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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.6754 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a cartella, e vertente
T R A
con sede legale in Roma Parte_1
alla via Giuseppe Grezar n.14, (C.F. in persona P.IVA_1
del legale rapp.te p.t elettivamente domiciliata in Caserta
via Leonetti n. 34 presso lo studio dell'avv. Luigi M.
D'Angiolella (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLANTE - 2
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-appellato contumace-
NONCHE'
(C.F. in persona del Sindaco, Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'avv. Ilaria Femiano (C.F.
) e dall'avv. Valeria Cigliano (C.F. C.F._3
) e con loro elettivamente domiciliato presso C.F._4
la Casa Comunale, in , Palazzo San Giacomo, Piazza CP_2
Municipio n.1.
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del giudice di pace di Napoli, l' e il Parte_1
proponendo opposizione ai sensi dell'art. Controparte_2
615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071 2014
0048667085 000 emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle quali era venuto a conoscenza solo con la richiesta 3
dell'estratto di ruolo. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e dei verbali presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deduceva la regolarità della notifica della impugnata cartella e chiedeva il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del CP_2
termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' in solido con Parte_1
il , al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'
[...]
lamentandone la nullità in Parte_1
relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, ribadendo anche di aver notificato regolarmente la cartella nei modi e nei termini previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in
executivis nei confronti del debitore. Si è costituito il 4
chiedendo dichiararsi l'ammissibilità Controparte_2
dell'appello e la riforma della sentenza del giudice di prime cure. Non si è costituito che, sebbene Controparte_1
ritualmente citato, è rimasto contumace.
All'udienza del giorno 18 settembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ed in assenza di richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la procedura è stata trattenuta in decisione.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4
bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1,
del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento 5
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione
ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti
autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione 6
delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del
D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali,
dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs.
n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale,
riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. 7
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte
del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente
notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in 8
sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione
“diretta” del ruolo e della cartella di pagamento
“invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda
non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni
giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate
dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di
prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò
anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il 9
debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado Controparte_1
di giudizio e odierno appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, 10
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli
va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di n. 34348 CP_2
del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità
dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 22/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.6754 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Opposizione a cartella, e vertente
T R A
con sede legale in Roma Parte_1
alla via Giuseppe Grezar n.14, (C.F. in persona P.IVA_1
del legale rapp.te p.t elettivamente domiciliata in Caserta
via Leonetti n. 34 presso lo studio dell'avv. Luigi M.
D'Angiolella (C.F. ) che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLANTE - 2
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-appellato contumace-
NONCHE'
(C.F. in persona del Sindaco, Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'avv. Ilaria Femiano (C.F.
) e dall'avv. Valeria Cigliano (C.F. C.F._3
) e con loro elettivamente domiciliato presso C.F._4
la Casa Comunale, in , Palazzo San Giacomo, Piazza CP_2
Municipio n.1.
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del giudice di pace di Napoli, l' e il Parte_1
proponendo opposizione ai sensi dell'art. Controparte_2
615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071 2014
0048667085 000 emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle quali era venuto a conoscenza solo con la richiesta 3
dell'estratto di ruolo. Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e dei verbali presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituiva l' la quale, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deduceva la regolarità della notifica della impugnata cartella e chiedeva il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del CP_2
termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' in solido con Parte_1
il , al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'
[...]
lamentandone la nullità in Parte_1
relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, ribadendo anche di aver notificato regolarmente la cartella nei modi e nei termini previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in
executivis nei confronti del debitore. Si è costituito il 4
chiedendo dichiararsi l'ammissibilità Controparte_2
dell'appello e la riforma della sentenza del giudice di prime cure. Non si è costituito che, sebbene Controparte_1
ritualmente citato, è rimasto contumace.
All'udienza del giorno 18 settembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ed in assenza di richiesta dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la procedura è stata trattenuta in decisione.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4
bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1,
del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento 5
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione
ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti
autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione 6
delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del
D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali,
dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs.
n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale,
riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. 7
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte
del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente
notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in 8
sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione
“diretta” del ruolo e della cartella di pagamento
“invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda
non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni
giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate
dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di
prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò
anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il 9
debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo grado Controparte_1
di giudizio e odierno appellato, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero,
allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, 10
l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli
va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità
della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di n. 34348 CP_2
del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità
dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 22/09/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso