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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1326 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: CP_1
ON che lavorava per la (d'ora in avanti sin dal 13.05.2013 senza soluzione Parte_1
di continuità, prestando la propria attività presso presso il c.d. “complesso Ludovisi”;
che svolgeva le ordinarie mansioni di addetto alla accoglienza e alla portineria, seppure risultando alle formali dipendenze della soc. mera soc. intermediaria, la quale si limitava a fornire le Parte_2
energie lavorative di esso ricorrente;
che aveva sempre osservato un orario di lavoro full time, con turni di otto ore lavorative, da lunedì al venerdì”, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e, per i primi mesi, anche in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
che, all'occorrenza, effettuava lavoro straordinario nella giornata del sabato o della domenica;
Con che lavorava spesso lavorato insieme ai dipendenti di sostituendoli anche in caso di malattia o ferie data l'assoluta fungibilità delle prestazioni lavorative;
che le sue mansioni consistevano, più esattamente, nella gestione della portineria e, dunque, nella registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, quindi nei “giri di controllo effettuati negli stabili prima della apertura e chiusura” e nel “supervisionamento e controllo della funzionalità degli impianti di allarme”;
ON che le direttive sul lavoro gli venivano impartite esclusivamente da dipendenti di principalmente da
, e a voce e per il tramite di e-mail; Persona_1 Persona_2 Persona_3
Con che lavorava negli uffici di in apposita postazione di lavoro e utilizzava, nello svolgimento delle mansioni,
mezzi e sistemi operativi di proprietà della la quale gli aveva fornito un account di posta elettronica e Pt_1
aveva creato un'unica casella di posta per ciascuna sede lavorativa in modo da poter inoltrare le direttive sul lavoro sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle società intermediarie;
che ricorrevano tutti gli elementi tipici di un appalto illecito;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
ON di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e ONroparte_3
sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
(in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 13.05.2013 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL
per il settore del Credito e per l'effetto:
accertare l'obbligo e condannare in persona ONroparte_4
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.175,31 mensili lordi, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso)>>.
ON Resisteva la
3. Con sentenza n. 12099/2024 del 27 novembre 2024 il Tribunale così statuiva:
<
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di a Parte_1
far data dal 14.5.2013 con il diritto all'inquadramento nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo e,
di conseguenza, la condanna di a corrispondere a le Parte_1 CP_1
ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di settore sulla base dello stipendio base, oltre scatti di anzianità, a decorrere dalla domanda giudiziale;
- condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle somme da determinarsi come sopra, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <<sull'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. 183 2010 (sollevata dalla banca, n.d.e.) si osserva quanto segue: … il regime di decadenza è diverso a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo;
qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato nell'appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore è
soggetta al regime di decadenza delineato dall'art. 6 L. 604/1966, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza (in tal senso, anche Cass. ord. 6266/2024).
Alla luce di tali precisazioni, alla fattispecie non si applica alcun termine di decadenza poiché rileva un'azione volta all'accertamento della illiceità dell'appalto ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'appaltante/utilizzatore e non si ravvisa, dal lato di quest'ultimo, alcun atto o “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto;
non può esser considerata tale, evidentemente,
ON la mera cessazione dello svolgimento della prestazione in favore di nell'anno 2017…
Non può, analogamente, ritenersi nell'ipotesi in esame perfezionata la risoluzione per mutuo consenso per
ON effetto del decorso del tempo tra la cessazione dell'attività di lavoro in favore di nell'anno 2017, e la notifica dell'odierno ricorso, il “3 maggio” 2023 come indicato nella memoria difensiva, di circa 6 anni;
è
sufficiente rilevare in proposito che nessun rapporto di lavoro suscettibile di estinzione per mutuo consenso
ON intercorreva tra il ricorrente e la >>;
4.2 <<non v'è discussione tra le parti in ordine alle mansioni svolte dal sig. , indicate ricorso Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: CP_1
ON che lavorava per la (d'ora in avanti sin dal 13.05.2013 senza soluzione Parte_1
di continuità, prestando la propria attività presso presso il c.d. “complesso Ludovisi”;
che svolgeva le ordinarie mansioni di addetto alla accoglienza e alla portineria, seppure risultando alle formali dipendenze della soc. mera soc. intermediaria, la quale si limitava a fornire le Parte_2
energie lavorative di esso ricorrente;
che aveva sempre osservato un orario di lavoro full time, con turni di otto ore lavorative, da lunedì al venerdì”, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e, per i primi mesi, anche in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
che, all'occorrenza, effettuava lavoro straordinario nella giornata del sabato o della domenica;
Con che lavorava spesso lavorato insieme ai dipendenti di sostituendoli anche in caso di malattia o ferie data l'assoluta fungibilità delle prestazioni lavorative;
che le sue mansioni consistevano, più esattamente, nella gestione della portineria e, dunque, nella registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, quindi nei “giri di controllo effettuati negli stabili prima della apertura e chiusura” e nel “supervisionamento e controllo della funzionalità degli impianti di allarme”;
ON che le direttive sul lavoro gli venivano impartite esclusivamente da dipendenti di principalmente da
, e a voce e per il tramite di e-mail; Persona_1 Persona_2 Persona_3
Con che lavorava negli uffici di in apposita postazione di lavoro e utilizzava, nello svolgimento delle mansioni,
mezzi e sistemi operativi di proprietà della la quale gli aveva fornito un account di posta elettronica e Pt_1
aveva creato un'unica casella di posta per ciascuna sede lavorativa in modo da poter inoltrare le direttive sul lavoro sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle società intermediarie;
che ricorrevano tutti gli elementi tipici di un appalto illecito;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
ON di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e ONroparte_3
sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
(in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 13.05.2013 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL
per il settore del Credito e per l'effetto:
accertare l'obbligo e condannare in persona ONroparte_4
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.175,31 mensili lordi, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso)>>.
ON Resisteva la
3. Con sentenza n. 12099/2024 del 27 novembre 2024 il Tribunale così statuiva:
<
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di a Parte_1
far data dal 14.5.2013 con il diritto all'inquadramento nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo e,
di conseguenza, la condanna di a corrispondere a le Parte_1 CP_1
ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di settore sulla base dello stipendio base, oltre scatti di anzianità, a decorrere dalla domanda giudiziale;
- condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle somme da determinarsi come sopra, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <osserva quanto segue: … il regime di decadenza è diverso a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo;
qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato nell'appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore è
soggetta al regime di decadenza delineato dall'art. 6 L. 604/1966, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza (in tal senso, anche Cass. ord. 6266/2024).
