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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle cause riunite iscritte ai nn. 534/2023 - 8519/2022 – 3126/2022 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
[...]
(avv.ti PACCHIANA PARRAVICINI -PONZONE) RICORRENTI
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito ed accertamento negativo della pretesa contributiva
Premesso in fatto:
in data 21.12.2021 l' sulla base di quanto emerso in sede ispettiva (verbale CP_1
ITL n. TO00001/2021-485-01), notificava a avviso bonario n. Parte_1
8106.20/12/2021.0240028, esigendo il pagamento di € 3.170,00 a titolo di contributi non versati ed accessori di legge;
attraverso due separati ricorsi (iscritte al RGL ai nn. 3126/2022 e 8519/2022), chiedeva l'accertamento negativo delle pretese avanzate dall' a Parte_1 CP_1 titolo di contributi evasi e sanzioni accessorie (convenendo nella prima causa il solo Ente, nella seconda causa anche i soci e Parte_1 [...]
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro); Pt_1
con successivo ricorso (causa RGL n. 534/2023) Parte_1 Parte_1
e proponevano opposizione (anche nei confronti di
[...] Parte_1
e di all'avviso di addebito n. 410 CP_3 Controparte_4
2022 00134763 08 000, con il quale l' aveva intimato loro il pagamento di € CP_1
11.989,00 a titolo di contributi evasi e sanzioni accessorie;
si costituivano in giudizio l' e (nella sola causa RG 534/2023) l'I.T.L.; CP_1 all'udienza del 16/5/2023 le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, previa dichiarazione di contumacia di e rinunzia dei ricorrenti alla domanda nei Controparte_4 confronti di CP_3
in data 05/07/2023 i ricorrenti depositavano formale atto di rinuncia alle domande proposte nei confronti del solo I.T.L., la quale all'udienza del
14/11/2023 per mezzo dei propri procuratori accettava la rinunzia;
il Giudice dichiarava, così, estinto il rapporto processuale fra i ricorrenti ed I.T.L., ponendo a carico dei primi le relative spese di lite, nella misura concordata dalle parti;
in corso di causa il Giudice, al fine di agevolare una ventilata soluzione
2 conciliativa, invitava l' al ricalcolo delle sanzioni come omissione (art. 116, CP_1 comma 8, lett. a, l. n. 388/2000), anziché come evasione (art. 116, comma 8, lett.
b, l. n. 388/2000);
all'udienza del 14/11/2023 le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio al fine di consentire alla società di concordare un pagamento rateizzato con l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
quest'ultima concedeva la rateazione per l'intero importo oggetto della cartella (senza operare, quindi, alcuna riduzione delle sanzioni per effetto della riqualificazione delle stesse ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, l.
n. 388/2000);
in data 28/03/2024 i ricorrenti depositavano copia del provvedimento con cui delle Entrate – Riscossione aveva concesso loro la rateazione per l'intero CP_4 importo, e la copia contabile attestante il versamento della prima rata;
in data 25/10/2024, richiedeva la rateazione degli importi di cui Parte_1 all'avviso bonario n. 8106.20/12/2021.0240028;
con memoria autorizzata del 30/10/2024, i ricorrenti preannunciavano l'intendimento di rinunziare, nei confronti dell' alle (sole) domande volte CP_1 ad accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa contributiva di € 2.533,13 contenuta nell'avviso bonario n.
8106.20/12/2021.0240028 (oggetto del ricorso RGL n. 534/2023) e della pretesa contributiva di € 8.647,01 contenuta nell'avviso di addebito n. 410 2022
00134763 08 000 (ricorsi RGL n. 8519/2022 ed RGL n. 3126/2022); rinunzia
(parziale) effettivamente formalizzata con atto notificato all' in data CP_1
11/12/2024;
all'udienza del 17/11/2024, preso atto dell'accettazione dell' alla rinuncia CP_1 parziale, le parti discutevano il ricorso in punto sanzioni e spese;
con successive note autorizzate, parte ricorrente prendeva specifica posizione sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' nelle cause RG nn. 534/2023 e CP_1
8519/2022.
Ritenuto:
3 non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adìto.
