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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
in persona del giudice dott. Gustavo Nanni,
nella causa civile iscritta al n. 8352/2018 R.G. promossa da
(avv. LIVIO PASSUELLO) Parte_1
PARTE OPPONENTE contro
avv. ROSSELLA WUEHRER) Controparte_1
PARTE OPPOSTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: parte opponente conclude come in memoria 20/01/2022, da intendersi qui integralmente richiamata parte opposta conclude come in memoria 21/01/2022, da intendersi qui integralmente richiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO
In estrema sintesi: (d'ora innanzi ) otteneva la condanna in via Controparte_1 CP_1 monitoria, immediatamente esecutiva, di (d'ora innanzi Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 8 al pagamento delle prestazioni eseguite dalla prima, in regime di subappalto, in favore della Pt_1
seconda, in forza di plurimi rapporti contrattuali -redatti per iscritto- corrispondenti alle fatture nn. 46,
139, 140, 141, 142, 143, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 del 2015 (rispettivamente docc. 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ricorso monitorio), richiamate nella promessa di pagamento 8/2/2016
(doc. 21 ricorso monitorio, comprensiva dei crediti espressi da tutte le fatture sopra menzionate), per la complessiva somma di euro 45.880,00 in linea capitale.
Si opponeva disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce sia ai contratti, sia Parte_1
alla promessa di pagamento, sottoscrizioni apparentemente emesse dalla legale rappresentante dell'opponente, tale ma imputate da a tale Persona_1 Parte_1 Persona_2
, mero procacciatore d'affari e privo di poteri rappresentativi. In ogni caso, l'opponente
[...]
riferiva, innanzitutto, le fatture nn. 159 e 161, per complessivi euro 26.600,00, al contratto 23/7/2015
(doc. 14 ricorso monitorio), stipulato dal Cancelliere nel proprio esclusivo interesse in funzione dell'allestimento del suo “showroom” in Rezzato. L'opponente illustrava, inoltre, di aver già onorato l'importo della fattura n. 46, pari ad euro 5.000,00, e di aver corrisposto, quanto all'ammontare complessivo delle ulteriori fatture, pari ad euro 14.200,00, la somma di euro 13.000,00, anche se nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2), c.p.c. la stessa riconosceva Parte_1
l'imputabilità del pagamento ad altri crediti. In linea generale, l'opponente rilevava comunque il difetto di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatte valere da attraverso il ricorso per CP_1
ingiunzione.
, costituendosi, dava correttamente atto del pregresso pagamento della fattura n. 46. Ciò CP_1
premesso, l'opposta illustrava, tuttavia, come il Cancelliere avesse curato per conto di Parte_1
ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione dei rapporti contrattuali dedotti e produceva, al
[...]
riguardo, documentazione illustrativa delle costanti interferenze del Cancelliere, al quale chiedeva cautelativamente di estendere il contraddittorio, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità nella veste di rappresentante apparente dell'opponente. sottolineava, ad ogni buon conto, di aver CP_1
eseguito regolarmente le prestazioni inerenti alle fatture.
Il Cancelliere, chiamato in giudizio, rimaneva contumace.
Senza svolgimento di particolare attività istruttoria la causa passava in decisione.
DIRITTO
pagina 2 di 8 Sgombrato l'orizzonte processuale dalle questioni ormai incontroverse -assodato, cioè, che il pagamento di euro 5.000,00 ha estinto il credito di cui alla fattura n. 46 e che il pagamento di euro
13.000,00 è imputabile ad altri rapporti negoziali- residuano essenzialmente due temi: a) se sia riscontrabile il perfezionamento di un rapporto contrattuale pertinente alle fatture nn. 159 e 161 tra l'opponente e l'opposta e non, piuttosto, tra quest'ultima ed il terzo chiamato Cancelliere;
b) se il credito, o meglio la pluralità di crediti di siano esigibili, avendo eccepito CP_1 Parte_1 la carenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni.
________
In relazione al primo tema si può dare per incontroversa l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sia in calce alla ricordata promessa di pagamento 8/2/2016, sia in calce ai sei contratti perfezionati nel luglio
2015 (docc. 3, 5, 7, 9, 11, 14, 21 ricorso monitorio), tra i quali rileva quello datato 23/7/2015, già citato, abbinabile, per l'appunto, alle fatture nn. 159 e 161.
non ha insistito per l'espletamento di una consulenza grafologica, ormai essa stessa persuasa CP_1
che le scritture non provengano dalla legale rappresentante dell'opponente, la nominata : Persona_1 tanto la prospettazione difensiva di quanto quella di all'esito Parte_1 Controparte_2 delle difese dell'opponente- convergono, infatti, nel senso dell'attribuzione delle sigle vergate sui documenti alla mano del terzo chiamato, il Cancelliere, che nella sua contumacia ha del tutto omesso di prendere posizione.
argomenta, nonodimeno, che l'obbligazione di pagamento metterebbe capo, in ogni caso, ad CP_1
in quanto il Cancelliere avrebbe agito quale rappresentante apparente Parte_1 dell'opponente1.
Il Tribunale rileva che l'impostazione difensiva è imprecisa2.
La fattispecie della rappresentanza apparente implica pur sempre che un soggetto, privo del relativo potere, agisca -esplicitamente od implicitamente- nella veste di rappresentante e manifesti la volontà negoziale “in nome e per conto” del soggetto (falsamente) rappresentato;
in altri termini, si esige una contemplatio domini e, cioè, una palese dissociazione tra il dichiarante ed il soggetto al quale si vogliano imputare gli effetti della dichiarazione. Nel caso in esame ricollega, invece, il credito espresso dalle fatture nn. 159 e 161 al contratto CP_1
scritto 23/7/2015, nonchè alla promessa di pagamento 8/2/2016 e, cioè a documenti, inviati dall'opponente (sia pure tramite il Cancelliere) all'opposta, nel corpo dei quali la sigla manualmente sovraimpressa al timbro “ è -sul piano dell'enunciazione letterale- associata Parte_1
(non già ad un soggetto che dichiari di agire “in nome e per conto”, bensì direttamente) a Per_1
amministratore unico della società, e, cioè, alla parte sostanziale del negozio3.
[...]
Si verte, dunque, nella diversa fattispecie del negozio “sotto nome altrui” e delle sue sottotipologie, contraddistinte da due tratti comuni: l'utilizzazione -da parte del dichiarante- di un nome (o segno identificativo) diverso dal proprio e la non intelligibilità -da parte del destinatario della dichiarazione- di una alterità soggettiva tra il dichiarante ed il titolare del nome (o del segno identificativo) utilizzato4.
Si può, da un lato, configurare l'ipotesi di chi dichiari assumendo un nome diverso dal proprio, traendo in inganno il destinatario (solamente) sulla sua identità, ma non (anche) sul fatto che la dichiarazione provenga da lui medesimo5.
Si può, dall'altro, configurare la parzialmente diversa ipotesi della dichiarazione apocrifa “sotto nome altrui”, redatta per iscritto inter absentes e, indi, inviata al destinatario, il quale rimanga esposto ad un inganno in merito provenienza stessa della dichiarazione, apparentemente emessa dal dominus IN, in realtà emessa da un autore (almeno in un primo momento) ignoto. Ed è, per l'appunto, l'ipotesi che si attaglia alla vicenda qui scrutinata.
Di regola -ed a prescindere dalla responsabilità del suo autore materiale- la dichiarazione (o, più correttamente, il suo simulacro) non può in questo caso esplicare effetti nei confronti del titolare del nome, che non ha espresso -se non apparentemente- alcuna volontà negoziale: in ambito specificamente contrattuale, la mancanza di un'autentica manifestazione di volontà sottesa alla dichiarazione “sotto nome altrui” è destinata a generare la nullità del negozio per carenza del consenso (Cass. ord. n.
3265/24; Cass. ord. n. 27008/20).
Ciò detto, non si può, tuttavia, trascurare l'eventualità che lo stesso dominus IN concorra ad alimentare l'apparenza di una genuina provenienza della dichiarazione: qualora, ad esempio, conferisca un vero e proprio mandato (ancorchè giuridicamente invalido) all'autore materiale della dichiarazione, incaricandolo di confezionarla e di trasmetterla al destinatario, oppure qualora semplicemente tolleri che il terzo, facendo uso del nome, instilli nel destinatario la convinzione di ricevere la dichiarazione da colui che parrebbe emetterla. Si delinea, allora, un conflitto di interessi in gioco del tutto sovrapponibile a quello disciplinato dal criterio che -nella cornice giuridica dell'apparenza della rappresentanza- tutela la fiducia del destinatario nella corrispondenza tra ciò che sembra e ciò che è ed accolla al responsabile della condotta ingannevole effetti conformi a quelli rivenienti da una rappresentanza accompagnata dal pertinente potere6. Sotto questo aspetto, grazie ad un agevole traslazione del principio, si può concludere che anche chi contribuisca intenzionalmente o colposamente alla redazione apocrifa della propria sottoscrizione non può poi disconoscere la provenienza del documento contro colui che, in buona fede, abbia confidato nella sua autenticità.
Nel caso che ne occupa, si può facilmente riconoscere il colpevole concorso di Parte_1 nell'incolpevole affidamento di , che non poteva ragionevolmente percepire, od anche CP_1
solamente supporre, un'alterità soggettiva tra il sottoscrittore del contratto (il Cancelliere) ed il dominus IN (la quale legale rappresentante). Per_1
Selezionati, infatti, gli elementi istruttori cronologicamente antecedenti al contratto 23/07/2015 (in quanto, a rigore, l'affidamento deve giustificarsi sulla pregressa esistenza di indici decettivi), si può rilevare che il contratto 9/2/2015 (doc. 5 )7, nonché i contratti 8/7/2015 (ovvero 6/7/2025, la CP_1
data non è chiara), 13/7/2015, 14/7/2015 ed (ancora) 14/07/2025 (rispettivamente docc. 11, 9, 3 e 5 fascicolo monitorio)8, presentano l'identica sottoscrizione vergata sul contratto 23/7/2015. E che si trattasse di contratti intesi dalla stessa opponente come fonte di rapporti giuridici impegnativi lo si desume con agevole valutazione ex post dall'impianto difensivo di che, Parte_1 nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha eccepito (fondatamente) il pagamento per euro 5.000,00 della fattura 469 e (infondatamente) pagamenti per complessivi euro 13.000,00, nel palese presupposto della cogenza dei vincoli e della propria debenza. Per soprammercato: consta anche traccia positiva dello svolgimento dei rapporti negoziali nella “mail” dell'opponente 1/7/2015 (doc. 10 )10, nella CP_1
quale si discute del cantiere di Rezzato - via Almici11.
Si aggiunga che gli altri elementi documentali pur cronologicamente successivi al contratto 23/7/2015 - ed, in particolare, i contratti 23/9/2015 e 2/10/2015 (docc. 8 e 4 ), nonché la più volte citata CP_1
promessa di pagamento 8/2/1612 - non fanno altro che consolidare il convincimento che Parte_1
abbia, in un ampio arco temporale, sistematicamente avallato la disinvolta prassi contrattuale,
[...]
consentendo ad un terzo (il Cancelliere) di utilizzare il suo nome nell'interlocuzione negoziale con CP_1
[...
e precostituendo, quindi, le condizioni dell'equivoco del tutto consapevolmente.
Il quadro indiziario è, in definitiva, più che sufficiente per avvalorare la conclusione di una apparenza della quale è la responsabile in forza dei principi di diritto richiamati13. Parte_1
In conclusione, resta assoggettata al contratto 23/7/2015 come se l'avesse Parte_1
sottoscritto direttamente la risultando del tutto irrilevante appurare se la prestazione fosse poi Per_1
destinata alla realizzazione dello “showroom” del Cancelliere (quali che fossero i rapporti interni tra questi e l'opponente): le istanze istruttorie di non possono, dunque, essere Parte_1
assecondate.
________
Resta da dire brevemente dell'altro “ramo” della controversia identificato in esordio di motivazione sub a), che ruota attorno all'adempimento di . CP_1
Ebbene, la già menzionata promessa di debito “sotto nome altrui” 8/2/2016 (che abbraccia tutti i contratti dedotti in questo giudizio), valutabile attraverso la medesima disciplina ed i medesimi indici fattuali sopra illustrati, vincola ex art. 1988 c.c. l'opponente alla prova contraria (non tanto, a questo punto, dell'esistenza -ormai appurata- quanto) dell'esigibilità dei crediti (cfr. Cass. n. 5734/04). Al fine di superare la contra se pronuntiatio (a ben considerare, la promessa rasenta la confessione, riconoscendo la regolare esecuzione delle opere da parte di ), l'opponente nulla ha dimostrato o CP_1
chiesto di dimostrare: il discorso potrebbe arrestarsi qui.
Qualora si volesse obbiettare che i principi in tema di apparenza debbano essere amministrati per tutelare l'affidamento dell'oblato in un programma contrattuale in seno stretto e non l'affidamento in un mero vantaggio processuale (connesso alla promessa unilaterale di pagamento), soccorrerebbero gli ulteriori seguenti rilievi.
In riferimento al contratto 23/7/2015, l'opponente, preoccupata di argomentare la propria estraneità al vincolo negoziale, non si è premurata di mettere minimamente in dubbio, almeno in via subordinata, che abbia eseguito la propria prestazione, che, dunque, deve darsi per assodata in conformità CP_1 alla prospettazione dell'opposta (al di là del principio di prova evincibile dalla citata pagina Facebook, nella quale si legge della prosecuzione dell'allestimento dello “showroom”).
Quanto ai crediti inerenti agli altri rapporti contrattuali14, l'opponente assume in linea di diritto che all'interno del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le fatture e gli estratti autentici esauriscano la propria efficacia probatoria in riferimento all'esistenza del titolo15.
Si tratta di un assunto astrattamente corretto in relazione all'esistenza di un titolo negoziale contestato;
ma, laddove dell'esistenza sia raggiunta la prova, la parte opponente non può pensare di adagiarsi passivamente sul preteso onere della parte opposta di dimostrare anche l'esecuzione della sua prestazione;
ciò in coerenza con la fisiologica dialettica processuale, in quanto il fatto impeditivo dell'esigibilità del credito -quantomeno estrinseco al titolo, quale, nel caso in esame, il previo adempimento sinallagmatico da parte di non può che costituire materia di eccezione in senso CP_1
stretto: opinandosi diversamente, l'opponente si troverebbe ad essere esonerata dal formulare l'eccezione di inadempimento, alla quale sarebbe tenuta nella veste di convenuta in un giudizio instaurato nelle forme ordinarie;
in altri termini: altro è che abbia preteso che Parte_1
consolidasse la dimostrazione dei titoli delle obbligazioni, altro è che pretenda -senza CP_1 assumersi la responsabilità di svolgere l'eccezione ex art. 1460 c.c.- che dimostri anche CP_1
l'esigibilità dei crediti scaturiti da quei titoli16.
Deve soggiungersi: 1) che ha addirittura avvalorato l'adempimento di Parte_1 CP_1
inizialmente allegando -lo si è detto- di aver pagato i crediti contrattuali;
2) che le “mail” alle quali si è fatto cenno attestano positivamente l'attivazione di , alla quale si contrappone il contegno CP_1 tutt'altro che trasparente dell'opponente.
In ultima analisi: il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, in quanto ricomprendente anche il credito di cui alla fattura n. 46 già estinto dall'opponente. dev'essere condannata per il Parte_1
residuo importo, con interessi come da ingiunzione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza: in conseguenza della minima fondatezza dell'opposizione, possono essere compensate nella misura del 10%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 4000/18 emesso dal Tribunale di Brescia il 15/03/2018;
-condanna a pagare ad la somma di euro Parte_1 Controparte_1
40.880,00, oltre interessi come da decreto oggi revocato;
-liquida le spese processuali in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-compensa le spese sopra liquidate nella misura del 10%;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta il residuo 90%.
