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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 6146 dell'anno 2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui C.F._2
minori e rappresentati e difesi dagli Avv.ti M. Del Pesce Per_1 Persona_2
(pec: e N. N. Damiano Email_1
- ATTORI -
E
- (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dagli Avv.ti Gaetano Grieco (pec: , Giuseppe Email_2
Grieco (pec: e Susi Saccone Email_3
- CONVENUTO -
E
- (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Chiaia Noya (pec:
1 Email_4
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: responsabilità medica
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Per_1 Persona_2
premesso che:
Pers
- il piccolo è nato malformato per essere affetto da "ipoplasia del femore dx, con
assenza della metaepifisi prossimale dell'arto inferiore dx, ipoplasia della gamba dx, con
piede a 4 raggi";
- tale malformazione era stata colpevolmente ignorata nelle ecografie di II livello eseguite al IV e al V mese di gravidanza (il 20.10.2015 e il 19.11.2015) dal medico CP_1
, al quale la , una volta consapevole di essere incinta, si era
[...] Parte_1
rivolta per essere seguita durante tutto il periodo della gravidanza;
Pers
- solo a parto avvenuto (il 07.04.2016), al piccolo veniva diagnosticata la grave malformazione da cui è affetto;
- in conseguenza dell'errore diagnostico, il medico ha colpevolmente violato l'obbligo di informazione sullo stesso incombente, in merito alle patologie malformative del feto, e il correlativo diritto della madre di esercitare una libera e consapevole scelta in ordine anche all'interruzione della gravidanza;
hanno convenuto il dott. dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendone Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti in conseguenza del suo inadempimento.
2 Si è costituito in giudizio il Dr. , il quale, previa chiamata in causa in garanzia CP_1
della preliminarmente ha eccepito: Controparte_3
- la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi;
- la carenza di legittimazione attiva di , in proprio e quale esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale sui minori e Per_1 Persona_2
e nel merito ha negato di essere incorso in alcuna responsabilità professionale, in particolare per aver agito in ottemperanza alle linee guida nazionali (I.S.S. Piano Linee
Guida) per la gravidanza fisiologica, nonché alle linee guida per quanto CP_4
riguarda la valutazione ecografica del feto;
concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto, con condanna degli attori anche ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e con vittoria comunque delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si è costituita la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, la quale, preliminarmente ha eccepito:
- la nullità dell'avverso atto di citazione per genericità e indeterminatezza della causa petendi e del pettitum;
- il difetto di titolarità sostanziale attiva di e dei minori e Parte_2 Per_1 Per_2
[...]
e nel merito l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum,
concludendo per l'integrale rigetto della stessa, con il favore delle spese.
La causa è stata istruita a mezzo ctu medica, all'esito della quale è stata proposta alle parti una soluzione conciliativa della lite ex art. 185bis c.p.c., che è stata rifiutata dagli attori e, pertanto, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni
3 all'udienza del 16.01.2025.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti, depositate telematicamente, con ordinanza del 15.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette comparse conclusionale ad opera del solo convenuto e della terza chiamata, la causa è ora decisa.
§§§
Gli attori hanno convenuto in giudizio il Dott. , quale ginecologo di fiducia, CP_1
rappresentando che lo stesso, non avendo rilevato la presenza di gravissime malformazioni fetali (ipoplasia del femore dx, con assenza della metaepifisi prossimale
dell'arto inferiore dx, ipoplasia della gamba dx, con piede a 4 raggi), pur avendo eseguito numerose ecografie durante tutta la gravidanza e, in particolare, l'ecografia morfologica eseguita alla ventesima settimana, avrebbe pregiudicato il diritto di autodeterminazione della gestante con riguardo alla scelta di eventuale interruzione della gravidanza,
provocando conseguentemente al nucleo familiare ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Inoltre, gli attori, a prescindere dal tempestivo rilevamento della malformazione ai fini della praticabilità dell'aborto, hanno anche chiesto il risarcimento del danno determinato dalla violazione del diritto a essere informati sulle malformazioni del nascituro per non essere stati posti in grado di prepararsi psicologicamente al parto (v. atto di citazione pag.
5, V cpv;
memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, pag. 5, IV cpv e pag. 7, II cpv, punto “2”).
Dunque, in primo luogo, riprendendo una considerazione già svolta dalla Suprema Corte,
occorre precisare che il diritto del quale in questa sede si chiede tutela è “il diritto al
4 risarcimento del danno da privazione della facoltà di esercitare una consapevole scelta
se effettuare o no un aborto terapeutico. Appare più corretto qualificare in questi termini
il diritto al risarcimento dei danni in caso di deprivazione del diritto conseguente alla
omessa informazione sulla esistenza di malformazioni del feto tali da consentire l'accesso
all'aborto terapeutico, piuttosto che nei termini di "danno da nascita indesiderata" pur
talvolta usati, che non danno conto con sufficiente rispetto della sofferenza e della pari
dignità che caratterizza sia la scelta di procedere consapevolmente nella gravidanza che
darà luogo alla nascita di un bambino menomato, sia quella di interromperla.” (Cass. n.
13881 del 2020 e Cass. n. 18327 del 2023).
Inoltre, gli attori, avendo dedotto la violazione del diritto ad essere informati, non (solo)
in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista anche della predisposizione ad affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita di un bambino malformato, hanno posto in evidenza la rilevanza autonoma dell'informazione, non in quanto strumentale, appunto,
ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad esempio mediante il tempestivo ricorso a una terapia psicologica o alla tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente a essa.
La Suprema Corte ha già avuto modo di ribadire l'autonoma rilevanza e la legittimità
della richiesta del risarcimento per la lesione, anche sotto questo secondo profilo, del diritto all'informazione (ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 19/06/2024, n. 16967).
Nello specifico, a seguito della domanda di risarcimento danni per la violazione - da parte
5 del medico - dell'obbligo di informazione sulle patologie malformative del feto e del correlativo diritto della madre di esercitare una libera e consapevole scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che - “sul presupposto che la sofferenza psichica dei genitori sarebbe stata la
medesima a prescindere dal tempestivo adempimento dell'obbligo informativo - ha
rigettato la domanda di risarcimento del danno morale della gestante conseguente al
trauma determinato dall'apprendere delle malformazioni del figlio al momento della
nascita, dopo che, durante il periodo della gestazione, essa era stata rassicurata circa il
normale stato di salute del feto.”
§§§
Inquadrate le domande attoree come sopra e precisato che le stesse sono proponibili congiuntamente, ritiene il Tribunale di dover decidere la presente controversia in applicazione del criterio processuale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. –
secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8/03/2017, n. 5804, nonché, Cass. Civ.,
Sez. Un., 8/05/2014, n. 9936).
In tale ottica, può essere direttamente scrutinata l'infondatezza dell'asserita responsabilità
medica del professionista convenuto, in quanto fatto costitutivo sia della domanda tesa a ottenere il risarcimento del danno da privazione della facoltà di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, che della domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno determinato dalla violazione del diritto a essere informati tempestivamente (prima del parto) della malformazione del feto.
6 Nel merito, infatti, entrambe le domande vanno rigettate per assenza della detta responsabilità.
Il perito nominato, Dott. in qualità di medico legale, coadiuvato dal Dott. Persona_3
quale specialista in ortopedia e traumatologia, con ricostruzione Persona_4
dei fatti e motivazioni che appiono immuni da vizi logici o percettivi, ha concluso che il dott. non è incorso in alcuna responsabilità medica, avendo egli svolto la CP_1
prestazione in ossequio alle linee guida più accreditate, avendo altresì concluso che la
Pers malformazione che ha afflitto e affligge il piccolo u rilevata solo a seguito del parto a causa dei noti limiti propri degli esami diagnostici strumentali impiegati nel caso di specie, limiti non suscettibili di essere superati anche dal professionista più esperto.
