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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6370 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (cod. fisc. ) e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
), con gli avvocati Norberto Manenti e Piergiorgio C.F._3 Palomba, nello studio del primo in Roma Viale delle Milizie n.9, elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), con Controparte_1 C.F._4 l'avvocato Giuseppe Altamura nel cui studio in Roma Via Taranto 6 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 545/2012 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 126.925,00. Deducevano che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di riconoscimento di debito da loro sottoscritto, unitamente ad Parte_3
al solo fine di consentire a di munirsi di titolo esecutivo
[...] CP_1 per, poi, partecipare a loro vantaggio al riparto in seno alle procedure esecutive pendenti a carico degli opponenti;
che nella scrittura di riconoscimento del debito si era fatta menzione di prestiti erogati da in realtà inesistenti;
che anzi erano stati gli opponenti a CP_1 consegnare a somme rilevanti per l'estinzione dei propri debiti, CP_1 somme tuttavia distratte dall'opposto e mai destinate a tale fine;
che, ancora, in forza del decreto ingiuntivo opposto avevano versato a la somma di euro 23.000,00, tramite assegni circolari intestati al CP_1 figlio della controparte, in occasione della rinuncia formalizzata da questa, quale creditore intervenuto, alla procedura esecutiva n. 247/2001 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia;
che detta somma era stata indebitamente corrisposta e, pertanto, doveva essere restituita. Chiedevano, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo e restituirsi la somma di euro 23.000,00.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo Controparte_1 che non vi era alcun accordo simulatorio illecito;
che, infatti, aveva erogato prestiti agli opponenti in ragione delle loro difficoltà finanziarie;
che alcuna somma aveva mai percepito dagli opponenti a titolo di prestito;
che, tra l'altro, il decreto ingiuntivo emesso verso era rimasto Parte_3 non opposto ed era divenuto definitivo;
che alcuna contestazione era stata mai mossa dai debitori prima della estinzione delle procedure esecutive pendenti. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva aderendo alle conclusioni dei Parte_3 due opponenti e confermando la natura illecita dell'accordo simulatorio.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Pt_1 e condannandoli al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di euro 103.925,00; ha rigettato Controparte_1 per il resto le domande proposte con l'opposizione; ha infine condannato pag. 2 di 6 e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 liquidate nella somma complessiva di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “5. Nella scrittura privata del 2.08.2006 sottesa al decreto ingiuntivo opposto viene contenuta la dichiarazione di e del seguente tenore Parte_1 Parte_3 Parte_2
“All'atto sono debitori verso il sig. ) della somma di Controparte_1 euro 136.725 (…) che hanno ricevuto in prestito in varie soluzioni a partire da Gennaio 2003 fino ad oggi. Precisiamo che su detta somma non sono stati e non saranno mai pagati interessi di nessun tipo, ma rappresentano un aiuto amichevole da parte del citato alla nostra Controparte_1 famiglia che ha attraversato un periodo particolarmente difficile dal punto di vista finanziario”. A fronte della sottoscrizione della scrittura di ricognizione del debito, era onere degli opponenti fornire la prova della insussistenza del credito e del prestito sottostante, per esservi tra le parti un dissimulato accordo di natura illecita, teso alla formazione di un titolo esecutivo in capo all'opposto “artatamente ideato ed ottenuto, per insinuarsi nelle singole procedure esecutive al fine precipuo di conseguire denaro, derivante dalle operazioni di riparto tra i vari creditori intervenuti, denaro che poi sarebbe stato trasmesso a favore della famiglia . Pt_3 6. Detta prova non è stata raggiunta. Il teste ha dichiarato Tes_1 di non conoscere eventuali accordi sottostanti alla ricognizione di debito;
mentre il teste IL ha riferito dell'accordo fraudolento, ma solo per averglielo riferito uno degli attori. Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ. Sez. I Sent., 15/01/2015, n. 569; Cass. civ. Sez. I, 03/04/2007, n. 8358). Inoltre, appare inverosimile la circostanza che, a fronte di una tanto rilevante somma indicata nella ricognizione di debito, pari ad euro 136.750,00, alcuna prova scritta del carattere meramente apparente e simulatorio gli opponenti abbiano formato ed acquisito preventivamente dal
. CP_1 Deve anche evidenziarsi che, in contrapposizione con l'assunto degli attori, si pone la circostanza che l'importo pari euro 16.600,00 (di cui euro 9.800,00 per sorte) ricevuto da il 24.06.2011 in seno alla CP_1
pag. 3 di 6 procedura esecutiva n. 1038/08 presso il Tribunale di Roma non risulta essere stato restituito in favore di alcuno dei sig.ri oppure di Pt_3
ciò in contrapposizione con la natura dell'accordo e di Parte_3 creditore meramente fittizio del . E nonostante l'omessa CP_1 restituzione della predetta somma e, quindi, un'evidente violazione di quell'accordo, e pur avendo ricevuto in data 26.07.2012 e in data 6.08.2012 la notifica del decreto ingiuntivo, i sig.ri corrispondevano in data Pt_3 21.09.2012 ulteriori euro 23.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 247/01 presso il Tribunale di Civitavecchia. Deve anche aggiungersi che l'accordo e l'incarico conferito, secondo gli opponenti, a era quello di restituire ai debitori CP_1 esecutati le somme incassate, in forza del titolo fittizio, in sede di riparto. Ma poiché tale riparto non risulta esservi stato in nessuna delle due procedure esecutiva (n. 247/2001 presso il Tribunale di Civitavecchia e n. 1038/08 presso il Tribunale di Roma), non si giustificano i pagamenti materialmente effettuati dai debitori al a fronte della rinuncia da CP_1 questi resa alla procedura: pagamenti che, infatti, non essendovi il riparto, non dovevano avvenire ma potevano, in conformità all'accordo illecito, rimanere anche questi meramente fittizi. Come anche non risulta spiegabile la ragione per cui il versamento di euro 23.000,00 nell'ambito della procedura pendente n. 1038/08 presso il Tribunale di Civitavecchia sia stato eseguito materialmente a mezzo di assegni intestati al figlio di , laddove invece si doveva trattare, CP_1 secondo l'assunto dei debitori, di pagamenti meramente apparenti che l'opposto avrebbe dovuto in seguito restituire. Il teste , coniuge Tes_2 dell'opposto, ha reso dichiarazioni prive di elementi probatori determinanti, affermando di non avere assistito agli incontri afferenti i rapporti economici tra le parti e di non sapere riferire, quindi, i relativi contenuti. A fronte di tale carenza probatoria, non può assumere valore di ammissione la mancata comparizione dell'opposto, posto che la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice, potendo negare ad esso qualsiasi valore, laddove i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/03/2006, n. 5240). Pertanto, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova, nella specie inesistenti, può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
7. La carenza di prova deve, quindi, comportare il rigetto delle domande degli opponenti, atteso che ai sensi dell'art. 1988 c.c. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a pag. 4 di 6 favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
8. L'opposizione va accolta limitatamente all'importo di euro 23.000,00 ricevuto dall'opposto in data 21.09.2012 in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 103.925,00 in favore di . Controparte_1 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_3 Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia – G.U. Dott. Daniele Sodani nr. 274/2012, di cui al giudizio RG 3039/2012, pubblicata in data 03.03.2022, non notificata , − previa concessione, in via cautelare, della sospensione degli effetti esecutivo della sentenza impugnata ex art. 371 c.p.c., per tutti i motivi sopra illustrati: − accertare e dichiarare che la scrittura privata sottoscritta in data 2.08.2006 in Tarquinia dai Sigg.ri , e è Pt_1 Pt_2 Parte_3 nulla ex 1345 cc e 1418 comma secondo cc per le ragioni esposte, − dichiarare inefficace/invalido/nullo il d.i. nr. 545/2012 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 6.07.2012, − condannare per l'effetto il Sig. alla restituzione in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Pt_2 della somma di euro 23.000,00 ovvero altra somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del giudizio. − -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di anticipazioni ed esborsi, compensi, rimborso forfettario spese generali 15% dei compensi, iva e cassa avvocati, anche dell'ulteriore grado di appello.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 17/10/2025, fissata per la decisione immediata le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
pag. 5 di 6 Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
contro la sentenza n. 274 pubblicata il 3/3/2022 resa tra le CP_1 parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO UI IL LL IZ
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (cod. fisc. ) e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
), con gli avvocati Norberto Manenti e Piergiorgio C.F._3 Palomba, nello studio del primo in Roma Viale delle Milizie n.9, elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(cod. fisc. ), con Controparte_1 C.F._4 l'avvocato Giuseppe Altamura nel cui studio in Roma Via Taranto 6 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 545/2012 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 126.925,00. Deducevano che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta di riconoscimento di debito da loro sottoscritto, unitamente ad Parte_3
al solo fine di consentire a di munirsi di titolo esecutivo
[...] CP_1 per, poi, partecipare a loro vantaggio al riparto in seno alle procedure esecutive pendenti a carico degli opponenti;
che nella scrittura di riconoscimento del debito si era fatta menzione di prestiti erogati da in realtà inesistenti;
che anzi erano stati gli opponenti a CP_1 consegnare a somme rilevanti per l'estinzione dei propri debiti, CP_1 somme tuttavia distratte dall'opposto e mai destinate a tale fine;
che, ancora, in forza del decreto ingiuntivo opposto avevano versato a la somma di euro 23.000,00, tramite assegni circolari intestati al CP_1 figlio della controparte, in occasione della rinuncia formalizzata da questa, quale creditore intervenuto, alla procedura esecutiva n. 247/2001 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia;
che detta somma era stata indebitamente corrisposta e, pertanto, doveva essere restituita. Chiedevano, quindi, revocarsi il decreto ingiuntivo e restituirsi la somma di euro 23.000,00.
2. Si costituiva in giudizio , deducendo Controparte_1 che non vi era alcun accordo simulatorio illecito;
che, infatti, aveva erogato prestiti agli opponenti in ragione delle loro difficoltà finanziarie;
che alcuna somma aveva mai percepito dagli opponenti a titolo di prestito;
che, tra l'altro, il decreto ingiuntivo emesso verso era rimasto Parte_3 non opposto ed era divenuto definitivo;
che alcuna contestazione era stata mai mossa dai debitori prima della estinzione delle procedure esecutive pendenti. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva aderendo alle conclusioni dei Parte_3 due opponenti e confermando la natura illecita dell'accordo simulatorio.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Pt_1 e condannandoli al pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di euro 103.925,00; ha rigettato Controparte_1 per il resto le domande proposte con l'opposizione; ha infine condannato pag. 2 di 6 e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 liquidate nella somma complessiva di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge..
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “5. Nella scrittura privata del 2.08.2006 sottesa al decreto ingiuntivo opposto viene contenuta la dichiarazione di e del seguente tenore Parte_1 Parte_3 Parte_2
“All'atto sono debitori verso il sig. ) della somma di Controparte_1 euro 136.725 (…) che hanno ricevuto in prestito in varie soluzioni a partire da Gennaio 2003 fino ad oggi. Precisiamo che su detta somma non sono stati e non saranno mai pagati interessi di nessun tipo, ma rappresentano un aiuto amichevole da parte del citato alla nostra Controparte_1 famiglia che ha attraversato un periodo particolarmente difficile dal punto di vista finanziario”. A fronte della sottoscrizione della scrittura di ricognizione del debito, era onere degli opponenti fornire la prova della insussistenza del credito e del prestito sottostante, per esservi tra le parti un dissimulato accordo di natura illecita, teso alla formazione di un titolo esecutivo in capo all'opposto “artatamente ideato ed ottenuto, per insinuarsi nelle singole procedure esecutive al fine precipuo di conseguire denaro, derivante dalle operazioni di riparto tra i vari creditori intervenuti, denaro che poi sarebbe stato trasmesso a favore della famiglia . Pt_3 6. Detta prova non è stata raggiunta. Il teste ha dichiarato Tes_1 di non conoscere eventuali accordi sottostanti alla ricognizione di debito;
mentre il teste IL ha riferito dell'accordo fraudolento, ma solo per averglielo riferito uno degli attori. Sotto tale ultimo profilo deve osservarsi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ. Sez. I Sent., 15/01/2015, n. 569; Cass. civ. Sez. I, 03/04/2007, n. 8358). Inoltre, appare inverosimile la circostanza che, a fronte di una tanto rilevante somma indicata nella ricognizione di debito, pari ad euro 136.750,00, alcuna prova scritta del carattere meramente apparente e simulatorio gli opponenti abbiano formato ed acquisito preventivamente dal
. CP_1 Deve anche evidenziarsi che, in contrapposizione con l'assunto degli attori, si pone la circostanza che l'importo pari euro 16.600,00 (di cui euro 9.800,00 per sorte) ricevuto da il 24.06.2011 in seno alla CP_1
pag. 3 di 6 procedura esecutiva n. 1038/08 presso il Tribunale di Roma non risulta essere stato restituito in favore di alcuno dei sig.ri oppure di Pt_3
ciò in contrapposizione con la natura dell'accordo e di Parte_3 creditore meramente fittizio del . E nonostante l'omessa CP_1 restituzione della predetta somma e, quindi, un'evidente violazione di quell'accordo, e pur avendo ricevuto in data 26.07.2012 e in data 6.08.2012 la notifica del decreto ingiuntivo, i sig.ri corrispondevano in data Pt_3 21.09.2012 ulteriori euro 23.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 247/01 presso il Tribunale di Civitavecchia. Deve anche aggiungersi che l'accordo e l'incarico conferito, secondo gli opponenti, a era quello di restituire ai debitori CP_1 esecutati le somme incassate, in forza del titolo fittizio, in sede di riparto. Ma poiché tale riparto non risulta esservi stato in nessuna delle due procedure esecutiva (n. 247/2001 presso il Tribunale di Civitavecchia e n. 1038/08 presso il Tribunale di Roma), non si giustificano i pagamenti materialmente effettuati dai debitori al a fronte della rinuncia da CP_1 questi resa alla procedura: pagamenti che, infatti, non essendovi il riparto, non dovevano avvenire ma potevano, in conformità all'accordo illecito, rimanere anche questi meramente fittizi. Come anche non risulta spiegabile la ragione per cui il versamento di euro 23.000,00 nell'ambito della procedura pendente n. 1038/08 presso il Tribunale di Civitavecchia sia stato eseguito materialmente a mezzo di assegni intestati al figlio di , laddove invece si doveva trattare, CP_1 secondo l'assunto dei debitori, di pagamenti meramente apparenti che l'opposto avrebbe dovuto in seguito restituire. Il teste , coniuge Tes_2 dell'opposto, ha reso dichiarazioni prive di elementi probatori determinanti, affermando di non avere assistito agli incontri afferenti i rapporti economici tra le parti e di non sapere riferire, quindi, i relativi contenuti. A fronte di tale carenza probatoria, non può assumere valore di ammissione la mancata comparizione dell'opposto, posto che la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice, potendo negare ad esso qualsiasi valore, laddove i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/03/2006, n. 5240). Pertanto, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, giacché solo la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova, nella specie inesistenti, può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio.
7. La carenza di prova deve, quindi, comportare il rigetto delle domande degli opponenti, atteso che ai sensi dell'art. 1988 c.c. “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a pag. 4 di 6 favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
8. L'opposizione va accolta limitatamente all'importo di euro 23.000,00 ricevuto dall'opposto in data 21.09.2012 in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 103.925,00 in favore di . Controparte_1 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_3 Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia – G.U. Dott. Daniele Sodani nr. 274/2012, di cui al giudizio RG 3039/2012, pubblicata in data 03.03.2022, non notificata , − previa concessione, in via cautelare, della sospensione degli effetti esecutivo della sentenza impugnata ex art. 371 c.p.c., per tutti i motivi sopra illustrati: − accertare e dichiarare che la scrittura privata sottoscritta in data 2.08.2006 in Tarquinia dai Sigg.ri , e è Pt_1 Pt_2 Parte_3 nulla ex 1345 cc e 1418 comma secondo cc per le ragioni esposte, − dichiarare inefficace/invalido/nullo il d.i. nr. 545/2012 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 6.07.2012, − condannare per l'effetto il Sig. alla restituzione in favore dei Sigg.ri e Controparte_1 Pt_2 della somma di euro 23.000,00 ovvero altra somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del giudizio. − -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di anticipazioni ed esborsi, compensi, rimborso forfettario spese generali 15% dei compensi, iva e cassa avvocati, anche dell'ulteriore grado di appello.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, all'udienza del 17/10/2025, fissata per la decisione immediata le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
pag. 5 di 6 Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
contro la sentenza n. 274 pubblicata il 3/3/2022 resa tra le CP_1 parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO UI IL LL IZ
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