Brescia 19/05/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni 16 Si noti che l'onere del ricorrente di offrire elementi indiziari “atti a far presumere l'adempimento della controprestazione” ex art. 633, terzo comma, c.p.c. è concepito in funzione dell'emissione di un provvedimento a cognizione sommaria inaudita altera parte: instaurato il contraddittorio pieno con l'opposizione, spetta all'opponente formulare le eccezioni che gli competono. pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prospettazione di non contempla, invece, la responsabilità contrattuale di nella premessa CP_1 Parte_1 che il Cancelliere fosse un vero e proprio amministratore di fatto dell'opponente (Cass. n. ord. n. 7864/24). 2 E non agevolmente compatibile con il sistema di pubblicità legale che caratterizza le società di capitali, salvo che si discuta dell'apparenza di un potere rappresentativo conferibile indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria per determinati atti e senza particolari formalità (cfr. Cass. ord. n. 29833/24; Cass. n. 10375/05): le sentenze citate dall'opponente (o, almeno, una di esse: Cass. n. 15743/04) sembrano, in realtà, afferire a vicende qualificabili nei termini dei quali si dirà subito (v. analogamente Cass. n. 16650/02). pagina 3 di 8 3 L'opposta fa discendere l'obbligazione di dal contratto 23/7/2015, non già da una stipulazione orale Parte_1 intercorsa con il Cancelliere “in nome e per conto” dell'opponente della quale il contratto scritto sia una mera riproduzione. 4 Fermo restando che l'agire utilizzando il nome altrui può, talvolta, risultare del tutto indifferente ai fini del perfezionamento di effetti negoziali in capo al dichiarante (si pensi allo scambio di prestazioni contrattuali “al minuto”, in ordine al quale è irrilevante che una od entrambe le parti dichiarino di essere chi non sono). 5 Quale che sia, poi, la velleitaria finalità del dichiarante, se, cioè, quella di assumere comunque su di sé gli effetti della dichiarazione, oppure quella di dirottarli sul dominus IN, sulla falsariga di una sorta di rappresentanza. pagina 4 di 8 6 La giurisprudenza è talmente ampia e nota che non mette conto richiamarla;
resta, semmai, da annotare che, rispetto alla fattispecie della rappresentanza apparente, l'affidamento si arresta al cospetto delle dichiarazioni soggette alla forma “ad substantiam”: v. Cass. ord. n. 27517/22; Cass. n. 1192/17; ci si potrebbe, pertanto, chiedere se lo stesso limite valga per la fattispecie della dichiarazione “sotto nome altrui”, ma il problema è estraneo all'odierna controversia. 7 ha veicolato il disconoscimento attraverso l'atto di opposizione;
il disconoscimento, dunque, rimane Parte_1 obbiettivamente circoscritto ai contratti (ed alla promessa di pagamento) prodotti in una con il ricorso monitorio e non ricomprende il contratto 9/2/2015 ed i successivi contratti 23/9/2015, 2/10/2015 (docc. 5, 8 ) prodotti dall'opposta in CP_1 una con la comparsa di costituzione: sul piano processuale la medesima sottoscrizione risulterebbe, quindi, paradossalmente CP_ apocrifa per alcuni contratti, ma non per altri;
la questione, tuttavia, perde rilievo all'esito della posizione difensiva di
[... Per_
, che ha desistito dall'imputare la sottoscrizione alla 8 Contratti tutti riferiti da -senza smentita sul punto da parte di alle prestazioni delle quali è CP_1 Parte_1 chiesto il corrispettivo (già pagato sulla fattura n. 46 relativa al contatto 9/2/2015). pagina 5 di 8 9 Eseguito attraverso due assegni -il primo dei quali richiamato- prodotti dall'opposta ed emessi da CP_1 Parte_1 in data 31/08/2015 (doc. 23 fascicolo monitorio e doc. 1 ), assegni che presentano clamorosamente la stessa
[...] CP_1 sottoscrizione e lo stesso timbro delle sottoscrizioni apposte sui contratti e sulla promessa di pagamento. 10 Indiscutibilmente inviate dall'indirizzo di posta elettronica che mette capo ad (estrapolabile dal Parte_1 certificato camerale e che figura pure nella brochure dell' “evento” di Montichiari e nella pagina Facebook: docc. 12, 13, 14
). CP_1 11 La “mail” 9/10/2014 (doc. 9 ) rimanda, invece, ad un contratto evidentemente antecedente. CP_1 12 Ed anche la “mail” 7/8/2015 (doc. 11 ), inviata sempre dall'indirizzo dell'opponente, con istruzioni per CP_1 l'emissione delle Riba. 13 E' superfluo, dunque, verificare se in concreto la responsabilità dell'opponente possa (alternativamente) riconnettersi ad un'eventuale ratifica tacita mediante comportamenti concludenti, in virtù della disciplina della rappresentanza, che, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5479/23; Cass. n. 22891/16), potrebbe applicarsi analogicamente alla dichiarazione “sotto nome altrui”. pagina 6 di 8 14 Che, peraltro, sembrano ignorati nelle letterali conclusioni rassegnate nella memoria 20/01/2022 dall'opponente
(incentrate sui crediti di cui alle fatture nn. 159 e 161), ancorchè ne discuta in comparsa Parte_1 conclusionale. 15 Nella comparsa conclusionale l'opponente chiarisce di non aver “sollevato contestazioni sulle attività riferite a tali fatture, in quanto controparte non ha addotto alcuna prova dell'esecuzione delle attività sottostanti alla sua richiesta di pagamento, per cui on era e non è tenuta a contestare attività non provata” (pag. 3). Parte_1 pagina 7 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
in persona del giudice dott. Gustavo Nanni,
nella causa civile iscritta al n. 8352/2018 R.G. promossa da
(avv. LIVIO PASSUELLO) Parte_1
PARTE OPPONENTE contro
avv. ROSSELLA WUEHRER) Controparte_1
PARTE OPPOSTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: parte opponente conclude come in memoria 20/01/2022, da intendersi qui integralmente richiamata parte opposta conclude come in memoria 21/01/2022, da intendersi qui integralmente richiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO
In estrema sintesi: (d'ora innanzi ) otteneva la condanna in via Controparte_1 CP_1 monitoria, immediatamente esecutiva, di (d'ora innanzi Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 8 al pagamento delle prestazioni eseguite dalla prima, in regime di subappalto, in favore della Pt_1
seconda, in forza di plurimi rapporti contrattuali -redatti per iscritto- corrispondenti alle fatture nn. 46,
139, 140, 141, 142, 143, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 del 2015 (rispettivamente docc. 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ricorso monitorio), richiamate nella promessa di pagamento 8/2/2016
(doc. 21 ricorso monitorio, comprensiva dei crediti espressi da tutte le fatture sopra menzionate), per la complessiva somma di euro 45.880,00 in linea capitale.
