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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2024, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1078/2021 RGC promossa
DA
- , in persona le legale rapp.te p.t., con sede in Terni alla Parte_1
strada Maratta n. 70;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Moroni del Foro di Terni e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, alla via C. Battisti n. 7;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- (n. 18/2018 Trib. Macerata), in persona del Curatore e Controparte_1
legale rapp.te p.t., con sede in Visso (MC) alla via S. Giovanni n. 27/B;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angelici, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellato) AVVERSO la sentenza n. 858/2021 del 10.09.2021 del Tribunale di Macerata, resa in
procedimento n. 558/2017 RGC.
OGGETTO: compranvedita.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 23.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la . ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà di beni oggetto di perfezionata compravendita, dalla stessa proposta nei confronti della ditta individuale , poi CP_1
dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il fallimento appellato per resistere all'appello e chiedere la conferma della decisione gravata.
Con ordinanza del 05.07.2022 questa Corte ha respinto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 23.01.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015
che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. impugna la sentenza in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa due fondamentali censure. Con una prima l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la proposta di acquisto dalla stessa formulata e sottoscritta per accettazione dal sig. quale contratto definitivo di CP_1 compravendita, ma solo quale proposta cui avrebbe dovuto seguire un formale accordo successivo;
deduce al riguardo l'appellante che la proposta conteneva tutti gli elementi necessari alla identificazione del negozio giuridico di compravendita e dunque, con l'accettazione del si sarebbe definitivamente perfezionato l'incontro di volontà CP_1
volto al trasferimento dei beni oggetto di compravendita. Con una seconda censura invece l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui essa ritiene che la sottoscrizione apposta dal – destinatario della proposta – in calce alla stessa, non CP_1
possa essere ritenuta una formale accettazione della medesima, ma invece una mera sottoscrizione a ricevuta della proposta stessa. Anche il contestuale contratto di comodato
– utilizzato dal Tribunale di Macerata per coonestare la propria interpretazione della vicenda – dimostrerebbe al contrario come, accettata la proposta di compravendita, le parti si siano risolte a consentire, tramite appunto il comodato, l'anticipata immissione della promittente acquirente nel possesso dei beni compravenduti, ancor prima della successiva formalizzazione notarile. Con un'ultima censura, infine, l'appellante reitera le proprie istanze istruttorie, rimaste non accolte nel corso del processo di primo grado.
Costituendosi in appello, il fallimento appellato ha evidenziato le ragioni di conferma della sentenza, per la quale ha insistito, reiterando peraltro le ulteriori eccezioni e difese,
già proposte in primo grado, considerate assorbite dalla decisione gravata.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Ritiene la Corte, anche sulla base del principio dell'esame della ragione più liquida, di dover preliminarmente esaminare il secondo motivo di appello, la decisione del quale appare pregiudiziale e dirimente per la sorte dell'intero processo. Il tema centrale della controversia, difatti, attiene alla valenza da attribuire alla sottoscrizione – non disconosciuta e quindi da ritenersi valida a tutti gli effetti – apposta dal sig. in CP_1
calce alla proposta di acquisto formulata dalla in data Parte_1
03.10.2016. Al riguardo, sebbene debba essere in astratta linea di principio condivisa la deduzione di parte appellante secondo cui la presenza di una sottoscrizione della parte destinataria di una proposta, in calce alla stessa, senza alcuna indicazione ulteriore di sorta, dovrebbe essere interpretata come una accettazione della proposta medesima senza modifiche (cfr. Cass., 9039/2006), cionondimeno tuttavia nel concreto caso di specie sussiste un determinante ulteriore elemento di giudizio valido ad escludere radicalmente tale interpretazione. Si tratta infatti del contratto di comodato concluso inter indiscutibilmente, sotto il profilo temporale, dopo la formulazione della proposta di acquisto e la sottoscrizione della stessa da parte del destinatario (03.10.2016). Ora, tra le premesse di detto comodato si legge che “la comodataria ( ) ha Parte_1
proposto alla comodante (ditta ) di acquistare i succitati beni, con atto del CP_1
03.10.2016, ricevuto dalla seconda in data 03.10.2016 (data apposta a penna ndr),
impegnandosi a tenere ferma tale proposta sino al 31.12.2016”. Successivamente, tra l'altro, si legge ancora “che il comodatario, in attesa di conoscere l'intenzione del comodante in ordine alla proposta di acquisto, ha chiesto di poter utilizzare l'impianto di betonaggio (…)”. Ebbene, da tali pattuizioni indiscutibilmente sottoscritte dalle medesime parti si ricava appunto che:
1) Il comodato è stato inevitabilmente stipulato dopo la proposta e la relativa sottoscrizione, avvenute entrambe in data 03.10.2016;
2) La circostanza, esplicitamente dettagliata, della avvenuta ricezione in data
03.10.2016 della proposta da parte della destinataria ditta consente di CP_1
attribuire alla sottoscrizione apposta, senza ulteriori indicazioni, dal titolare di quest'ultima sulla scheda di proposta, il valore di sottoscrizione per mera ricezione della stessa;
3) In ogni caso, a prescindere da quanto evidenziato al precedente punto 2), resta il fatto che esse medesime parti, inequivocabilmente, hanno inteso attribuire a detta sottoscrizione il valore di mera ricevuta, posto che – dopo la stessa – hanno continuato a precisare che erano ancora “in attesa di conoscere l'intenzione del comodante in ordine alla proposta di acquisto”;
4) Infine, che il comodato, lungi dall'essere concesso dal comodante perché ormai l'accordo sulla compravendita del compendio dei beni era stato raggiunto, veniva al contrario accordato proprio in pendenza della possibilità (o meno) di accettazione della proposta di acquisto da parte del comodante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la decisione gravata va senz'altro confermata.
