Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 20540 del R.G.N.C. del 2023
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Carcarino Vincenzo, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2023, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
Napoli in data 28.07.2009 con il sig. (Atto n.18, parte II, serie A, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio Anno 2009), optando per il regime della separazione dei beni;
che prima del matrimonio era nato un figlio, in data 04.10.2006 e successivamente al matrimonio un altro figlio, Per_1
in data 08.09.2010, quest'ultimo invalido civile, affetto da grave deficit cognitivo, consistente Per_2
nel disturbo di comunicazione e del linguaggio, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età; che ella si è era sempre occupata in via esclusiva dell'educazione dei figli,
dell'istruzione scolastica e di tutte le attività extrascolastiche, e che svolgeva la professione di commerciante, mentre il coniuge era titolare di una ditta individuale che si occupava di gestione di portierato e sicurezza per i condomini;
che per molto tempo l'unione coniugale era stata di reciproca soddisfazione, ma che da qualche anno il aveva cominciato ad assumere sostanze CP_1
stupefacenti ed alcol, che avevano provocato una grave compromissione delle sue capacità fisiche e mentali, tali da indurlo a tenere, sia nell'ambito familiare che all'esterno di esso, comportamenti violenti e aggressivi e pregiudizievoli per i minori, situazione ulteriormente aggravata da una frattura all'anca, causata da un incidente stradale che aveva provocato al una riduzione motoria;
che CP_1
nel settembre del 2023, divenuta insostenibile la convivenza con il coniuge, ella era stata costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale unitamente ai due figli e a sistemarsi presso l'abitazione di un parente e in data 18.03.2023 era parimenti stata costretta a sporgere denuncia nei confronti del coniuge, per percosse nei suoi confronti e minacce nei confronti dei figli e di Per_1 Per_2 recatisi presso l'abitazione familiare per recuperare i propri effetti personali;
che in data 25.03.2023 ella aveva sporto un'altra denuncia nei confronti del coniuge, a seguito della ricezione di mail minatorie a lei indirizzata, contenenti minacce di morte ed ingiurie nei confronti suoi e della sua famiglia di origine;
che era sua intenzione di ritornare ad abitare nella casa coniugale, il cui contratto di locazione era ad ella intestato, al fine di consentire ai figli minori di continuare a vivere serenamente nella propria dimora abituale, vicini alle proprie rispettive scuole.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, sia in via urgente e provvisoria, sia in via definitiva, la pronuncia di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo a sè dei due figli minori, nonché un contributo al mantenimento dei minori a carico del non inferiore CP_1
ad € 600,00 (300,00 per ciascun figlio), oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie per costoro.
Disposta la comparizione delle parti in via urgente ex art. 473 bis 40 per l'udienza del 12.12.2023, compariva soltanto la ricorrente, mentre restava contumace il resistente, seppur regolarmente convenuto.
Veniva preliminarmente acquisita la denuncia sporta dal nei confronti della moglie del CP_1
21.10.2023, nella quale il resistente denunciava la ricorrente per essersi introdotta nella casa familiare in sua assenza, cambiando la serratura e non permettendogli il rientro nella abitazione.
Il difensore di parte ricorrente produceva copia di ulteriore denuncia sporta dalla ricorrente in data
12.10.2023, verso il resistente, in relazione a movimentazioni anomale su una poste pay evolution ad ella intestata, non nella sua disponibilità, e ulteriore denuncia del 2.11.2023, nella quale, oltre a riferire le varie aggressioni subite negli anni dal marito, deduceva di essere rientrata in casa nell'ottobre del 2023, mentre il era in ospedale e di aver trovato l'abitazione in condizioni CP_1 n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
igieniche disastrose, dopo che evidentemente si era consumato un “festino” a base di alcol e droghe, per cui aveva proceduto al cambio della serratura;
che il giorno seguente il era tornato presso CP_1
l'abitazione e resosi conto del cambio serratura, aveva cominciato a minacciarla di morte, utilizzando violenza verso la porta, sino all'arrivo dei carabinieri, i quali provvedevano a portare via il CP_1
Veniva poi ascoltata la ricorrente, la quale confermava di aver cambiato la serratura alla porta di casa il 20 ottobre del 2023, in quanto rientrata ivi insieme al figlio , per prendere medicine per lo Per_1
stesso che era ricoverato in ospedale, aveva rinvenuto la casa in estremo disordine, con CP_1
sporcizia e bottiglie di birra e resti di droghe a terra, ragione per la quale aveva proceduto al cambio della serratura;
riferiva che in seguito il aveva provato a far rientro a casa, ma lei glielo avea CP_1
impedito, considerate le sue condizioni psico-fisiche e il temperamento aggressivo e violento dello stesso;
riferiva di aver paura del coniuge, perché spesso, ubriaco, era stato pericoloso sia nei suoi confronti che nei confronti della prole, avendola anche picchiata in varie occasioni, pur non avendo ella mai denunciato;
riferiva altresì di pagare un canone di locazione di 600 euro mensili circa, di essere titolare di un piccolo negozio di ottica, senza dipendenti, dove non pagava canone in quanto di proprietà familiare, mentre il resistente aveva una ditta di portierato e sicurezza sul lavoro, senza dipendenti e guadagnava circa 3.000,00 euro mensili;
che il minore aveva una diagnosi di Per_2
disturbo dello spettro autistico e percepiva indennità di frequenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023, il Giudice relatore, alla luce delle dichiarazioni della ricorrente, stante la mancata costituzione del e viste le plurime denunce CP_1
proposte dalla stessa nei confronti del coniuge, per condotte maltrattanti poste in essere ai suoi danni, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo in via provvisoria e urgente l'affido super- esclusivo dei minori alla madre, con assegnazione a suo favore dell'abitazione familiare, diritto di visita paterno da svolgersi in modalità protetta presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali competenti per territorio, con avvio subordinato dai predetti SS alla effettiva e seria volontà manifestata dal di incontrare i figli;
obbligo a carico del a titolo di contributo nel mantenimento dei CP_1 CP_1
figli, di corrispondere un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo, ai sensi dell'art. 473 bis 42 cpc, l'audizione del figlio , all'udienza del Per_1
19.3.2024.
All'udienza del 19.03.2024 veniva ascoltato il minore il quale dichiarava di Persona_3
frequentare il IV anno del liceo delle scienze umane con ottimo profitto, di essere scout da circa dici anni e di frequentare da poco la palestra;
circa il rapporto fra i genitori dichiarava che spesso aveva assistito a litigi, per varie ragioni, legati al fatto che il padre aveva il vizio del bere e che la situazione era molto peggiorata dopo l'incidente all'anca avuto dal genitore, mentre guidava il motorino in stato di ebbrezza, in quanto da quel momento egli era divenuto sempre più irascibile;
che in casa si era n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
creata una situazione insostenibile, in quanto i genitori litigavano di continuo, e il padre era sempre ubriaco, tanto che lui e la madre avevano deciso di andarsene a casa di uno zio, portando con sé anche che il padre gli aveva lanciato delle bottiglie di birra addosso, quando era tornato a casa per Per_2
prendere i suoi effetti personali;
che egli si era recato con la madre, su richiesta telefonica del padre, presso l'abitazione familiare per prendere dei farmaci che gli servivano e in quella occasione aveva rinvenuto l'abitazione in condizione disastrose, ragione per la quale con la madre avevano cambiato la serratura, oltre a ripulire tutta la casa;
che il pomeriggio seguente il padre, uscito dall'ospedale, si era presentato a casa, ma aveva trovato la serratura cambiata e lui e la madre gli avevano impedito di entrare;
dichiarava di voler bene al padre, pur essendo consapevole che non era una persona stabile;
che in seguito al litigio in casa, egli si era anche recato a trovarlo in ospedale, trovandolo sobrio e interessato a lui e al fratello minore;
che le ultime volte che lo aveva visto gli aveva detto di aver sbagliato e di voler recuperare il rapporto con i figli;
che il padre con lui non era mai stato violento, ad eccezione dell'episodio del lancio della birra prima riferito, pur riconoscendo di sentirsi molto più sereno da quando egli non viveva più a casa con loro;
che il padre e la madre si erano sentiti telefonicamente alla fine di dicembre perché il padre voleva tornare insieme alla madre ma quest'ultima aveva rifiutato.
Veniva quindi nuovamente ascoltata la ricorrente, la quale confermava di aver sentito telefonicamente il padre dei suoi figli, di averlo sentito tranquillo e che lui le aveva chiesto scusa, chiedendole anche di ritornare insieme;
che lui le stava versando circa 200-300 euro mensili per i figli;
ammetteva di aver volontariamente omesso di riferire sia al resistente che ai figli del dispositivo del tribunale circa gli incontri protetti padre-minori, atteso che aveva piacere di vedere il padre liberamente, e Per_1
comunque di sentirlo a telefono, come stava facendo, mentre il figlio in ragione dell'autismo Per_2
di cui soffriva, si sarebbe agitato presso i SS;
che ultimamente ella stava sentendo telefonicamente il marito, che le chiedeva di incontrare i figli.
Disposto il sollecito del deposito della relazione del SS territoriale, all'udienza del 25.6.2024 la ricorrente riferiva di aver sentito recentemente il il quale aveva chiesto di parlare con i figli, CP_1
richiesta a cui lei aveva acconsentito, pur se il coniuge non le stava più corrispondendo nulla per il loro mantenimento.
All'udienza del 02.12.2024 veniva preliminarmente acquisita la relazione dei SS del CP_2
del 09.08.2024, i quali riferivano che era un bambino autistico ben seguito e curato,
[...] Per_2
che era apparso sereno e tranquillo e impegnato in una attività sportiva, mentre il maggiore Per_1
era un ragazzo educato e molto più maturo della sua età, con ottimi profitti scolastici;
in relazione al riferivano che non era stato possibile redigere la richiesta relazione socio-ambientale in CP_1
quanto quest'ultimo non aveva mai risposto alle loro telefonate e risulta senza fissa dimora. n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
Veniva quindi ascoltata la la quale dichiarava che la situazione appariva tranquilla e che il Pt_1
non stava più creando problemi, ad eccezione di un episodio in cui aveva dovuto chiamare CP_1
la polizia in quanto il marito si era presentato sotto casa ubriaco, chiedendo di vedere i figli e dicendo di volere rientrare a casa;
riferiva che i figli lo sentivano telefonicamente un paio di volte a settimana e che lei non si opponeva a che vedesse il padre alla sua presenza e in luogo pubblico;
riferiva Per_2
altresì che il padre non stava corrispondendo nulla per il mantenimento dei figli, ma che ogni tanto dava qualcosa a e che le denunce reciproche erano state archiviate. Per_1
All'esito il Giudice, raccolte le conclusioni delle parti, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc, al 24.3.2025, con concessione alle parti dei termini ivi previsti e all'udienza del 24.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi CP_3
regolarmente citato.
Nel merito la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dai gravi fatti accaduti, elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del figlio disabile Per_2
minorenne, l'istruttoria esperita e la documentazione versata in atti consentono di confermare l'affidamento super-esclusivo dello stesso alla madre, già disposto in via provvisoria dal Giudice relatore, nulla dovendosi statuire circa il regime di affido del figlio , divenuto nelle more del Per_1
giudizio maggiorenne.
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento. n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Ciò precisato, ritiene il Collegio che debba essere confermato l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, atteso che risulta dagli atti di causa che il è soggetto dedito Per_2 CP_1
all'alcool, che ha assunto durante gli ultimi anni della vita matrimoniale condotte aggressive nei confronti della moglie e dei figli, come confermato dal figlio durante la sua audizione;
Per_1
inoltre, allo stato attuale, il non vede i figli in maniera stabile da circa due anni, né ha contatti CP_1
telefonici con loro, non si interessa della loro vita ed è assente sia da un punto di vista affettivo che da quello economico, essendosi anche reso irreperibile agli stessi familiari e al Servizio sociale, ai fini della richiesta relazione socio-ambientale.
Dalle complessive risultanze discende, quindi, l'oggettiva carenza di competenze genitoriali del il quale ha dimostrato un persistente disinteresse sia morale che economico in relazione alla CP_1
crescita dei figli, né nulla di diverso costui ha dedotto o dimostrato nel presente giudizio, nel quale è rimasto contumace. n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi confermato l'affidamento super-esclusivo del minore Per_2
alla madre, con assegnazione a suo favore dell'abitazione coniugale sita in Napoli al Viale Colli Aminei
n.132.
Per quanto concerne le modalità di visita da parte del padre, appare opportuno, in ragione del vissuto di e del disturbo autistico di cui soffre, nonchè del protratto disinteresse paterno, che gli Per_2
incontri tra costui e il figlio avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di residenza del minore, subordinando gli incontri all'effettiva volontà del di voler incontrare il minore. Il potrà rivolgersi ai SS per una ripresa graduale degli CP_1 CP_1
incontri in ambiente protetto con il figlio, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, laddove il resistente si renda disponibile alla doverosa frequentazione del minore, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, comunque allo stato carente.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità.
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass.
7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, la ricorrente gestisce un piccolo negozio di ottica, mentre il è titolare di una ditta CP_1
individuale che si occupa di portierato.
Sulla scorta di tali elementi, in assenza di documentazione reddituale delle parti, e tenuto conto delle esigenze personali e di vita dei figli, può essere confermato a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1 n. 20540/2023 r.g.a.n.c.
autosufficiente, un assegno mensile di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie per costoro.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente contumace
P.Q.M.
- pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.;
- conferma l'affido super-esclusivo del minore alla madre, a cui assegna l'abitazione Per_2
coniugale sita in Napoli al Viale Colli Aminei n.132;
- disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare il minore, nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
- pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 500,00 CP_1
(250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1
autosufficiente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, purché concordate e debitamente documentate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.18, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio Anno
2009);
- condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.635,20 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott.ssa Giulia d'Alessandro) (Dott. Valeria Rosetti)