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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 10.24 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ROMANO ANNA anche per delega dell'avv. ROMANO
MARIACRISTINA; per parte convenuta l'avv. DI MAURO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. ROMANO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, anche tenuto conto delle risultanze istruttorie;
L'avv. DI MAURO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e precisa che anche all'esito dell'istruttoria la domanda non è provata;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1403/2021 promossa da:
c.f.: , elett.te dom.to in Portici (Na) Parte_1 C.F._1
alla via Dalbono Parco Punzo n. 13/15, presso lo studio legale dell'Avv. ROMANO
MARIACRISTINA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
c.f.: in persona del p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_1
p.zza Municipio, Pal. S. Giacomo, dom.to presso l'Avvocatura comunale in Palazzo CP_1
San Giacomo, Piazza Municipio n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Nuvola Di Mauro c.f:
, giusta procura generale alle liti allegata alla busta di deposito dell'atto C.F._3
di comparsa e costituzione in sostituzione.
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t, e, premesso che in data 23.08.2013 alle ore 20:30 circa, si trovava, in alla via Salita della Grotta, nei pressi del Parco Virgiliano, a bordo del motociclo tipo CP_1
Piaggio modello Beverly tg. DT16207, di sua proprietà, ha dedotto di essere caduto transitando su di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, per la presenza di pagina 2 di 8 terriccio di colore simile al marciapiede, di aver riportato un trauma contusivo-escoriativo pluridistrettuale, trauma distorsivo polso sx come referto n. 2826 dal Presidio Ospedaliero
Buon Consiglio presso cui veniva trasportato nell'immediatezza del fatto, di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di "osteosintesi polso sin” in data 14.10.2013 presso l' “Azienda
Ospedaliera dei Colli” - Ospedale C.T.O.- U.O.C.-Ortopedia -, di essere stato dichiarato
"clinicamente guarito con postumi da valutare nelle sedi appropriate" in data 08.01.2014, per cui ha concluso chiedendo condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni CP_1
fisici patiti in occasione del sinistro occorso.
Costituitosi in giudizio il in persona del Sindaco p.t., ha eccepito la nullità Controparte_1
della domanda ai sensi degli art. 163 commi 3 e 4 e 164 comma 4 per la mancanza di qualsiasi elemento idoneo a identificare la collocazione e la configurazione della buca e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in quanto, oltre a non esservi stato alcun intervento della Polizia
Locale, al momento del sinistro, non risultava alcun disservizio all'impianto di pubblica illuminazione, pertanto, ove mai dimostrata l'esistenza del dedotto dissesto, lo stesso poteva essere agevolmente evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. atteso che la nullità della citazione si produce,
a norma della predetta disposizione, solo quando la cosa oggetto della domanda sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, mentre, nella fattispecie, è chiaro che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto ha fatto valere la responsabilità del convenuto in qualità proprietario di della strada luogo del CP_1
sinistro di cui è causa e, quindi, titolare del potere di custodia sulla stessa, pur limitandosi ad una generica esposizione dei fatti che investe il diverso profilo della fondatezza della domanda.
pagina 3 di 8 Venendo al merito, infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
Quanto alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione
è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato pagina 4 di 8 avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, non è contestato il regime proprietario della strada, tuttavia, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sullo stesso incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto stradale percorso a causa della presenza della buca e l'invisibilità di tale alterazione.
Infatti, l'attore si è limitato a dedurre di essere caduto, mentre transitava in alla via CP_1
Salita della Grotta, nei pressi del Parco Virgiliano, a bordo del motociclo, a causa di < buca presente sul manto stradale>> non < colorazione simile al marciapiede>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non viene non solo non viene fornita alcuna descrizione della buca e tanto meno delle sue dimensioni al fine di valutarne la pagina 5 di 8 pericolosità ma non viene neanche indicato il tratto di strada dove era posizionata allo scopo di apprezzarne la visibilità, atteso che non si comprende se il terriccio richiamato si trovava all'interno della buca o all'esterno della stessa ed in che modo abbia inciso sulla sua percettibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, la domanda è carente anche dal punto di vista probatorio giacché l'attore ha omesso di allegare agli atti la documentazione fotografica raffigurante la buca ed il tratto di strada dove la stessa era posizionata anche al fine di far confermare ai testimoni la riferibilità delle fotografie al luogo di effettiva verificazione del sinistro.
Inoltre, ove pur si ritenesse assolto l'onere assertivo e probatorio incombente sull'asserito danneggiato dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di quest'ultimo.
Infatti, il teste ha dichiarato di aver visto l'attore rovinare a terra sul lato Testimone_1
sinistro, unitamente al motorino che conduceva, per essere transitato su una buca grande circa
30-40 cm., come confermato anche dal teste , per cui può dirsi che la buca Testimone_2
aveva una dimensione tale da poter essere rilevata unitamente al terriccio ed fogliame al suo interno e tutto intorno, atteso che il comune convenuto ha dedotto, senza contestazioni, che al momento del sinistro non risultava alcun disservizio all'impianto di pubblica illuminazione il quale si era regolarmente acceso alle 20.10 e spento alle 5.35.
Inoltre, la cautela necessaria ad evitare il sinistro era concretamente esigibile dall'attore dato che questi era a conoscenza del tratto di strada oggetto del sinistro dato che i predetti testi hanno, altresì, dichiarato che lo stesso è avvenuto poco distante dal Supermercato Superò presso cui l'attore lavorava all'epoca dei fatti.
pagina 6 di 8 La visibilità della buca anche in ragione della conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attore consente di affermare che la caduta sarebbe stata evitata se l'attore avesse prestato la dovuta attenzione.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attore può dirsi che ricorre, altresì, l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità del CP_1
convenuto.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, in favore del che si liquidano in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M 55.2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 5.201,00 e 26.000,00 euro in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (con una decurtazione della metà dell'importo previsto per la fase decisoria, stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 05.09.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il Parte_1
conseguente diritto del di ripetere da quest'ultimo le somme eventualmente Controparte_1 versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del sindaco p.t., così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore del che si liquidano in 1.761,00 euro per compensi Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di Parte_1
[...]
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 13.30
Napoli, 25/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 10.24 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ROMANO ANNA anche per delega dell'avv. ROMANO
MARIACRISTINA; per parte convenuta l'avv. DI MAURO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. ROMANO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa, anche tenuto conto delle risultanze istruttorie;
L'avv. DI MAURO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa e precisa che anche all'esito dell'istruttoria la domanda non è provata;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1403/2021 promossa da:
c.f.: , elett.te dom.to in Portici (Na) Parte_1 C.F._1
alla via Dalbono Parco Punzo n. 13/15, presso lo studio legale dell'Avv. ROMANO
MARIACRISTINA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
c.f.: in persona del p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_1
p.zza Municipio, Pal. S. Giacomo, dom.to presso l'Avvocatura comunale in Palazzo CP_1
San Giacomo, Piazza Municipio n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Nuvola Di Mauro c.f:
, giusta procura generale alle liti allegata alla busta di deposito dell'atto C.F._3
di comparsa e costituzione in sostituzione.
- CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t, e, premesso che in data 23.08.2013 alle ore 20:30 circa, si trovava, in alla via Salita della Grotta, nei pressi del Parco Virgiliano, a bordo del motociclo tipo CP_1
Piaggio modello Beverly tg. DT16207, di sua proprietà, ha dedotto di essere caduto transitando su di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, per la presenza di pagina 2 di 8 terriccio di colore simile al marciapiede, di aver riportato un trauma contusivo-escoriativo pluridistrettuale, trauma distorsivo polso sx come referto n. 2826 dal Presidio Ospedaliero
Buon Consiglio presso cui veniva trasportato nell'immediatezza del fatto, di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di "osteosintesi polso sin” in data 14.10.2013 presso l' “Azienda
Ospedaliera dei Colli” - Ospedale C.T.O.- U.O.C.-Ortopedia -, di essere stato dichiarato
"clinicamente guarito con postumi da valutare nelle sedi appropriate" in data 08.01.2014, per cui ha concluso chiedendo condannarsi il convenuto al risarcimento di tutti i danni CP_1
fisici patiti in occasione del sinistro occorso.
Costituitosi in giudizio il in persona del Sindaco p.t., ha eccepito la nullità Controparte_1
della domanda ai sensi degli art. 163 commi 3 e 4 e 164 comma 4 per la mancanza di qualsiasi elemento idoneo a identificare la collocazione e la configurazione della buca e, nel merito,
l'infondatezza della domanda in quanto, oltre a non esservi stato alcun intervento della Polizia
Locale, al momento del sinistro, non risultava alcun disservizio all'impianto di pubblica illuminazione, pertanto, ove mai dimostrata l'esistenza del dedotto dissesto, lo stesso poteva essere agevolmente evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. atteso che la nullità della citazione si produce,
a norma della predetta disposizione, solo quando la cosa oggetto della domanda sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, mentre, nella fattispecie, è chiaro che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto ha fatto valere la responsabilità del convenuto in qualità proprietario di della strada luogo del CP_1
sinistro di cui è causa e, quindi, titolare del potere di custodia sulla stessa, pur limitandosi ad una generica esposizione dei fatti che investe il diverso profilo della fondatezza della domanda.
pagina 3 di 8 Venendo al merito, infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere.
Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
Quanto alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione
è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato pagina 4 di 8 avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. .
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
Nel caso di specie, non è contestato il regime proprietario della strada, tuttavia, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, che rappresenta un ineliminabile corollario dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., sullo stesso incombente in ordine alla causalità materiale non avendo allegato i due richiamati presupposti: la pericolosità del tratto stradale percorso a causa della presenza della buca e l'invisibilità di tale alterazione.
Infatti, l'attore si è limitato a dedurre di essere caduto, mentre transitava in alla via CP_1
Salita della Grotta, nei pressi del Parco Virgiliano, a bordo del motociclo, a causa di < buca presente sul manto stradale>> non < colorazione simile al marciapiede>>.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, come chiarito, nel caso in cui il danno sia cagionato da una cosa generalmente innocua, tale essendo la pavimentazione di una strada pubblica, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare i due dedotti presupposti, vale a dire l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione e, nella fattispecie, non viene non solo non viene fornita alcuna descrizione della buca e tanto meno delle sue dimensioni al fine di valutarne la pagina 5 di 8 pericolosità ma non viene neanche indicato il tratto di strada dove era posizionata allo scopo di apprezzarne la visibilità, atteso che non si comprende se il terriccio richiamato si trovava all'interno della buca o all'esterno della stessa ed in che modo abbia inciso sulla sua percettibilità.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del fatto cui si vorrebbe causalmente ascrivere il danno per il cui risarcimento si agisce ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda atteso che non si allegano gli elementi funzionali a far comprendere che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità non visibile e, pertanto, inevitabile.
Ma anche volendo superare il ridetto vizio deduttivo in ordine all'eccessiva genericità dell'esposizione dei fatti di cui all'atto di citazione, la domanda è carente anche dal punto di vista probatorio giacché l'attore ha omesso di allegare agli atti la documentazione fotografica raffigurante la buca ed il tratto di strada dove la stessa era posizionata anche al fine di far confermare ai testimoni la riferibilità delle fotografie al luogo di effettiva verificazione del sinistro.
Inoltre, ove pur si ritenesse assolto l'onere assertivo e probatorio incombente sull'asserito danneggiato dalle circostanze di fatto in cui si è svolto il sinistro, è possibile affermare che lo stesso sia da ascrivere all'esclusiva negligenza di quest'ultimo.
Infatti, il teste ha dichiarato di aver visto l'attore rovinare a terra sul lato Testimone_1
sinistro, unitamente al motorino che conduceva, per essere transitato su una buca grande circa
30-40 cm., come confermato anche dal teste , per cui può dirsi che la buca Testimone_2
aveva una dimensione tale da poter essere rilevata unitamente al terriccio ed fogliame al suo interno e tutto intorno, atteso che il comune convenuto ha dedotto, senza contestazioni, che al momento del sinistro non risultava alcun disservizio all'impianto di pubblica illuminazione il quale si era regolarmente acceso alle 20.10 e spento alle 5.35.
Inoltre, la cautela necessaria ad evitare il sinistro era concretamente esigibile dall'attore dato che questi era a conoscenza del tratto di strada oggetto del sinistro dato che i predetti testi hanno, altresì, dichiarato che lo stesso è avvenuto poco distante dal Supermercato Superò presso cui l'attore lavorava all'epoca dei fatti.
pagina 6 di 8 La visibilità della buca anche in ragione della conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attore consente di affermare che la caduta sarebbe stata evitata se l'attore avesse prestato la dovuta attenzione.
In ragione di quanto esposto, stante la condotta negligente dell'attore può dirsi che ricorre, altresì, l'esimente del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c., alla responsabilità del CP_1
convenuto.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, in favore del che si liquidano in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M 55.2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 5.201,00 e 26.000,00 euro in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (con una decurtazione della metà dell'importo previsto per la fase decisoria, stante il mancato deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 05.09.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di con il Parte_1
conseguente diritto del di ripetere da quest'ultimo le somme eventualmente Controparte_1 versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del sindaco p.t., così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore del che si liquidano in 1.761,00 euro per compensi Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di Parte_1
[...]
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Chiuso alle ore 13.30
Napoli, 25/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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