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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3976/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elena W. Solari,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Olcese,
Convenuta
con l'intervento di C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(GE), il 07/09/2001, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Olcese;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 11.11.2025;
conclusioni del terzo intervenuto: come da comparsa del 11.11.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 25.4.2025 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 2572/2018 resa da questo CP_1
Tribunale il 9.10.2018;
segnatamente, l'attore ha instato per la revoca degli obblighi, posti a suo carico in forza della richiamata sentenza, di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio nato il [...]; Controparte_2
con comparsa di risposta del 28.10.2025 si è costituita in giudizio , chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree e la conferma delle statuizioni economiche adottate in sede di divorzio;
nelle more l'attore e la convenuta hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e con note scritte congiunte del 11.11.2025 hanno precisato le condizioni concordate;
al contempo, con comparsa del 11.11.2025 si è costituito in giudizio Controparte_2
dando atto di essere ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e prestando adesione all'accordo raggiunto dai genitori;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 2572/2018 del 9.10.2018,
2 Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“* la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
Sig. in favore del figlio nonché l'obbligo di Parte_1 Controparte_2
contribuzione alle spese straordinarie in favore dello stesso nella misura del 50%;
* la Sig.ra dichiara di rinunciare altresì al pagamento del credito maturato in favore CP_1
del Sig. sia per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento e quota di spese CP_2
straordinarie in favore del figlio sia per le spese di amministrazione straordinaria ed ordinaria relativamente all'immobile in comproprietà già casa coniugale sita in Genova Via Bobbio
14/4D;
* a fronte delle rinunce sopra enunciate il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra CP_2 [...]
la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Genova Via Bobbio 14/4D CP_1
Interviene nel presente procedimento il figlio delle parti Sig. nato a [...]
Genova in data 07/09/2001) con il ministero dell'Avv. Carlo Olcese del Foro di Genova per conferma e rinuncia a qualsivoglia pretesa economica nei confronti del padre per qualsivoglia pregressa posizione debitoria nonché per rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Elena W. Solari,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Olcese,
Convenuta
con l'intervento di C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(GE), il 07/09/2001, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Olcese;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 11.11.2025;
conclusioni del terzo intervenuto: come da comparsa del 11.11.2025;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 25.4.2025 ha chiesto la parziale modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 2572/2018 resa da questo CP_1
Tribunale il 9.10.2018;
segnatamente, l'attore ha instato per la revoca degli obblighi, posti a suo carico in forza della richiamata sentenza, di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio nato il [...]; Controparte_2
con comparsa di risposta del 28.10.2025 si è costituita in giudizio , chiedendo il CP_1
rigetto delle domande attoree e la conferma delle statuizioni economiche adottate in sede di divorzio;
nelle more l'attore e la convenuta hanno raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia e con note scritte congiunte del 11.11.2025 hanno precisato le condizioni concordate;
al contempo, con comparsa del 11.11.2025 si è costituito in giudizio Controparte_2
dando atto di essere ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e prestando adesione all'accordo raggiunto dai genitori;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 2572/2018 del 9.10.2018,
2 Pt_2
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“* la Sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
Sig. in favore del figlio nonché l'obbligo di Parte_1 Controparte_2
contribuzione alle spese straordinarie in favore dello stesso nella misura del 50%;
* la Sig.ra dichiara di rinunciare altresì al pagamento del credito maturato in favore CP_1
del Sig. sia per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento e quota di spese CP_2
straordinarie in favore del figlio sia per le spese di amministrazione straordinaria ed ordinaria relativamente all'immobile in comproprietà già casa coniugale sita in Genova Via Bobbio
14/4D;
* a fronte delle rinunce sopra enunciate il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra CP_2 [...]
la quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Genova Via Bobbio 14/4D CP_1
Interviene nel presente procedimento il figlio delle parti Sig. nato a [...]
Genova in data 07/09/2001) con il ministero dell'Avv. Carlo Olcese del Foro di Genova per conferma e rinuncia a qualsivoglia pretesa economica nei confronti del padre per qualsivoglia pregressa posizione debitoria nonché per rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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