Infatti, quanto all'attendibilità dell'ecografia del II trimestre di gravidanza nell'identificazione delle anomalie fetali, il perito, facendo proprie le conclusioni riportate nelle linee guida nazionali della Società italiana di ecografia ostetrico
ginecologica - nella versione più recente del 2015 (SIEOG) -, rileva che: “La sensibilità
riportata varia comunque dal 30% al 60% ed anche nello studio più recente la sensibilità
dello screening ecografico delle malformazioni fetali in Europa riportata al 30 luglio
2015 è risultata del 31%, e ciò malgrado il progresso tecnologico e le accresciute
conoscenze culturali degli operatori avvenute negli ultimi due decenni. [...] Questi dati
suggeriscono che anche oggi un esame ecografico effettuato correttamente per screening
malformativo nel II trimestre di gravidanza, intorno alla 20a settimana di età
gestazionale in una paziente a basso rischio, permette di identificare il 40% o meno delle
malformazioni comunemente riscontrate alla nascita. Inoltre, la probabilità di
riconoscere una malformazione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è
sempre correlata alla gravità di questa. Molte malformazioni con esiti clinici catastrofici
7 possono presentare reperti ecografici sfumati o addirittura assenti nel secondo e, a volte,
anche nel terzo trimestre di gravidanza. […] la sensibilità media dell'ecografia è
limitata, e varia in relazione all'apparato in esame” (v. pag. 7 e 8 della relazione).
Dunque, il CTU, condividendo in pieno quanto riferito nelle linee guida menzionate,
segnala che, contrariamente al comune pensare, lo screening delle ecografie, con riguardo alla morfologica che si effettua al II trimestre, permette in realtà di identificare solo il
40% o meno delle malformazioni, comprese quelle più gravi. In definitiva, anche l'ecografia effettuata tra la XIII e la XXIII settimana - deputata all'eventuale esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva che deve avvenire entro la
XXIII settimana (termine ultimo dopo il quale la scienza medica ha stabilito che il feto è
suscettibile di vita autonoma) -, in realtà consente il rilevamento solo del 40% delle malformazioni.
Nel caso di specie, inoltre, deve rilevarsi che la diagnosi era resa ancora meno attendibile dal fatto che la malformazione poteva interessare una coppia di organi gemelli: i due femori.
A tal proposito, fa innanzitutto notare il consulente che, sempre le succitate linee guida,
prescrivono la misurazione di un solo femore e non di entrambi.
E' documentalmente accertato e non contestato che il , in occasione delle CP_1
ecografie effettuate sia nel II trimestre sia nel III trimestre che di tutte le altre a seguire,
ha proceduto sempre, come però prescritto dalle dette linee guida, a misurare uno solo dei due femori, in particolare quello di volta in volta disponibile per essere lo stesso in posizione più favorevole all'indagine con lo strumento diagnostico per immagini.
Come si evince dai referti allegati, è altrettanto incontestato che le varie misurazioni sono risultate sempre ricomprese nei valori di riferimento ivi indicati (v. docc. nn. 5 e 6 all. al
8 fascicolo attoreo).
La perizia ha altresì chiarito che “la valutazione dell'altro femore è puramente
comparativa visivamente e non con misurazione in quanto distale e dunque la
misurazione ne sarebbe falsata. Pertanto, una eventuale differenza di lunghezza dei
femori sfuggirebbe anche all'occhio più esperto” (v. pag. 9 della relazione).
Detta precisazione spiega anche perché le linee guida prevedono la misurazione di un solo femore e non di entrambi.
Dunque, è documentalmente provato che il Dr. ha effettuato la prestazione CP_1
medica richiesta correttamente, sia perché svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida (ha regolarmente proceduto alla misurazione di un femore), sia perché
durante lo screening ecografico, correttamente eseguito, non erano emersi valori indicatori che avrebbero potuto suggerire al professionista di effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici (le misurazioni del femore indagato risultavano comunque nella norma).
A questo punto, occorre evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la circostanza che nei referti diagnostici sia stata certificata la presenza di entrambi gli arti inferiori, non prova affatto che il professionista abbia mal valutato l'esito degli esami (v. ecografie del 20.10.2015 e del 19.11.2015 dove viene rispettivamente certificato
“arti inferiori visualizzati”, “presenti gli arti superiori e inferiori e relative estremità”).
Infatti, nel caso di specie, la patologia per cui è causa non consiste nell'assenza dell'arto ma nella presenza di un arto malformato. Tanto si evince pacificamente anche dalle foto di versate in atti dagli attori medesimi in sede di memoria ex art. 183, co. 6, Persona_5
n. 2 (doc. n. 7).
9 Dunque, correttamente il ha certificato la visualizzazione di entrambi gli arti CP_1
inferiori che gli ha consentito, poi, di procedere a quella “comparazione visiva fra i due
femori”, prescritta dalle linee guida.
È appena il caso di precisare che l'aver refertato gli arti inferiori come “visualizzati” non risulta erronea neanche con riguardo al piede a 4 raggi: infatti, sempre le linee guida (sia quelle dell'ottobre 2010 a pag. 14 che quelle del novembre 2015 a pag. 28) prevedono la
“Visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e
piedi), senza identificazione delle dita”.
In conclusione, la ctu espletata ha accertato che il Dr. ha correttamente operato, CP_1
non compromettendo colposamente, né il diritto di autodeterminazione della gestante in relazione all'eventuale interruzione della gravidanza, né il diritto a una corretta informazione per arrivare i genitori preparati all'evento parto.
Da questo secondo punto di vista, in particolare, sebbene, come da relazione peritale, le probabilità di rilevare le malformazioni aumentino del 20-30% al III trimestre (“è
indispensabile ricordare come la capacità diagnostica dell'ecografia aumenti per alcuni
tipi di difetti congeniti nel corso della gravidanza tanto che nel III trimestre sono
identificabili circa il 20-30% di anomalie non identificate nel II trimestre e ciò in ragione
della già citata evolutività di alcune patologie” - v. pag. 8 relazione), nel caso di specie deve ribadirsi che l'attendibilità, anche dell'esame diagnostico effettuato nel III trimestre,
è stata fortemente ridotta dall'organo nello specifico affetto da malformazione: non un organo unico del corpo umano (come ad esempio la vescica, il fegato, la colonna vertebrale, l'encefalo, ecc.), ma un organo gemello, una coppia di organi, con la conseguente rilevante probabilità (ovviamente del 50%) di misurare sfortunatamente sempre il gemello normo formato.
10 §§§
Entrambe le domande sono dunque infondate nel merito e devono essere respinte sulla base dei condivisibili esiti della ctu espletata, restando assorbita ogni ulteriore questione in rito e in merito sollevata dalle parti.
§§§
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm.ii, tenuto conto del valore della domanda, al punto minimo,
attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e la fase istruttoria limitata allo svolgimento della ctu medica.
Gli attori vanno anche condannati a rifondere le spese affrontate dall'assicurazione, terza chiamata in garanzia, avendo dato causa alla chiamata stessa in giudizio, sulla base dei medesimi parametri.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e
[...] Per_1
nei confronti del dr. , nonché nei confronti della Persona_2 Controparte_1
quale terza chiamata in garanzia, ogni ulteriore istanza ed Controparte_5
eccezione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree;
2. condanna gli attori al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
1.698,00 per esborsi (C.U. per chiamata di terzo) ed € 18.977,00 per onorari, oltre
11 rimb.forf. (15%) e oltre a iva e cpa come dovute per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna gli attori al pagamento in favore della dell'importo Controparte_6
di € 18.977,00 per onorari, oltre rimb.forf. (15%) e oltre a iva e cpa come dovute per legge;
4. pone il costo della CTU espletata definitivamente a carico degli attori.
Si comunichi.
Così deciso in data 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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