L'art 444, c. 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”;
quanto alla causa RG 534/2023, la sede che ha emesso l'Avviso di addebito CP_1 opposto è quella di Collegno, per cui il Tribunale competente è stato correttamente individuato in quello di Torino;
quanto alle cause di accertamento negativo dei crediti (RG nn. 8519/2022 e CP_1
3126/2022), non appare decisivo, nel senso auspicato dall'Ente, il precedente di legittimità invocato (Cass., Ordinanza 9.9.2016 n. 17910), poiché nella presente fattispecie - diversamente da quella presa in esame dalla S. C. in sede di regolamento di competenza - gli ispettori hanno ritenuto CP_1 Pt_1 inadempiente rispetto ad un obbligo contributivo diretto, sul presupposto che l'appalto affidato alla non fosse genuino;
di conseguenza, non è Parte_2 competente il Tribunale di Roma (città nella quale ha sede l'ufficio che CP_1 gestiva gli obblighi contributivi della società , bensì quello del luogo Parte_2
(Torino) in cui ha sede l'ufficio che ha proceduto agli accertamenti nei CP_1 confronti di FRAIS s.r.l.1;
per effetto della rinunzia alle relative domande, è cessata la materia del contendere in merito alle pretese contributiva dell' nei confronti di CP_1 Pt_1
e dei soci solidalmente responsabili, oggetto dell'avviso bonario e dell'Avviso
[...] di addebito impugnati ed opposti nei presenti giudizi riuniti;
permane controversia soltanto con riguardo alla natura delle sanzioni accessorie applicate dall' sul presupposto che si sia verificata, nel caso di specie, una CP_1
4 ipotesi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b, l. n. 388/2000), anziché di mera omissione (art. 116, comma 8, lett. a, l. n. 388/2000);
le domande dei ricorrenti, volte alla rideterminazione delle sanzioni, sono tuttavia inammissibili, in quanto non contenute nei ricorsi introduttivi dei tre giudizi riuniti (in cui si rinviene soltanto una generica contestazione delle sanzioni elevate dall' senza alcun riferimento al regime sanzionatorio applicato), e CP_1 neppure autorizzate dal giudice, in corso di causa, ai sensi dell'art. 420 c. 1 ult. periodo c.p.c.;
va detto, peraltro, che l'intervenuta rinuncia alle domande volte a dichiarare ed accertare o infondatezza della pretesa contributiva dell' contenute CP_1 nell'avviso bonario e nell'Avviso di addebito opposti, implicherebbe comunque il riconoscimento dei presupposti fattuali accertati dagli ispettori ovvero CP_1 dell'esistenza di plurimi rapporti di lavori intercorsi direttamente tra la Pt_1 ed una serie di lavoratori assunti dalla pseudo-appaltatrice rebus
[...] Parte_2 sic stantibus, non ci si trova al cospetto di una mera omissione contributiva ai sensi dell'art. 116 c. 8, lett. a), d. lgs 388/2000 (che ricorre solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto meno di quanto dallo stesso dovuto in base alle denunce mensili presentate), bensì della più grave fattispecie dell'evasione (art. 116 c. 8, lett. b), d. lgs 388/2000), che “ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili” (Cass. n. 24536/2015; n. 10427/2018);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle singole cause riunite (due sole delle quali comuni a tutti i ricorrenti) ed in conformità ai parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
5 dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti volta alla rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. a), d. lgs 388/2000;
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese processuali relative alla causa RGL. 3126/2022, che liquida in € 1.769,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge;
dichiari tenuti e condanna e Parte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento, in solido fra loro ed in favore dell' delle spese processuali CP_1 relative alle cause RGL. nn. 534/2023 e 8519/2022, che liquida in € 6.580,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella causa per Regolamento di Competenza decisa dalla S. C. con ordinanza 17910/2016, la parte ricorrente - nella sua qualità di committente di un appalto di servizi nei confronti di una Cooperativa - era stata dall' chiamata a CP_1 rispondere in via solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le somme dovute a titolo di maggiori contributi previdenziali e sanzioni civili inerenti alcune posizioni lavorative coinvolte nell'esecuzione dell'appalto. Analoghe considerazioni valgono per Cass., ordinanza n. 18997/2022
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle cause riunite iscritte ai nn. 534/2023 - 8519/2022 – 3126/2022 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
[...]
(avv.ti PACCHIANA PARRAVICINI -PONZONE) RICORRENTI
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Opposizione ad Avviso di addebito ed accertamento negativo della pretesa contributiva
Premesso in fatto:
in data 21.12.2021 l' sulla base di quanto emerso in sede ispettiva (verbale CP_1
ITL n. TO00001/2021-485-01), notificava a avviso bonario n. Parte_1
8106.20/12/2021.0240028, esigendo il pagamento di € 3.170,00 a titolo di contributi non versati ed accessori di legge;
attraverso due separati ricorsi (iscritte al RGL ai nn. 3126/2022 e 8519/2022), chiedeva l'accertamento negativo delle pretese avanzate dall' a Parte_1 CP_1 titolo di contributi evasi e sanzioni accessorie (convenendo nella prima causa il solo Ente, nella seconda causa anche i soci e Parte_1 [...]
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro); Pt_1
con successivo ricorso (causa RGL n. 534/2023) Parte_1 Parte_1
e proponevano opposizione (anche nei confronti di
[...] Parte_1
e di all'avviso di addebito n. 410 CP_3 Controparte_4
2022 00134763 08 000, con il quale l' aveva intimato loro il pagamento di € CP_1
11.989,00 a titolo di contributi evasi e sanzioni accessorie;
si costituivano in giudizio l' e (nella sola causa RG 534/2023) l'I.T.L.; CP_1 all'udienza del 16/5/2023 le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, previa dichiarazione di contumacia di e rinunzia dei ricorrenti alla domanda nei Controparte_4 confronti di CP_3
in data 05/07/2023 i ricorrenti depositavano formale atto di rinuncia alle domande proposte nei confronti del solo I.T.L., la quale all'udienza del
14/11/2023 per mezzo dei propri procuratori accettava la rinunzia;
il Giudice dichiarava, così, estinto il rapporto processuale fra i ricorrenti ed I.T.L., ponendo a carico dei primi le relative spese di lite, nella misura concordata dalle parti;
in corso di causa il Giudice, al fine di agevolare una ventilata soluzione
2 conciliativa, invitava l' al ricalcolo delle sanzioni come omissione (art. 116, CP_1 comma 8, lett. a, l. n. 388/2000), anziché come evasione (art. 116, comma 8, lett.
b, l. n. 388/2000);
all'udienza del 14/11/2023 le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio al fine di consentire alla società di concordare un pagamento rateizzato con l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione;
quest'ultima concedeva la rateazione per l'intero importo oggetto della cartella (senza operare, quindi, alcuna riduzione delle sanzioni per effetto della riqualificazione delle stesse ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, l.
n. 388/2000);
in data 28/03/2024 i ricorrenti depositavano copia del provvedimento con cui delle Entrate – Riscossione aveva concesso loro la rateazione per l'intero CP_4 importo, e la copia contabile attestante il versamento della prima rata;
in data 25/10/2024, richiedeva la rateazione degli importi di cui Parte_1 all'avviso bonario n. 8106.20/12/2021.0240028;
con memoria autorizzata del 30/10/2024, i ricorrenti preannunciavano l'intendimento di rinunziare, nei confronti dell' alle (sole) domande volte CP_1 ad accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa contributiva di € 2.533,13 contenuta nell'avviso bonario n.
8106.20/12/2021.0240028 (oggetto del ricorso RGL n. 534/2023) e della pretesa contributiva di € 8.647,01 contenuta nell'avviso di addebito n. 410 2022
00134763 08 000 (ricorsi RGL n. 8519/2022 ed RGL n. 3126/2022); rinunzia
(parziale) effettivamente formalizzata con atto notificato all' in data CP_1
11/12/2024;
all'udienza del 17/11/2024, preso atto dell'accettazione dell' alla rinuncia CP_1 parziale, le parti discutevano il ricorso in punto sanzioni e spese;
con successive note autorizzate, parte ricorrente prendeva specifica posizione sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' nelle cause RG nn. 534/2023 e CP_1
8519/2022.
Ritenuto:
3 non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adìto.
L'art 444, c. 3, c.p.c. prevede che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”;
quanto alla causa RG 534/2023, la sede che ha emesso l'Avviso di addebito CP_1 opposto è quella di Collegno, per cui il Tribunale competente è stato correttamente individuato in quello di Torino;
quanto alle cause di accertamento negativo dei crediti (RG nn. 8519/2022 e CP_1
3126/2022), non appare decisivo, nel senso auspicato dall'Ente, il precedente di legittimità invocato (Cass., Ordinanza 9.9.2016 n. 17910), poiché nella presente fattispecie - diversamente da quella presa in esame dalla S. C. in sede di regolamento di competenza - gli ispettori hanno ritenuto CP_1 Pt_1 inadempiente rispetto ad un obbligo contributivo diretto, sul presupposto che l'appalto affidato alla non fosse genuino;
di conseguenza, non è Parte_2 competente il Tribunale di Roma (città nella quale ha sede l'ufficio che CP_1 gestiva gli obblighi contributivi della società , bensì quello del luogo Parte_2
(Torino) in cui ha sede l'ufficio che ha proceduto agli accertamenti nei CP_1 confronti di FRAIS s.r.l.1;
per effetto della rinunzia alle relative domande, è cessata la materia del contendere in merito alle pretese contributiva dell' nei confronti di CP_1 Pt_1
e dei soci solidalmente responsabili, oggetto dell'avviso bonario e dell'Avviso
[...] di addebito impugnati ed opposti nei presenti giudizi riuniti;
permane controversia soltanto con riguardo alla natura delle sanzioni accessorie applicate dall' sul presupposto che si sia verificata, nel caso di specie, una CP_1
4 ipotesi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b, l. n. 388/2000), anziché di mera omissione (art. 116, comma 8, lett. a, l. n. 388/2000);
le domande dei ricorrenti, volte alla rideterminazione delle sanzioni, sono tuttavia inammissibili, in quanto non contenute nei ricorsi introduttivi dei tre giudizi riuniti (in cui si rinviene soltanto una generica contestazione delle sanzioni elevate dall' senza alcun riferimento al regime sanzionatorio applicato), e CP_1 neppure autorizzate dal giudice, in corso di causa, ai sensi dell'art. 420 c. 1 ult. periodo c.p.c.;
va detto, peraltro, che l'intervenuta rinuncia alle domande volte a dichiarare ed accertare o infondatezza della pretesa contributiva dell' contenute CP_1 nell'avviso bonario e nell'Avviso di addebito opposti, implicherebbe comunque il riconoscimento dei presupposti fattuali accertati dagli ispettori ovvero CP_1 dell'esistenza di plurimi rapporti di lavori intercorsi direttamente tra la Pt_1 ed una serie di lavoratori assunti dalla pseudo-appaltatrice rebus
[...] Parte_2 sic stantibus, non ci si trova al cospetto di una mera omissione contributiva ai sensi dell'art. 116 c. 8, lett. a), d. lgs 388/2000 (che ricorre solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto meno di quanto dallo stesso dovuto in base alle denunce mensili presentate), bensì della più grave fattispecie dell'evasione (art. 116 c. 8, lett. b), d. lgs 388/2000), che “ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili” (Cass. n. 24536/2015; n. 10427/2018);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle singole cause riunite (due sole delle quali comuni a tutti i ricorrenti) ed in conformità ai parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
5 dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti volta alla rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. a), d. lgs 388/2000;
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1 spese processuali relative alla causa RGL. 3126/2022, che liquida in € 1.769,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge;
dichiari tenuti e condanna e Parte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento, in solido fra loro ed in favore dell' delle spese processuali CP_1 relative alle cause RGL. nn. 534/2023 e 8519/2022, che liquida in € 6.580,00 oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella causa per Regolamento di Competenza decisa dalla S. C. con ordinanza 17910/2016, la parte ricorrente - nella sua qualità di committente di un appalto di servizi nei confronti di una Cooperativa - era stata dall' chiamata a CP_1 rispondere in via solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le somme dovute a titolo di maggiori contributi previdenziali e sanzioni civili inerenti alcune posizioni lavorative coinvolte nell'esecuzione dell'appalto. Analoghe considerazioni valgono per Cass., ordinanza n. 18997/2022