, come tale perfettamente producibile in giudizio;
che nel processo penale i testi Avv.ti RI e
LE avevano riferito circostanze utili per il processo civile (in particolare: 1) veniva stabilita la data di effettiva conclusione della transazione con i relativi pagamenti che è la data di emissione delle cambiali, che non è quella del luglio 2009, ma quella del settembre
2009; 2) l'ammontare della transazione che non è pari ad euro
73.000,00 ma ad euro 123.000,00; 3) le circostanze dell'avvenuto - 9 -
pagamento dell'integrazione fatta dal sig. ; che, per effetto Parte_1
di detta produzione, il conteggio andava rifatto, detraendo dal residuo del contratto di mutuo l'ulteriore importo di € 12.300,00=
(corrispondente alla somma impiegata dal mutuatario per effettuare un pagamento nell'interesse esclusivo del mutuante), con data iniziale rispetto al mutuo e con tutte le conseguenze relative al ricalcolo del capitale e degli interessi successivi.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che le prove raccolte in altri processi, ivi compreso quello penale, hanno una valenza puramente indiziaria e sono liberamente apprezzabili dal giudice (Cass. n. 2947/2023: “In
mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di
prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio
convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti
delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire
sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con
le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione
del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui
mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio
civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva
ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata
legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel
procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede - 10 -
di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle
intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto)”).
Tali prove, pertanto, devono essere prudentemente vagliate nel complesso di tutte le altre risultanze probatorie acquisite, non potendosi ipotizzare un loro automatico transfert dall'uno all'altro processo.
Nel caso di specie, sorvolando sull'ammissibilità della produzione (relativa ad un documento - il verbale delle prove raccolte nel processo penale - effettivamente confezionato dopo la formazione delle preclusioni istruttorie, ma non prodotto in giudizio alla prima udienza utile, quella del 3 luglio 2018, bensì alla successiva del 7
maggio 2019), la parte si è limitata a chiederne sic et simpliciter
l'acquisizione, senza tuttavia compiere un'analisi del suo contenuto (le deposizioni rilasciate in quella sede dai legali) e senza effettuare un raffronto critico con quanto dichiarato dai medesimi testi nel processo civile.
Per quanto è dato comprendere (v. supra, punti 1, 2 e 3), i legali avrebbero riferito - nel processo penale - circa una transazione della controversia Cofim/Sirya 2000 (Sirya 2000 è la società di cui il CP_1
era socio al 10 %; è la società che aveva un credito nei confronti CP_2
della Sirya 2000), nel cui contesto il credito de quo sarebbe stato estinto, in parte, proprio dall'appellante mediante i finanziamenti erogatigli dall'appellato.
Senonchè il Tribunale ha escluso che il abbia Parte_1
impiegato il prestito per estinguere un debito della società di cui il CP_1 - 11 -
era socio, ritenendo l'assunto non adeguatamente provato e motivando ampiamente sul punto (pagg. 4 – 5 sentenza: “Ed infatti, l'opponente
non ha dedotto né in quale veste egli avrebbe ricevuto dal CP_1
l'importo di euro 50.000 destinato alla Cofim s.r.l. ( i testi LE,
RI e hanno riferito genericamente che il era Tes_1 Parte_1
un consulente di Sirya), né per quale motivo egli avrebbe dovuto
consegnare tale denaro, transitato sul suo conto corrente, in contante
e tanto meno per quale ragione la , creditrice di di tale CP_2 CP_3
ingente importo, avrebbe dovuto riceverlo senza regolare
documentazione fiscale”). In particolare, il giudice di prime cure ha sottolineato che la tesi sostenuta in giudizio dall'appellante mal si concilia con il fatto che il aveva sottoscritto un impegno a Parte_1
titolo personale, non avendo detta tesi una logica laddove il debito fosse stato in tutto od in parte di un altro soggetto.
Tale parte della decisione non è stata fatta oggetto di specifica censura. E tanto basta per ritenere irrilevante la nuova produzione documentale.
In ogni caso, e per mero scrupolo, si osserva che nel processo penale, attraverso le deposizioni degli avvocati LE (difensore di
Sirya 2000, parte debitrice) e RI (difensore di , parte CP_2
creditrice), non è emerso nulla di concreto che possa interessare la presente controversia.
Infatti, l'avvocato LE si è limitato a riferire in ordine alla transazione (che originava dal mancato pagamento di canoni di locazione da parte della Sirya 2000) e al pagamento della somma di € - 12 -
50.000,00= mediante un assegno, ma non ha saputo dire se la provvista proveniva dal il quale pure aveva partecipato alle trattative Parte_1
sfociate nell'accordo, in veste di consulente (o in altra veste, non si sa)
della parte debitrice.
