Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e la Eastern Telegraph Company Limited il 20 febbraio 1890, per la proroga, a favore della Compagnia stessa, delle concessioni riguaranti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfu' e Zante.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1890.
UMBERTO.
Lacava.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e la Eastern Telegraph Company Limited il 20 febbraio 1890, per la proroga, a favore della Compagnia stessa, delle concessioni riguaranti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfu' e Zante.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1890.
UMBERTO.
Lacava.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.