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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2483/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Michele Parola, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“chiede che l'On. le Tribunale adito, Voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti:
1. Modificare la condizione C della sentenza n. 445/2020 pubbl. il 14.08.2020 il Tribunale Civile di Cuneo nella causa n. 875/2020 R.G. tra e che Controparte_1 Parte_1 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.06.2007 e stabilire che:
pagina 1 di 7 “Il padre terrà con sé la figlia minore per 8 giorni consecutivi, comprensivi di un fine settimana, ogni 45 giorni, compatibilmente con le esigenze lavorative e di spostamento del genitore, con un preavviso alla madre di almeno 10/15 giorni. La madre si impegna altresì a favorire contatti telefonici giornalieri della figlia con il padre, indicativamente nella fascia oraria dalle 18:00 sino alle ore 22:00, nonché a favorire gli incontri e i rapporti con zia paterna e la di lei CP_2 famiglia.”
2. Obbligare la sig.ra ad adempiere alle condizioni A, D e G della sentenza n. Controparte_1
445/2020 pubbl. il 14.08.2020 il Tribunale Civile di Cuneo nella causa n. 875/2020 R.G. tra e che dichiarava la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 Parte_1 matrimonio contratto il 16.06.2007.
3. Condannare la sig.ra ad una somma equitativativamente determinata dal Controparte_1
Giudicante per la violazione delle condizioni A, D e G della Sentenza de quo, per le ragioni esposte.
4. Condannare a spese e compensi di giudizio.” Controparte_1
Per la convenuta:
“Codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo, previa comparizione delle parti, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione voglia:
In ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia disporsi che l'affidamento Persona_1 venga regolato alle seguenti
CONDIZIONI
La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la figlia, ogni genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
I genitori si impegnano, per il tempo che trascorreranno con ad anteporre alle proprie le Per_1 esigenze della minore;
In conformità a quanto stabilito dall'art. 155, 1 comma c.c., così come riformato dalla legge n. 54/2006, ovrà poter costruire e conservare rapporti significativi Per_1 con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare con i nonni;
Il signor terrà con sé Pt_1 la figlia 2 giorni all'anno (calcolando la media degli anni precedenti) secondo le seguenti Per_1 modalità: 8 giorni nelle vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno), 3 settimane nelle pagina 2 di 7 vacanze estive (anche non consecutivi), ed i successivi giorni da concordare durante il restante anno, con un preavviso di almeno 10 giorni con la madre;
Il padre verserà in favore della figlia un assegno di mantenimento pari a €. 400,00, quantificato in misura proporzionale alle condizioni economiche dei genitori e ai tempi di permanenza della bambina con ciascun genitore, da pagarsi mediante bonifico bancario alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Gli esborsi per le spese straordinarie (come da ripartizione del Protocollo di Torino) saranno suddivise per metà tra i genitori con rendiconto mensile e rimborso a favore di chi e avrà anticipate: se superiori a €. 100,00 e non necessarie e urgenti, le spese dovranno essere previamente concordate ed, in assenza di accordo, saranno sostenute da chi le ha assunte;
La madre percepirà interamente l'importo dell'assegno unico da destinarsi a favore della minore;
Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro, quando si allontana dalla zona di residenza con il minore, il luogo di destinazione ed un recapito telefonico;
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi vicendevolmente eventuali future variazioni di indirizzo;
Le parti si impegnano, reciprocamente, ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale ed a garantire, altresì, che il medesimo comportamento sia assunto anche da quelle terze persone adulte con cui nteragirà; Per_1
Entrambi i genitori si impegnano ognuno verso l'altro, anche nei periodi in cui non hanno presso di sé la minore, ad assicurare la pronta reperibilità telefonica. Il genitore che ha con sé la figlia non potrà negarsi al telefono, nel caso in cui l'altro genitore volesse chiedere informazioni sullo stato di salute di semplicemente parlare con il medesimo. Per_1
Con il favore delle spese. “
Per il Pubblico Ministero:
“Si rigetti il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.8.2020, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , recependo le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti che prevedevano, fra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia minore la sua collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre Persona_1 comprendente otto giorni consecutivi ogni 45 giorni, oltre ad alcuni periodi nelle vacanze, e un contributo al mantenimento a carico del di 300,00 euro mensili, da integrarsi con Pt_1
pagina 3 di 7 ulteriori 75,00 euro nel caso in cui lo stesso non riuscisse a rispettare il calendario di visita concordato.
ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio, chiedendo la revoca della condizione che prevede l'integrazione del contributo al mantenimento in caso di mancato rispetto del calendario di visita, in quanto ingiustamente gravosa. Inoltre, lamentando che la assumerebbe le decisioni inerenti la CP_1 figlia minore non coinvolgendolo o informandolo tardivamente, ha domandato di obbligarla a rispettare le condizioni di divorzio e di condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La convenuta si è costituita, contestando le inadempienze attribuitele e domandando a sua volta la modifica delle condizioni di divorzio con riduzione dei giorni di permanenza della minore con il padre a 52 giorni annui, corrispondenti alla media degli ultimi anni, e aumento del contributo al mantenimento ordinario a 400,00 euro mensili in ragione delle maggiori esigenze della figlia connesse alla crescita.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza dell'11.2.2025 dal Giudice relatore designato che, all'esito, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'aumento a 350,00 euro mensili del contributo al mantenimento ordinario, confermando per il resto le condizioni di divorzio. Non rendendosi necessari adempimenti istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 14.5.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 12.2.2025 con cui sono stati ritenuti superflui i mezzi di prova orale dedotti. Risulta altresì superfluo l'ascolto della minore, considerato che la controversia verte principalmente su questioni di natura economica e che le parti, in udienza, hanno fornito versioni concordanti sulle modalità di esercizio del diritto di visita.
3. Nel merito, il ricorrente chiede che la convenuta sia obbligata a rispettare le condizioni della sentenza e condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata. Fermo restando che la è già tenuta al rispetto delle condizioni di affidamento sulla base della CP_1 sentenza stessa, senza che sia necessaria un'ulteriore pronuncia, la richiesta di condanna può essere qualificata, pur nella sua assoluta genericità, come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 473 bis.39 c. 2 c.p.c. Il fatto che la domanda si fondi su condotte passate porta infatti pagina 4 di 7 ad escludere l'applicazione del c. 1 lett. b che consente al Giudice di stabilire il pagamento di una somma per le inosservanze future, mentre il riferimento a una somma equitativamente determinata impedisce di applicare il c. 1 lett. c che concerne la condanna al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 473 bis. 39 consente la condanna al risarcimento del danno “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o dell'esercizio del diritto di visita”. Il ricorrente si limita però a lamentare che la convenuta gli comunicherebbe in ritardo le decisioni riguardanti la figlia minore: si tratta di condotte sicuramente censurabili e idonee ad arrecare dei disagi al , soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione degli Pt_1 incontri con la figlia, ma non tali da ostacolare il suo esercizio della responsabilità genitoriale. In ogni caso, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha allegato, né tantomeno si è offerto di provare, il danno che avrebbe subito. Il Tribunale può infatti condannare ad un risarcimento, anche in via equitativa, solamente qualora sia dimostrato un danno derivante dalle condotte antigiuridiche lamentate, non essendo ammissibile il riconoscimento di un danno in re ipsa.
4. Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento “aggiuntivo” di 75 euro per il caso di mancato rispetto di esercizio del diritto di visita, va preliminarmente osservato, come già rilevato nei provvedimenti provvisori, che l'art. 473 bis.29 c.p.c. consente la modifica delle condizioni di divorzio solamente in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. Il ricorrente pone però a sostegno della propria domanda delle circostanze quali la distanza fra i luoghi di residenza del padre e della minore, i giorni di licenza ordinaria che gli spettano e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore che, in mancanza di prova contraria, erano già sussistenti al momento del divorzio. È del resto significativo che lo stesso chiede la Pt_1 conferma del calendario di visita precedentemente stabilito, ritenendo evidentemente di poterlo rispettare. Solamente a seguito della prima udienza, il ricorrente ha domandato che venisse ordinato alla convenuta di depositare gli estratti dei propri conti bancari, ma si tratta di richiesta del tutto irrilevante, considerato che non è mai stato allegato alcun mutamento delle condizioni economiche della , che peraltro ha un rapporto di lavoro di natura subordinata quale CP_1 insegnante, rispetto al divorzio. La domanda di modifica non può pertanto trovare accoglimento in assenza di fatti sopravvenuti,
pagina 5 di 7 5. Venendo invece alle richieste di modifica formulate dalla convenuta, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di ridurre i giorni che la minore può trascorrere con il padre, operando una media sugli ultimi anni. Disponendo in tal modo, si limiterebbe ingiustificatamente il diritto della minore a stare con il genitore, laddove quest'ultimo dovesse riuscire a liberarsi dai propri impegni lavorativi per un numero di giorni annui superiore ai 52 indicati dalla madre. Nel caso di mancato rispetto del calendario, la convenuta e la figlia saranno in ogni caso tutelate dal meccanismo di integrazione del contributo al mantenimento cui si è fatto riferimento in precedenza.
Va invece accolta la domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario, in quanto la minore ha fatto ingresso nel periodo dell'adolescenza, con presumibile accrescimento delle esigenze di vita rispetto all'epoca del divorzio. L'aumento va però limitato a 50,00 euro mensili
(per un totale di 350,00), a fronte dei 100,00 richiesti dalla madre, dovendosi comunque tenere conto dei rilevanti costi che il deve sostenere per esercitare il diritto di visita. Per la Pt_1 medesima ragione, considerato altresì che il padre tiene con sé la figlia per tempi comunque significativi, si ritiene che non sussistano i presupposti per derogare all'ordinario riparto dell'assegno unico al 50% tra i genitori come previsto dalla legge.
6. Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in virtù della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE, a parziale modifica della sentenza di divorzio e con decorrenza dalla data di costituzione in giudizio della convenuta, l'aumento del contributo al mantenimento a 350,00 euro mensili, oltre all'integrazione di 75,00 euro per il caso in cui il padre non riesca a rispettare il calendario di visita, fermo il resto,
RIGETTA le ulteriori domande,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2483/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tindaro Ignazzitto, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_1 dall'Avv. Michele Parola, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“chiede che l'On. le Tribunale adito, Voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti:
1. Modificare la condizione C della sentenza n. 445/2020 pubbl. il 14.08.2020 il Tribunale Civile di Cuneo nella causa n. 875/2020 R.G. tra e che Controparte_1 Parte_1 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.06.2007 e stabilire che:
pagina 1 di 7 “Il padre terrà con sé la figlia minore per 8 giorni consecutivi, comprensivi di un fine settimana, ogni 45 giorni, compatibilmente con le esigenze lavorative e di spostamento del genitore, con un preavviso alla madre di almeno 10/15 giorni. La madre si impegna altresì a favorire contatti telefonici giornalieri della figlia con il padre, indicativamente nella fascia oraria dalle 18:00 sino alle ore 22:00, nonché a favorire gli incontri e i rapporti con zia paterna e la di lei CP_2 famiglia.”
2. Obbligare la sig.ra ad adempiere alle condizioni A, D e G della sentenza n. Controparte_1
445/2020 pubbl. il 14.08.2020 il Tribunale Civile di Cuneo nella causa n. 875/2020 R.G. tra e che dichiarava la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 Parte_1 matrimonio contratto il 16.06.2007.
3. Condannare la sig.ra ad una somma equitativativamente determinata dal Controparte_1
Giudicante per la violazione delle condizioni A, D e G della Sentenza de quo, per le ragioni esposte.
4. Condannare a spese e compensi di giudizio.” Controparte_1
Per la convenuta:
“Codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo, previa comparizione delle parti, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione voglia:
In ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia disporsi che l'affidamento Persona_1 venga regolato alle seguenti
CONDIZIONI
La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé la figlia, ogni genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
I genitori si impegnano, per il tempo che trascorreranno con ad anteporre alle proprie le Per_1 esigenze della minore;
In conformità a quanto stabilito dall'art. 155, 1 comma c.c., così come riformato dalla legge n. 54/2006, ovrà poter costruire e conservare rapporti significativi Per_1 con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in particolare con i nonni;
Il signor terrà con sé Pt_1 la figlia 2 giorni all'anno (calcolando la media degli anni precedenti) secondo le seguenti Per_1 modalità: 8 giorni nelle vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno), 3 settimane nelle pagina 2 di 7 vacanze estive (anche non consecutivi), ed i successivi giorni da concordare durante il restante anno, con un preavviso di almeno 10 giorni con la madre;
Il padre verserà in favore della figlia un assegno di mantenimento pari a €. 400,00, quantificato in misura proporzionale alle condizioni economiche dei genitori e ai tempi di permanenza della bambina con ciascun genitore, da pagarsi mediante bonifico bancario alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Gli esborsi per le spese straordinarie (come da ripartizione del Protocollo di Torino) saranno suddivise per metà tra i genitori con rendiconto mensile e rimborso a favore di chi e avrà anticipate: se superiori a €. 100,00 e non necessarie e urgenti, le spese dovranno essere previamente concordate ed, in assenza di accordo, saranno sostenute da chi le ha assunte;
La madre percepirà interamente l'importo dell'assegno unico da destinarsi a favore della minore;
Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare all'altro, quando si allontana dalla zona di residenza con il minore, il luogo di destinazione ed un recapito telefonico;
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi vicendevolmente eventuali future variazioni di indirizzo;
Le parti si impegnano, reciprocamente, ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale ed a garantire, altresì, che il medesimo comportamento sia assunto anche da quelle terze persone adulte con cui nteragirà; Per_1
Entrambi i genitori si impegnano ognuno verso l'altro, anche nei periodi in cui non hanno presso di sé la minore, ad assicurare la pronta reperibilità telefonica. Il genitore che ha con sé la figlia non potrà negarsi al telefono, nel caso in cui l'altro genitore volesse chiedere informazioni sullo stato di salute di semplicemente parlare con il medesimo. Per_1
Con il favore delle spese. “
Per il Pubblico Ministero:
“Si rigetti il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.8.2020, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , recependo le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti che prevedevano, fra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia minore la sua collocazione prevalente presso la madre, un regime di visita con il padre Persona_1 comprendente otto giorni consecutivi ogni 45 giorni, oltre ad alcuni periodi nelle vacanze, e un contributo al mantenimento a carico del di 300,00 euro mensili, da integrarsi con Pt_1
pagina 3 di 7 ulteriori 75,00 euro nel caso in cui lo stesso non riuscisse a rispettare il calendario di visita concordato.
ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle Parte_2 condizioni di divorzio, chiedendo la revoca della condizione che prevede l'integrazione del contributo al mantenimento in caso di mancato rispetto del calendario di visita, in quanto ingiustamente gravosa. Inoltre, lamentando che la assumerebbe le decisioni inerenti la CP_1 figlia minore non coinvolgendolo o informandolo tardivamente, ha domandato di obbligarla a rispettare le condizioni di divorzio e di condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La convenuta si è costituita, contestando le inadempienze attribuitele e domandando a sua volta la modifica delle condizioni di divorzio con riduzione dei giorni di permanenza della minore con il padre a 52 giorni annui, corrispondenti alla media degli ultimi anni, e aumento del contributo al mantenimento ordinario a 400,00 euro mensili in ragione delle maggiori esigenze della figlia connesse alla crescita.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza dell'11.2.2025 dal Giudice relatore designato che, all'esito, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'aumento a 350,00 euro mensili del contributo al mantenimento ordinario, confermando per il resto le condizioni di divorzio. Non rendendosi necessari adempimenti istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale all'udienza del 14.5.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 12.2.2025 con cui sono stati ritenuti superflui i mezzi di prova orale dedotti. Risulta altresì superfluo l'ascolto della minore, considerato che la controversia verte principalmente su questioni di natura economica e che le parti, in udienza, hanno fornito versioni concordanti sulle modalità di esercizio del diritto di visita.
3. Nel merito, il ricorrente chiede che la convenuta sia obbligata a rispettare le condizioni della sentenza e condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata. Fermo restando che la è già tenuta al rispetto delle condizioni di affidamento sulla base della CP_1 sentenza stessa, senza che sia necessaria un'ulteriore pronuncia, la richiesta di condanna può essere qualificata, pur nella sua assoluta genericità, come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 473 bis.39 c. 2 c.p.c. Il fatto che la domanda si fondi su condotte passate porta infatti pagina 4 di 7 ad escludere l'applicazione del c. 1 lett. b che consente al Giudice di stabilire il pagamento di una somma per le inosservanze future, mentre il riferimento a una somma equitativamente determinata impedisce di applicare il c. 1 lett. c che concerne la condanna al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 473 bis. 39 consente la condanna al risarcimento del danno “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o dell'esercizio del diritto di visita”. Il ricorrente si limita però a lamentare che la convenuta gli comunicherebbe in ritardo le decisioni riguardanti la figlia minore: si tratta di condotte sicuramente censurabili e idonee ad arrecare dei disagi al , soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione degli Pt_1 incontri con la figlia, ma non tali da ostacolare il suo esercizio della responsabilità genitoriale. In ogni caso, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto il ricorrente non ha allegato, né tantomeno si è offerto di provare, il danno che avrebbe subito. Il Tribunale può infatti condannare ad un risarcimento, anche in via equitativa, solamente qualora sia dimostrato un danno derivante dalle condotte antigiuridiche lamentate, non essendo ammissibile il riconoscimento di un danno in re ipsa.
4. Quanto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento “aggiuntivo” di 75 euro per il caso di mancato rispetto di esercizio del diritto di visita, va preliminarmente osservato, come già rilevato nei provvedimenti provvisori, che l'art. 473 bis.29 c.p.c. consente la modifica delle condizioni di divorzio solamente in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. Il ricorrente pone però a sostegno della propria domanda delle circostanze quali la distanza fra i luoghi di residenza del padre e della minore, i giorni di licenza ordinaria che gli spettano e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore che, in mancanza di prova contraria, erano già sussistenti al momento del divorzio. È del resto significativo che lo stesso chiede la Pt_1 conferma del calendario di visita precedentemente stabilito, ritenendo evidentemente di poterlo rispettare. Solamente a seguito della prima udienza, il ricorrente ha domandato che venisse ordinato alla convenuta di depositare gli estratti dei propri conti bancari, ma si tratta di richiesta del tutto irrilevante, considerato che non è mai stato allegato alcun mutamento delle condizioni economiche della , che peraltro ha un rapporto di lavoro di natura subordinata quale CP_1 insegnante, rispetto al divorzio. La domanda di modifica non può pertanto trovare accoglimento in assenza di fatti sopravvenuti,
pagina 5 di 7 5. Venendo invece alle richieste di modifica formulate dalla convenuta, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di ridurre i giorni che la minore può trascorrere con il padre, operando una media sugli ultimi anni. Disponendo in tal modo, si limiterebbe ingiustificatamente il diritto della minore a stare con il genitore, laddove quest'ultimo dovesse riuscire a liberarsi dai propri impegni lavorativi per un numero di giorni annui superiore ai 52 indicati dalla madre. Nel caso di mancato rispetto del calendario, la convenuta e la figlia saranno in ogni caso tutelate dal meccanismo di integrazione del contributo al mantenimento cui si è fatto riferimento in precedenza.
Va invece accolta la domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario, in quanto la minore ha fatto ingresso nel periodo dell'adolescenza, con presumibile accrescimento delle esigenze di vita rispetto all'epoca del divorzio. L'aumento va però limitato a 50,00 euro mensili
(per un totale di 350,00), a fronte dei 100,00 richiesti dalla madre, dovendosi comunque tenere conto dei rilevanti costi che il deve sostenere per esercitare il diritto di visita. Per la Pt_1 medesima ragione, considerato altresì che il padre tiene con sé la figlia per tempi comunque significativi, si ritiene che non sussistano i presupposti per derogare all'ordinario riparto dell'assegno unico al 50% tra i genitori come previsto dalla legge.
6. Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in virtù della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE, a parziale modifica della sentenza di divorzio e con decorrenza dalla data di costituzione in giudizio della convenuta, l'aumento del contributo al mantenimento a 350,00 euro mensili, oltre all'integrazione di 75,00 euro per il caso in cui il padre non riesca a rispettare il calendario di visita, fermo il resto,
RIGETTA le ulteriori domande,
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
pagina 6 di 7 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7