Articolo 1 della Legge 31 maggio 1890, n. 6873
Versione
17 giugno 1890
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e la Eastern Telegraph Company Limited il 20 febbraio 1890, per la proroga, a favore della Compagnia stessa, delle concessioni riguaranti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfu' e Zante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 maggio 1890.

UMBERTO.

Lacava.
Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Entrata in vigore il 17 giugno 1890