Ordinanza 30 marzo 2021
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- 1. Cass. S.U. 25 marzo 2021 n. 8500 e fattispecie reddituali a efficacia pluriennale. Sulla rilevanza del valore della stabilità dei rapporti e del consolidamento…Laura Castaldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Laura Castaldi Sommario: 1. Premessa - 2. La posizione assunta dalle SS.UU. - 3. Premesse metodologiche - 4. Alcuni contributi al dibattito - 5. Le connesse problematiche alla valenza attribuita al principio di autonomia dei periodi impositivi - 5.1. Disquisizioni intorno all'“inerzia” e alla “non contestazione” con riferimento ad annualità pregresse definitive: a latere fisci - 5.2. (Segue) a latere contribuente - 5.3. Sulla dilatazione temporale degli obblighi di conservazione documentale - 5.4. Un caso di prospective overruling procedurale? - 6. Considerazioni conclusive - 6.2. (Segue). 1. Premessa Ormai da tempo si registravano divergenze di vedute tra gli addetti ai lavori in …
Leggi di più… - 2. Cass. S.U. 25 marzo 2021 n. 8500 e fattispecie reddituali a efficacia pluriennale. Sulla rilevanza del valore della stabilità dei rapporti e del consolidamento…Laura Castaldi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Laura Castaldi Sommario: 1. Premessa - 2. La posizione assunta dalle SS.UU. - 3. Premesse metodologiche - 4. Alcuni contributi al dibattito - 5. Le connesse problematiche alla valenza attribuita al principio di autonomia dei periodi impositivi - 5.1. Disquisizioni intorno all'“inerzia” e alla “non contestazione” con riferimento ad annualità pregresse definitive: a latere fisci - 5.2. (Segue) a latere contribuente - 5.3. Sulla dilatazione temporale degli obblighi di conservazione documentale - 5.4. Un caso di prospective overruling procedurale? - 6. Considerazioni conclusive - 6.2. (Segue). 1. Premessa Ormai da tempo si registravano divergenze di vedute tra gli addetti ai lavori in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/03/2021, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2021 |
Testo completo
RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la 1," Civile Ord. Sez. 5 Num. 8740 Anno 2021 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: CATALLOZZI PAOLO Data pubblicazione: 30/03/2021 sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 settembre 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della RP EL (Italia) s.p.a., per il recupero della maggiore i.v.a. richiesta in relazione ad un'operazione di cessione di moduli fotovoltaici;
- il giudice di appello, confermando, sul punto, la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'aliquota i.v.a. agevolata al 10% prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e che, comunque, l'Amministrazione finanziaria aveva seguito siffatta interpretazione in risposta ad interpelli;
- il ricorso è affidato a due motivi;
- resiste con controricorso la RP EL (Italia) s.r.I., la quale propone ricorso incidentale condizionato e Q' C o s vvt ork LÌ CONSIDERATO CHE: - con il secondo motivo, esaminabile prioritariamente in applicazione del criterio della ragione più liquida, la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 11, I. 27 luglio 2000, n. 212, per aver la sentenza impugnata riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata alle operazioni in esame anche in virtù del contenuto di sue risposte a precedenti interpelli e dell'effetto vincolante alle stesse annesso;
- evidenzia, in proposito, che le istanze di interpello richiamate erano state proposte da altri soggetti, per cui non ricorreva il presupposto rappresentato dall'identità del soggetto, richiesto per l'operatività dell'effetto vincolante posto a fondamento della decisione;
- il motivo è infondato;
- l'art. 11, terzo comma, I.n. 212 del 2000, prevede che la risposta dell'Amministrazione finanziaria ad un interpello ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell'interpello ed al contribuente 2 istante;
- tale efficacia vincolante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può, ad avviso di questo Collegio, estendersi anche a soggetti, diversi da quest'ultimo, che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell'Amministrazione); - una siffatta situazione ricorre nel caso in esame, in cui la questione oggetto dell'interpello interessa l'individuazione dell'aliquota i.v.a. applicabile ad un'operazione di cessione di beni, in considerazione della idoneità del contenuto della risposta dell'Amministrazione ad interessare sia il cedente, sia il cessionario, avuto riguardo al modularsi degli obblighi di fatturazione, di versamento dell'imposta e di rivalsa dell'imposta applicata;
- infatti, l'individuazione della corretta aliquota i.v.a. in risposta ad un interpello avanzato da uno dei soggetti parte di una determinata operazione non consente una diversa valutazione del dato nei confronti dell'altro contraente;
- con il primo motivo di ricorso principale l'Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 127-quinquies, tabella A, parte terza, allegata a tale decreto, per aver la sentenza impugnata ritenuto che le operazioni di cessione di moduli fotovoltaici cablati godessero dell'aliquota dell'i.v.a. agevolata al 10% riservata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica;
- il motivo è inammissibile, in quanto la resistenza della ratio decidendi aggredita con il secondo motivo di ricorso rende del tutto irrilevante l'esame del motivo di ricorso con cui si contesta l'esistenza di altra ratio, ritenuta erronea, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale 3 ultimo motivo potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633); - pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla correttezza della diversa rado decidendi indicata dalla ricorrente, il motivo non può essere esaminato;
- il ricorso, dunque, non può essere accolto e, conseguentemente, il ricorso incidentale condizionata va dichiarato assorbito;
- in considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto controverso esaminato, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'Il novembre 2020. l Presidente •