Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.3277/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Acireale Piazza Duomo n.23, elettivamente domiciliata in Acireale Corso Sicilia n. 33, presso lo studio presso lo studio dell'Avv. MANCIAGLI NUNZIO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
, (c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale pro tempore, con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, elettivamente domiciliata in CP_1
via Gabriele D'Annunzio n.24, presso lo studio dell'Avv. Giulia Longombardo, che la CP_1
rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.2.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2021, la società ha chiesto il risarcimento Parte_1 per i danni subiti all'immobile di sua proprietà, sito in Acireale Piazza Duomo n. 23, laddove svolge un'attività di vendita di abbigliamento e merceria, cagionati dallo stato di vetustà dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua potabile dell'immobile confinante al civico n.25 di proprietà dell' CP_2
.
[...]
1
al n.r.g.11457/2019 del Tribunale di Catania, acquisito agli atti del presente giudizio.
Dall'esame della relazione di CTU depositata nel giudizio di ATP in data 20.2.2020, emergono le condizioni di un tratto di impianto idrico di adduzione dell'acqua potabile (foto n. 2.3), nonché le condizioni in cui versava la parete perimetrale dello stesso locale (foto n. 4.5) ed ancora che la detta parete separa di fatto il locale di proprietà della dai locali della Controparte_1
società (vedi pag. 3 rel.ATP). Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il tratto Pt_1
Cont iniziale e visibile dell'impianto di adduzione dell'acqua potabile dell'immobile di proprietà dell' risultava totalmente corroso. Con riferimento all'immobile della società attrice, la parete a piano terra,
Cont interessata dalle infiltrazioni di umidità e contigua alla proprietà dell' risultava essere già stata ripristinata;
al piano interrato il soffitto era stato ripristinato, mentre le pareti erano state ricoperte da lastre di cartongesso per coprire la vasta umidità esistente.
Il consulente ha dunque rinvenuto la presenza di ammaloramenti nelle zone che erano state ripristinate
(parete a piano terra e soffitto del locale al piano interrato), sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) le zone ammalorate, denunciate da parte ricorrente e poi ripristinate, sono compatibili con il propagarsi delle infiltrazioni di umidità provenienti dalla bottega di proprietà dell
[...]
attigua ai locali gestiti dalla b) i danni ed i conseguenti lavori Controparte_1 Parte_1
per il ripristino delle parti danneggiate, possono essere valutati attraverso le fotografie prodotte da parte ricorrente nella perizia tecnica di parte.
Dunque, alla luce dell'accertamento tecnico preventivo svolto all'epoca dei fatti, le cause delle infiltrazioni di umidità, riscontrate nei locali commerciali gestiti dalla secondo quanto Parte_1 concluso dal CTU, erano “presuntivamente […] da addebitare allo stato di vetustà dell'impianto idrico di adduzione della bottega ubicata in Piazza Duomo n. 26 (di proprietà della
[...]
) e contigua ai locali gestiti dalla . Il CTU ha quantificato i Controparte_1 Parte_1
danni per il ripristino dell'immobile attoreo in euro 4.473,97.
In tale sede, l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella veste di custode dell'immobile, domandando il risarcimento per i danni quantificati in euro 4.473,97, oltre alle spese giudiziali e a quelle dell'accertamento tecnico preventivo determinate in euro 4.064,31, di cui euro 2.156,96 per costo della consulenza tecnica ed euro 1.907,35 per spese legali sostenute per il giudizio di ATP. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento per il danneggiamento dei capi di abbigliamento ivi esistenti e per il mancato utilizzo dello spazio interessato dalle infiltrazioni, quantificandolo, in via equitativa in euro 2.461,69.
2 L si è costituita, con comparsa depositata in data 24.6.2021, eccependo in primo luogo, CP_2
la decadenza di cui all'art. 669 octies c.p.c. (per avere l'attore instaurato il giudizio oltre il termine di
60 giorni dall'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo), con conseguente ritenuta inutilizzabilità dei risultati dell'ATP nel presente giudizio. In secondo luogo, la parte convenuta ha opposto in compensazione, al danno quantificato dal CTU (incontestato nell'an e nel quantum), un controcredito vantato nei confronti conduttori dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni e, nello stesso tempo, soci al 50% della (tali e ). Infine, ha Parte_1 Persona_1 Persona_2
sostenuto che i danni patiti dall'attrice non sarebbero imputabili al proprietario, ma all'omessa vigilanza sul bene da parte degli stessi soci della società attrice che, nella qualità conduttori dell'immobile, avrebbero concorso a causare il danno medesimo.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, si rileva la tardiva costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente ante D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con conseguente decadenza del convenuto ex art. 167 c.p.c. dalla facoltà di sollevare l'eccezione in senso stretto di compensazione formulata in comparsa. Cont Ciò posto, occorre rilevare che l' si è costituita oltre il suddetto termine – con memoria depositata in data 24.6.2021 (avuto riguardo alla data fissata in citazione per il 24.6.2021, differita d'ufficio al
29.6.2021 e poi successivamente differita con decreto del 25.6.2021, ossia emesso successivamente alla tardiva costituzione del convenuto in data 24.6.21, per impedimento del G.I.).
Pertanto, è inammissibile e tardiva l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, proposta oltre il termine di decadenza dell'art. 167
c.p.c.
E' poi infondata l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto (secondo la quale il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto entro il termine di giorni 60 dalla conclusione del giudizio di ATP), nonché la deduzione secondo la quale le risultanze dell'ATP non potrebbero più essere utilizzate in questo giudizio.
L'art. 669 octies c.p.c. prevede che “L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito”. Tale norma, tuttavia, si riferisce soltanto ai provvedimenti cautelari di natura conservativa, i quali mirano ad evitare che la durata del processo di cognizione renda infruttuosa la sentenza di merito.
Sul punto, si osserva come l'ATP costituisca un procedimento a sé stante, di istruzione preventiva,
3 tramite il quale viene anticipata l'acquisizione di elementi probatori tecnici utili ad un eventuale futuro giudizio, sia per ragioni di urgenza, sia per promuovere la conciliazione tra le parti, senza che sia necessario o previsto che il successivo giudizio di merito venga introdotto a pena di decadenza entro un termine.
L'istruzione preventiva, dunque, è funzionale all'istruzione probatoria. Attesa la peculiare natura, le modalità per la richiesta di assunzione preventiva delle prove risulta regolata dagli artt. 693 e ss. c.p.c. che offrono una disciplina procedimentale autonoma rispetto a quella offerta dagli artt. 669 bis e ss.
c.p.c. per i provvedimenti cautelari in generale.
Di quest'ultima, dunque, è applicabile ai procedimenti in esame soltanto l'art. 669 septies c.p.c. con riguardo al rigetto dell'istanza (669 quaterdecies) e – a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n.144/2008 e n. 26/2010 – l'art. 669 terdecies c.p.c., con riguardo alla proponibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto, e l'art. 669 quinquies c.p.c.
Trattandosi di un istituto che persegue una finalità diversa dai provvedimenti cautelari conservativi, dunque, l'a.t.p. non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 669 octies co.1 c.p.c.
Procedendo con l'esame del merito, la fattispecie concreta va inquadrata giuridicamente nell'art 2051
c.c., ossia ad una ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario custode. Perché essa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito (Cass. n. 18496/2013). Una volta fornita tale prova, grava sul custode convenuto dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità.
Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra richiamati, affermando che “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. n.11152/2023).
E ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del
4 caso fortuito, inteso come fattore che , in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'1227 comma 1 c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 26013/2023).
Tanto premesso, in sede di ATP , il consulente ha individuato nella vetustà dell'impianto idrico di Cont adduzione dell'immobile di proprietà dell' la causa delle infiltrazioni di umidità che hanno danneggiato i locali utilizzati dall'attrice, affermando, “che le cause delle infiltrazioni di umidità, riscontrate nei locali commerciali gestiti dalla presuntivamente sono da addebitare Parte_1
allo stato di vetustà dell'impianto idrico di adduzione della bottega ubicata in Piazza Duomo n. 26 (di proprietà della ) e contigua ai locali gestiti dalla Controparte_1 Parte_1
[...]
Quanto emerso dall'accertamento tecnico preventivo non è stato contestato dalla parte convenuta.
A tal proposito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato le proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri e ciò perché nel vigente ordinamento non sussiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte” (cfr. Cass. civ., sez. III,
19 agosto 2009, n. 18399; Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ., sez. III, 14 marzo
2006, n. 5488; Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2004, n. 20916). Cont L inoltre, ha incentrato le sue difese di merito su fatti – come l'omessa vigilanza sul bene ad opera del conduttore – che non smentiscono la ricostruzione della vicenda come emersa dall'accertamento tecnico preventivo, ma che sono, anzi, logicamente incompatibili con il disconoscimento della stessa.
Pertanto, sulla base del principio di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata l'esistenza di un Cont legame eziologico tra l'immobile di proprietà dell' e le infiltrazioni constatate, nonché la quantificazione dei danni come operata dal consulente.
La convenuta, pur non avversando le risultanze dell'ATP, ha sostenuto che il danno sarebbe addebitabile in tutto o in parte all'omessa vigilanza del conduttore dell'immobile sito al civico 23, soggetto estraneo al giudizio (non chiamato in causa, stante peraltro la decadenza della parte convenuta
5 dalla facoltà di chiamare in causa terzi).
Invero, nel caso di responsabilità da cosa in custodia, l'omessa vigilanza del conduttore o il suo silenzio su eventuali vizi della cosa non integrano ipotesi di caso fortuito tali da recidere il legame causale fra il danno e la res che lo ha originato.
Peraltro, nel caso di specie, le allegazioni fornite dalla convenuta sulle condotte dei conduttori risultano genericamente allegate e non provate, non potendo, dunque, dirsi dimostrata in alcun modo l'esistenza di un fattore interruttivo del nesso causale.
In ordine al quantum, la parte convenuta non ha contestato l'ammontare dei danni quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo, si deve ritenere provato il pregiudizio all'immobile dell'attrice e stimato dal consulente nella misura di euro 4.474,00.
Con riferimento al danno alla merce (sub. specie di vestiario stoccato nel locale) e al danno per il mancato utilizzo dell'immobile, si deve osservare, che, affinché operino le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. l'onere di puntuale e specifica contestazione si impone solo in presenza di allegazione di un fatto specifico (Cfr. Cass., 11 luglio 2007, n. 15486; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353).
Ciò posto, si osserva che le suddette pretese risarcitorie non sono state oggetto di accertamento dell'ATP e la società non ha allegato in maniera precisa la quantità, la qualità e il valore dei vestiti che sarebbero stati danneggiati dalle infiltrazioni di umidità, né ha indicato i periodi in cui l'immobile sarebbe stato inutilizzabile. Inoltre, l'attrice richiede il danno non meglio individuato “per la riduzione dello spazio di vendita a seguito della collocazione dei pannelli in cartongesso quantificato in €
2.461,69, anche in via equitativa”.
Sul punto la domanda è assolutamente generica e sfornita di prova.
In questo caso, pertanto, il principio di non contestazione non opera, in assenza di allegazioni specifiche in ordine al danno conseguenza subito, per il mancato adempimento dell'onere probatorio e di allegazione gravante sul danneggiato, non essendo esigibile che il convenuto contesti dei fatti affermati del tutto genericamente dall'attore.
Del pari, il danno alla merce richiesto dall'attrice non può essere determinato in via equitativa, in quanto il criterio dell'equità ex art. 1226 c.c. non può supplire alla mancanza di allegazione e prova di cui è onerato il danneggiato. La prova per testi formulata dalla parte attrice non ammessa non risulta rilevante a tal fine proprio per la genericità degli articolati di prova formulati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea deve essere dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della convenuta per i danni patiti all'immobile della società attrice con condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di euro 4.474,00, oltre
6 interessi (come richiesto dalla parte attrice) a decorrere dalla data del deposito della CTU nel procedimento di ATP (20.2.2020).
Vanno altresì riconosciute le spese del giudizio di ATP. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n.
1690 del 2000).
In particolare, va disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio di ATP pari ad euro 2.156,96 per compenso del CTU, e delle spese di lite quantificate ex d.m.55/14 e succ. modif., in base al valore effettivo stimato, applicando i parametri medi, per tutte le tre fasi dell'ATP, in euro 846,00 per compensi, in €291,06 per spese vive, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.55/14 e succ. mod., come in dispositivo, in base al valore della lite determinato sulla scorta del criterio del decisum, applicando i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria, e i parametri minimi per la fase istruttoria tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta e della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta la responsabilità della convenuta per i danni descritti in parte motiva, la condanna, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento, in favore di della somma di euro 4.474,00, Parte_1
oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, delle spese del giudizio di ATP pari ad euro
2.156,96 per spese di CTU ed euro 846,00 per compensi, oltre spese vive pari ad €291,06, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €2.127,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Luca Nicolo.
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