Alla luce di tali precisazioni, alla fattispecie non si applica alcun termine di decadenza poiché rileva un'azione volta all'accertamento della illiceità dell'appalto ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'appaltante/utilizzatore e non si ravvisa, dal lato di quest'ultimo, alcun atto o “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto;
non può esser considerata tale, evidentemente,
ON la mera cessazione dello svolgimento della prestazione in favore di nell'anno 2017…
Non può, analogamente, ritenersi nell'ipotesi in esame perfezionata la risoluzione per mutuo consenso per
ON effetto del decorso del tempo tra la cessazione dell'attività di lavoro in favore di nell'anno 2017, e la notifica dell'odierno ricorso, il “3 maggio” 2023 come indicato nella memoria difensiva, di circa 6 anni;
è
sufficiente rilevare in proposito che nessun rapporto di lavoro suscettibile di estinzione per mutuo consenso
ON intercorreva tra il ricorrente e la >>;
4.2 <CP_1
come di “addetto alla accoglienza e alla portineria”.
Tali mansioni, peraltro, corrispondono esattamente all'oggetto dei contratti di appalto allegati ai nn. 1, 1a e da 2 a 2e del fascicolo di parte resistente, il primo stipulato tra e CP_4 Parte_3
[...]
È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”. Se così è, l'onere probatorio non è stato assolto.
Sul piano fattuale, poi, l'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire alcuni rilevanti elementi a supporto della denuncia attorea di illiceità dell'appalto. I testi escussi sono stati , intimato Testimone_1
dal ricorrente, , teste comune, e , intimato dalla parte resistente… Persona_2 Testimone_2
è chiaro che maggior peso vada attribuito alla dichiarazione del primo teste perché in posizione di effettiva
ON indifferenza non lavorando più alle dipendenze di (egli è in pensione mentre è tuttora Per_2
ON Tes_ dipendente di e è dipendente della società che aveva in appalto il servizio di controllo e gestione degli accessi) e perché a diretta conoscenza dei fatti di causa avendo svolto le medesime mansioni del sig.
. Corrispondono agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto quali ricorrenti nella CP_1
giurisprudenza della Corte di IO prima ricordata le circostanze da lui riferite, più esattamente: -
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella svolta dai portieri
ON dipendenti della committente l'esercizio promiscuo delle mansioni e la piena fungibilità dei lavoratori dei due gruppi, che ha trovato riscontro soprattutto nella deposizione di - la proprietà in capo alla Per_2
committente delle attrezzature necessarie (le postazioni di lavoro che i portieri condividevano, i software
ON utilizzati, la fornitura da parte di di un account di posta elettronica sebbene diverso da quello assegnato ai propri dipendenti) per quanto l'argomento sia scarsamente probante potendo l'appalto in questione esser ricondotto agli “appalti c.d. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” e rispetto ai quali perché ricorrano gli elementi essenziali e caratteristici del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. “è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. ord. 21413/2019);
Corrispondono agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto quali ricorrenti nella giurisprudenza della Corte di IO prima ricordata le circostanze da lui riferite, più esattamente: - l'identità dell'attività
svolta dal personale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella svolta dai portieri dipendenti della
Con committente l'esercizio promiscuo delle mansioni e la piena fungibilità dei lavoratori dei due gruppi,
che ha trovato riscontro soprattutto nella deposizione di - la proprietà in capo alla committente Per_2
delle attrezzature necessarie (le postazioni di lavoro che i portieri condividevano, i software utilizzati, la Con fornitura da parte di di un account di posta elettronica sebbene diverso da quello assegnato ai propri dipendenti) per quanto l'argomento sia scarsamente probante potendo l'appalto in questione esser ricondotto agli “appalti c.d. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” e rispetto ai quali perché ricorrano gli elementi essenziali e caratteristici del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. “è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. ord. 21413/2019); - l'organizzazione dell'attività dei dipendenti dell'appaltatrice rimessa integralmente, salvo che per gli aspetti meramente amministrativi, alla committente per mezzo delle direttive impartite principalmente dai suoi dipendenti e sia a voce Persona_3 Persona_1
che per e-mail (lo stesso come si è visto, ha ammesso la possibilità di una interlocuzione diretta Per_2
con i dipendenti dell'appaltatrice sia pur in situazioni di urgenza). Anche a voler superare l'argomento dell'assenza del contratto di appalto (rectius, del subappalto) – si è detto della incompletezza della documentazione contrattuale – depongono per il fenomeno interpositorio, sul piano fattuale, l'interferenza e la commistione tra i lavoratori, l'assenza di una effettiva gestione dei dipendenti limitandosi l'appaltatrice
ON in sostanza a fornire lavoratori da affiancare al personale interno di dimostratosi evidentemente insufficiente, ed a provvedere soltanto alla gestione amministrativa dei loro rapporti di lavoro. Non appaiono decisivi per contrastare le risultanze dell'istruttoria gli sparuti messaggi di posta elettronica inerenti alla richiesta di servizi “extra contratto” rivolti a dipendenti indicati nella memoria difensiva quali referenti dell'appaltatrice (e, segnatamente, ), come quelli del 15.9.2016 e del 5.5.2017 (all.ti 3c e 3a del Persona_4
fasc. resistente).
5. Riguardo all'inquadramento contrattuale, il Tribunale riteneva corretto l'inquadramento del nella CP_1
ex 2a area professionale, 2° livello retributivo.
ON 6. Con ricorso del 27 maggio 2025 la interponeva appello.
Il resisteva. CP_1
ON 7. Con il primo motivo la denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) L.
183/2010”. Deduce la Banca:
ON 7.1 pacificamente, il dal luglio 2017 è stato estromesso dall'appalto CP_1
<
manifestazione di un interesse a proseguire il rapporto con CP_2
<
di IO, l'appellato è decaduto ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 dalla possibilità di chiedere l'accertamento della sussistenza di un appalto illegittimo e la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_2
<
Con inequivocabilmente, un fatto negatorio della titolarità del rapporto da parte di (doc. 15)>>;
<
scritto>>;
<
titolarità del rapporto, bensì il momento finale della fattispecie, inteso come momento nel quale il lavoratore possa avere piena e chiara conoscenza della cessazione del fenomeno dissociativo e sia quindi effettivamente in grado di assumere le iniziative impugnatorie a propria tutela>>;
<
definitorio parla la IO (senza peraltro effettiva risoluzione della problematica giuridica, atteso che nella realtà corrente ben difficilmente, per non dire mai, si riscontrano atti disconoscitivi provenienti dal soggetto che non riveste il ruolo di datore di lavoro), è allo stesso modo garantita laddove, come nel presente caso, il lavoratore riconosca egli stesso di essere stato estromesso dall'appalto ad una certa data>>;
<
ON con nel luglio 2017, ma anche di aver continuato la propria prestazione di lavoro con il proprio datore di lavoro ( ) che l'ha inviato a lavorare presso altri appaltatori, a luglio 2017 si è verificato il “fatto Parte_2 storico della cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale” e pertanto è iniziato a decorrere il termine decadenziale>>;
ON 7.2 <<è del tutto pacifico ed incontestato che la prestazione lavorativa della controparte in favore di è
terminata a luglio 2017, ovvero ad oltre 6 anni di distanza dal primo atto di impugnativa, rappresentato dalla proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il comportamento assunto dall'avversario, che ha atteso così tanto tempo prima di instaurare l'attuale giudizio, è indicativo del totale disinteresse alla prosecuzione del rapporto con l'attuale appellante>>;
<
definitiva cessazione del rapporto di lavoro in ipotesi intercorso, in ragione di un comportamento inequivoco tenuto dal lavoratore che ha determinato la risoluzione consensuale del rapporto in ipotesi illegittimo per facta concludentia>>;
ON
< (da collocarsi pacificamente nel luglio 2017) e la notifica del ricorso introduttivo non può rimanere senza conseguenza giuridica, determinando la necessità di integrale rigetto di ogni avversa pretesa, stante l'esistenza di una situazione fattuale – la condotta omissiva tenuta dall'allora ricorrente nell'arco di oltre 6
anni – che ha certamente determinato la definitiva estinzione del rapporto e di ogni pretesa al medesimo ricollegabile>>.
ON 8. Con il secondo motivo, la censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto
“inesistenti/illegittimi i contratti di appalto”, poiché essa ha prodotto tutti i contratti di appalto e di subappalto in forza dei quali il ha svolto la propria attività. CP_1
9. Le doglianze espresse con entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
9.1 Dalla documentazione esibita dalla emerge quanto segue: Pt_1
ON in data 6.5.013 è stato stipulato un contratto di appalto tra la e ONroparte_5
di durata 1.4.2013 – 31.4.2014, rinnovabile di anno in anno;
ON con raccomandata del 14.2.2014, la ha comunicato il recesso dal contratto di appalto a decorrere dal 1°
agosto 2014;
ON in data 12 dicembre 2014, e hanno sottoscritto un contratto d'appalto Parte_4
per il periodo 1° agosto 2014 – 31 luglio 2016, avente a oggetto le medesime attività contemplate nel precedente contratto con la Parte_5
il contratto escludeva ogni ipotesi di rinnovo tacito e prevedeva la possibilità del subappalto, previa
ON autorizzazione in forma scritta di il contratto è stato prorogato per il periodo 1° agosto – 31 ottobre 2016 con lettera del 31 luglio 2016 ed è
stato rinnovato dal 1° novembre 2016 fino al 31 ottobre 2019 con lettera del 25 novembre 2016.
in data 1 agosto 2014 la ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei servizi Parte_4
di controllo e gestione degli accessi nei confronti della e di altra impresa. Parte_2
9.2 Riguardo al periodo in cui il ha lavorato presso il complesso Ludovisi, i testi hanno reso le seguenti CP_1
deposizioni:
Testimone_1
“…ho lavorato alle dipendenze della società resistente dal settembre 1981 al 30.4.2015, inizialmente custode poi, negli ultimi venti anni, portiere e commesso presso la sede “Quartiere Ludovisi” in Roma, v. Veneto n.
119, dove si trovava la sede principale della Banca.
Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la sede di cui ho detto, per circa due anni, fin dal 2012.
Svolgevamo le stesse mansioni…”
Persona_2 “…Sono dipendente della resistente dal 1985, in qualità di impiegato in servizio presso la Direzione Pt_1
Risorse Umane in Roma, v. Altiero Spinelli n. 30, e ho lavorato presso il “complesso Ludovisi”, palazzi
ON distribuiti su un km quadrato, erano diverse sedi nei periodi dal 1985 al 1989 e dal 2003 al 2017…
Mi ricordo che il ricorrente lavorava in uno stabile sito in v. Lombardia, all'interno del “complesso Ludovisi”,
nel 2014 credo, svolgendo il servizio notturno…”
Testimone_2
“…Sono dipendente di dal 2015, prima ero in fin dal 2008… Parte_4 Parte_5
Conosco il ricorrente perché è un dipendente di che è la società con la quale Parte_6
eroghiamo servizi con operatori fiduciari…
Lo conosco fin dal 2013…
Con Ha lavorato anche per la ricordo la postazione principale sita in Roma, v. Lombardia…
Sicuramente, è stato impegnato presso quella sede nell'arco temporale che va dal 2013 al 2015…”
Dunque, a detta del il ha lavorato per circa due anni tra il 2012 e il 2015 presso la sede Tes_1 CP_1
“Quartiere Ludovisi;
ON L' ricorda di aver visto il lavorare presso la sede nel 2014. Per_2 CP_1
Tes_ ON Il ha affermato che certamente il ha lavorato presso gli uffici della tra il 2013 e il 2015. CP_1
Dall'estratto contributivo emerge che il è stato dipendente della da maggio CP_1 Parte_2
2013 sino a settembre 2022.
9.3 Sulla base di tale documento e del contenuto delle deposizioni testimoniali, può affermarsi che, sin dal
2013 e, comunque, per certo nell'anno 2014, il , formalmente dipendente della CP_1 Parte_2
Con
ha prestato la sua opera presso uffici della
[...]
Con Ora, il contratto di appalto sottoscritto in data 12 dicembre 2014 tra e Parte_4
prevedeva una decorrenza dal 1° agosto 2014. Trattasi, tuttavia, di un contratto di appalto invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva e a rapporto
ON lavorativo con la già in atto.
Incontestato che il fosse ancora formalmente dipendente di nel 2016 e CP_1 Parte_2
ON assegnato a uffici della lo stesso può dirsi per il “rinnovo” disposto con decorrenza 1° novembre 2016,
ma con atto del 25 novembre 2016.
L'esistenza di un contratto di subappalto tra la e Parte_4 Parte_2
è del tutto irrilevante, una volta accertata l'inesistenza di un (valido) contratto di appalto.
9.4 Quanto alla supposta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, il Collegio osserva che è necessario,
affinché possa configurarsi una risoluzione siffatta, che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che, a tal fine, non è
sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto (così, in fattispecie analoga (Cass.
16287/2011).
Negli stessi termini vedasi Cass. 27105/2018: “il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l'impugnativa dello stesso non è sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”
ON Nella specie, la si è limitata a denunciare “l'inerzia prolungata del ricorrente”, senza addurre alcun altro elemento indicativo di “una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”.
9.5 Riguardo alla eccezione di decadenza, la Corte richiama il principio ripetutamente affermato dalla S.C.,
secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della L. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183
del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (Cass. n. 30490 del 2021; v. pure Cass. n. 13194 del
2022; Cass. n. 20294 del 2022; Cass. n. 22168 del 2022; Cass. n. 24437 del 2022; Cass. n. 5346 del 2023; da ultimo, diffusamente, Cass. n. 6266 del 2024; Cass. n. 13812 del 2024).
Nel caso in esame, pacificamente, una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso non è stata mai inviata al . CP_1
Non ignora il Collegio che Cass. 11912/2024, citata dalla BNL (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare non essere perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Orbene, innanzitutto trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva Cass. 13812/2024),
che non tiene conto del fatto, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
In ogni caso, nella specie non risulta adottato un atto di estromissione.
ON Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla (sentenza Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente
ON aveva espressamente allegato di essere stato estromesso dall'appalto dalla mentre nel caso in esame
ON un simile affermazione non è stata resa e la pretende, infondatamente, di far coincidere il recesso dal rapporto instauratosi con il ricorrente con il semplice fatto che costui non ha più lavorato presso gli uffici della banca dal 2017.
ON Un atto gestionale o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla e rivolto al non CP_1
consta che sia mai stato posto in essere.
In conclusione, i motivi esaminati sono infondati e vanno rigettati. Con 10. Con il terzo motivo, la censura l'impugnata sentenza per “erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie”, assumendo che il Tribunale ha male interpretato le deposizioni testimoniali, ritenendole dimostrative dell'interposizione di manodopera.
Il motivo è assorbito dall'accertata nullità del contratto di appalto.
11. Con il quarto motivo, l'appellante deduce:
che <
livello retributivo da attribuire al sig. sarebbe stato il 1° livello, non il 3°”, affermando altresì che “d'altra CP_1
parte, proprio il “1 liv. retr.” della “2 area prof.” figura indicato nel prospetto paga prodotto dal ricorrente, al
ON n. 4 del proprio fasc., asseritamente riferito ad un portiere del quale è oscurato il nominativo”,
successivamente il Tribunale abbia inspiegabilmente dichiarato il diritto del Sig. all'inquadramento CP_1
“nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo”>>;
che << in ragione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, a quest'ultimo, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, potrebbe al più essere attribuito l'inquadramento nell'ambito della 1° Area
Professionale>>.
ON Aggiunge la che < potrebbe essere riconosciuta unicamente la differenza tra quanto CP_1
ipoteticamente spettante, mensilmente, e quanto eventualmente percepito aliunde, visto e considerato che il Sig. nel corso del giudizio di primo grado ha dichiarato espressamente di aver continuato a lavorare CP_1
per il proprio datore di lavoro anche dopo l'estromissione dall'appalto con CP_2
12. Il motivo è parzialmente fondato.
ON Il Tribunale ha chiarito che, come affermato dalla stessa <
rinnovo del CCNL di settore del 19.12.2019 ha previsto la unificazione della 1a e della 2a area professionale in un'area unica “con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex
2° Livello della 2^ Area Professionale>>.
Non essendo stata tale argomentazione specificamente censurata la doglianza si appalesa inconferente. In sostanza, unificate la 1^ e la 2^ area professionale in un'area unica “con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex 2° Livello della 2^ Area Professionale, l'ex 1° livello retributivo della 2^ area professionale viene retribuito, a seguito del CCNL 2019, con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex 2°ivello della 2^ Area Professionale. E
questa è la retribuzione riconosciuta come dovuta dal Tribunale a decorrere dalla domanda giudiziale, ossia dal 2023.
Tuttavia, i pagamenti effettuati dall'appaltatore interposto successivamente all'ordine giudiziale di ripristino hanno, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, efficacia liberatoria rispetto al committente interponente (Cass. SS.UU. 2990/2018).
L'appellante ha espressamente formulato, con a memoria di costituzione nel giudizio di primo grado,
l'eccezione aliunde perceptum.
Il non ha mai negato di aver continuato a lavorare per la ed, anzi, con le memorie depositate CP_1 Parte_2
nel corso del giudizio di primo grado in data 12 giugno 2024, lo ha sostanzialmente riconosciuto, laddove ha
ON affermato (vd. punto 6): <<è circostanza rilevata da e non contestata dal ricorrente che il sig.
[...]
ON
abbia cessato di rendere la prestazione in favore di (ma non nei confronti del formale datore CP_1
di lavoro che lo ha adibito a diverso appalto)>>.
Ed anche con la memoria di costituzione nel presente grado del giudizio il si è limitato ad affermare CP_1
che, in generale, l'attività prestata dal lavoratore altrove, <>,
è <
a far supporre un mutuo consenso allo scioglimento del rapporto lavorativo>>, senza negare (ma, anzi, con la predetta argomentazione, sostanzialmente riconoscendo) di essere ancora dipendente della . Parte_2
13. In conclusione, l'appello va accolto solo in parte, con condanna della appellante a pagare le Pt_1
retribuzioni liquidate dal tribunale con la sentenza n. 12099/2024 e con decorrenza dalla data indicata dalla medesima sentenza, previa detrazione delle somme erogate dalla a titolo Parte_2
retributivo; il tutto, oltre a interessi rivalutazione monetaria come per legge. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per 1/3.
Può essere confermata, pertanto, la liquidazione delle spese operata dal Tribunale.
Per la liquidazione delle spese del presente grado (determinate in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata) si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma in data 27 novembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna la Pt_1
appellante a pagare le retribuzioni liquidate dal tribunale e con decorrenza dalla data indicata dalla medesima sentenza, previa detrazione delle somme erogate dalla a titolo retributivo;
il tutto, Parte_2
oltre a interessi rivalutazione monetaria come per legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese e condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, di 2/3 delle spese del presente grado del giudizio, che, nell'intero, liquida in €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA e CAP;
compensa il resto delle spese.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1326 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: CP_1
ON che lavorava per la (d'ora in avanti sin dal 13.05.2013 senza soluzione Parte_1
di continuità, prestando la propria attività presso presso il c.d. “complesso Ludovisi”;
che svolgeva le ordinarie mansioni di addetto alla accoglienza e alla portineria, seppure risultando alle formali dipendenze della soc. mera soc. intermediaria, la quale si limitava a fornire le Parte_2
energie lavorative di esso ricorrente;
che aveva sempre osservato un orario di lavoro full time, con turni di otto ore lavorative, da lunedì al venerdì”, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e, per i primi mesi, anche in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
che, all'occorrenza, effettuava lavoro straordinario nella giornata del sabato o della domenica;
Con che lavorava spesso lavorato insieme ai dipendenti di sostituendoli anche in caso di malattia o ferie data l'assoluta fungibilità delle prestazioni lavorative;
che le sue mansioni consistevano, più esattamente, nella gestione della portineria e, dunque, nella registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, quindi nei “giri di controllo effettuati negli stabili prima della apertura e chiusura” e nel “supervisionamento e controllo della funzionalità degli impianti di allarme”;
ON che le direttive sul lavoro gli venivano impartite esclusivamente da dipendenti di principalmente da
, e a voce e per il tramite di e-mail; Persona_1 Persona_2 Persona_3
Con che lavorava negli uffici di in apposita postazione di lavoro e utilizzava, nello svolgimento delle mansioni,
mezzi e sistemi operativi di proprietà della la quale gli aveva fornito un account di posta elettronica e Pt_1
aveva creato un'unica casella di posta per ciascuna sede lavorativa in modo da poter inoltrare le direttive sul lavoro sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle società intermediarie;
che ricorrevano tutti gli elementi tipici di un appalto illecito;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
ON di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e ONroparte_3
sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
(in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 13.05.2013 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL
per il settore del Credito e per l'effetto:
accertare l'obbligo e condannare in persona ONroparte_4
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.175,31 mensili lordi, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso)>>.
ON Resisteva la
3. Con sentenza n. 12099/2024 del 27 novembre 2024 il Tribunale così statuiva:
<
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di a Parte_1
far data dal 14.5.2013 con il diritto all'inquadramento nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo e,
di conseguenza, la condanna di a corrispondere a le Parte_1 CP_1
ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di settore sulla base dello stipendio base, oltre scatti di anzianità, a decorrere dalla domanda giudiziale;
- condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle somme da determinarsi come sopra, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <<sull'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. 183 2010 (sollevata dalla banca, n.d.e.) si osserva quanto segue: … il regime di decadenza è diverso a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo;
qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato nell'appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore è
soggetta al regime di decadenza delineato dall'art. 6 L. 604/1966, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza (in tal senso, anche Cass. ord. 6266/2024).
Alla luce di tali precisazioni, alla fattispecie non si applica alcun termine di decadenza poiché rileva un'azione volta all'accertamento della illiceità dell'appalto ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'appaltante/utilizzatore e non si ravvisa, dal lato di quest'ultimo, alcun atto o “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto;
non può esser considerata tale, evidentemente,
ON la mera cessazione dello svolgimento della prestazione in favore di nell'anno 2017…
Non può, analogamente, ritenersi nell'ipotesi in esame perfezionata la risoluzione per mutuo consenso per
ON effetto del decorso del tempo tra la cessazione dell'attività di lavoro in favore di nell'anno 2017, e la notifica dell'odierno ricorso, il “3 maggio” 2023 come indicato nella memoria difensiva, di circa 6 anni;
è
sufficiente rilevare in proposito che nessun rapporto di lavoro suscettibile di estinzione per mutuo consenso
ON intercorreva tra il ricorrente e la >>;
4.2 <<non v'è discussione tra le parti in ordine alle mansioni svolte dal sig. , indicate ricorso Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv. Pier Luigi Panici e Chiara Panici
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 27 marzo 2023, esponeva: CP_1
ON che lavorava per la (d'ora in avanti sin dal 13.05.2013 senza soluzione Parte_1
di continuità, prestando la propria attività presso presso il c.d. “complesso Ludovisi”;
che svolgeva le ordinarie mansioni di addetto alla accoglienza e alla portineria, seppure risultando alle formali dipendenze della soc. mera soc. intermediaria, la quale si limitava a fornire le Parte_2
energie lavorative di esso ricorrente;
che aveva sempre osservato un orario di lavoro full time, con turni di otto ore lavorative, da lunedì al venerdì”, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 ovvero dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e, per i primi mesi, anche in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente;
che, all'occorrenza, effettuava lavoro straordinario nella giornata del sabato o della domenica;
Con che lavorava spesso lavorato insieme ai dipendenti di sostituendoli anche in caso di malattia o ferie data l'assoluta fungibilità delle prestazioni lavorative;
che le sue mansioni consistevano, più esattamente, nella gestione della portineria e, dunque, nella registrazione delle entrate e delle uscite dei visitatori, nella gestione dei garage/parcheggi e nell'apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, quindi nei “giri di controllo effettuati negli stabili prima della apertura e chiusura” e nel “supervisionamento e controllo della funzionalità degli impianti di allarme”;
ON che le direttive sul lavoro gli venivano impartite esclusivamente da dipendenti di principalmente da
, e a voce e per il tramite di e-mail; Persona_1 Persona_2 Persona_3
Con che lavorava negli uffici di in apposita postazione di lavoro e utilizzava, nello svolgimento delle mansioni,
mezzi e sistemi operativi di proprietà della la quale gli aveva fornito un account di posta elettronica e Pt_1
aveva creato un'unica casella di posta per ciascuna sede lavorativa in modo da poter inoltrare le direttive sul lavoro sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle società intermediarie;
che ricorrevano tutti gli elementi tipici di un appalto illecito;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: <
ON di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra il ricorrente e ONroparte_3
sussiste ed è tuttora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
(in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 13.05.2013 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia); con diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL
per il settore del Credito e per l'effetto:
accertare l'obbligo e condannare in persona ONroparte_4
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €.2.175,31 mensili lordi, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni a partire dalla domanda (data di deposito del presente ricorso)>>.
ON Resisteva la
3. Con sentenza n. 12099/2024 del 27 novembre 2024 il Tribunale così statuiva:
<
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di a Parte_1
far data dal 14.5.2013 con il diritto all'inquadramento nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo e,
di conseguenza, la condanna di a corrispondere a le Parte_1 CP_1
ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di settore sulla base dello stipendio base, oltre scatti di anzianità, a decorrere dalla domanda giudiziale;
- condanna, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento, in favore di , delle somme da determinarsi come sopra, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria come per legge>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <
qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato nell'appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo diretta al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore è
soggetta al regime di decadenza delineato dall'art. 6 L. 604/1966, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza (in tal senso, anche Cass. ord. 6266/2024).
Alla luce di tali precisazioni, alla fattispecie non si applica alcun termine di decadenza poiché rileva un'azione volta all'accertamento della illiceità dell'appalto ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'appaltante/utilizzatore e non si ravvisa, dal lato di quest'ultimo, alcun atto o “fatto tipizzato” che neghi la titolarità del rapporto;
non può esser considerata tale, evidentemente,
ON la mera cessazione dello svolgimento della prestazione in favore di nell'anno 2017…
Non può, analogamente, ritenersi nell'ipotesi in esame perfezionata la risoluzione per mutuo consenso per
ON effetto del decorso del tempo tra la cessazione dell'attività di lavoro in favore di nell'anno 2017, e la notifica dell'odierno ricorso, il “3 maggio” 2023 come indicato nella memoria difensiva, di circa 6 anni;
è
sufficiente rilevare in proposito che nessun rapporto di lavoro suscettibile di estinzione per mutuo consenso
ON intercorreva tra il ricorrente e la >>;
4.2 <
come di “addetto alla accoglienza e alla portineria”.
Tali mansioni, peraltro, corrispondono esattamente all'oggetto dei contratti di appalto allegati ai nn. 1, 1a e da 2 a 2e del fascicolo di parte resistente, il primo stipulato tra e CP_4 Parte_3
[...]
È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”. Se così è, l'onere probatorio non è stato assolto.
Sul piano fattuale, poi, l'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire alcuni rilevanti elementi a supporto della denuncia attorea di illiceità dell'appalto. I testi escussi sono stati , intimato Testimone_1
dal ricorrente, , teste comune, e , intimato dalla parte resistente… Persona_2 Testimone_2
è chiaro che maggior peso vada attribuito alla dichiarazione del primo teste perché in posizione di effettiva
ON indifferenza non lavorando più alle dipendenze di (egli è in pensione mentre è tuttora Per_2
ON Tes_ dipendente di e è dipendente della società che aveva in appalto il servizio di controllo e gestione degli accessi) e perché a diretta conoscenza dei fatti di causa avendo svolto le medesime mansioni del sig.
. Corrispondono agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto quali ricorrenti nella CP_1
giurisprudenza della Corte di IO prima ricordata le circostanze da lui riferite, più esattamente: -
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella svolta dai portieri
ON dipendenti della committente l'esercizio promiscuo delle mansioni e la piena fungibilità dei lavoratori dei due gruppi, che ha trovato riscontro soprattutto nella deposizione di - la proprietà in capo alla Per_2
committente delle attrezzature necessarie (le postazioni di lavoro che i portieri condividevano, i software
ON utilizzati, la fornitura da parte di di un account di posta elettronica sebbene diverso da quello assegnato ai propri dipendenti) per quanto l'argomento sia scarsamente probante potendo l'appalto in questione esser ricondotto agli “appalti c.d. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” e rispetto ai quali perché ricorrano gli elementi essenziali e caratteristici del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. “è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. ord. 21413/2019);
Corrispondono agli indici sintomatici della non genuinità dell'appalto quali ricorrenti nella giurisprudenza della Corte di IO prima ricordata le circostanze da lui riferite, più esattamente: - l'identità dell'attività
svolta dal personale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella svolta dai portieri dipendenti della
Con committente l'esercizio promiscuo delle mansioni e la piena fungibilità dei lavoratori dei due gruppi,
che ha trovato riscontro soprattutto nella deposizione di - la proprietà in capo alla committente Per_2
delle attrezzature necessarie (le postazioni di lavoro che i portieri condividevano, i software utilizzati, la Con fornitura da parte di di un account di posta elettronica sebbene diverso da quello assegnato ai propri dipendenti) per quanto l'argomento sia scarsamente probante potendo l'appalto in questione esser ricondotto agli “appalti c.d. 'leggeri' in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” e rispetto ai quali perché ricorrano gli elementi essenziali e caratteristici del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. “è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. ord. 21413/2019); - l'organizzazione dell'attività dei dipendenti dell'appaltatrice rimessa integralmente, salvo che per gli aspetti meramente amministrativi, alla committente per mezzo delle direttive impartite principalmente dai suoi dipendenti e sia a voce Persona_3 Persona_1
che per e-mail (lo stesso come si è visto, ha ammesso la possibilità di una interlocuzione diretta Per_2
con i dipendenti dell'appaltatrice sia pur in situazioni di urgenza). Anche a voler superare l'argomento dell'assenza del contratto di appalto (rectius, del subappalto) – si è detto della incompletezza della documentazione contrattuale – depongono per il fenomeno interpositorio, sul piano fattuale, l'interferenza e la commistione tra i lavoratori, l'assenza di una effettiva gestione dei dipendenti limitandosi l'appaltatrice
ON in sostanza a fornire lavoratori da affiancare al personale interno di dimostratosi evidentemente insufficiente, ed a provvedere soltanto alla gestione amministrativa dei loro rapporti di lavoro. Non appaiono decisivi per contrastare le risultanze dell'istruttoria gli sparuti messaggi di posta elettronica inerenti alla richiesta di servizi “extra contratto” rivolti a dipendenti indicati nella memoria difensiva quali referenti dell'appaltatrice (e, segnatamente, ), come quelli del 15.9.2016 e del 5.5.2017 (all.ti 3c e 3a del Persona_4
fasc. resistente).
5. Riguardo all'inquadramento contrattuale, il Tribunale riteneva corretto l'inquadramento del nella CP_1
ex 2a area professionale, 2° livello retributivo.
ON 6. Con ricorso del 27 maggio 2025 la interponeva appello.
Il resisteva. CP_1
ON 7. Con il primo motivo la denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) L.
183/2010”. Deduce la Banca:
ON 7.1 pacificamente, il dal luglio 2017 è stato estromesso dall'appalto CP_1
<
manifestazione di un interesse a proseguire il rapporto con CP_2
<
di IO, l'appellato è decaduto ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 dalla possibilità di chiedere l'accertamento della sussistenza di un appalto illegittimo e la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_2
<
Con inequivocabilmente, un fatto negatorio della titolarità del rapporto da parte di (doc. 15)>>;
<
scritto>>;
<
titolarità del rapporto, bensì il momento finale della fattispecie, inteso come momento nel quale il lavoratore possa avere piena e chiara conoscenza della cessazione del fenomeno dissociativo e sia quindi effettivamente in grado di assumere le iniziative impugnatorie a propria tutela>>;
<
definitorio parla la IO (senza peraltro effettiva risoluzione della problematica giuridica, atteso che nella realtà corrente ben difficilmente, per non dire mai, si riscontrano atti disconoscitivi provenienti dal soggetto che non riveste il ruolo di datore di lavoro), è allo stesso modo garantita laddove, come nel presente caso, il lavoratore riconosca egli stesso di essere stato estromesso dall'appalto ad una certa data>>;
<
ON con nel luglio 2017, ma anche di aver continuato la propria prestazione di lavoro con il proprio datore di lavoro ( ) che l'ha inviato a lavorare presso altri appaltatori, a luglio 2017 si è verificato il “fatto Parte_2 storico della cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale” e pertanto è iniziato a decorrere il termine decadenziale>>;
ON 7.2 <<è del tutto pacifico ed incontestato che la prestazione lavorativa della controparte in favore di è
terminata a luglio 2017, ovvero ad oltre 6 anni di distanza dal primo atto di impugnativa, rappresentato dalla proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il comportamento assunto dall'avversario, che ha atteso così tanto tempo prima di instaurare l'attuale giudizio, è indicativo del totale disinteresse alla prosecuzione del rapporto con l'attuale appellante>>;
<
definitiva cessazione del rapporto di lavoro in ipotesi intercorso, in ragione di un comportamento inequivoco tenuto dal lavoratore che ha determinato la risoluzione consensuale del rapporto in ipotesi illegittimo per facta concludentia>>;
ON
< (da collocarsi pacificamente nel luglio 2017) e la notifica del ricorso introduttivo non può rimanere senza conseguenza giuridica, determinando la necessità di integrale rigetto di ogni avversa pretesa, stante l'esistenza di una situazione fattuale – la condotta omissiva tenuta dall'allora ricorrente nell'arco di oltre 6
anni – che ha certamente determinato la definitiva estinzione del rapporto e di ogni pretesa al medesimo ricollegabile>>.
ON 8. Con il secondo motivo, la censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto
“inesistenti/illegittimi i contratti di appalto”, poiché essa ha prodotto tutti i contratti di appalto e di subappalto in forza dei quali il ha svolto la propria attività. CP_1
9. Le doglianze espresse con entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
9.1 Dalla documentazione esibita dalla emerge quanto segue: Pt_1
ON in data 6.5.013 è stato stipulato un contratto di appalto tra la e ONroparte_5
di durata 1.4.2013 – 31.4.2014, rinnovabile di anno in anno;
ON con raccomandata del 14.2.2014, la ha comunicato il recesso dal contratto di appalto a decorrere dal 1°
agosto 2014;
ON in data 12 dicembre 2014, e hanno sottoscritto un contratto d'appalto Parte_4
per il periodo 1° agosto 2014 – 31 luglio 2016, avente a oggetto le medesime attività contemplate nel precedente contratto con la Parte_5
il contratto escludeva ogni ipotesi di rinnovo tacito e prevedeva la possibilità del subappalto, previa
ON autorizzazione in forma scritta di il contratto è stato prorogato per il periodo 1° agosto – 31 ottobre 2016 con lettera del 31 luglio 2016 ed è
stato rinnovato dal 1° novembre 2016 fino al 31 ottobre 2019 con lettera del 25 novembre 2016.
in data 1 agosto 2014 la ha richiesto l'autorizzazione al subappalto dei servizi Parte_4
di controllo e gestione degli accessi nei confronti della e di altra impresa. Parte_2
9.2 Riguardo al periodo in cui il ha lavorato presso il complesso Ludovisi, i testi hanno reso le seguenti CP_1
deposizioni:
Testimone_1
“…ho lavorato alle dipendenze della società resistente dal settembre 1981 al 30.4.2015, inizialmente custode poi, negli ultimi venti anni, portiere e commesso presso la sede “Quartiere Ludovisi” in Roma, v. Veneto n.
119, dove si trovava la sede principale della Banca.
Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la sede di cui ho detto, per circa due anni, fin dal 2012.
Svolgevamo le stesse mansioni…”
Persona_2 “…Sono dipendente della resistente dal 1985, in qualità di impiegato in servizio presso la Direzione Pt_1
Risorse Umane in Roma, v. Altiero Spinelli n. 30, e ho lavorato presso il “complesso Ludovisi”, palazzi
ON distribuiti su un km quadrato, erano diverse sedi nei periodi dal 1985 al 1989 e dal 2003 al 2017…
Mi ricordo che il ricorrente lavorava in uno stabile sito in v. Lombardia, all'interno del “complesso Ludovisi”,
nel 2014 credo, svolgendo il servizio notturno…”
Testimone_2
“…Sono dipendente di dal 2015, prima ero in fin dal 2008… Parte_4 Parte_5
Conosco il ricorrente perché è un dipendente di che è la società con la quale Parte_6
eroghiamo servizi con operatori fiduciari…
Lo conosco fin dal 2013…
Con Ha lavorato anche per la ricordo la postazione principale sita in Roma, v. Lombardia…
Sicuramente, è stato impegnato presso quella sede nell'arco temporale che va dal 2013 al 2015…”
Dunque, a detta del il ha lavorato per circa due anni tra il 2012 e il 2015 presso la sede Tes_1 CP_1
“Quartiere Ludovisi;
ON L' ricorda di aver visto il lavorare presso la sede nel 2014. Per_2 CP_1
Tes_ ON Il ha affermato che certamente il ha lavorato presso gli uffici della tra il 2013 e il 2015. CP_1
Dall'estratto contributivo emerge che il è stato dipendente della da maggio CP_1 Parte_2
2013 sino a settembre 2022.
9.3 Sulla base di tale documento e del contenuto delle deposizioni testimoniali, può affermarsi che, sin dal
2013 e, comunque, per certo nell'anno 2014, il , formalmente dipendente della CP_1 Parte_2
Con
ha prestato la sua opera presso uffici della
[...]
Con Ora, il contratto di appalto sottoscritto in data 12 dicembre 2014 tra e Parte_4
prevedeva una decorrenza dal 1° agosto 2014. Trattasi, tuttavia, di un contratto di appalto invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva e a rapporto
ON lavorativo con la già in atto.
Incontestato che il fosse ancora formalmente dipendente di nel 2016 e CP_1 Parte_2
ON assegnato a uffici della lo stesso può dirsi per il “rinnovo” disposto con decorrenza 1° novembre 2016,
ma con atto del 25 novembre 2016.
L'esistenza di un contratto di subappalto tra la e Parte_4 Parte_2
è del tutto irrilevante, una volta accertata l'inesistenza di un (valido) contratto di appalto.
9.4 Quanto alla supposta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, il Collegio osserva che è necessario,
affinché possa configurarsi una risoluzione siffatta, che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, con la precisazione che, a tal fine, non è
sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto (così, in fattispecie analoga (Cass.
16287/2011).
Negli stessi termini vedasi Cass. 27105/2018: “il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l'impugnativa dello stesso non è sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”
ON Nella specie, la si è limitata a denunciare “l'inerzia prolungata del ricorrente”, senza addurre alcun altro elemento indicativo di “una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”.
9.5 Riguardo alla eccezione di decadenza, la Corte richiama il principio ripetutamente affermato dalla S.C.,
secondo cui il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della L. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183
del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (Cass. n. 30490 del 2021; v. pure Cass. n. 13194 del
2022; Cass. n. 20294 del 2022; Cass. n. 22168 del 2022; Cass. n. 24437 del 2022; Cass. n. 5346 del 2023; da ultimo, diffusamente, Cass. n. 6266 del 2024; Cass. n. 13812 del 2024).
Nel caso in esame, pacificamente, una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso non è stata mai inviata al . CP_1
Non ignora il Collegio che Cass. 11912/2024, citata dalla BNL (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare non essere perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Orbene, innanzitutto trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva Cass. 13812/2024),
che non tiene conto del fatto, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
In ogni caso, nella specie non risulta adottato un atto di estromissione.
ON Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla (sentenza Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente
ON aveva espressamente allegato di essere stato estromesso dall'appalto dalla mentre nel caso in esame
ON un simile affermazione non è stata resa e la pretende, infondatamente, di far coincidere il recesso dal rapporto instauratosi con il ricorrente con il semplice fatto che costui non ha più lavorato presso gli uffici della banca dal 2017.
ON Un atto gestionale o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla e rivolto al non CP_1
consta che sia mai stato posto in essere.
In conclusione, i motivi esaminati sono infondati e vanno rigettati. Con 10. Con il terzo motivo, la censura l'impugnata sentenza per “erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie”, assumendo che il Tribunale ha male interpretato le deposizioni testimoniali, ritenendole dimostrative dell'interposizione di manodopera.
Il motivo è assorbito dall'accertata nullità del contratto di appalto.
11. Con il quarto motivo, l'appellante deduce:
che <
livello retributivo da attribuire al sig. sarebbe stato il 1° livello, non il 3°”, affermando altresì che “d'altra CP_1
parte, proprio il “1 liv. retr.” della “2 area prof.” figura indicato nel prospetto paga prodotto dal ricorrente, al
ON n. 4 del proprio fasc., asseritamente riferito ad un portiere del quale è oscurato il nominativo”,
successivamente il Tribunale abbia inspiegabilmente dichiarato il diritto del Sig. all'inquadramento CP_1
“nella ex 2a area professionale, 2° livello retributivo”>>;
che << in ragione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, a quest'ultimo, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, potrebbe al più essere attribuito l'inquadramento nell'ambito della 1° Area
Professionale>>.
ON Aggiunge la che < potrebbe essere riconosciuta unicamente la differenza tra quanto CP_1
ipoteticamente spettante, mensilmente, e quanto eventualmente percepito aliunde, visto e considerato che il Sig. nel corso del giudizio di primo grado ha dichiarato espressamente di aver continuato a lavorare CP_1
per il proprio datore di lavoro anche dopo l'estromissione dall'appalto con CP_2
12. Il motivo è parzialmente fondato.
ON Il Tribunale ha chiarito che, come affermato dalla stessa <
rinnovo del CCNL di settore del 19.12.2019 ha previsto la unificazione della 1a e della 2a area professionale in un'area unica “con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex
2° Livello della 2^ Area Professionale>>.
Non essendo stata tale argomentazione specificamente censurata la doglianza si appalesa inconferente. In sostanza, unificate la 1^ e la 2^ area professionale in un'area unica “con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex 2° Livello della 2^ Area Professionale, l'ex 1° livello retributivo della 2^ area professionale viene retribuito, a seguito del CCNL 2019, con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex 2°ivello della 2^ Area Professionale. E
questa è la retribuzione riconosciuta come dovuta dal Tribunale a decorrere dalla domanda giudiziale, ossia dal 2023.
Tuttavia, i pagamenti effettuati dall'appaltatore interposto successivamente all'ordine giudiziale di ripristino hanno, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, efficacia liberatoria rispetto al committente interponente (Cass. SS.UU. 2990/2018).
L'appellante ha espressamente formulato, con a memoria di costituzione nel giudizio di primo grado,
l'eccezione aliunde perceptum.
Il non ha mai negato di aver continuato a lavorare per la ed, anzi, con le memorie depositate CP_1 Parte_2
nel corso del giudizio di primo grado in data 12 giugno 2024, lo ha sostanzialmente riconosciuto, laddove ha
ON affermato (vd. punto 6): <<è circostanza rilevata da e non contestata dal ricorrente che il sig.
[...]
ON
abbia cessato di rendere la prestazione in favore di (ma non nei confronti del formale datore CP_1
di lavoro che lo ha adibito a diverso appalto)>>.
Ed anche con la memoria di costituzione nel presente grado del giudizio il si è limitato ad affermare CP_1
che, in generale, l'attività prestata dal lavoratore altrove, <>,
è <
a far supporre un mutuo consenso allo scioglimento del rapporto lavorativo>>, senza negare (ma, anzi, con la predetta argomentazione, sostanzialmente riconoscendo) di essere ancora dipendente della . Parte_2
13. In conclusione, l'appello va accolto solo in parte, con condanna della appellante a pagare le Pt_1
retribuzioni liquidate dal tribunale con la sentenza n. 12099/2024 e con decorrenza dalla data indicata dalla medesima sentenza, previa detrazione delle somme erogate dalla a titolo Parte_2
retributivo; il tutto, oltre a interessi rivalutazione monetaria come per legge. Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per 1/3.
Può essere confermata, pertanto, la liquidazione delle spese operata dal Tribunale.
Per la liquidazione delle spese del presente grado (determinate in base al valore della controversia e al pregio dell'opera prestata) si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma in data 27 novembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna la Pt_1
appellante a pagare le retribuzioni liquidate dal tribunale e con decorrenza dalla data indicata dalla medesima sentenza, previa detrazione delle somme erogate dalla a titolo retributivo;
il tutto, Parte_2
oltre a interessi rivalutazione monetaria come per legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese e condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, di 2/3 delle spese del presente grado del giudizio, che, nell'intero, liquida in €.5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA e CAP;
compensa il resto delle spese.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis