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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2024, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3950/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) ” e vertente TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piron (C.F. ), Tiziana C.F._1
Sogari (C.F. ), Giannalberto Mazzei (C.F. ) e CodiceFiscale_2 C.F._3
Fabio Preziosi (C.F. ), giusta procura allegata;
C.F._4
- Attore – convenuto in riconvenzionale
E
con sede in Avellino Contrada Vasto, Controparte_1 15, P.I. , in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante pro tempore, P.IVA_2 successivamente in concordato Controparte_1 preventivo, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione nella fase cautelare, dagli avv.ti Edoardo Lombardi ( ) e Claudio Mauriello C.F._5
( ), elettivamente domiciliata in Avellino, via F. Iannaccone, 5 (c.f. C.F._6
), giusta procura in atti;
C.F._5
- Convenuta – attrice in riconvenzionale
Conclusioni: Per parte attrice “Alla luce di tutto quanto in atti, Parte_1 rappresentata e difesa come in epigrafe, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.”. Per parte convenuta “La in concordato preventivo, richiamati Controparte_1 gli atti e i documenti di causa, precisa le proprie conclusioni richiamando quelle di cui alla propria comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di rivalsa delle spese di lite, da liquidarsi tenuto anche conto della reiterazione delle attività conclusive. Rinvia per il resto alle note conclusive depositate il 20 giugno u.s., opponendosi alla ammissione di alcuno degli avversi mezzi istruttori, tutti aventi finalità esplorativa e comunque sostanzialmente irrilevanti rispetto al thema decidendum, in conformità a quanto già rilevato dal Tribunale adito. Si insiste.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
premettendo: di essere società operante Controparte_1 nel settore della vendita del gas naturale ai clienti finali su tutto il territorio nazionale e nei comuni della Provincia di Avellino specificamente indicati;
che la Controparte_1 era società che svolgeva attività di distribuzione di gas naturale nei Comuni della
[...]
Provincia di Avellino indicati.
1 Fatte alcune premesse sul mercato della distribuzione e della vendita di gas naturale e sulla disciplina contrattuale, la parte attrice esponeva: che, per tutto il periodo dal 2006 al 2014, non avesse mai comunicato ad essa i dati di misura dei singoli PDR presenti CP_1 Parte_1 sulla propria rete e serviti da essa attrice, salvo che per le letture relative ai soli mesi di maggio e giugno 2011, trasmesse con comunicazione del 3.8.2011; la medesima non aveva CP_1 emesso alcun documento di fatturazione nei propri confronti, durante il periodo dal 2006 al
2014; solo tra il 22 ed il 30 maggio 2014 la aveva emesso e trasmesso nove fatture di CP_1 addebito, a titolo di oneri di distribuzione per il periodo 2006-2014, per complessivi
€785.484,81; con successive comunicazioni del 6.7.2015, del 9.7.2015 e del 16.7.2015 CP_1 insisteva per il pagamento delle somme fatturate, successivamente trasmetteva, in data
17/7/2015, 30/7/2015 e 31/8/2015, ulteriori tre fatture n. 193/15, 237/15 e 322/15, per complessivi €102.699,00 concernenti pretesi conguagli relativi a periodi pregressi decorrenti da 1/1/2009; al netto di alcune note di accredito, aveva complessivamente emesso tra CP_1 maggio-agosto 2015, nei propri confronti, fatture per complessivi euro 887.657,00 concernenti presunti corrispettivi di distribuzione per il periodo in contestazione (anni 2006-2014), senza fornire la documentazione richiesta, minacciando la risoluzione del rapporto contrattuale;
che essa aveva comunque pagato a con riserva e ferme le eccezioni, €550.000,00 ed aveva CP_1 interamente saldato tutti gli importi fatturati sino al 2015. In diritto, parte attrice eccepiva “I. Sull'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata da , contestando che per il periodo 2006-2014 non avesse mai CP_1 CP_1 fatturato il servizio del trasporto di gas naturale e non le avesse nemmeno mai inviato i dati di misura per il periodo in contestazione, secondo le previsioni contenute nel Codice di Rete e nel
TIVG, anche i documenti di fatturazione ricevuti non recavano alcun dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione, non essendo noti i dati di misura non poteva esservi certezza circa la corretta quantificazione e debenza delle somme di cui richiedeva il pagamento;
la pretesa creditoria era altresì fondata sulla CP_1 fatturazione di corrispettivi, che componevano la tariffa di distribuzione, non dovuti, avendo svolto il servizio di misura del gas in modo del tutto difforme dalle previsioni CP_1 contrattuali e non avendo mai inviato i dati di misura;
“II. Sulla prescrizione della pretesa creditoria di , osservando che in ogni caso il preteso credito fosse prescritto ex art. 2951 CP_1
c.c., trattandosi di contratto di trasporto, ovvero per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c., risultando prescritti gli anni dal 2006 al maggio 2010; “III Sul risarcimento del danno”, lamentando che la mancata comunicazione dei dati di misura per i singoli PdR le avesse impedito un efficace svolgimento del servizio di vendita ed un corretto svolgimento dell'attività di fatturazione dei consumi e che il ritardo nella fatturazione rendesse impossibile recuperare gli importi fatturati dal distributore attraverso conguagli dei clienti finali;
“IV Sulla illiceità della minacciata risoluzione del rapporto contrattuale” non ricorrendo i requisiti previsti dal Codice di rete.
Parte attrice concludeva chiedendo “In via principale, accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento del gas naturale per gli anni CP_1
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7,
13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, non è certo, liquido ed esigibile e che pertanto nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, conseguentemente, condannare Parte_1 alla restituzione della somma di Euro 550.000, oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione monetaria, che ha pagato "con riserva" a titolo di acconto Parte_1 sugli importi oggetto di contestazione;
- In via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c., del credito asserito da , siccome portato dalle fatture, 7, 13, 20, CP_1
28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, e, conseguentemente, condannare alla CP_1 restituzione della somma di Euro 550.000, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, che ha pagato "con riserva" a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1
2 contestazione;
- In via ulteriormente subordinata: fatta slava l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4 c.c., accertare, anche attraverso l'espletamento di apposita CTU, il corretto ammontare del credito di per CP_1 il servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014, decurtati i corrispettivi di misura e, tenuto conto delle somme già pagate con riserva dalla medesima disporre conseguente condanna di Parte_1 CP_1 alla restituzione di quanto dovesse risultare non dovuto, oltre interessi di mora e
[...] rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni tutti
CP_1 subiti e subendi da di cui in narrativa, per le violazioni contrattuali e Parte_1 normative evidenziate in atti, compresi il danno derivante a dalla Parte_1 impossibilità, nelle more della definizione del giudizio, di accedere alla rete gestita da
CP_1 ossia di svolgere la propria attività commerciale nelle 57 località ove è impresa
CP_1 distributrice, nonché il danno derivante dalla perdita dei 300 clienti serviti sulla rete di distribuzione gestita da che dovessero conseguire all'illecita risoluzione del
CP_1 rapporto contrattuale da parte della medesima con riserva di quantificazione in corso
CP_1 di causa ovvero anche con ricorso al criterio equitativo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia", con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata telematicamente in data 5/01/2016, la contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, facendo rilevare che della questione di causa il Tribunale si fosse già occupato, sebbene in via sommaria, e le conclusioni tratte dall'ordinanza che aveva respinto le istanze cautelari di contenessero già una corretta e pienamente condivisibile Parte_1 rappresentazione di alcuni fondamentali concetti che aiutavano a palesare la totale infondatezza delle doglianze dell'attrice. Quindi la parte convenuta contestava ed eccepiva, in sintesi: che le somme richieste a per l'attività di distribuzione prestata dal 2006 al 2014 erano state Parte_1 già tutte incassate ed indebitamente trattenute dall'attrice, che per tutto il periodo di lite le aveva fatturate ai propri clienti finali, con ogni probabilità anche stimandole per eccesso, essendo la fattura di vendita composta anche della voce relativa ai servizi di rete, che l'attrice fosse sempre stata in possesso dei dati di vendita del gas ai PDR, potendo procedere direttamente alle relative letture effettuando in proprio l'attività di rilevazione delle misure ai PDR e perché tutti i dati di misura rilevati o stimati da essa erano sempre stati comunicati tempestivamente al CP_1 trasportatore nell'ambito delle procedure di allocazione funzionali alla fatturazione del servizio di trasporto e di fornitura del gas a monte da parte dello shipper di , fatture che l'attrice Parte_1 non risultava avere mai contestato. La convenuta faceva, altresì, rilevare che fossero pacifiche le seguenti circostanze: che essa esercente il vettoriamento del gas presso i Comuni CP_1 indicati in citazione, aveva effettuato, in favore di quest'ultima, attività di distribuzione senza soluzione di continuità dal 2006 al 2014 e continuava ad effettuarla, che tale attività era stata prestata dal Distributore in modo corretto e continuativo e che ciò aveva consentito a Parte_1 di effettuare a propria volta ininterrottamente la vendita di gas ai propri clienti finali, dai quali aveva incassato i corrispettivi fatturati senza mai riversare ad essa la quota parte per i CP_1 servizi di rete, che, a fronte del servizio di distribuzione prestato da essa dal 2006 al CP_1
2015, nulla aveva corrisposto sino al 28.8.2015 e che al netto del pagamento di Parte_1
€550.000,00 effettuato fra il 28.8 ed il 15.9.2015, permanesse in capo alla un debito Parte_1 per fatture inevase di €313.457,77, poiché l'attrice non stava provvedendo ad onorare neppure le fatture per la distribuzione erogata in corso di causa.
La parte convenuta formulava altresì “In via preliminare: eccezione di inadempimento”, facendo rilevare che avesse fruito dell'attività di distribuzione del gas dal 2006, senza Parte_1 aver corrisposto alcunché ad essa sino a tutto il 28.8.2015, permanendo un residuo CP_1 debito di oltre €300.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c. essa non sarebbe stata
3 comunque tenuta ad adempiere alcuna prestazione in favore di , stante Parte_1
l'inadempimento totale e continuato alle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dal
2006 al 2015. Inoltre, la convenuta contestava “3. Sulla presunta prescrizione del credito di
, rilevando che la avesse provveduto, a mezzo bonifico del 15.9.2015, al CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di €500.000,00 in acconto, poi richiesto indietro con la citazione portata in notifica lo stesso giorno, tale condotta valeva quale tacita rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937, comma 3°, c.c., contestando, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c. ed anche del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., essendo il proprio credito assistito dall'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile anche alle azioni per l'indebito arricchimento ex art. 2946 c.c., facendo rilevare di avere, in ogni caso, interrotto i termini di prescrizione inoltrando a l'atto di messa in Parte_1 mora ricevuto l'8.11.2012. Ancora la convenuta formulava “
4. Sulla fondatezza del credito della
domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo dell'attrice”, risultando CP_1
debitrice per il maggiore importo residuo dovuto di €313.457,77 del quale chiedeva Parte_1 ingiungersi il pagamento ex art. 186ter c.p.c., oltre alla definitiva condanna in via riconvenzionale. Ancora la convenuta eccepiva “5. Sulla legittimità della eventuale risoluzione del rapporto di distribuzione in costanza di inadempimento di , facendo rilevare che Parte_1 le richieste di pagamento non costituissero abuso di posizione di dipendenza economica, ma legittimo esercizio di un diritto riconosciuto dal contratto di distribuzione;
“6. Sull'assenza del danno e del nesso causale rispetto alla condotta della ”, rilevando che non vi fosse CP_1 traccia in citazione di alcun dato concreto che potesse fare apprezzare né quantificare i danni richiesti.
La parte convenuta concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) nel merito, rigettare le domande della perché infondate e carenti di prova, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1460 c.c. in virtù dell'eccepito inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di pagamento delle prestazioni rese da nel periodo di causa;
2) in ogni caso, confermare CP_1 la sussistenza del credito della portato dalle fatture n. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, CP_1
102, 149, 193, 237, 322, nonché, anche in via riconvenzionale, dalle ulteriori e successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno-novembre 2015; 3) in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento del residuo importo dovuto alla pari Parte_1 CP_1 alla data del 4.1.2016 alla somma di €313.547,77 oltre interessi di mora, e/o della diversa ed anche maggiore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria per i titoli di cui in narrativa, sempre oltre interessi di mora e rivalutazione, con richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per €313.547,77. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.”.
Nella prima Memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc la parte attrice deduceva di Parte_1 avere provveduto all'integrale pagamento – con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio – di tutte le somme richieste da a titolo di corrispettivi di distribuzione per il CP_1 periodo 2006-2014, comprensive anche degli importi portati dalle fatture nn. 381, 451, 510, 577 del 2015, emesse successivamente alla notifica dell'atto di citazione e di avere, quindi, versato a la complessiva somma di Euro 864.424,82 mediante le seguenti disposizioni CP_1 di bonifico del 28.8.2015 per Euro 50.000,00, del 15.09.2015 per Euro 500.000,00 e del
20.1.2016 per Euro 314.424,82, al mero fine di evitare il ricorso, illecitamente paventato da alla procedura di risoluzione del rapporto di distribuzione del gas naturale. CP_1
La parte attrice, quindi, così precisava le proprie conclusioni “in via principale: - accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento CP_1 del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322/2015 e dalle successive fatture nn. 381, 451, 510, 577/2015 e 91/2016 oltre che dai successivi documenti di fatturazione ulteriormente emessi ed emettendi da con riferimento al periodo in contestazione (anni CP_1
2006-2014), non è certo, liquido ed esigibile e che, pertanto, nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, conseguentemente, condannare alla Parte_1 CP_1
4 restituzione della somma di Euro 864.424,82 oltre che delle maggiori somme portate dai successivi documenti di fatturazione emessi da con riferimento al periodo 2006-2014 e CP_1 pagate con riserva da , oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, che Parte_1 ha pagato “con riserva” a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1 contestazione;
- rigettare ogni avversa domanda proposta da anche in via CP_1 riconvenzionale;
in via subordinata: - in ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c., del credito asserito da siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, CP_1
102, 149, 193, 237, 322/2015 e dalle successive fatture nn. 381, 451, 510, 577/2015 e 91/2016 oltre che dai successivi documenti di fatturazione ulteriormente emessi ed emettendi da CP_1 con riferimento al periodo in contestazione (anni 2006-2014)e, conseguentemente, condannare alla restituzione della somma di Euro 864.424,82 oltre che delle maggiori somme CP_1 portate dai successivi documenti di fatturazione emessi da con riferimento al periodo CP_1
2006-2014 e pagate con riserva da , oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, Parte_1 che ha pagato con riserva a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1 contestazione;
in via ulteriormente subordinata: - fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., accertare, anche attraverso l'espletamento di apposita CTU, il corretto ammontare del credito di CP_1 er il servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
[...]
2011, 2012, 2013 e 2014, decurtati i corrispettivi di misura e, tenuto conto delle somme già pagate con riserva dalla medesima disporre conseguente condanna di Parte_1 alla restituzione di quanto dovesse risultare non dovuto, oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione monetaria;
in ogni caso: - condannare al risarcimento dei danni CP_1 tutti subiti e subendi da di cui in narrativa, per le violazioni contrattuali Parte_1
e normative evidenziate in atti, compresi il danno derivante a dalla Parte_1 impossibilità, nelle more della definizione del giudizio, di accedere alla rete gestita da
CP_1 ossia di svolgere la propria attività commerciale nel 57 località ove è impresa
CP_1 distributrice, nonché il danno derivante dalla perdita dei 300 clienti serviti sulla rete di distribuzione gestita da che dovessero conseguire all'illecita risoluzione del
CP_1 rapporto contrattuale da parte delle medesima con riserva di quantificazione in corso
CP_1 di causa ovvero anche con ricorso al criterio equitativo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
“.
In data 17/09/2015 veniva depositato da parte di “Ricorso ex art. Parte_1 700 c.p.c. con istanza di concessione inaudita altera parte ex art. 669sexies, II co., c.p.c.”, con cui essa chiedeva al Tribunale di inibire alla Controparte_1 la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con la e
[...] Parte_1 conseguentemente inibire da parte della medesima l'attivazione della fornitura di CP_1 ultima istanza per i 300 clienti attualmente serviti da sulla rete locale di Parte_1 distribuzione gas gestita da in via subordinata, ordinare alla Società CP_1 [...] di revocare la richiesta di attivazione della fornitura di Controparte_1 ultima istanza per i 300 Clienti attualmente serviti da sulla rete locale di Parte_1 distribuzione gas gestita da con riattribuzione, senza soluzione di continuità, dei CP_1 medesimi Clienti nel contratto di distribuzione di;
in ogni caso, ordinare alla Parte_1 di consentire alla , nelle Controparte_1 Parte_1 more della definizione del giudizio di merito, l'accesso alla reti distribuzione attualmente gestite dalla medesima senza pregiudizio alcuno dei diritti della ricorrente. Tale CP_1 procedimento, in cui si costituiva la resistente Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito ed in subordine dichiarare
[...] inammissibile o rigettare il ricorso, si concludeva con l'emissione dell'Ordinanza del
5 2/12/2015, con cui venivano denegati i provvedimenti di urgenza richiesti e veniva disposta la condanna alle spese della ricorrente (v. fascicolo sub procedimento n.r.g. 3950-1/2015, alleg.).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il presente procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine, in data 22/03/2024, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che, alla successiva udienza, rimetteva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
E' utile procedere in premessa ad una breve ricostruzione del quadro di riferimento.
La disciplina contrattuale del settore in materia di distribuzione del gas naturale è stabilita nel Codice di rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale (deliberazione 6 giugno
2006, n. 108/06 - Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modiche). Per quel che ai fini di causa specificamente interessa, va poi rilevato che il capitolo 12, nel regolamentare le tipologie e il contenuto delle fatture, prevede al paragrafo 12.4.2 che le stesse vengano emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. In particolare, con riferimento alle fatture relative al servizio di distribuzione, è disposto che esse vadano redatte su base mensile in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo punto interessato dal servizio di distribuzione, tenendo conto del periodo di competenza. Il capitolo
11 del medesimo Codice di Rete attribuisce alla competenza del distributore le attività di misura del gas, prevedendo al paragrafo 11.3. che l'Impresa di distribuzione è responsabile anche della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati di misura ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato. Del pari, il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di rete urbane (c.d. T.I.V.G.), nella sezione 2 “Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati”, disciplina le modalità di rilevazione di misura e gli obblighi di messa a disposizione dei dati posti a carico dell'Impresa di Distribuzione, prevedendo, in caso di inosservanza dei termini di comunicazione di cui all'art.15, la corresponsione in favore dell'Utente della distribuzione di un indennizzo automatico (art. 15, co. 15.5).
Tornando alla fattispecie oggetto di odierno vaglio, è noto che è Controparte_1 società di distribuzione ed effettua l'attività di trasporto del gas, per conto degli Utenti della distribuzione, dai punti di consegna della rete nazionale/regionale ai PdR locali. Nell'ambito della propria attività, essa stipula contratti di “vettoriamento” con i venditori finali del gas e tale servizio di vettoriamento viene remunerato attraverso la tariffa di distribuzione, che comprende le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti finali. Parte_1
è, invece, “utente” della distribuzione e società che svolge attività di fornitura e vendita del gas ai clienti finali/consumatori.
Nel presente giudizio parte attrice ha proposto verso la Parte_1 convenuta diverse azioni: di accertamento negativo del credito, di restituzione CP_1 somme, di accertamento e quantificazione corretta del dovuto, di risarcimento danni.
Preliminarmente deve, tuttavia, essere esaminata l'eccezione attorea di prescrizione dei crediti richiesti da integrando essa notoriamente una preliminare di merito, in quanto CP_1
l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.
L'invocata prescrizione ex art. 2951 c.c. si applica ai contratti di spedizione e trasporto. L'art. 2, comma 1, lett. n del D.lgs 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” definisce l'attività di distribuzione quale trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
tuttavia, il capitolo 3 del Codice di
Rete, dedicato alla descrizione dei servizi offerti dall'impresa di distribuzione, chiarisce che essa, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del
6 gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso ed inoltre specifica quali ulteriori prestazioni, diverse dal trasporto, fanno parte del servizio principale (punto 3.1), nonché individua le prestazioni “accessorie” (punto 3.2) e le prestazioni “opzionali” (3.3), dal ché se ne ricava, dunque, che le attività delle società distributrici di gas siano ben più ampie, complesse e diversificate, rispetto al solo compito del trasporto della materia prima. La basilare osservazione che precede conduce ad escludere l'operatività nel presente caso dell'ipotesi di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. La parte attrice ha, altresì, formulato eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 C.c.. La richiamata norma codicistica stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (v. ex multis Cass. n. 14080/2005). Stando a quanto prescrive il
Codice di Rete, l'obbligazione di pagamento del prezzo che la società di vendita di gas assume nei confronti della distributrice è periodica, in quanto l'art. 12.4.2 prevede che “le fatture sono emesse dall'impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”, mentre il successivo art. 12.4.5. dispone che “il termine di pagamento delle fatture da parte degli utenti è stabilito in 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.”. Tale fattispecie è, dunque, applicabile al caso in esame, ritenendosi, di contro, non condivisibile la diversa prospettazione della difesa convenuta, secondo cui il credito di sia assistito dall'ordinario termine di CP_1 prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., perché basata sull'inammissibile premessa del riferimento all'azione per l'indebito arricchimento, in vero nemmeno espressamente proposta dalla stessa e comunque inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà.
Ciò posto, deve anche considerarsi che in atti vi è un Atto di messa in mora di pagamento, inviata via pec dalla alla in data 8/11/2012 (v. doc. 2 prod. CP_1 Parte_1 cartacea , mai contestata dalla parte attrice ed anzi dalla stessa citata (v. pag. dell'Atto CP_1 di citazione), avente ad oggetto “costituzione in mora ed interruzione prescrizione”, riguardante i crediti derivanti dall'attività di distribuzione dal 1/07/2007 al 31/12/2010, quantificati nell'importo di €190872,00. A tale missiva deve ascriversi, senza dubbio, efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione, infatti, per giurisprudenza consolidata, "l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante" (Cass. n.
24913/2022). Ne consegue che dovrebbe considerarsi prescritto il credito portato dalle fatture che precedono il quinquennio coperto dalla citata diffida, quindi riferite al periodo 1 gennaio
2006/7 novembre 2007.
A tal proposito, parte convenuta ha contro eccepito di avere provveduto CP_1 all'imputazione dei pagamenti ricevuti in acconto da a mezzo bonifico Parte_1 del 15.9.2015, nei termini previsti dall'art. 1193 c.c., ai debiti più antichi, ovvero proprio alle fatture del periodo 2006 – ottobre 2007. Tale condotta andrebbe qualificata come tacita rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 3°, c.c., essendo la disposizione di bonifico del
15.9.2015 incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ed avendo , nella Parte_1 causale del bonifico, espressamente citato le fatture per il vettoriamento reso nel 2006 e 2007.
La tesi non può essere accolta. Difatti, secondo la giurisprudenza, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata (v. Cass. civile sez. II, 24/12/2021, n.41489 “Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla
7 stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011). Nel caso di specie, il bonifico di €500.000,00 del 15/09/2015 era stato eseguito espressamente “con riserva” per addebiti contestati, al pari degli altri acconti pure versati in corso di causa (v. anche bonifico del 20.1.2016 per Euro 314.424,82 con causale
“acconto con riserva di ripetizione crediti contestati”, v. prod. parte attrice), inoltre la difesa di con l'atto di citazione, portata in notifica lo stesso giorno del bonifico, Parte_1 espressamente eccepiva la prescrizione e, nella prima memoria istruttoria, specificava che la parte avesse versato a la complessiva somma di Euro 864.424,82, mediante le CP_1 disposizioni di bonifico del 28.8.2015 per Euro 50.000,00, del 15.09.2015 per Euro 500.000,00
e del 20.1.2016 per Euro 314.424,82, al mero fine di evitare il ricorso, paventato da CP_1 alla procedura di risoluzione del rapporto di distribuzione del gas naturale, sicché va pure escluso che tali pagamenti potessero avere valenza di riconoscimento del debito, difettando il requisito della volontarietà (v. in tema Cass. civile sez. III, 20/08/2024, n.22948 “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).”). Per di più, a ben vedere, la stessa nella menzionata missiva dell'8/11/2012, CP_1 faceva espressamente riferimento ai crediti dovuti per attività di distribuzione a partire dal
1/07/2007 e, del resto, va pure considerato che tale nota non avrebbe potuto avere effetto interruttivo delle prescrizioni già a quel momento maturate (v. in tema Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2002, n. 16131 “Perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che
l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.”). Pertanto, ed in conclusione sul punto, in parziale accoglimento dell'eccezione attorea, sono da considerarsi prescritti i diritti di credito per gli importi di cui alla Fattura 2015/FC/F/7
GEN-2006/DIC-2006 e parzialmente di cui alla Fattura 2015/FC/F/13 GEN-2007/DIC-2007.
Occorre ora esaminare nel merito le ulteriori domande ed eccezioni.
E' da evidenziarsi che, per costanti indirizzi, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che esso è a carico di chi si afferma creditore anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (v. ex multis Cass. civile sez. III,
10/04/2024, n.970; Cass. civile sez. lav., 17/07/2008, n.19762).
Ebbene, incontestato l'adempimento di tutte le altre prestazioni contrattuali nell'ambito dell'attività di “vettoriamento” e distribuzione del gas (v. ancora 3.1. 3.2. e 3.3. Codice di rete cit.), come sopra detto, l'attrice ha contestato, nella presente sede, solo Parte_1
i profili relativi alla mancata tempestiva emissione da parte di dei documenti di CP_1
8 fatturazione per i corrispettivi di distribuzione nel periodo dal 2006 al 2014 ed alla mancata messa a disposizione dei dati di misura dei PDR. Il Tribunale non può esimersi dall'evidenziare l'anomalia delle modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas da parte di nei confronti di . Il CP_1 Parte_1 distributore, infatti, per un considerevole lasso di tempo, non ha emesso fatture su base mensile, raggruppando più periodi di fatturazione per più annualità (2006-2007-2008-2009-2010-2011- 2012-2013 e 2014) in nove documenti di fatture, tutte comunicate all'Utente soltanto Parte_1 nel mese di maggio 2015, con unica scadenza al 30.06.2015. Parimenti non contestata è la mancata tempestiva comunicazione a dei dati relativi alla misura del gas Parte_1 riconsegnato ai punti di consegna dell'impianto di distribuzione per il periodo di competenza (v. sul punto pag. 14, punto 4.4., della Comparsa di costituzione e risposta di . E' CP_1 altresì provato documentalmente e non contestato che sia stata sanzionata, giusta CP_1
Deliberazione del 10 luglio 2015, dalla “Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”, per la violazione dell'art. 15 del TIVG e dell'art. 53 della , sia pure limitatamente CP_2 al periodo ottobre 2009-gennaio 2010 (v. prod. parte attrice).
Va anche rilevato, cionondimeno, che il Codice di rete, già sopra richiamato, preveda un obbligo di collaborazione anche in capo all'Utente, per le ipotesi di omessa comunicazione dei dati di misura, potendo quest'ultimo richiedere i dati allo stesso distributore, ovvero l'autolettura al cliente finale (v. punto 11.3.1 L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura; L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura ottenuti tramite procedura di autolettura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi ed i formati definiti dalla medesima Impresa di distribuzione e resi disponibili da quest'ultima mediante sito internet, fino all'adozione di un unico standard nazionale.). Di fatto, non risulta che la stessa abbia mai sollecitato emissione di fatture o inoltrato richieste Parte_1 di comunicazione dei dati di misura nelle annualità oggetto di causa, difettando prova contraria.
Inoltre, ed in via assorbente, ciò che appare rilevante e decisivo, ai fini della delibazione delle domande attoree, è la considerazione che, nonostante le evidenziate inadempienze contrattuali da parte del distributore e l'anomalo ritardo nell'emissione delle fatture oggetto di giudizio, risulti non contestato e pacifico che abbia continuato ad Parte_1 usufruire ininterrottamente del servizio di distribuzione del gas nei punti di consegna, con conseguente vendita e somministrazione ai clienti finali, per tutte le annualità 2006-2014. Parimenti, la parte convenuta ha evidenziato, richiamando all'uopo le osservazioni già svolte dal giudice adito nel sub procedimento cautelare antecedente al presente giudizio di merito (v.
Ordinanza del 2/12/2015 emessa nel sub procedimento n.rg.3950-1/2015) che avesse Parte_1 fatturato e riscosso dai propri clienti finali i corrispettivi per le attività di rete, di competenza del Distributore, unitamente alla quota relativa al costo della materia prima, ancor nel dettaglio facendo rilevare che tali somme, o gran parte di esse, fossero state pagate dai clienti finali alla società venditrice, la quale le aveva trattenute per sè, senza riversarle alla società distributrice.
Tale osservazione, rispetto alla quale non risulta intervenuta valida contestazione ad opera dell'attrice, può valutarsi come conferma del fatto che la mancata comunicazione dei dati di misura non avesse influito sul rapporto di somministrazione della con i clienti finali. Parte_1
Sotto tale aspetto, resta ancora da aggiungere che il venditore potesse legittimamente procedere a fatturazione, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, per mezzo dei consumi stimati, ovvero sulla base di autoletture, anche in conformità a quanto stabilito dalla Delibera
ARERA n. 229 del 2001. Deve, dunque, ritenersi, per tutto quanto sinora esposto ed emergente dagli atti di causa, che sussista il diritto di al pagamento delle fatture oggetto di causa, fatti salvi i crediti CP_1 prescritti di cui si è innanzi detto, al fine di fugare ogni dubbio in proposito dovendosi anche sottolineare come avrebbe potuto ritenersi sollevata dall'obbligo di Parte_1
9 pagamento, come precisamente previsto dal Codice di rete, soltanto “qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da parte dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente Codice, e comunque secondo le condizioni qui previste, non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o più Punti di Riconsegna per i quali è stato consentito l'accesso” (v. punto 13.1 Codice di Rete). Anche la contestazione attorea di non liquidità o certezza del credito è infondata.
In tema di fatturazione, il Codice di rete prevede all'art. 12.3.1.: “Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi: - i dati identificativi dell'Utente; - il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in metri cubi;
- il valore assunto dal coefficiente di conversione C nel Punto di riconsegna, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG);
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in standard metri cubi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.); - il Codice identificativo dei
Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura). Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto di Riconsegna sarà considerato “salvo conguaglio” fino alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva. […]”; all'articolo 12.4.4. sancisce che “È fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5. Nel caso in cui l'Utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo all'Impresa di distribuzione,
a mezzo fax, posta elettronica o supporto informatico, le informazioni necessarie. Qualora le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa di distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei riguardi della significatività degli importi fatturati, provvederà alla dovuta rettifica degli stessi: - nella successiva fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi;
- producendo una nota di debito o di credito in relazione alla fattura contenente le anomalie, qualora gli importi siano significativi.”
Le fatture oggetto di lite ed allegate in atti riportano le voci ed i dati esplicativi delle attività. Inoltre, ha allegato anche i files in formato excel, contenenti i dati per CP_1 singola fattura e periodo, in forma disaggregata (v. doc. 8 all. memoria art. 183 VI co. n. 2), costituenti una rielaborazione dei dati già inviati in uno alle singole fatture, allo scopo di facilitare la suddivisione dei consumi per PDR e per scadenza ed ha altresì ulteriormente specificato le voci di cui alle allegate fatture (v. anche note scritte depositate da parte convenuta in data 13/02/2017). Incidentalmente, preme notare come il menzionato allegato n. 8 alla memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte convenuta risulti essere stato depositato, a mezzo di più invii, in data 29/04/2016, come emerge dalla data di deposito registrata nel fascicolo telematico e pertanto l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa attrice nella memoria art. 183 VI co. n 3 cpc non è fondata. In seguito alla produzione in giudizio della documentazione suddetta e delle fatture, contenenti i dati previsti e dei prospetti di dettaglio dei volumi trasportati indicati nelle singole fatture azionate, la ha insistito nella Parte_1 contestazione dei consumi fatturati e nelle ulteriori domande di risarcimento del danno, nonché di non debenza dei corrispettivi per il servizio di misura e comunicazione dei dati. I rilievi non possono essere accolti, attesa la loro genericità, alla luce inoltre dei chiarimenti forniti dalla difesa convenuta, mentre la richiesta di non corresponsione delle somme si appalesa infondata, per di più in considerazione della espressa previsione, per l'ipotesi di mancata o ritardata messa a disposizione dei dati di misura da parte della impresa di distribuzione, del diverso rimedio di
10 indennizzi in favore degli utenti della distribuzione (v. ancora punti 15.5 e ss. TIVG). Nel prosieguo della trattazione si analizzerà poi la domanda attorea di risarcimento danni.
Tutto ciò posto, va, d'altro canto, pure osservato che l'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta sia, a propria volta, infondata, non potendo il distributore CP_1 invocare l'inadempimento dell'Utente per non aver pagato prima fatture non emesse nel periodo di competenza. A ciò si aggiunga che non sussisterebbero neanche i presupposti previsti dalla legge per la risoluzione del contratto, avendo provveduto al pagamento in più acconti Parte_1 dell'importo complessivo di € 863.457,77, come richiesto nelle fatture contestate, seppur con riserva di ripetizione, anche a fronte di un'eccepita prescrizione. In definitiva, quindi, le domande con cui l'attrice ha richiesto Parte_1 di accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento CP_1 del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, non è certo, liquido ed esigibile e che pertanto nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, Parte_1 conseguentemente, condannare alla restituzione della somme che CP_1 Parte_1 ha pagato "con riserva" a titolo di acconto sugli importi oggetto di contestazione e, in via
[...] subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, possono essere accolte Co limitatamente alla restituzione di €53.274,26 (portati da /15 per €21.219,81 iva compresa e da Ft 13/2015 parzialmente per €26.274,14 oltre Iva al 22%=€32.054,45), quale importo prescritto, mentre vanno rigettate per la restante parte.
Va parzialmente accolta, specularmente, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta di accertare e confermare la sussistenza del credito portato dalle CP_1 fatture n. 13/2015 per l'importo residuo non prescritto e 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, tutte del 2015, nonché dalle successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno- novembre 2015, e condannare l'attrice al pagamento dell'importo Parte_1 richiesto, al netto delle emesse note di credito. La statuizione di condanna si impone alla luce della perdurante contestazione di parte attrice in merito al dovuto, nonché delle avanzate domande di restituzione di quanto versato nelle more del giudizio, tanto impedendo evidentemente una declaratoria di “cessata materia del contendere” sul punto, dovendosi, cionondimeno, dare atto ed evidenziare che gli importi di cui alle indicate fatture ed alla pronuncia di condanna siano stati già pacificamente oggetto di pagamento da parte di
[...]
in corso di causa ed incassati da (v. sul punto anche Memoria art. 183 VI Parte_1 CP_1 co. n. 1 cpc di parte convenuta con estratto conto allegato, nonché pag. 5 della Comparsa CP_1 conclusionale della convenuta del 28/11/2022), sicché più nulla è ancora dovuto per i CP_1 detti titoli, avendo essa versato il complessivo importo di €864.424,82 (v. doc. 31, 32 e 37 alleg. prod. attrice), dei quali €53.274,26 andranno restituiti, perché afferenti a somme prescritte, come sopra chiarito. Parte attrice ha poi proposto domanda di risarcimento danni. Parte_1
Segnatamente, essa ha chiesto il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, lamentando danni per l'impossibilità di svolgere la propria attività commerciale, per la perdita dei trecento clienti gestiti sulla rete di distribuzione gestita da eventualmente CP_1 conseguente all'illecita risoluzione del rapporto contrattuale da parte di (v. conclusioni CP_1 dell'Atto di citazione). Nello sviluppo dell'atto introduttivo, la parte attrice ha poi dedotto di avere subito danni nello svolgimento dell'attività di fatturazione dei consumi, di recupero degli importi attraverso conguagli nei confronti dei clienti finali, danni di immagine, probabile perdita di clienti, forte rischio di morosità da parte dei medesimi.
Ebbene, il Tribunale non può non constatare la genericità delle doglianze attoree, peraltro non adeguatamente supportate a livello probatorio. In punto di diritto, nell'avviare l'esposizione sul punto, conviene mettere in chiaro come priva di pregio sia l'implicita prospettazione di voler desumere dagli inadempimenti di relativi alla mancata CP_1 fatturazione e comunicazione tempestiva dei dati di misura dei PdR, l'esistenza di danni
11 risarcibili. Difatti, secondo la pacifica giurisprudenza, anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento (v. Cass.
20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006,
n. 15274). Pertanto, se, per un verso, sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001), per altro verso, "la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento", sicché non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; v. anche Cass. civile sez. III, 27/07/2022, n.23512 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno.”).
Nella fattispecie che si esamina, non si riesce ad intercettare quale concreto nocumento possa aver subito la parte attrice, considerato che è pacifico, come già sopra rilevato, che essa abbia continuato, in tutto il periodo in contestazione, ad esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali, incassando i corrispettivi, riscuotendo i costi di rete, unitamente alla quota relativa al costo della materia prima. Nel dettaglio, preme poi considerare che la lamentela di un danno derivante da impossibilità di procedere a “conguagli” nei confronti dei clienti finali sia rimasta al rango di mera deduzione, nulla comprovando di decisivo la produzione di una bolletta di conguaglio di altro operatore del settore riportante conguagli e ricalcoli (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc attrice), mentre il dato secondo cui i clienti allacciati alla rete di distribuzione di e serviti da essa si fossero ridotti dal 2006 CP_1 Parte_1
(v. ancora alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc attrice) non appare causalmente ricollegabile, con confortante certezza o almeno secondo il criterio del “più probabile che non”, ai lamentati inadempimenti di Nemmeno sono state specificamente suffragate le ulteriori paventate CP_1 conseguenze economiche pregiudizievoli (danno all'immagine, rischio di morosità dei clienti), non intravedendosi, in definitiva, in una prospettiva concreta e conseguenzialista ex art. 1223
c.c., il danno che la possa aver subito, né essendo stato esso comunque Parte_1 dimostrato nelle varie accezioni prospettate. In conclusione, le domande svolte da parte attrice possono Parte_1 trovare positivo riscontro solo limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme dichiarate prescritte, in accoglimento parziale della relativa eccezione, mentre vanno, per la restante parte, rigettate.
Vanno, infine, regolamentate le spese del presente giudizio. Visto l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese del giudizio possono essere compensate per 1/3, ponendosi i restanti 2/3 in capo alla parte attrice Parte_1
in virtù del principio di soccombenza. Esse si liquidano d'ufficio, come in dispositivo,
[...] in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €520.001 a €1.000.000,00), dell'oggetto, della complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite.
p.q.m.
12 Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice Parte_1 dichiara prescritti i crediti portati dalla fattura n. 2015/FC/F/7 e parzialmente
[...] dalla fattura n. 2015/FC/F/13 e per l'effetto condanna Controparte_1
oggi in concordato preventivo, in persona del legale
[...] rappr.te p.t., alla restituzione dell'importo pari a €53.274,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande proposte da parte attrice Parte_1
[...]
3. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta,
oggi in concordato preventivo, Controparte_1 accerta e dichiara la sussistenza del credito portato dalle fatture n. 13/2015 per l'importo residuo non prescritto, 20/2015, 28/2015, 37/2015, 48/2015, 79/2015, 102/2015, 149/2015, 193/2015, 237/2015, 322/2015, nonché dalle successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno-novembre 2015 e dichiara tenuta l'attrice alla corresponsione dei relativi importi, al netto Parte_1 delle emesse note di credito, dandosi al contempo atto che essi sono stati già integralmente versati, perché oggetto di pagamenti eseguiti in corso di causa in favore di ed incassati, come meglio indicato in parte motiva. Controparte_1
4. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice,
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di parte convenuta, dei restanti 2/3 che si liquidano in €9.733,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Edoardo Lombardi dichiaratosi distrattario. Così deciso in data 11/11/2024. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3950/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) ” e vertente TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piron (C.F. ), Tiziana C.F._1
Sogari (C.F. ), Giannalberto Mazzei (C.F. ) e CodiceFiscale_2 C.F._3
Fabio Preziosi (C.F. ), giusta procura allegata;
C.F._4
- Attore – convenuto in riconvenzionale
E
con sede in Avellino Contrada Vasto, Controparte_1 15, P.I. , in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante pro tempore, P.IVA_2 successivamente in concordato Controparte_1 preventivo, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione nella fase cautelare, dagli avv.ti Edoardo Lombardi ( ) e Claudio Mauriello C.F._5
( ), elettivamente domiciliata in Avellino, via F. Iannaccone, 5 (c.f. C.F._6
), giusta procura in atti;
C.F._5
- Convenuta – attrice in riconvenzionale
Conclusioni: Per parte attrice “Alla luce di tutto quanto in atti, Parte_1 rappresentata e difesa come in epigrafe, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.”. Per parte convenuta “La in concordato preventivo, richiamati Controparte_1 gli atti e i documenti di causa, precisa le proprie conclusioni richiamando quelle di cui alla propria comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di rivalsa delle spese di lite, da liquidarsi tenuto anche conto della reiterazione delle attività conclusive. Rinvia per il resto alle note conclusive depositate il 20 giugno u.s., opponendosi alla ammissione di alcuno degli avversi mezzi istruttori, tutti aventi finalità esplorativa e comunque sostanzialmente irrilevanti rispetto al thema decidendum, in conformità a quanto già rilevato dal Tribunale adito. Si insiste.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
premettendo: di essere società operante Controparte_1 nel settore della vendita del gas naturale ai clienti finali su tutto il territorio nazionale e nei comuni della Provincia di Avellino specificamente indicati;
che la Controparte_1 era società che svolgeva attività di distribuzione di gas naturale nei Comuni della
[...]
Provincia di Avellino indicati.
1 Fatte alcune premesse sul mercato della distribuzione e della vendita di gas naturale e sulla disciplina contrattuale, la parte attrice esponeva: che, per tutto il periodo dal 2006 al 2014, non avesse mai comunicato ad essa i dati di misura dei singoli PDR presenti CP_1 Parte_1 sulla propria rete e serviti da essa attrice, salvo che per le letture relative ai soli mesi di maggio e giugno 2011, trasmesse con comunicazione del 3.8.2011; la medesima non aveva CP_1 emesso alcun documento di fatturazione nei propri confronti, durante il periodo dal 2006 al
2014; solo tra il 22 ed il 30 maggio 2014 la aveva emesso e trasmesso nove fatture di CP_1 addebito, a titolo di oneri di distribuzione per il periodo 2006-2014, per complessivi
€785.484,81; con successive comunicazioni del 6.7.2015, del 9.7.2015 e del 16.7.2015 CP_1 insisteva per il pagamento delle somme fatturate, successivamente trasmetteva, in data
17/7/2015, 30/7/2015 e 31/8/2015, ulteriori tre fatture n. 193/15, 237/15 e 322/15, per complessivi €102.699,00 concernenti pretesi conguagli relativi a periodi pregressi decorrenti da 1/1/2009; al netto di alcune note di accredito, aveva complessivamente emesso tra CP_1 maggio-agosto 2015, nei propri confronti, fatture per complessivi euro 887.657,00 concernenti presunti corrispettivi di distribuzione per il periodo in contestazione (anni 2006-2014), senza fornire la documentazione richiesta, minacciando la risoluzione del rapporto contrattuale;
che essa aveva comunque pagato a con riserva e ferme le eccezioni, €550.000,00 ed aveva CP_1 interamente saldato tutti gli importi fatturati sino al 2015. In diritto, parte attrice eccepiva “I. Sull'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata da , contestando che per il periodo 2006-2014 non avesse mai CP_1 CP_1 fatturato il servizio del trasporto di gas naturale e non le avesse nemmeno mai inviato i dati di misura per il periodo in contestazione, secondo le previsioni contenute nel Codice di Rete e nel
TIVG, anche i documenti di fatturazione ricevuti non recavano alcun dettaglio contenente le informazioni relative al singolo Punto di Riconsegna soggetto a fatturazione, non essendo noti i dati di misura non poteva esservi certezza circa la corretta quantificazione e debenza delle somme di cui richiedeva il pagamento;
la pretesa creditoria era altresì fondata sulla CP_1 fatturazione di corrispettivi, che componevano la tariffa di distribuzione, non dovuti, avendo svolto il servizio di misura del gas in modo del tutto difforme dalle previsioni CP_1 contrattuali e non avendo mai inviato i dati di misura;
“II. Sulla prescrizione della pretesa creditoria di , osservando che in ogni caso il preteso credito fosse prescritto ex art. 2951 CP_1
c.c., trattandosi di contratto di trasporto, ovvero per prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c., risultando prescritti gli anni dal 2006 al maggio 2010; “III Sul risarcimento del danno”, lamentando che la mancata comunicazione dei dati di misura per i singoli PdR le avesse impedito un efficace svolgimento del servizio di vendita ed un corretto svolgimento dell'attività di fatturazione dei consumi e che il ritardo nella fatturazione rendesse impossibile recuperare gli importi fatturati dal distributore attraverso conguagli dei clienti finali;
“IV Sulla illiceità della minacciata risoluzione del rapporto contrattuale” non ricorrendo i requisiti previsti dal Codice di rete.
Parte attrice concludeva chiedendo “In via principale, accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento del gas naturale per gli anni CP_1
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7,
13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, non è certo, liquido ed esigibile e che pertanto nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, conseguentemente, condannare Parte_1 alla restituzione della somma di Euro 550.000, oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione monetaria, che ha pagato "con riserva" a titolo di acconto Parte_1 sugli importi oggetto di contestazione;
- In via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c., del credito asserito da , siccome portato dalle fatture, 7, 13, 20, CP_1
28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, e, conseguentemente, condannare alla CP_1 restituzione della somma di Euro 550.000, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, che ha pagato "con riserva" a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1
2 contestazione;
- In via ulteriormente subordinata: fatta slava l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4 c.c., accertare, anche attraverso l'espletamento di apposita CTU, il corretto ammontare del credito di per CP_1 il servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014, decurtati i corrispettivi di misura e, tenuto conto delle somme già pagate con riserva dalla medesima disporre conseguente condanna di Parte_1 CP_1 alla restituzione di quanto dovesse risultare non dovuto, oltre interessi di mora e
[...] rivalutazione monetaria;
- In ogni caso, condannare al risarcimento dei danni tutti
CP_1 subiti e subendi da di cui in narrativa, per le violazioni contrattuali e Parte_1 normative evidenziate in atti, compresi il danno derivante a dalla Parte_1 impossibilità, nelle more della definizione del giudizio, di accedere alla rete gestita da
CP_1 ossia di svolgere la propria attività commerciale nelle 57 località ove è impresa
CP_1 distributrice, nonché il danno derivante dalla perdita dei 300 clienti serviti sulla rete di distribuzione gestita da che dovessero conseguire all'illecita risoluzione del
CP_1 rapporto contrattuale da parte della medesima con riserva di quantificazione in corso
CP_1 di causa ovvero anche con ricorso al criterio equitativo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia", con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Si costituiva in giudizio tempestivamente, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata telematicamente in data 5/01/2016, la contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, facendo rilevare che della questione di causa il Tribunale si fosse già occupato, sebbene in via sommaria, e le conclusioni tratte dall'ordinanza che aveva respinto le istanze cautelari di contenessero già una corretta e pienamente condivisibile Parte_1 rappresentazione di alcuni fondamentali concetti che aiutavano a palesare la totale infondatezza delle doglianze dell'attrice. Quindi la parte convenuta contestava ed eccepiva, in sintesi: che le somme richieste a per l'attività di distribuzione prestata dal 2006 al 2014 erano state Parte_1 già tutte incassate ed indebitamente trattenute dall'attrice, che per tutto il periodo di lite le aveva fatturate ai propri clienti finali, con ogni probabilità anche stimandole per eccesso, essendo la fattura di vendita composta anche della voce relativa ai servizi di rete, che l'attrice fosse sempre stata in possesso dei dati di vendita del gas ai PDR, potendo procedere direttamente alle relative letture effettuando in proprio l'attività di rilevazione delle misure ai PDR e perché tutti i dati di misura rilevati o stimati da essa erano sempre stati comunicati tempestivamente al CP_1 trasportatore nell'ambito delle procedure di allocazione funzionali alla fatturazione del servizio di trasporto e di fornitura del gas a monte da parte dello shipper di , fatture che l'attrice Parte_1 non risultava avere mai contestato. La convenuta faceva, altresì, rilevare che fossero pacifiche le seguenti circostanze: che essa esercente il vettoriamento del gas presso i Comuni CP_1 indicati in citazione, aveva effettuato, in favore di quest'ultima, attività di distribuzione senza soluzione di continuità dal 2006 al 2014 e continuava ad effettuarla, che tale attività era stata prestata dal Distributore in modo corretto e continuativo e che ciò aveva consentito a Parte_1 di effettuare a propria volta ininterrottamente la vendita di gas ai propri clienti finali, dai quali aveva incassato i corrispettivi fatturati senza mai riversare ad essa la quota parte per i CP_1 servizi di rete, che, a fronte del servizio di distribuzione prestato da essa dal 2006 al CP_1
2015, nulla aveva corrisposto sino al 28.8.2015 e che al netto del pagamento di Parte_1
€550.000,00 effettuato fra il 28.8 ed il 15.9.2015, permanesse in capo alla un debito Parte_1 per fatture inevase di €313.457,77, poiché l'attrice non stava provvedendo ad onorare neppure le fatture per la distribuzione erogata in corso di causa.
La parte convenuta formulava altresì “In via preliminare: eccezione di inadempimento”, facendo rilevare che avesse fruito dell'attività di distribuzione del gas dal 2006, senza Parte_1 aver corrisposto alcunché ad essa sino a tutto il 28.8.2015, permanendo un residuo CP_1 debito di oltre €300.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1460 c.c. essa non sarebbe stata
3 comunque tenuta ad adempiere alcuna prestazione in favore di , stante Parte_1
l'inadempimento totale e continuato alle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dal
2006 al 2015. Inoltre, la convenuta contestava “3. Sulla presunta prescrizione del credito di
, rilevando che la avesse provveduto, a mezzo bonifico del 15.9.2015, al CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di €500.000,00 in acconto, poi richiesto indietro con la citazione portata in notifica lo stesso giorno, tale condotta valeva quale tacita rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937, comma 3°, c.c., contestando, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c. ed anche del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., essendo il proprio credito assistito dall'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile anche alle azioni per l'indebito arricchimento ex art. 2946 c.c., facendo rilevare di avere, in ogni caso, interrotto i termini di prescrizione inoltrando a l'atto di messa in Parte_1 mora ricevuto l'8.11.2012. Ancora la convenuta formulava “
4. Sulla fondatezza del credito della
domanda riconvenzionale per il pagamento del debito residuo dell'attrice”, risultando CP_1
debitrice per il maggiore importo residuo dovuto di €313.457,77 del quale chiedeva Parte_1 ingiungersi il pagamento ex art. 186ter c.p.c., oltre alla definitiva condanna in via riconvenzionale. Ancora la convenuta eccepiva “5. Sulla legittimità della eventuale risoluzione del rapporto di distribuzione in costanza di inadempimento di , facendo rilevare che Parte_1 le richieste di pagamento non costituissero abuso di posizione di dipendenza economica, ma legittimo esercizio di un diritto riconosciuto dal contratto di distribuzione;
“6. Sull'assenza del danno e del nesso causale rispetto alla condotta della ”, rilevando che non vi fosse CP_1 traccia in citazione di alcun dato concreto che potesse fare apprezzare né quantificare i danni richiesti.
La parte convenuta concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) nel merito, rigettare le domande della perché infondate e carenti di prova, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1460 c.c. in virtù dell'eccepito inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di pagamento delle prestazioni rese da nel periodo di causa;
2) in ogni caso, confermare CP_1 la sussistenza del credito della portato dalle fatture n. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, CP_1
102, 149, 193, 237, 322, nonché, anche in via riconvenzionale, dalle ulteriori e successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno-novembre 2015; 3) in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento del residuo importo dovuto alla pari Parte_1 CP_1 alla data del 4.1.2016 alla somma di €313.547,77 oltre interessi di mora, e/o della diversa ed anche maggiore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria per i titoli di cui in narrativa, sempre oltre interessi di mora e rivalutazione, con richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per €313.547,77. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.”.
Nella prima Memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc la parte attrice deduceva di Parte_1 avere provveduto all'integrale pagamento – con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio – di tutte le somme richieste da a titolo di corrispettivi di distribuzione per il CP_1 periodo 2006-2014, comprensive anche degli importi portati dalle fatture nn. 381, 451, 510, 577 del 2015, emesse successivamente alla notifica dell'atto di citazione e di avere, quindi, versato a la complessiva somma di Euro 864.424,82 mediante le seguenti disposizioni CP_1 di bonifico del 28.8.2015 per Euro 50.000,00, del 15.09.2015 per Euro 500.000,00 e del
20.1.2016 per Euro 314.424,82, al mero fine di evitare il ricorso, illecitamente paventato da alla procedura di risoluzione del rapporto di distribuzione del gas naturale. CP_1
La parte attrice, quindi, così precisava le proprie conclusioni “in via principale: - accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento CP_1 del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322/2015 e dalle successive fatture nn. 381, 451, 510, 577/2015 e 91/2016 oltre che dai successivi documenti di fatturazione ulteriormente emessi ed emettendi da con riferimento al periodo in contestazione (anni CP_1
2006-2014), non è certo, liquido ed esigibile e che, pertanto, nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, conseguentemente, condannare alla Parte_1 CP_1
4 restituzione della somma di Euro 864.424,82 oltre che delle maggiori somme portate dai successivi documenti di fatturazione emessi da con riferimento al periodo 2006-2014 e CP_1 pagate con riserva da , oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, che Parte_1 ha pagato “con riserva” a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1 contestazione;
- rigettare ogni avversa domanda proposta da anche in via CP_1 riconvenzionale;
in via subordinata: - in ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c., del credito asserito da siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, CP_1
102, 149, 193, 237, 322/2015 e dalle successive fatture nn. 381, 451, 510, 577/2015 e 91/2016 oltre che dai successivi documenti di fatturazione ulteriormente emessi ed emettendi da CP_1 con riferimento al periodo in contestazione (anni 2006-2014)e, conseguentemente, condannare alla restituzione della somma di Euro 864.424,82 oltre che delle maggiori somme CP_1 portate dai successivi documenti di fatturazione emessi da con riferimento al periodo CP_1
2006-2014 e pagate con riserva da , oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, Parte_1 che ha pagato con riserva a titolo di acconto sugli importi oggetto di Parte_1 contestazione;
in via ulteriormente subordinata: - fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2951 c.c. ovvero, in via ulteriormente subordinata, fatta salva l'applicazione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., accertare, anche attraverso l'espletamento di apposita CTU, il corretto ammontare del credito di CP_1 er il servizio di distribuzione del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
[...]
2011, 2012, 2013 e 2014, decurtati i corrispettivi di misura e, tenuto conto delle somme già pagate con riserva dalla medesima disporre conseguente condanna di Parte_1 alla restituzione di quanto dovesse risultare non dovuto, oltre interessi di mora e CP_1 rivalutazione monetaria;
in ogni caso: - condannare al risarcimento dei danni CP_1 tutti subiti e subendi da di cui in narrativa, per le violazioni contrattuali Parte_1
e normative evidenziate in atti, compresi il danno derivante a dalla Parte_1 impossibilità, nelle more della definizione del giudizio, di accedere alla rete gestita da
CP_1 ossia di svolgere la propria attività commerciale nel 57 località ove è impresa
CP_1 distributrice, nonché il danno derivante dalla perdita dei 300 clienti serviti sulla rete di distribuzione gestita da che dovessero conseguire all'illecita risoluzione del
CP_1 rapporto contrattuale da parte delle medesima con riserva di quantificazione in corso
CP_1 di causa ovvero anche con ricorso al criterio equitativo secondo quanto sarà ritenuto di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
“.
In data 17/09/2015 veniva depositato da parte di “Ricorso ex art. Parte_1 700 c.p.c. con istanza di concessione inaudita altera parte ex art. 669sexies, II co., c.p.c.”, con cui essa chiedeva al Tribunale di inibire alla Controparte_1 la risoluzione del rapporto contrattuale in essere con la e
[...] Parte_1 conseguentemente inibire da parte della medesima l'attivazione della fornitura di CP_1 ultima istanza per i 300 clienti attualmente serviti da sulla rete locale di Parte_1 distribuzione gas gestita da in via subordinata, ordinare alla Società CP_1 [...] di revocare la richiesta di attivazione della fornitura di Controparte_1 ultima istanza per i 300 Clienti attualmente serviti da sulla rete locale di Parte_1 distribuzione gas gestita da con riattribuzione, senza soluzione di continuità, dei CP_1 medesimi Clienti nel contratto di distribuzione di;
in ogni caso, ordinare alla Parte_1 di consentire alla , nelle Controparte_1 Parte_1 more della definizione del giudizio di merito, l'accesso alla reti distribuzione attualmente gestite dalla medesima senza pregiudizio alcuno dei diritti della ricorrente. Tale CP_1 procedimento, in cui si costituiva la resistente Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito ed in subordine dichiarare
[...] inammissibile o rigettare il ricorso, si concludeva con l'emissione dell'Ordinanza del
5 2/12/2015, con cui venivano denegati i provvedimenti di urgenza richiesti e veniva disposta la condanna alle spese della ricorrente (v. fascicolo sub procedimento n.r.g. 3950-1/2015, alleg.).
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il presente procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine, in data 22/03/2024, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che, alla successiva udienza, rimetteva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
E' utile procedere in premessa ad una breve ricostruzione del quadro di riferimento.
La disciplina contrattuale del settore in materia di distribuzione del gas naturale è stabilita nel Codice di rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale (deliberazione 6 giugno
2006, n. 108/06 - Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modiche). Per quel che ai fini di causa specificamente interessa, va poi rilevato che il capitolo 12, nel regolamentare le tipologie e il contenuto delle fatture, prevede al paragrafo 12.4.2 che le stesse vengano emesse dall'Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. In particolare, con riferimento alle fatture relative al servizio di distribuzione, è disposto che esse vadano redatte su base mensile in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo punto interessato dal servizio di distribuzione, tenendo conto del periodo di competenza. Il capitolo
11 del medesimo Codice di Rete attribuisce alla competenza del distributore le attività di misura del gas, prevedendo al paragrafo 11.3. che l'Impresa di distribuzione è responsabile anche della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati di misura ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato. Del pari, il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di rete urbane (c.d. T.I.V.G.), nella sezione 2 “Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati”, disciplina le modalità di rilevazione di misura e gli obblighi di messa a disposizione dei dati posti a carico dell'Impresa di Distribuzione, prevedendo, in caso di inosservanza dei termini di comunicazione di cui all'art.15, la corresponsione in favore dell'Utente della distribuzione di un indennizzo automatico (art. 15, co. 15.5).
Tornando alla fattispecie oggetto di odierno vaglio, è noto che è Controparte_1 società di distribuzione ed effettua l'attività di trasporto del gas, per conto degli Utenti della distribuzione, dai punti di consegna della rete nazionale/regionale ai PdR locali. Nell'ambito della propria attività, essa stipula contratti di “vettoriamento” con i venditori finali del gas e tale servizio di vettoriamento viene remunerato attraverso la tariffa di distribuzione, che comprende le operazioni di approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti finali. Parte_1
è, invece, “utente” della distribuzione e società che svolge attività di fornitura e vendita del gas ai clienti finali/consumatori.
Nel presente giudizio parte attrice ha proposto verso la Parte_1 convenuta diverse azioni: di accertamento negativo del credito, di restituzione CP_1 somme, di accertamento e quantificazione corretta del dovuto, di risarcimento danni.
Preliminarmente deve, tuttavia, essere esaminata l'eccezione attorea di prescrizione dei crediti richiesti da integrando essa notoriamente una preliminare di merito, in quanto CP_1
l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.
L'invocata prescrizione ex art. 2951 c.c. si applica ai contratti di spedizione e trasporto. L'art. 2, comma 1, lett. n del D.lgs 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” definisce l'attività di distribuzione quale trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
tuttavia, il capitolo 3 del Codice di
Rete, dedicato alla descrizione dei servizi offerti dall'impresa di distribuzione, chiarisce che essa, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del
6 gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso ed inoltre specifica quali ulteriori prestazioni, diverse dal trasporto, fanno parte del servizio principale (punto 3.1), nonché individua le prestazioni “accessorie” (punto 3.2) e le prestazioni “opzionali” (3.3), dal ché se ne ricava, dunque, che le attività delle società distributrici di gas siano ben più ampie, complesse e diversificate, rispetto al solo compito del trasporto della materia prima. La basilare osservazione che precede conduce ad escludere l'operatività nel presente caso dell'ipotesi di prescrizione di cui all'art. 2951 c.c. La parte attrice ha, altresì, formulato eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 C.c.. La richiamata norma codicistica stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (v. ex multis Cass. n. 14080/2005). Stando a quanto prescrive il
Codice di Rete, l'obbligazione di pagamento del prezzo che la società di vendita di gas assume nei confronti della distributrice è periodica, in quanto l'art. 12.4.2 prevede che “le fatture sono emesse dall'impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile”, mentre il successivo art. 12.4.5. dispone che “il termine di pagamento delle fatture da parte degli utenti è stabilito in 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.”. Tale fattispecie è, dunque, applicabile al caso in esame, ritenendosi, di contro, non condivisibile la diversa prospettazione della difesa convenuta, secondo cui il credito di sia assistito dall'ordinario termine di CP_1 prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., perché basata sull'inammissibile premessa del riferimento all'azione per l'indebito arricchimento, in vero nemmeno espressamente proposta dalla stessa e comunque inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà.
Ciò posto, deve anche considerarsi che in atti vi è un Atto di messa in mora di pagamento, inviata via pec dalla alla in data 8/11/2012 (v. doc. 2 prod. CP_1 Parte_1 cartacea , mai contestata dalla parte attrice ed anzi dalla stessa citata (v. pag. dell'Atto CP_1 di citazione), avente ad oggetto “costituzione in mora ed interruzione prescrizione”, riguardante i crediti derivanti dall'attività di distribuzione dal 1/07/2007 al 31/12/2010, quantificati nell'importo di €190872,00. A tale missiva deve ascriversi, senza dubbio, efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione, infatti, per giurisprudenza consolidata, "l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante" (Cass. n.
24913/2022). Ne consegue che dovrebbe considerarsi prescritto il credito portato dalle fatture che precedono il quinquennio coperto dalla citata diffida, quindi riferite al periodo 1 gennaio
2006/7 novembre 2007.
A tal proposito, parte convenuta ha contro eccepito di avere provveduto CP_1 all'imputazione dei pagamenti ricevuti in acconto da a mezzo bonifico Parte_1 del 15.9.2015, nei termini previsti dall'art. 1193 c.c., ai debiti più antichi, ovvero proprio alle fatture del periodo 2006 – ottobre 2007. Tale condotta andrebbe qualificata come tacita rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 3°, c.c., essendo la disposizione di bonifico del
15.9.2015 incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ed avendo , nella Parte_1 causale del bonifico, espressamente citato le fatture per il vettoriamento reso nel 2006 e 2007.
La tesi non può essere accolta. Difatti, secondo la giurisprudenza, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata (v. Cass. civile sez. II, 24/12/2021, n.41489 “Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla
7 stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene”; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011). Nel caso di specie, il bonifico di €500.000,00 del 15/09/2015 era stato eseguito espressamente “con riserva” per addebiti contestati, al pari degli altri acconti pure versati in corso di causa (v. anche bonifico del 20.1.2016 per Euro 314.424,82 con causale
“acconto con riserva di ripetizione crediti contestati”, v. prod. parte attrice), inoltre la difesa di con l'atto di citazione, portata in notifica lo stesso giorno del bonifico, Parte_1 espressamente eccepiva la prescrizione e, nella prima memoria istruttoria, specificava che la parte avesse versato a la complessiva somma di Euro 864.424,82, mediante le CP_1 disposizioni di bonifico del 28.8.2015 per Euro 50.000,00, del 15.09.2015 per Euro 500.000,00
e del 20.1.2016 per Euro 314.424,82, al mero fine di evitare il ricorso, paventato da CP_1 alla procedura di risoluzione del rapporto di distribuzione del gas naturale, sicché va pure escluso che tali pagamenti potessero avere valenza di riconoscimento del debito, difettando il requisito della volontarietà (v. in tema Cass. civile sez. III, 20/08/2024, n.22948 “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).”). Per di più, a ben vedere, la stessa nella menzionata missiva dell'8/11/2012, CP_1 faceva espressamente riferimento ai crediti dovuti per attività di distribuzione a partire dal
1/07/2007 e, del resto, va pure considerato che tale nota non avrebbe potuto avere effetto interruttivo delle prescrizioni già a quel momento maturate (v. in tema Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2002, n. 16131 “Perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che
l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.”). Pertanto, ed in conclusione sul punto, in parziale accoglimento dell'eccezione attorea, sono da considerarsi prescritti i diritti di credito per gli importi di cui alla Fattura 2015/FC/F/7
GEN-2006/DIC-2006 e parzialmente di cui alla Fattura 2015/FC/F/13 GEN-2007/DIC-2007.
Occorre ora esaminare nel merito le ulteriori domande ed eccezioni.
E' da evidenziarsi che, per costanti indirizzi, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che esso è a carico di chi si afferma creditore anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (v. ex multis Cass. civile sez. III,
10/04/2024, n.970; Cass. civile sez. lav., 17/07/2008, n.19762).
Ebbene, incontestato l'adempimento di tutte le altre prestazioni contrattuali nell'ambito dell'attività di “vettoriamento” e distribuzione del gas (v. ancora 3.1. 3.2. e 3.3. Codice di rete cit.), come sopra detto, l'attrice ha contestato, nella presente sede, solo Parte_1
i profili relativi alla mancata tempestiva emissione da parte di dei documenti di CP_1
8 fatturazione per i corrispettivi di distribuzione nel periodo dal 2006 al 2014 ed alla mancata messa a disposizione dei dati di misura dei PDR. Il Tribunale non può esimersi dall'evidenziare l'anomalia delle modalità di fatturazione del servizio di distribuzione del gas da parte di nei confronti di . Il CP_1 Parte_1 distributore, infatti, per un considerevole lasso di tempo, non ha emesso fatture su base mensile, raggruppando più periodi di fatturazione per più annualità (2006-2007-2008-2009-2010-2011- 2012-2013 e 2014) in nove documenti di fatture, tutte comunicate all'Utente soltanto Parte_1 nel mese di maggio 2015, con unica scadenza al 30.06.2015. Parimenti non contestata è la mancata tempestiva comunicazione a dei dati relativi alla misura del gas Parte_1 riconsegnato ai punti di consegna dell'impianto di distribuzione per il periodo di competenza (v. sul punto pag. 14, punto 4.4., della Comparsa di costituzione e risposta di . E' CP_1 altresì provato documentalmente e non contestato che sia stata sanzionata, giusta CP_1
Deliberazione del 10 luglio 2015, dalla “Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”, per la violazione dell'art. 15 del TIVG e dell'art. 53 della , sia pure limitatamente CP_2 al periodo ottobre 2009-gennaio 2010 (v. prod. parte attrice).
Va anche rilevato, cionondimeno, che il Codice di rete, già sopra richiamato, preveda un obbligo di collaborazione anche in capo all'Utente, per le ipotesi di omessa comunicazione dei dati di misura, potendo quest'ultimo richiedere i dati allo stesso distributore, ovvero l'autolettura al cliente finale (v. punto 11.3.1 L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura; L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura ottenuti tramite procedura di autolettura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi ed i formati definiti dalla medesima Impresa di distribuzione e resi disponibili da quest'ultima mediante sito internet, fino all'adozione di un unico standard nazionale.). Di fatto, non risulta che la stessa abbia mai sollecitato emissione di fatture o inoltrato richieste Parte_1 di comunicazione dei dati di misura nelle annualità oggetto di causa, difettando prova contraria.
Inoltre, ed in via assorbente, ciò che appare rilevante e decisivo, ai fini della delibazione delle domande attoree, è la considerazione che, nonostante le evidenziate inadempienze contrattuali da parte del distributore e l'anomalo ritardo nell'emissione delle fatture oggetto di giudizio, risulti non contestato e pacifico che abbia continuato ad Parte_1 usufruire ininterrottamente del servizio di distribuzione del gas nei punti di consegna, con conseguente vendita e somministrazione ai clienti finali, per tutte le annualità 2006-2014. Parimenti, la parte convenuta ha evidenziato, richiamando all'uopo le osservazioni già svolte dal giudice adito nel sub procedimento cautelare antecedente al presente giudizio di merito (v.
Ordinanza del 2/12/2015 emessa nel sub procedimento n.rg.3950-1/2015) che avesse Parte_1 fatturato e riscosso dai propri clienti finali i corrispettivi per le attività di rete, di competenza del Distributore, unitamente alla quota relativa al costo della materia prima, ancor nel dettaglio facendo rilevare che tali somme, o gran parte di esse, fossero state pagate dai clienti finali alla società venditrice, la quale le aveva trattenute per sè, senza riversarle alla società distributrice.
Tale osservazione, rispetto alla quale non risulta intervenuta valida contestazione ad opera dell'attrice, può valutarsi come conferma del fatto che la mancata comunicazione dei dati di misura non avesse influito sul rapporto di somministrazione della con i clienti finali. Parte_1
Sotto tale aspetto, resta ancora da aggiungere che il venditore potesse legittimamente procedere a fatturazione, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, per mezzo dei consumi stimati, ovvero sulla base di autoletture, anche in conformità a quanto stabilito dalla Delibera
ARERA n. 229 del 2001. Deve, dunque, ritenersi, per tutto quanto sinora esposto ed emergente dagli atti di causa, che sussista il diritto di al pagamento delle fatture oggetto di causa, fatti salvi i crediti CP_1 prescritti di cui si è innanzi detto, al fine di fugare ogni dubbio in proposito dovendosi anche sottolineare come avrebbe potuto ritenersi sollevata dall'obbligo di Parte_1
9 pagamento, come precisamente previsto dal Codice di rete, soltanto “qualora l'omessa o ritardata esecuzione parziale o totale, da parte dell'Impresa di distribuzione, di una prestazione prevista dal presente Codice, e comunque secondo le condizioni qui previste, non renda possibile il prelievo del gas da parte dell'Utente presso uno o più Punti di Riconsegna per i quali è stato consentito l'accesso” (v. punto 13.1 Codice di Rete). Anche la contestazione attorea di non liquidità o certezza del credito è infondata.
In tema di fatturazione, il Codice di rete prevede all'art. 12.3.1.: “Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi: - i dati identificativi dell'Utente; - il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in metri cubi;
- il valore assunto dal coefficiente di conversione C nel Punto di riconsegna, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG);
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in standard metri cubi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.); - il Codice identificativo dei
Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura). Il quantitativo dei volumi di gas riconsegnati presso ogni singolo Punto di Riconsegna sarà considerato “salvo conguaglio” fino alla determinazione, da parte dell'Impresa di distribuzione, del quantitativo di gas corrispondente alla lettura effettiva. […]”; all'articolo 12.4.4. sancisce che “È fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5. Nel caso in cui l'Utente rilevi la presenza di anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, questi può richiederne la rettifica entro 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, trasmettendo all'Impresa di distribuzione,
a mezzo fax, posta elettronica o supporto informatico, le informazioni necessarie. Qualora le anomalie riscontrate riguardino gli importi fatturati, l'Impresa di distribuzione, previo accordo con l'Utente interessato nei riguardi della significatività degli importi fatturati, provvederà alla dovuta rettifica degli stessi: - nella successiva fatturazione, qualora gli importi stessi non siano significativi;
- producendo una nota di debito o di credito in relazione alla fattura contenente le anomalie, qualora gli importi siano significativi.”
Le fatture oggetto di lite ed allegate in atti riportano le voci ed i dati esplicativi delle attività. Inoltre, ha allegato anche i files in formato excel, contenenti i dati per CP_1 singola fattura e periodo, in forma disaggregata (v. doc. 8 all. memoria art. 183 VI co. n. 2), costituenti una rielaborazione dei dati già inviati in uno alle singole fatture, allo scopo di facilitare la suddivisione dei consumi per PDR e per scadenza ed ha altresì ulteriormente specificato le voci di cui alle allegate fatture (v. anche note scritte depositate da parte convenuta in data 13/02/2017). Incidentalmente, preme notare come il menzionato allegato n. 8 alla memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte convenuta risulti essere stato depositato, a mezzo di più invii, in data 29/04/2016, come emerge dalla data di deposito registrata nel fascicolo telematico e pertanto l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa attrice nella memoria art. 183 VI co. n 3 cpc non è fondata. In seguito alla produzione in giudizio della documentazione suddetta e delle fatture, contenenti i dati previsti e dei prospetti di dettaglio dei volumi trasportati indicati nelle singole fatture azionate, la ha insistito nella Parte_1 contestazione dei consumi fatturati e nelle ulteriori domande di risarcimento del danno, nonché di non debenza dei corrispettivi per il servizio di misura e comunicazione dei dati. I rilievi non possono essere accolti, attesa la loro genericità, alla luce inoltre dei chiarimenti forniti dalla difesa convenuta, mentre la richiesta di non corresponsione delle somme si appalesa infondata, per di più in considerazione della espressa previsione, per l'ipotesi di mancata o ritardata messa a disposizione dei dati di misura da parte della impresa di distribuzione, del diverso rimedio di
10 indennizzi in favore degli utenti della distribuzione (v. ancora punti 15.5 e ss. TIVG). Nel prosieguo della trattazione si analizzerà poi la domanda attorea di risarcimento danni.
Tutto ciò posto, va, d'altro canto, pure osservato che l'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta sia, a propria volta, infondata, non potendo il distributore CP_1 invocare l'inadempimento dell'Utente per non aver pagato prima fatture non emesse nel periodo di competenza. A ciò si aggiunga che non sussisterebbero neanche i presupposti previsti dalla legge per la risoluzione del contratto, avendo provveduto al pagamento in più acconti Parte_1 dell'importo complessivo di € 863.457,77, come richiesto nelle fatture contestate, seppur con riserva di ripetizione, anche a fronte di un'eccepita prescrizione. In definitiva, quindi, le domande con cui l'attrice ha richiesto Parte_1 di accertare e dichiarare che il credito asserito da per corrispettivi di vettoriamento CP_1 del gas naturale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, siccome portato dalle fatture nn. 7, 13, 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, non è certo, liquido ed esigibile e che pertanto nulla è dovuto da parte di a tale titolo e, Parte_1 conseguentemente, condannare alla restituzione della somme che CP_1 Parte_1 ha pagato "con riserva" a titolo di acconto sugli importi oggetto di contestazione e, in via
[...] subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, possono essere accolte Co limitatamente alla restituzione di €53.274,26 (portati da /15 per €21.219,81 iva compresa e da Ft 13/2015 parzialmente per €26.274,14 oltre Iva al 22%=€32.054,45), quale importo prescritto, mentre vanno rigettate per la restante parte.
Va parzialmente accolta, specularmente, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta di accertare e confermare la sussistenza del credito portato dalle CP_1 fatture n. 13/2015 per l'importo residuo non prescritto e 20, 28, 37, 48, 79, 102, 149, 193, 237, 322, tutte del 2015, nonché dalle successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno- novembre 2015, e condannare l'attrice al pagamento dell'importo Parte_1 richiesto, al netto delle emesse note di credito. La statuizione di condanna si impone alla luce della perdurante contestazione di parte attrice in merito al dovuto, nonché delle avanzate domande di restituzione di quanto versato nelle more del giudizio, tanto impedendo evidentemente una declaratoria di “cessata materia del contendere” sul punto, dovendosi, cionondimeno, dare atto ed evidenziare che gli importi di cui alle indicate fatture ed alla pronuncia di condanna siano stati già pacificamente oggetto di pagamento da parte di
[...]
in corso di causa ed incassati da (v. sul punto anche Memoria art. 183 VI Parte_1 CP_1 co. n. 1 cpc di parte convenuta con estratto conto allegato, nonché pag. 5 della Comparsa CP_1 conclusionale della convenuta del 28/11/2022), sicché più nulla è ancora dovuto per i CP_1 detti titoli, avendo essa versato il complessivo importo di €864.424,82 (v. doc. 31, 32 e 37 alleg. prod. attrice), dei quali €53.274,26 andranno restituiti, perché afferenti a somme prescritte, come sopra chiarito. Parte attrice ha poi proposto domanda di risarcimento danni. Parte_1
Segnatamente, essa ha chiesto il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, lamentando danni per l'impossibilità di svolgere la propria attività commerciale, per la perdita dei trecento clienti gestiti sulla rete di distribuzione gestita da eventualmente CP_1 conseguente all'illecita risoluzione del rapporto contrattuale da parte di (v. conclusioni CP_1 dell'Atto di citazione). Nello sviluppo dell'atto introduttivo, la parte attrice ha poi dedotto di avere subito danni nello svolgimento dell'attività di fatturazione dei consumi, di recupero degli importi attraverso conguagli nei confronti dei clienti finali, danni di immagine, probabile perdita di clienti, forte rischio di morosità da parte dei medesimi.
Ebbene, il Tribunale non può non constatare la genericità delle doglianze attoree, peraltro non adeguatamente supportate a livello probatorio. In punto di diritto, nell'avviare l'esposizione sul punto, conviene mettere in chiaro come priva di pregio sia l'implicita prospettazione di voler desumere dagli inadempimenti di relativi alla mancata CP_1 fatturazione e comunicazione tempestiva dei dati di misura dei PdR, l'esistenza di danni
11 risarcibili. Difatti, secondo la pacifica giurisprudenza, anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento (v. Cass.
20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006,
n. 15274). Pertanto, se, per un verso, sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001), per altro verso, "la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento", sicché non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (v. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; v. anche Cass. civile sez. III, 27/07/2022, n.23512 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno.”).
Nella fattispecie che si esamina, non si riesce ad intercettare quale concreto nocumento possa aver subito la parte attrice, considerato che è pacifico, come già sopra rilevato, che essa abbia continuato, in tutto il periodo in contestazione, ad esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali, incassando i corrispettivi, riscuotendo i costi di rete, unitamente alla quota relativa al costo della materia prima. Nel dettaglio, preme poi considerare che la lamentela di un danno derivante da impossibilità di procedere a “conguagli” nei confronti dei clienti finali sia rimasta al rango di mera deduzione, nulla comprovando di decisivo la produzione di una bolletta di conguaglio di altro operatore del settore riportante conguagli e ricalcoli (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc attrice), mentre il dato secondo cui i clienti allacciati alla rete di distribuzione di e serviti da essa si fossero ridotti dal 2006 CP_1 Parte_1
(v. ancora alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc attrice) non appare causalmente ricollegabile, con confortante certezza o almeno secondo il criterio del “più probabile che non”, ai lamentati inadempimenti di Nemmeno sono state specificamente suffragate le ulteriori paventate CP_1 conseguenze economiche pregiudizievoli (danno all'immagine, rischio di morosità dei clienti), non intravedendosi, in definitiva, in una prospettiva concreta e conseguenzialista ex art. 1223
c.c., il danno che la possa aver subito, né essendo stato esso comunque Parte_1 dimostrato nelle varie accezioni prospettate. In conclusione, le domande svolte da parte attrice possono Parte_1 trovare positivo riscontro solo limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme dichiarate prescritte, in accoglimento parziale della relativa eccezione, mentre vanno, per la restante parte, rigettate.
Vanno, infine, regolamentate le spese del presente giudizio. Visto l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese del giudizio possono essere compensate per 1/3, ponendosi i restanti 2/3 in capo alla parte attrice Parte_1
in virtù del principio di soccombenza. Esse si liquidano d'ufficio, come in dispositivo,
[...] in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €520.001 a €1.000.000,00), dell'oggetto, della complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite.
p.q.m.
12 Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice Parte_1 dichiara prescritti i crediti portati dalla fattura n. 2015/FC/F/7 e parzialmente
[...] dalla fattura n. 2015/FC/F/13 e per l'effetto condanna Controparte_1
oggi in concordato preventivo, in persona del legale
[...] rappr.te p.t., alla restituzione dell'importo pari a €53.274,26, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande proposte da parte attrice Parte_1
[...]
3. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta,
oggi in concordato preventivo, Controparte_1 accerta e dichiara la sussistenza del credito portato dalle fatture n. 13/2015 per l'importo residuo non prescritto, 20/2015, 28/2015, 37/2015, 48/2015, 79/2015, 102/2015, 149/2015, 193/2015, 237/2015, 322/2015, nonché dalle successive fatture n. 381, 451, 510 e 577 del periodo giugno-novembre 2015 e dichiara tenuta l'attrice alla corresponsione dei relativi importi, al netto Parte_1 delle emesse note di credito, dandosi al contempo atto che essi sono stati già integralmente versati, perché oggetto di pagamenti eseguiti in corso di causa in favore di ed incassati, come meglio indicato in parte motiva. Controparte_1
4. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice,
in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore Parte_1 di parte convenuta, dei restanti 2/3 che si liquidano in €9.733,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Edoardo Lombardi dichiaratosi distrattario. Così deciso in data 11/11/2024. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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