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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1270. Grado massimo 1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
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- 1. DelegazioneAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 4 agosto 2016 · 0.8540766