Si opponeva disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce sia ai contratti, sia Parte_1
alla promessa di pagamento, sottoscrizioni apparentemente emesse dalla legale rappresentante dell'opponente, tale ma imputate da a tale Persona_1 Parte_1 Persona_2
, mero procacciatore d'affari e privo di poteri rappresentativi. In ogni caso, l'opponente
[...]
riferiva, innanzitutto, le fatture nn. 159 e 161, per complessivi euro 26.600,00, al contratto 23/7/2015
(doc. 14 ricorso monitorio), stipulato dal Cancelliere nel proprio esclusivo interesse in funzione dell'allestimento del suo “showroom” in Rezzato. L'opponente illustrava, inoltre, di aver già onorato l'importo della fattura n. 46, pari ad euro 5.000,00, e di aver corrisposto, quanto all'ammontare complessivo delle ulteriori fatture, pari ad euro 14.200,00, la somma di euro 13.000,00, anche se nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2), c.p.c. la stessa riconosceva Parte_1
l'imputabilità del pagamento ad altri crediti. In linea generale, l'opponente rilevava comunque il difetto di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatte valere da attraverso il ricorso per CP_1
ingiunzione.
, costituendosi, dava correttamente atto del pregresso pagamento della fattura n. 46. Ciò CP_1
premesso, l'opposta illustrava, tuttavia, come il Cancelliere avesse curato per conto di Parte_1
ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione dei rapporti contrattuali dedotti e produceva, al
[...]
riguardo, documentazione illustrativa delle costanti interferenze del Cancelliere, al quale chiedeva cautelativamente di estendere il contraddittorio, chiedendo l'accertamento della sua responsabilità nella veste di rappresentante apparente dell'opponente. sottolineava, ad ogni buon conto, di aver CP_1
eseguito regolarmente le prestazioni inerenti alle fatture.
Il Cancelliere, chiamato in giudizio, rimaneva contumace.
Senza svolgimento di particolare attività istruttoria la causa passava in decisione.
DIRITTO
pagina 2 di 8 Sgombrato l'orizzonte processuale dalle questioni ormai incontroverse -assodato, cioè, che il pagamento di euro 5.000,00 ha estinto il credito di cui alla fattura n. 46 e che il pagamento di euro
13.000,00 è imputabile ad altri rapporti negoziali- residuano essenzialmente due temi: a) se sia riscontrabile il perfezionamento di un rapporto contrattuale pertinente alle fatture nn. 159 e 161 tra l'opponente e l'opposta e non, piuttosto, tra quest'ultima ed il terzo chiamato Cancelliere;
b) se il credito, o meglio la pluralità di crediti di siano esigibili, avendo eccepito CP_1 Parte_1 la carenza di prova dell'esecuzione delle prestazioni.
________
In relazione al primo tema si può dare per incontroversa l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sia in calce alla ricordata promessa di pagamento 8/2/2016, sia in calce ai sei contratti perfezionati nel luglio
2015 (docc. 3, 5, 7, 9, 11, 14, 21 ricorso monitorio), tra i quali rileva quello datato 23/7/2015, già citato, abbinabile, per l'appunto, alle fatture nn. 159 e 161.
non ha insistito per l'espletamento di una consulenza grafologica, ormai essa stessa persuasa CP_1
che le scritture non provengano dalla legale rappresentante dell'opponente, la nominata : Persona_1 tanto la prospettazione difensiva di quanto quella di all'esito Parte_1 Controparte_2 delle difese dell'opponente- convergono, infatti, nel senso dell'attribuzione delle sigle vergate sui documenti alla mano del terzo chiamato, il Cancelliere, che nella sua contumacia ha del tutto omesso di prendere posizione.
argomenta, nonodimeno, che l'obbligazione di pagamento metterebbe capo, in ogni caso, ad CP_1
in quanto il Cancelliere avrebbe agito quale rappresentante apparente Parte_1 dell'opponente1.
Il Tribunale rileva che l'impostazione difensiva è imprecisa2.
La fattispecie della rappresentanza apparente implica pur sempre che un soggetto, privo del relativo potere, agisca -esplicitamente od implicitamente- nella veste di rappresentante e manifesti la volontà negoziale “in nome e per conto” del soggetto (falsamente) rappresentato;
in altri termini, si esige una contemplatio domini e, cioè, una palese dissociazione tra il dichiarante ed il soggetto al quale si vogliano imputare gli effetti della dichiarazione. Nel caso in esame ricollega, invece, il credito espresso dalle fatture nn. 159 e 161 al contratto CP_1
scritto 23/7/2015, nonchè alla promessa di pagamento 8/2/2016 e, cioè a documenti, inviati dall'opponente (sia pure tramite il Cancelliere) all'opposta, nel corpo dei quali la sigla manualmente sovraimpressa al timbro “ è -sul piano dell'enunciazione letterale- associata Parte_1
(non già ad un soggetto che dichiari di agire “in nome e per conto”, bensì direttamente) a Per_1
amministratore unico della società, e, cioè, alla parte sostanziale del negozio3.
[...]
Si verte, dunque, nella diversa fattispecie del negozio “sotto nome altrui” e delle sue sottotipologie, contraddistinte da due tratti comuni: l'utilizzazione -da parte del dichiarante- di un nome (o segno identificativo) diverso dal proprio e la non intelligibilità -da parte del destinatario della dichiarazione- di una alterità soggettiva tra il dichiarante ed il titolare del nome (o del segno identificativo) utilizzato4.
Si può, da un lato, configurare l'ipotesi di chi dichiari assumendo un nome diverso dal proprio, traendo in inganno il destinatario (solamente) sulla sua identità, ma non (anche) sul fatto che la dichiarazione provenga da lui medesimo5.
Si può, dall'altro, configurare la parzialmente diversa ipotesi della dichiarazione apocrifa “sotto nome altrui”, redatta per iscritto inter absentes e, indi, inviata al destinatario, il quale rimanga esposto ad un inganno in merito provenienza stessa della dichiarazione, apparentemente emessa dal dominus IN, in realtà emessa da un autore (almeno in un primo momento) ignoto. Ed è, per l'appunto, l'ipotesi che si attaglia alla vicenda qui scrutinata.
Di regola -ed a prescindere dalla responsabilità del suo autore materiale- la dichiarazione (o, più correttamente, il suo simulacro) non può in questo caso esplicare effetti nei confronti del titolare del nome, che non ha espresso -se non apparentemente- alcuna volontà negoziale: in ambito specificamente contrattuale, la mancanza di un'autentica manifestazione di volontà sottesa alla dichiarazione “sotto nome altrui” è destinata a generare la nullità del negozio per carenza del consenso (Cass. ord. n.
3265/24; Cass. ord. n. 27008/20).
Ciò detto, non si può, tuttavia, trascurare l'eventualità che lo stesso dominus IN concorra ad alimentare l'apparenza di una genuina provenienza della dichiarazione: qualora, ad esempio, conferisca un vero e proprio mandato (ancorchè giuridicamente invalido) all'autore materiale della dichiarazione, incaricandolo di confezionarla e di trasmetterla al destinatario, oppure qualora semplicemente tolleri che il terzo, facendo uso del nome, instilli nel destinatario la convinzione di ricevere la dichiarazione da colui che parrebbe emetterla. Si delinea, allora, un conflitto di interessi in gioco del tutto sovrapponibile a quello disciplinato dal criterio che -nella cornice giuridica dell'apparenza della rappresentanza- tutela la fiducia del destinatario nella corrispondenza tra ciò che sembra e ciò che è ed accolla al responsabile della condotta ingannevole effetti conformi a quelli rivenienti da una rappresentanza accompagnata dal pertinente potere6. Sotto questo aspetto, grazie ad un agevole traslazione del principio, si può concludere che anche chi contribuisca intenzionalmente o colposamente alla redazione apocrifa della propria sottoscrizione non può poi disconoscere la provenienza del documento contro colui che, in buona fede, abbia confidato nella sua autenticità.
Nel caso che ne occupa, si può facilmente riconoscere il colpevole concorso di Parte_1 nell'incolpevole affidamento di , che non poteva ragionevolmente percepire, od anche CP_1
solamente supporre, un'alterità soggettiva tra il sottoscrittore del contratto (il Cancelliere) ed il dominus IN (la quale legale rappresentante). Per_1
Selezionati, infatti, gli elementi istruttori cronologicamente antecedenti al contratto 23/07/2015 (in quanto, a rigore, l'affidamento deve giustificarsi sulla pregressa esistenza di indici decettivi), si può rilevare che il contratto 9/2/2015 (doc. 5 )7, nonché i contratti 8/7/2015 (ovvero 6/7/2025, la CP_1
data non è chiara), 13/7/2015, 14/7/2015 ed (ancora) 14/07/2025 (rispettivamente docc. 11, 9, 3 e 5 fascicolo monitorio)8, presentano l'identica sottoscrizione vergata sul contratto 23/7/2015. E che si trattasse di contratti intesi dalla stessa opponente come fonte di rapporti giuridici impegnativi lo si desume con agevole valutazione ex post dall'impianto difensivo di che, Parte_1 nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha eccepito (fondatamente) il pagamento per euro 5.000,00 della fattura 469 e (infondatamente) pagamenti per complessivi euro 13.000,00, nel palese presupposto della cogenza dei vincoli e della propria debenza. Per soprammercato: consta anche traccia positiva dello svolgimento dei rapporti negoziali nella “mail” dell'opponente 1/7/2015 (doc. 10 )10, nella CP_1
quale si discute del cantiere di Rezzato - via Almici11.
Si aggiunga che gli altri elementi documentali pur cronologicamente successivi al contratto 23/7/2015 - ed, in particolare, i contratti 23/9/2015 e 2/10/2015 (docc. 8 e 4 ), nonché la più volte citata CP_1
promessa di pagamento 8/2/1612 - non fanno altro che consolidare il convincimento che Parte_1
abbia, in un ampio arco temporale, sistematicamente avallato la disinvolta prassi contrattuale,
[...]
consentendo ad un terzo (il Cancelliere) di utilizzare il suo nome nell'interlocuzione negoziale con CP_1
[...
e precostituendo, quindi, le condizioni dell'equivoco del tutto consapevolmente.
Il quadro indiziario è, in definitiva, più che sufficiente per avvalorare la conclusione di una apparenza della quale è la responsabile in forza dei principi di diritto richiamati13. Parte_1
In conclusione, resta assoggettata al contratto 23/7/2015 come se l'avesse Parte_1
sottoscritto direttamente la risultando del tutto irrilevante appurare se la prestazione fosse poi Per_1
destinata alla realizzazione dello “showroom” del Cancelliere (quali che fossero i rapporti interni tra questi e l'opponente): le istanze istruttorie di non possono, dunque, essere Parte_1
assecondate.
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Resta da dire brevemente dell'altro “ramo” della controversia identificato in esordio di motivazione sub a), che ruota attorno all'adempimento di . CP_1
Ebbene, la già menzionata promessa di debito “sotto nome altrui” 8/2/2016 (che abbraccia tutti i contratti dedotti in questo giudizio), valutabile attraverso la medesima disciplina ed i medesimi indici fattuali sopra illustrati, vincola ex art. 1988 c.c. l'opponente alla prova contraria (non tanto, a questo punto, dell'esistenza -ormai appurata- quanto) dell'esigibilità dei crediti (cfr. Cass. n. 5734/04). Al fine di superare la contra se pronuntiatio (a ben considerare, la promessa rasenta la confessione, riconoscendo la regolare esecuzione delle opere da parte di ), l'opponente nulla ha dimostrato o CP_1
chiesto di dimostrare: il discorso potrebbe arrestarsi qui.
Qualora si volesse obbiettare che i principi in tema di apparenza debbano essere amministrati per tutelare l'affidamento dell'oblato in un programma contrattuale in seno stretto e non l'affidamento in un mero vantaggio processuale (connesso alla promessa unilaterale di pagamento), soccorrerebbero gli ulteriori seguenti rilievi.
In riferimento al contratto 23/7/2015, l'opponente, preoccupata di argomentare la propria estraneità al vincolo negoziale, non si è premurata di mettere minimamente in dubbio, almeno in via subordinata, che abbia eseguito la propria prestazione, che, dunque, deve darsi per assodata in conformità CP_1 alla prospettazione dell'opposta (al di là del principio di prova evincibile dalla citata pagina Facebook, nella quale si legge della prosecuzione dell'allestimento dello “showroom”).
Quanto ai crediti inerenti agli altri rapporti contrattuali14, l'opponente assume in linea di diritto che all'interno del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le fatture e gli estratti autentici esauriscano la propria efficacia probatoria in riferimento all'esistenza del titolo15.
Si tratta di un assunto astrattamente corretto in relazione all'esistenza di un titolo negoziale contestato;
ma, laddove dell'esistenza sia raggiunta la prova, la parte opponente non può pensare di adagiarsi passivamente sul preteso onere della parte opposta di dimostrare anche l'esecuzione della sua prestazione;
ciò in coerenza con la fisiologica dialettica processuale, in quanto il fatto impeditivo dell'esigibilità del credito -quantomeno estrinseco al titolo, quale, nel caso in esame, il previo adempimento sinallagmatico da parte di non può che costituire materia di eccezione in senso CP_1
stretto: opinandosi diversamente, l'opponente si troverebbe ad essere esonerata dal formulare l'eccezione di inadempimento, alla quale sarebbe tenuta nella veste di convenuta in un giudizio instaurato nelle forme ordinarie;
in altri termini: altro è che abbia preteso che Parte_1
consolidasse la dimostrazione dei titoli delle obbligazioni, altro è che pretenda -senza CP_1 assumersi la responsabilità di svolgere l'eccezione ex art. 1460 c.c.- che dimostri anche CP_1
l'esigibilità dei crediti scaturiti da quei titoli16.
Deve soggiungersi: 1) che ha addirittura avvalorato l'adempimento di Parte_1 CP_1
inizialmente allegando -lo si è detto- di aver pagato i crediti contrattuali;
2) che le “mail” alle quali si è fatto cenno attestano positivamente l'attivazione di , alla quale si contrappone il contegno CP_1 tutt'altro che trasparente dell'opponente.
In ultima analisi: il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, in quanto ricomprendente anche il credito di cui alla fattura n. 46 già estinto dall'opponente. dev'essere condannata per il Parte_1
residuo importo, con interessi come da ingiunzione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza: in conseguenza della minima fondatezza dell'opposizione, possono essere compensate nella misura del 10%.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 4000/18 emesso dal Tribunale di Brescia il 15/03/2018;
-condanna a pagare ad la somma di euro Parte_1 Controparte_1
40.880,00, oltre interessi come da decreto oggi revocato;
-liquida le spese processuali in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-compensa le spese sopra liquidate nella misura del 10%;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta il residuo 90%.
Brescia 19/05/2025
Il giudice dott. Gustavo Nanni 16 Si noti che l'onere del ricorrente di offrire elementi indiziari “atti a far presumere l'adempimento della controprestazione” ex art. 633, terzo comma, c.p.c. è concepito in funzione dell'emissione di un provvedimento a cognizione sommaria inaudita altera parte: instaurato il contraddittorio pieno con l'opposizione, spetta all'opponente formulare le eccezioni che gli competono. pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prospettazione di non contempla, invece, la responsabilità contrattuale di nella premessa CP_1 Parte_1 che il Cancelliere fosse un vero e proprio amministratore di fatto dell'opponente (Cass. n. ord. n. 7864/24). 2 E non agevolmente compatibile con il sistema di pubblicità legale che caratterizza le società di capitali, salvo che si discuta dell'apparenza di un potere rappresentativo conferibile indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria per determinati atti e senza particolari formalità (cfr. Cass. ord. n. 29833/24; Cass. n. 10375/05): le sentenze citate dall'opponente (o, almeno, una di esse: Cass. n. 15743/04) sembrano, in realtà, afferire a vicende qualificabili nei termini dei quali si dirà subito (v. analogamente Cass. n. 16650/02). pagina 3 di 8 3 L'opposta fa discendere l'obbligazione di dal contratto 23/7/2015, non già da una stipulazione orale Parte_1 intercorsa con il Cancelliere “in nome e per conto” dell'opponente della quale il contratto scritto sia una mera riproduzione. 4 Fermo restando che l'agire utilizzando il nome altrui può, talvolta, risultare del tutto indifferente ai fini del perfezionamento di effetti negoziali in capo al dichiarante (si pensi allo scambio di prestazioni contrattuali “al minuto”, in ordine al quale è irrilevante che una od entrambe le parti dichiarino di essere chi non sono). 5 Quale che sia, poi, la velleitaria finalità del dichiarante, se, cioè, quella di assumere comunque su di sé gli effetti della dichiarazione, oppure quella di dirottarli sul dominus IN, sulla falsariga di una sorta di rappresentanza. pagina 4 di 8 6 La giurisprudenza è talmente ampia e nota che non mette conto richiamarla;
resta, semmai, da annotare che, rispetto alla fattispecie della rappresentanza apparente, l'affidamento si arresta al cospetto delle dichiarazioni soggette alla forma “ad substantiam”: v. Cass. ord. n. 27517/22; Cass. n. 1192/17; ci si potrebbe, pertanto, chiedere se lo stesso limite valga per la fattispecie della dichiarazione “sotto nome altrui”, ma il problema è estraneo all'odierna controversia. 7 ha veicolato il disconoscimento attraverso l'atto di opposizione;
il disconoscimento, dunque, rimane Parte_1 obbiettivamente circoscritto ai contratti (ed alla promessa di pagamento) prodotti in una con il ricorso monitorio e non ricomprende il contratto 9/2/2015 ed i successivi contratti 23/9/2015, 2/10/2015 (docc. 5, 8 ) prodotti dall'opposta in CP_1 una con la comparsa di costituzione: sul piano processuale la medesima sottoscrizione risulterebbe, quindi, paradossalmente CP_ apocrifa per alcuni contratti, ma non per altri;
la questione, tuttavia, perde rilievo all'esito della posizione difensiva di
[... Per_
, che ha desistito dall'imputare la sottoscrizione alla 8 Contratti tutti riferiti da -senza smentita sul punto da parte di alle prestazioni delle quali è CP_1 Parte_1 chiesto il corrispettivo (già pagato sulla fattura n. 46 relativa al contatto 9/2/2015). pagina 5 di 8 9 Eseguito attraverso due assegni -il primo dei quali richiamato- prodotti dall'opposta ed emessi da CP_1 Parte_1 in data 31/08/2015 (doc. 23 fascicolo monitorio e doc. 1 ), assegni che presentano clamorosamente la stessa
[...] CP_1 sottoscrizione e lo stesso timbro delle sottoscrizioni apposte sui contratti e sulla promessa di pagamento. 10 Indiscutibilmente inviate dall'indirizzo di posta elettronica che mette capo ad (estrapolabile dal Parte_1 certificato camerale e che figura pure nella brochure dell' “evento” di Montichiari e nella pagina Facebook: docc. 12, 13, 14
). CP_1 11 La “mail” 9/10/2014 (doc. 9 ) rimanda, invece, ad un contratto evidentemente antecedente. CP_1 12 Ed anche la “mail” 7/8/2015 (doc. 11 ), inviata sempre dall'indirizzo dell'opponente, con istruzioni per CP_1 l'emissione delle Riba. 13 E' superfluo, dunque, verificare se in concreto la responsabilità dell'opponente possa (alternativamente) riconnettersi ad un'eventuale ratifica tacita mediante comportamenti concludenti, in virtù della disciplina della rappresentanza, che, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5479/23; Cass. n. 22891/16), potrebbe applicarsi analogicamente alla dichiarazione “sotto nome altrui”. pagina 6 di 8 14 Che, peraltro, sembrano ignorati nelle letterali conclusioni rassegnate nella memoria 20/01/2022 dall'opponente
(incentrate sui crediti di cui alle fatture nn. 159 e 161), ancorchè ne discuta in comparsa Parte_1 conclusionale. 15 Nella comparsa conclusionale l'opponente chiarisce di non aver “sollevato contestazioni sulle attività riferite a tali fatture, in quanto controparte non ha addotto alcuna prova dell'esecuzione delle attività sottostanti alla sua richiesta di pagamento, per cui on era e non è tenuta a contestare attività non provata” (pag. 3). Parte_1 pagina 7 di 8