Mentre l'avvocato RI si è limitato a riferire in ordine ad un incontro avvenuto nei pressi di una banca, da dove uscì il Parte_1
il quale gli consegnò una busta, che verosimilmente conteneva un quid
afferente alla transazione appena raggiunta. Anche qui nulla di più,
rispetto a quanto già emerso in sede civile, che consenta di raccordare questa vicenda ai prestiti effettuati dal al a titolo CP_1 Parte_1
personale.
In definitiva, le prove raccolte nel processo penale, ammesso e non concesso che la relativa produzione sia ammissibile, sono del tutto inconcludenti ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di appello il sugli interessi, Parte_1
lamenta che il Tribunale ha errato laddove ha calcolato gli interessi convenzionali al 10 % sul mutuo di € 50.000,00= anche “oltre la
convenzione”, che scadeva a novembre 2011, laddove, viceversa, a far tempo da quella data, e fino all'accordo del marzo 2012, avrebbero dovuto applicarsi soltanto gli interessi legali. Conclude nel senso che,
qualora fossero stati correttamente applicati gli interessi, sarebbe stata comprovata l'usura.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che il mutuo è un contratto di durata, la cui risoluzione non ha effetto retroattivo. A seguito dell'inadempimento - 13 -
del mutuatario, non sono più dovuti gli interessi convenzionali, ma sono comunque dovuti gli interessi moratori. E questi sono dovuti al tasso legale, se in precedenza non era stato pattuito alcun interesse,
ovvero al tasso convenzionale, nel caso contrario.
Così dispone l'art. 1224 co. 1 c.c.. E in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza (Cass. S.U. n. 12639/2008: “In tema di mutuo
fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della
condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976
(applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di
inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto
di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre
al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla
risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata,
quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale
ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle
semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così
determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello
contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto
previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ..”. Conforme Cass. n.
96/2022).
La tesi della non ultrattività degli interessi convenzionali “oltre
la convenzione”, patrocinata dall'appellante, è quindi destituita di fondamento giuridico.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente applicato gli interessi nella misura del 10 % anche oltre la scadenza del - 14 -
contratto, benchè si fosse effettivamente trattato di interessi moratori
(al tasso convenzionale) e non di interessi convenzionali. Ne consegue,
altresì, che il giudice dell'appello non è tenuto ad effettuare alcun ricalcolo degli interessi, essendo infondato in linea di diritto il presupposto sulla cui base viene invocato.
Con il terzo motivo di appello il , sui conteggi, il Parte_1
lamenta che il Tribunale ha errato laddove non ha Parte_1
considerato la detrazione dal mutuo di € 26.000,00= dell'importo di €
12.300,00= versato a favore del nella vicenda Cofim Sirya 2000. CP_1
Conclude nel senso che, qualora i conteggi fossero stati correttamente effettuati, sarebbe stata comprovata l'usura.
Il motivo è infondato.
La Corte ribadisce che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato l'assunto che il prestito era stato impiegato per estinguere il debito di una società di cui lo stesso ingiungente era socio. L'appellante dà per scontata tale circostanza (pag. 10 atto di citazione: “il conteggio finale
viene redatto secondo l'impostazione della sentenza, ma con la
correzione relativa agli interessi e l'accertamento in fatto del
versamento a favore del sig. dell'importo di euro 12.300,00”), il CP_1
che, tuttavia, si scontra con il decisum della sentenza, che necessitava di essere previamente demolito.
Con riguardo alla vicenda Cofim/Sirya 2000, affrontata sia nel processo civile che in quello penale, era emerso soltanto il fatto di un assegno di € 50.000,00=, in tesi consegnato dal al legale Parte_1 - 15 -
della ; di guisa che non si comprende per quale ragione CP_2
dall'ammontare del debito dovrebbe essere detratta proprio la somma di € 12.300,00=, e non già altra somma. Si sa soltanto che il debito della
Sirya 2000 nei confronti della era di € 123.000,00=, e che il CP_2
era socio della Sirya 2000 al 10 % (12.300,00= è, appunto il 10 CP_1
% di 123.000,00=). Ma l'appellante non lo ha nemmeno spiegato, si è
limitato a chiedere sic et simpliciter la detrazione di quell'importo, che non risulta da alcun atto del processo.
Anche sotto questo profilo, dunque, il giudice d'appello è
esonerato dal compito di ricalcolare gli interessi, non essendovi a monte la prova del fatto invocato a sua giustificazione.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 8.469,00= (di cui € 2.058,00= per la fase di studio, €
1.418.00= per la fase introduttiva, € 1.523,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione è stata effettuata sulla base del valore della causa (€ 43.590,00=), con compensi minimo per la terza fase e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. - 16 -
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite,
liquidate in complessivi € 8.469,00= oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti