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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
dott. Renato Castaldo Consigliere
ha presentato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3991 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Deroma Serapio Parte_1 C.F._1
-appellante
Contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rossi Marina
-appellata oggetto
rinnovazione ipoteca fondiaria
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.7.2014, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di aver avuto intenzione di Controparte_1 vendere l'immobile di sua proprietà sito in Roma in via Lucio Calpurnio Bibulo n. 91 e precedentemente acquistato dal padre . Persona_1
La proposta di acquisto di tale immobile formulata da un terzo era stata poi revocata a causa dell'insistenza sul bene di un'ipoteca.
Il rinnovo dell'iscrizione ipotecaria risultava eseguito nel 2009 e originariamente concesso nel 1989 a garanzia di un mutuo della società del padre , la Persona_1
ED S.r.l.
Pavan Roberto contestava che tale ipoteca risultasse estinta nel novembre del 1999, allegando a tal proposito una quietanza di pagamento relativa all'ultima rata.
La vendita dell'immobile era finalizzata a mettere il ricavato a disposizione della società di cui risulta essere comproprietario insieme al fratello. Controparte_2 Parte_1
Pertanto, l'attore lamentava di aver subito un pregiudizio economico pari a 110.000,00 euro dovuto alla mancata vendita, così quantificato per gli scoperti dei conti della CP_2
e per l'impossibilità per quest'ultima di rinnovare il parco automezzi.
[...]
Dunque, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del rinnovo dell'ipoteca, la cancellazione della stessa e la condanna della banca al risarcimento del danno nella misura di
110.000,00 euro.
Si costituiva gruppo contestando quanto Controparte_1 CP_1 dedotto dalla parte attrice e respingendo la relativa domanda di risarcimento.
Nel 2015 veniva cancellata l'ipoteca oggetto di controversia.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22613/2019 del 25.11.2019 respingeva la domanda di declaratoria d'illegittimità del rinnovo di ipoteca e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione in appello, proponeva appello contro la suddetta Parte_1 sentenza.
Si costituiva in giudizio gruppo chiedendo Controparte_1 CP_1 il rigetto del gravame. All'udienza del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, secondo e terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione- l'appellante lamentava l'omessa valutazione dell'estinzione del debito garantito da ipoteca, l'erronea valutazione del thema decidendum relativamente alla cancellazione dell'ipoteca e l'omessa valutazione dell'abuso del diritto da parte di Controparte_1
[...]
Tali motivi sono infondati.
In particolare, l'appellante sosteneva che il debito derivante dall'ipoteca fondiaria gravante sull'immobile risultasse estinto a seguito del pagamento dell'ultima rata e che pertanto la rinnovazione dell'ipoteca fosse illegittima. A sostegno di ciò, allegava la Parte_1 quietanza di pagamento datata 29.11.1999 nella quale risultava il pagamento della rata n. 20, quale prova del pagamento dell'intero importo del mutuo fondiario in quanto ultima rata.
Tuttavia, tale documento, come correttamente evidenziato dalla sentenza del giudice di primo grado, è dimostrativo unicamente del pagamento di quella specifica rata, ancorché ultima, e non dell'intero importo del debito. Inoltre, la quietanza allegata non è ricognitiva della situazione debitoria della società e da tale documento non è possibile evincere alcuna prova circa l'estinzione del debito in oggetto prima della data di rinnovazione avvenuta nel 2009.
A riprova di ciò, si evidenzia che il residuo debito è passato a perdita solo in data
2.3.2011, come dimostrato dalla missiva proveniente dalla banca e riferita appunto al rapporto intrattenuto con la ED S.r.l. (rapporto ordinario n. 63293526001 ed il mutuo fondiario
001876394000), dunque solo dopo la rinnovazione dell'ipoteca.
Pertanto, a fronte di tali incontestati elementi è possibile concludere affermando che gruppo ha legittimamente disposto la Controparte_1 CP_1 rinnovazione dell'ipoteca a fronte del residuo di 235,99 euro di capitale e di 1476,99 euro di spese legali al fine di evitare la prescrizione della stessa per il decorso del termine ventennale. Contr Secondo quanto sopra esposto, la aveva pieno diritto di rinnovare l'ipoteca e pertanto, quanto al terzo motivo di appello, ovvero ad un presunto abuso del diritto da parte della banca dovuto al passaggio a perdita dei crediti azionati a seguito della rinnovazione, non
è possibile rilevare alcun comportamento contrario al principio di correttezza, ciò in quanto il successivo passaggio a perdita attiene a decisioni e valutazioni meramente interne all'intermediario.
In merito al secondo motivo di appello, occorre evidenziare, come già correttamente dedotto dall'impugnata sentenza, che la cancellazione dell'ipoteca è un onere che spetta a chiunque vi abbia interesse, primo tra tutti al debitore, in quanto la cancellazione dell'ipoteca fa fede sia tra le parti che tra i terzi e risulta essere necessaria al fine della libera circolazione del bene stesso. Di contro il creditore, una volta che il credito sia soddisfatto, è tenuto solo a prestare il proprio assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Tale precisazione che il giudice di prime cure ha inteso sottolineare non è una mera dissertazione né tantomeno una extra petitione, come invece sostenuto dall'appellante, ma è necessaria al fine di inquadrare correttamente il comportamento delle parti.
Dunque, la mancata cancellazione dell'ipoteca costituisce una negligenza dell'appellante che avrebbe invece dovuto sincerarsi dell'effettiva estinzione del debito e provvedere alla cancellazione, stante anche l'intenzione di vendere l'immobile sul quale gravava l'ipoteca.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha rilevato l'erronea valutazione del danno.
Tale motivo è infondato.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria questa non può essere accolta attesa l'assenza di nesso causale tra l'evento e il danno per i sopraesposti motivi.
Inoltre, come rilevato dalla sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria sarebbe comunque inammissibile ciò in quanto il diritto al risarcimento compete alla società e non anche al socio seppur indirettamente colpito dalle conseguenze negative dello stesso e in ogni caso sebbene il socio possa avere diritto al ristoro del pregiudizio non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale, o la perdita di opportunità professionali, economiche e lavorative del socio “nella fattispecie nessuna adeguata dimostrazione è stata offerta (se non, addirittura, circa la stessa esistenza della proposta di acquisto da parte del terzo, almeno) circa la particolarità, la convenienza e l'esclusività di quest'ultima, siccome assolutamente priva di alternative equivalenti sul mercato(senza contare la pretesa destinazione del potenziale ricavato della progettata vendita sia alla ristrutturazione della società con il fratello sia all'appianamento dell'esposizione debitorie personali dell'attore).”
Conclusivamente, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale civile di Roma n. 22613/2019 così provvede:
a) rigetta l'appello b) condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di euro 14.317,00 oltre a rimborso forfetario e a oneri accessori come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, 8 settembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
dott. Renato Castaldo Consigliere
ha presentato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3991 del ruolo generale dell'anno 2020
tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Deroma Serapio Parte_1 C.F._1
-appellante
Contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rossi Marina
-appellata oggetto
rinnovazione ipoteca fondiaria
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.7.2014, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di aver avuto intenzione di Controparte_1 vendere l'immobile di sua proprietà sito in Roma in via Lucio Calpurnio Bibulo n. 91 e precedentemente acquistato dal padre . Persona_1
La proposta di acquisto di tale immobile formulata da un terzo era stata poi revocata a causa dell'insistenza sul bene di un'ipoteca.
Il rinnovo dell'iscrizione ipotecaria risultava eseguito nel 2009 e originariamente concesso nel 1989 a garanzia di un mutuo della società del padre , la Persona_1
ED S.r.l.
Pavan Roberto contestava che tale ipoteca risultasse estinta nel novembre del 1999, allegando a tal proposito una quietanza di pagamento relativa all'ultima rata.
La vendita dell'immobile era finalizzata a mettere il ricavato a disposizione della società di cui risulta essere comproprietario insieme al fratello. Controparte_2 Parte_1
Pertanto, l'attore lamentava di aver subito un pregiudizio economico pari a 110.000,00 euro dovuto alla mancata vendita, così quantificato per gli scoperti dei conti della CP_2
e per l'impossibilità per quest'ultima di rinnovare il parco automezzi.
[...]
Dunque, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del rinnovo dell'ipoteca, la cancellazione della stessa e la condanna della banca al risarcimento del danno nella misura di
110.000,00 euro.
Si costituiva gruppo contestando quanto Controparte_1 CP_1 dedotto dalla parte attrice e respingendo la relativa domanda di risarcimento.
Nel 2015 veniva cancellata l'ipoteca oggetto di controversia.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22613/2019 del 25.11.2019 respingeva la domanda di declaratoria d'illegittimità del rinnovo di ipoteca e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Con atto di citazione in appello, proponeva appello contro la suddetta Parte_1 sentenza.
Si costituiva in giudizio gruppo chiedendo Controparte_1 CP_1 il rigetto del gravame. All'udienza del 27.3.2025, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, secondo e terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione- l'appellante lamentava l'omessa valutazione dell'estinzione del debito garantito da ipoteca, l'erronea valutazione del thema decidendum relativamente alla cancellazione dell'ipoteca e l'omessa valutazione dell'abuso del diritto da parte di Controparte_1
[...]
Tali motivi sono infondati.
In particolare, l'appellante sosteneva che il debito derivante dall'ipoteca fondiaria gravante sull'immobile risultasse estinto a seguito del pagamento dell'ultima rata e che pertanto la rinnovazione dell'ipoteca fosse illegittima. A sostegno di ciò, allegava la Parte_1 quietanza di pagamento datata 29.11.1999 nella quale risultava il pagamento della rata n. 20, quale prova del pagamento dell'intero importo del mutuo fondiario in quanto ultima rata.
Tuttavia, tale documento, come correttamente evidenziato dalla sentenza del giudice di primo grado, è dimostrativo unicamente del pagamento di quella specifica rata, ancorché ultima, e non dell'intero importo del debito. Inoltre, la quietanza allegata non è ricognitiva della situazione debitoria della società e da tale documento non è possibile evincere alcuna prova circa l'estinzione del debito in oggetto prima della data di rinnovazione avvenuta nel 2009.
A riprova di ciò, si evidenzia che il residuo debito è passato a perdita solo in data
2.3.2011, come dimostrato dalla missiva proveniente dalla banca e riferita appunto al rapporto intrattenuto con la ED S.r.l. (rapporto ordinario n. 63293526001 ed il mutuo fondiario
001876394000), dunque solo dopo la rinnovazione dell'ipoteca.
Pertanto, a fronte di tali incontestati elementi è possibile concludere affermando che gruppo ha legittimamente disposto la Controparte_1 CP_1 rinnovazione dell'ipoteca a fronte del residuo di 235,99 euro di capitale e di 1476,99 euro di spese legali al fine di evitare la prescrizione della stessa per il decorso del termine ventennale. Contr Secondo quanto sopra esposto, la aveva pieno diritto di rinnovare l'ipoteca e pertanto, quanto al terzo motivo di appello, ovvero ad un presunto abuso del diritto da parte della banca dovuto al passaggio a perdita dei crediti azionati a seguito della rinnovazione, non
è possibile rilevare alcun comportamento contrario al principio di correttezza, ciò in quanto il successivo passaggio a perdita attiene a decisioni e valutazioni meramente interne all'intermediario.
In merito al secondo motivo di appello, occorre evidenziare, come già correttamente dedotto dall'impugnata sentenza, che la cancellazione dell'ipoteca è un onere che spetta a chiunque vi abbia interesse, primo tra tutti al debitore, in quanto la cancellazione dell'ipoteca fa fede sia tra le parti che tra i terzi e risulta essere necessaria al fine della libera circolazione del bene stesso. Di contro il creditore, una volta che il credito sia soddisfatto, è tenuto solo a prestare il proprio assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Tale precisazione che il giudice di prime cure ha inteso sottolineare non è una mera dissertazione né tantomeno una extra petitione, come invece sostenuto dall'appellante, ma è necessaria al fine di inquadrare correttamente il comportamento delle parti.
Dunque, la mancata cancellazione dell'ipoteca costituisce una negligenza dell'appellante che avrebbe invece dovuto sincerarsi dell'effettiva estinzione del debito e provvedere alla cancellazione, stante anche l'intenzione di vendere l'immobile sul quale gravava l'ipoteca.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha rilevato l'erronea valutazione del danno.
Tale motivo è infondato.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria questa non può essere accolta attesa l'assenza di nesso causale tra l'evento e il danno per i sopraesposti motivi.
Inoltre, come rilevato dalla sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria sarebbe comunque inammissibile ciò in quanto il diritto al risarcimento compete alla società e non anche al socio seppur indirettamente colpito dalle conseguenze negative dello stesso e in ogni caso sebbene il socio possa avere diritto al ristoro del pregiudizio non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale, o la perdita di opportunità professionali, economiche e lavorative del socio “nella fattispecie nessuna adeguata dimostrazione è stata offerta (se non, addirittura, circa la stessa esistenza della proposta di acquisto da parte del terzo, almeno) circa la particolarità, la convenienza e l'esclusività di quest'ultima, siccome assolutamente priva di alternative equivalenti sul mercato(senza contare la pretesa destinazione del potenziale ricavato della progettata vendita sia alla ristrutturazione della società con il fratello sia all'appianamento dell'esposizione debitorie personali dell'attore).”
Conclusivamente, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale civile di Roma n. 22613/2019 così provvede:
a) rigetta l'appello b) condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di euro 14.317,00 oltre a rimborso forfetario e a oneri accessori come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, 8 settembre 2025
Il Presidente estensore