Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1960, n. 89
Articolo 2
Versione
20 marzo 1960
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.137,5 milioni per il rimborso all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) dei noli oceanici pagati per il trasporto delle merci donate e inviate in Italia nell'esercizio finanziario 1956-57 e nel primo quadrimestre dello esercizio 1957-58 da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi, ai sensi dello scambio di Note intervenuto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 .
Entrata in vigore il 20 marzo 1960