Ogni altra questione è assorbita.
Non può essere infine accolto neppure il motivo di appello relativo alla reiterazione delle richieste istruttorie, perché la prova orale dedotta – in quanto vertente sulla interpretazione da dare alla sottoscrizione della scheda di proposta da parte del e CP_1
non invece su fatti storici – sarebbe comunque inammissibile.
Non vi è spazio poi per una pronuncia di responsabilità ex art. 96 cpc dell'appellante perché le tesi dalla stessa propugnate, seppur evidentemente infondate, non sono apparse però temerarie avuto riguardo alla circostanza dell'avvenuta sottoscrizione della proposta senza ulteriori indicazioni da parte del CP_1
Visto l'art. 2668 c.c., e preso atto che non vi è contrasto tra le parti sul dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'attrice appellante, va disposta la cancellazione di tale trascrizione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna la a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese di lite del grado che liquida in complessivi €
[...]
7.500,00= di cui € 2.000,00= per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, €
4.000,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Ordina alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria RR.II.) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale qui respinta;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 21.05.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1078/2021 RGC promossa
DA
- , in persona le legale rapp.te p.t., con sede in Terni alla Parte_1
strada Maratta n. 70;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Moroni del Foro di Terni e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, alla via C. Battisti n. 7;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- (n. 18/2018 Trib. Macerata), in persona del Curatore e Controparte_1
legale rapp.te p.t., con sede in Visso (MC) alla via S. Giovanni n. 27/B;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angelici, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellato) AVVERSO la sentenza n. 858/2021 del 10.09.2021 del Tribunale di Macerata, resa in
procedimento n. 558/2017 RGC.
OGGETTO: compranvedita.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del 23.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la . ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà di beni oggetto di perfezionata compravendita, dalla stessa proposta nei confronti della ditta individuale , poi CP_1
dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il fallimento appellato per resistere all'appello e chiedere la conferma della decisione gravata.
Con ordinanza del 05.07.2022 questa Corte ha respinto l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 23.01.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015
che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame la soc. impugna la sentenza in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa due fondamentali censure. Con una prima l'appellante contesta che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la proposta di acquisto dalla stessa formulata e sottoscritta per accettazione dal sig. quale contratto definitivo di CP_1 compravendita, ma solo quale proposta cui avrebbe dovuto seguire un formale accordo successivo;
deduce al riguardo l'appellante che la proposta conteneva tutti gli elementi necessari alla identificazione del negozio giuridico di compravendita e dunque, con l'accettazione del si sarebbe definitivamente perfezionato l'incontro di volontà CP_1
volto al trasferimento dei beni oggetto di compravendita. Con una seconda censura invece l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui essa ritiene che la sottoscrizione apposta dal – destinatario della proposta – in calce alla stessa, non CP_1
possa essere ritenuta una formale accettazione della medesima, ma invece una mera sottoscrizione a ricevuta della proposta stessa. Anche il contestuale contratto di comodato
– utilizzato dal Tribunale di Macerata per coonestare la propria interpretazione della vicenda – dimostrerebbe al contrario come, accettata la proposta di compravendita, le parti si siano risolte a consentire, tramite appunto il comodato, l'anticipata immissione della promittente acquirente nel possesso dei beni compravenduti, ancor prima della successiva formalizzazione notarile. Con un'ultima censura, infine, l'appellante reitera le proprie istanze istruttorie, rimaste non accolte nel corso del processo di primo grado.
Costituendosi in appello, il fallimento appellato ha evidenziato le ragioni di conferma della sentenza, per la quale ha insistito, reiterando peraltro le ulteriori eccezioni e difese,
già proposte in primo grado, considerate assorbite dalla decisione gravata.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Ritiene la Corte, anche sulla base del principio dell'esame della ragione più liquida, di dover preliminarmente esaminare il secondo motivo di appello, la decisione del quale appare pregiudiziale e dirimente per la sorte dell'intero processo. Il tema centrale della controversia, difatti, attiene alla valenza da attribuire alla sottoscrizione – non disconosciuta e quindi da ritenersi valida a tutti gli effetti – apposta dal sig. in CP_1
calce alla proposta di acquisto formulata dalla in data Parte_1
03.10.2016. Al riguardo, sebbene debba essere in astratta linea di principio condivisa la deduzione di parte appellante secondo cui la presenza di una sottoscrizione della parte destinataria di una proposta, in calce alla stessa, senza alcuna indicazione ulteriore di sorta, dovrebbe essere interpretata come una accettazione della proposta medesima senza modifiche (cfr. Cass., 9039/2006), cionondimeno tuttavia nel concreto caso di specie sussiste un determinante ulteriore elemento di giudizio valido ad escludere radicalmente tale interpretazione. Si tratta infatti del contratto di comodato concluso inter indiscutibilmente, sotto il profilo temporale, dopo la formulazione della proposta di acquisto e la sottoscrizione della stessa da parte del destinatario (03.10.2016). Ora, tra le premesse di detto comodato si legge che “la comodataria ( ) ha Parte_1
proposto alla comodante (ditta ) di acquistare i succitati beni, con atto del CP_1
03.10.2016, ricevuto dalla seconda in data 03.10.2016 (data apposta a penna ndr),
impegnandosi a tenere ferma tale proposta sino al 31.12.2016”. Successivamente, tra l'altro, si legge ancora “che il comodatario, in attesa di conoscere l'intenzione del comodante in ordine alla proposta di acquisto, ha chiesto di poter utilizzare l'impianto di betonaggio (…)”. Ebbene, da tali pattuizioni indiscutibilmente sottoscritte dalle medesime parti si ricava appunto che:
1) Il comodato è stato inevitabilmente stipulato dopo la proposta e la relativa sottoscrizione, avvenute entrambe in data 03.10.2016;
2) La circostanza, esplicitamente dettagliata, della avvenuta ricezione in data
03.10.2016 della proposta da parte della destinataria ditta consente di CP_1
attribuire alla sottoscrizione apposta, senza ulteriori indicazioni, dal titolare di quest'ultima sulla scheda di proposta, il valore di sottoscrizione per mera ricezione della stessa;
3) In ogni caso, a prescindere da quanto evidenziato al precedente punto 2), resta il fatto che esse medesime parti, inequivocabilmente, hanno inteso attribuire a detta sottoscrizione il valore di mera ricevuta, posto che – dopo la stessa – hanno continuato a precisare che erano ancora “in attesa di conoscere l'intenzione del comodante in ordine alla proposta di acquisto”;
4) Infine, che il comodato, lungi dall'essere concesso dal comodante perché ormai l'accordo sulla compravendita del compendio dei beni era stato raggiunto, veniva al contrario accordato proprio in pendenza della possibilità (o meno) di accettazione della proposta di acquisto da parte del comodante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la decisione gravata va senz'altro confermata.
Ogni altra questione è assorbita.
Non può essere infine accolto neppure il motivo di appello relativo alla reiterazione delle richieste istruttorie, perché la prova orale dedotta – in quanto vertente sulla interpretazione da dare alla sottoscrizione della scheda di proposta da parte del e CP_1
non invece su fatti storici – sarebbe comunque inammissibile.
Non vi è spazio poi per una pronuncia di responsabilità ex art. 96 cpc dell'appellante perché le tesi dalla stessa propugnate, seppur evidentemente infondate, non sono apparse però temerarie avuto riguardo alla circostanza dell'avvenuta sottoscrizione della proposta senza ulteriori indicazioni da parte del CP_1
Visto l'art. 2668 c.c., e preso atto che non vi è contrasto tra le parti sul dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte dell'attrice appellante, va disposta la cancellazione di tale trascrizione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna la a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese di lite del grado che liquida in complessivi €
[...]
7.500,00= di cui € 2.000,00= per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, €
4.000,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Ordina alla competente Agenzia del Territorio (ex Conservatoria RR.II.) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale qui respinta;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 21.05.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli