Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5689/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/08/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5689/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1971;
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/12/1975, entrambi con il patrocinio dell'avv. CONFALONIERI CRISTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in Cesano Maderno (MB), data 28.1.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2006, numero
4, Parte I, Ufficio 1 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Cesano Maderno (MB), l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le condizioni concordate tra i coniugi con riguardo, in particolare, alle figlie, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa famigliare e alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali nei modi e nei termini di cui al ricorso introduttivo e per come saranno decisi nel procedimento di separazione
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
“• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• il signor eperirà entro il 30.10.2024 altra soluzione abitativa e lascerà la casa coniugale Parte_1 di proprietà della RA alla quale resterà assegnata;
Parte_2
• una volta reperita la nuova abitazione, il signor provvederà, entro il mese successivo, a Parte_1 prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
• i coniugi provvederanno, di comune accordo, a dividere tra loro l'arredo e gli oggetti acquistati in comunione;
• quanto alla figlia , minorenne, studente, i coniugi chiedono sia disposto l'affido condiviso;
i genitori Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La collocazione della minore sarà prevalentemente presso la casa della madre con la seguente Per_1 regolamentazione:
- precisato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza limitazione alcuna salvo congruo preavviso alla madre e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici / ludici della minore e tenuto conto della sua volontà, lo stesso potrà tenerla con sé a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica quando provvederà ad accompagnarla presso la casa della madre;
- durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano ed il padre potrà tenere con sé la figlia 5 giorni anche non consecutivi;
- durante le feste di Pasqua la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
- eventuali ponti o altre festività saranno divisi equamente tra i genitori;
Per_
- durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé per un periodo di 7 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• La figlia ha già espresso la volontà di restare, al momento, presso la casa della madre;
Per_2
• il signor orrisponderà la somma di €.250,00= per ciascuna figlia (pari a complessivi Parte_1
€.500,00=) a titolo di concorso nel loro mantenimento non essendo, al momento, la maggiore ancora Per_2 autosufficiente. Dette somme, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal deposito del presente ricorso, dovranno essere versate, dal momento in cui il padre lascerà la casa coniugale, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno allo stesso comunicate dalla RA . Il padre, inoltre, contribuirà, nella misura del 50%, alle spese Parte_2 straordinarie delle figlie previamente concordate tra i coniugi (a mero titolo esemplificativo, spese mediche non assistite dal SSN, dentistiche, libri di testo, scolastiche relative alla frequentazione di spese pubbliche, gite di studio, ripetizioni, ricreative e sportive, ludiche, etc…) salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie ex lege, fatta salva l'esibizione dei relativi documenti e delle pezze giustificative;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a domandare l'uno nei confronti dell'altro somme a titolo di contributo al proprio mantenimento;
• quanto all'autovettura Citroen C4 gran Picasso, tg. EX879DB (doc. 4 e), intestata alla RA
resterà in uso esclusivo alla stessa mentre l'auto Toyota Yaris, tg. FD059YW (doc. 5 Parte_2
e), intestata al signor esterà in uso esclusivo allo stesso;
Parte_1
• il saldo attivo del conto corrente bancario cointestato n. 000000002036 acceso presso Banco BPM, filiale di Seregno (MB), verrà diviso in parte uguali tra i coniugi i quali provvederanno ad aprire un conto corrente personale (eventualmente modificando anche l'intestazione di quello già esistente);
• i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi documenti per l'espatrio anche per la minore
.” Per_1
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie (28.04.2005) e (17.08.2009); e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 28/08/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Cesano Maderno (MB) in data 28/01/2006 (atto n. 4, Parte I, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Cesano Maderno (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesano Maderno (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona