Ordinanza cautelare 8 aprile 2023
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2023, proposto da HA AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Cancelliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bergamo prot. n. P-BG/L/N/2020/106213 del 15.12.2022, nonché di ogni altro atto consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 12.8.2020, la signora MO IR, titolare dell’impresa B&W Garden, ha presentato istanza di emersione nel settore agricolo, ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, a favore del sig. AB HA.
2. Con comunicazione del 26.10.2022 ex art. 10 bis L. 241/90, la Prefettura di Bergamo ha comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, stante il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, riportante la seguente motivazione “ l’istante non ha prodotto alcuna documentazione comprovante un reddito 2019 sufficiente (almeno 210.000 euro) ai fini del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previsti dalla legge, considerato anche le numerose richieste inoltrate (7 istanze) ”.
3. Nelle osservazioni presentate in riscontro al preavviso di rigetto il sig. AB ha richiesto alla Prefettura il rilascio quantomeno di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o il subentro di un nuovo datore di lavoro.
4. Con decreto del 15 dicembre 2022 la Prefettura di Bergamo ha respinto la richiesta di emersione ed è stata altresì espressamente esclusa la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sia per l’incapienza reddituale già evidenziata nel preavviso di rigetto sia “ tenuto conto che la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura sufficiente indicata dalla legge, costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro. Considerato, inoltre, che la circolare ministeriale 4623 del 17/11/2020, ribadito in successive note, prevede una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno in presenza di rapporti di lavoro non sostenibili economicamente; appare evidente che, se l'intento del legislatore era quello di evitare denunce di rapporti fittizi, il reddito d'impresa deve essere sufficiente a retribuire i lavoratori. Non pare dunque possibile ritenere che la norma possa interpretarsi nel senso che sia sufficiente, come unica condizione per procedere con il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per subentro, la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto che asserisca di voler impiegare lavoratori stranieri; Atteso, pertanto, che quest'Ufficio ha vagliato attentamente la modalità di presentazione delle numerose istanze inoltrate dalla SI.ra IR, procedendo alla consultazione delle banche dati in uso, e appurando che la società "B&W Garden di IR MO" ha iniziato l'attività il 15/02/2016 ed è cessata il 13/01/2022 senza mai depositare alcun bilancio; Rilevata, altresì, l'assenza di elementi significativi che possano dimostrare l'instaurazione di un reale rapporto di lavoro tra la SI.ra IR ed il lavoratore sopra identificato ”.
5. Con il ricorso in epigrafe il sig. HA AB ha impugnato il provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese.
7. Con ordinanza n. 150 del 6 aprile 2023 questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris .
8. Nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà di cui all’art. 73 c.p.a..
9. All’udienza pubblica del 14 maggio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria: il rapporto di lavoro da sanare non era fittizio, come dimostrerebbero il pagamento dei contributi fiscali e previdenziali e del contributo forfettario per la sanatoria; gli impedimenti alla regolarizzazione sarebbero imputabili esclusivamente al datore di lavoro e pertanto non potrebbero andare a discapito del lavoratore, al quale dovrebbe essere quanto meno rilasciato un permesso di soggiorno in attesa occupazione, ciò sulla base della disposizione di cui all'art. 5, co.11 bis del d.lgs. 109 del 2012, nonché della Circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020.
12. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge (art. 3 L. 241/90) per mancanza o insufficienza della motivazione, eccesso di potere per illogicità, mancata ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria, arbitrarietà, genericità: a suo avviso, in ipotesi di più domande di emersione da parte di uno stesso datore di lavoro la valutazione della sussistenza di un reddito adeguata andrebbe fatta caso per caso; l’art. 9 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020, nel prevedere un limite minimo di reddito pari ad euro 30.000,00 non impone necessariamente di moltiplicare tale importo per il numero delle istanze presentate, potendo la capacità economica del datore di lavoro essere desunta da altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi, tra cui anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (ad esempio, un assegno di invalidità); inoltre, prosegue il ricorso, qualora il reddito non risulti congruo rispetto al numero di assunzioni dichiarate, l’Amministrazione avrebbe la facoltà di ammetterne solo un determinato numero, in base all’ordine cronologico d’invio.
13. I due motivi di censura, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, dovendosi confermare la decisione assunta in sede cautelare.
14. L’art. 103, comma 6, del D.L. n. 34 del 2020 demanda ad un successivo decreto interministeriale la fissazione dei limiti di reddito richiesti in capo al datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto. L’art. 9 del DM 27 maggio 2020, rubricato “ requisiti reddituali del datore di lavoro ”, al comma 1 prevede che “ l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2 ”; il successivo comma 4 stabilisce i criteri di calcolo del requisito reddituale per il caso di istanze presentate per più lavoratori, prevedendo altresì che “ nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui .”
15. La sussistenza di adeguati requisiti reddituali in capo al datore di lavoro costituisce condizione indispensabile alla positiva conclusione della procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, in quanto garantisce la serietà dell’impegno assunto, la non fittizietà del rapporto di lavoro e la possibilità della parte datoriale di soddisfare tutti gli oneri economici connessi all’assunzione, ivi incluso il rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi.
16. Nel caso di specie tali requisiti difettano in capo al datore di lavoro, posto che, come risulta dal parere reso dall’ITL, l’impresa non possiede un reddito adeguato e sufficiente a sostenere gli oneri connessi all’assunzione di ben 7 lavoratori.
17. Dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione emergono invero elementi sintomatici della mancanza di solidità dell’impresa e della effettiva serietà della richiesta di regolarizzazione, considerate l’omessa presentazione dei bilanci dall’inizio dell’attività sino alla sua cessazione oltre che l’irreperibilità della sua legale rappresentante.
18. Di ciò peraltro dà atto lo stesso ricorrente nel ricorso, laddove afferma che “ Nel caso in esame, la signora MO IR non solo non ha prodotto la documentazione richiesta, al fine di comprovare un reddito sufficiente ai fini del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previsti dalla legge (oltre ad aver inoltrato ben sette istanze), ma si è resa anche irrintracciabile, in quanto l'indirizzo dalla stressa fornito “risulta sconosciuto” (cfr. pec di codesto Ufficio allo scrivente legale del 24 ottobre 2022 )”.
19. Tali elementi hanno ragionevolmente fondato la valutazione di fittizietà del rapporto e della strumentalità della domanda di emersione, che non risulta smentita da evidenze contrarie: al riguardo, il ricorrente si è limitato a sostenere che il rapporto di lavoro non sarebbe fittizio e che ciò sarebbe comprovato dall’avvenuto versamento dei contributi fiscali e previdenziali da parte dell’impresa, oltre che dal versamento del contributo forfettario.
20. Tuttavia, non vi è prova, né il ricorrente l’ha fornita, che il datore di lavoro abbia corrisposto tali contributi, mentre per quanto concerne il versamento del contributo forfettario va rilevato che tale versamento, di importo comunque non esorbitante, viene eseguito solo per soddisfare un requisito imprescindibile per il buon fine della procedura di emersione, non essendo idoneo di per sé a sopperire all’insufficienza dei dati reddituali né ad escludere la fittizietà del rapporto di lavoro.
21. Inoltre, la possibilità di procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sulla base dell’invocato criterio di cui all’art. 9 del DM 27.5.2020, in forza del quale, ad avviso del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere le domande di emersione in base all’ordine cronologico di invio, è nella specie preclusa a monte in ragione della fittizietà del rapporto e della strumentalità della domanda di emersione, per come sin qui evidenziato.
22. Neppure, infine, poteva essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, ex multis n. 2472 dell’8.3.2023) e di questa Sezione (cfr. n. 4863 dell’1.5.2024) ha precisato che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza di un'istanza di emersione astrattamente accoglibile, in presenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento.
Analogamente, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 209 del 24.11.2023, ha rilevato che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è “ escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa…Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare ”.
23. Nel caso di specie la procedura di emersione ha avuto esito negativo proprio per la carenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della domanda, considerate la carenza della capacità economica del datore del lavoro e la fittizietà del rapporto, sicchè correttamente la Prefettura ha negato il rilascio del permesso per attesa occupazione.
24. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, e le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di giudizio, che si liquidano nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO