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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 413/2017 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
promossa
DA
Leonardo n. 145, c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Guido Antonello, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfano Giuseppe, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso, depositato il 30/1/2017, chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con CP_1
il 19/7/2002, in Modica, e dall'unione con la quale era nato il figlio
[...]
(08.11.2011), alle condizioni di seguito specificate: “1) Disporre che il figlio Per_1
minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre. 2) Disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sia assegnata alla moglie affinché la abiti con il figlio minore , dovendosi, all'uopo, tenere conto di tale vantaggio nella Per_1
determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio minore. 3) Disporre che il ricorrente possa esercitare il diritto - dovere di visita al figlio minore liberamente, senza limitazioni di giorni od orari, in Per_1
modo versatile e di volta in volta conciliabile con le proprie turnazioni lavorative. In caso di disaccordo tra i genitori disporre che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio minore secondo la seguente regolamentazione: dal lunedì al venerdì Per_1
dalle ore 13,00 – e comunque, dall'uscita da scuola – alle ore 19,30, ciò considerato che durante la settimana la Sig.ra lavora presso la cooperativa Medicare CP_1
in orario pomeridiano;
i fine settimana alternati dalle ore 13,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica;
per le vacanze Natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del
Capodanno; per le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, qualora ciascuno od entrambi i genitori decidessero di andare in villeggiatura, disporre che essi possano scegliere località distanti dal comune di Comiso non più di 30 km e che il figlio rimanga col padre per quindici giorni consecutivi nel Per_1
mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, e che in tutti i periodi di ciascuna permanenza presso i genitori le trasferte per prendere o lasciare il figlio minore siano affrontate alternativamente dai due genitori, Per_1
cosicché, ad esempio, se il padre andrà a prendere il figlio presso la dimora di villeggiatura della sig.ra entro le ore 19.30 perché pernotti con lui per i CP_1
quindici giorni successivi, sarà la madre ad andare a prendere il figlio nella dimora del padre entro le ore 19.30 del giorno antecedente all'inizio dei quindici giorni a lei spettanti, ciò affinché ogni genitore si faccia carico di un solo viaggio di trasferta;
che nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore questi dovranno rendersi facilmente raggiungibili telefonicamente, fermo restando che nessuno dei due può allontanarsi dal territorio Italiano senza l'autorizzazione dell'altro; i periodi di vacanze estive dovranno essere concordati tra genitori entro
e non oltre il 30 aprile di ogni anno per la rispettiva organizzazione delle ferie;
tutte le vacanze scolastiche e le festività locali e nazionali non espressamente previste saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, ed in modo alternato in caso di giorno singolo;
il compleanno del figlio sarà trascorso ogni anno, con Per_1
pernottamento, in modo alternato con ciascun genitore;
ogni anno, per il giorno del compleanno e della festa del papà il figlio rimarrà con pernottamento Per_1
col padre. 4) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , Parte_1 CP_1
per il proporzionale concorso al mantenimento del figlio minore , un Per_1
assegno mensile di € 250,00 - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere sempre tutte preventivamente concordate e documentate. 5) autorizzare i coniugi all'iscrizione sul proprio passaporto, od alla richiesta di ogni altro atto all'uopo previsto, del figlio minore ai soli fini del diporto nei Per_1
periodi delle vacanze estive o Natalizie. 6) condannare la resistente al pagamento delle spese, degli onorari e degli accessori del giudizio come per legge. 7) nel caso in cui la resistente resistesse in giudizio con mala fede o colpa grave, si chiede sin
d'ora che la stessa sia condannata per responsabilità aggravata ex 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che il Tribunale adito vorrà equitativamente determinare”.
Precisava il ricorrente di vivere in un immobile concessogli in comodato, in
Comiso, nella via San Leonardo n. 145, e di essere impiegato presso l'Impresa
Ecologica Busso Sebastiano s.r.l., avente sede in Giarratana (RG), percependo la retribuzione di circa €. 1.500,00 al mese, e sostenendo spese per €. 720,00 al mese
(di cui €. 250,00 per il mantenimento del figlio , €. 150,00 al mese per la Per_1
rata del fondo di accantonamento assicurativo Zurich con beneficiario il figlio, €.
320,00 al mese, con scadenza nel 2018, per il completamento della casa familiare sita a Comiso (RG) nella c.da Billona n. 316, di esclusiva proprietà del ricorrente, assegnata alla moglie in sede di separazione), oltre a vitto, utenze domestiche, carburante per recarsi al lavoro, abbigliamento, cura personale, da prevedere in aumento in conseguenza della prossima nascita di un figlio dall'attuale compagna, mentre era impiegata con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
presso la Cooperativa socio-assistenziale Medicare, con retribuzione mensile di €.
900,00, oltre straordinari ed indennità, e aveva acquistato di recente un'autovettura nuova e manifestato un elevato tenore di vita.
Evidenziava, poi, il ricorrente il carattere prevaricatore, ipercritico e manipolatore della ex coniuge, che aveva adottato, nel corso degli anni, condotte ostative al regolare esercizio del diritto di visita da parte del padre, frapponendo difficoltà alle visite del padre, tendendo ad escluderlo dalla vita del figlio (pubblicando foto sul proprio profilo facebook nonostante l'espresso dissenso del ), Pt_1
chiedendo disporsi C.T.U. collegiale per accertare tali aspetti della sua personalità
e porre rimedio a tali comportamenti, nell'interesse prioritario del figlio minore.
Con memoria difensiva del 28/9/2017, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale, pur aderendo alla domanda relativa alla pronuncia della
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'infondatezza delle avverse deduzioni in ordine al preteso atteggiamento della resistente, ostativo all'esercizio del diritto di visita paterno, evidenziando di avere, invece, sempre favorito la frequentazione padre-figlio, nonostante l'atteggiamento rigido e non collaborativo del , il quale aveva sempre creato motivi di scontro nella Pt_1
gestione condivisa della vita del figlio (ad esempio imponendo alla resistente di non far partecipare il figlio ad eventi scolastici pur di non farlo ritrarre in video e foto, che la scuola avrebbe pubblicato sul sito della stessa), delegandone l'accudimento alla nuova compagna;
si opponeva, quindi alla consulenza psicologica chiesta dal , sostenendo di essersi sempre comportata in Pt_1
maniera irreprensibile, imputando piuttosto a quest'ultimo un comportamento irresponsabile e disinteressato nei confronti del minore.
Rappresentava la resistente, inoltre, l'insufficienza della somma di €. 250,00 al mese, versato dal a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
minore, in considerazione delle accresciute esigenze di quest'ultimo, oltre al rifiuto da parte del padre di corrispondere la propria quota del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
riferiva altresì in merito al proprio sopravvenuto stato di disoccupazione per cui, nel tentativo di reinventarsi una nuova occupazione, aveva da poco tempo intrapreso l'attività di gestione di una ludoteca privata, dalla quale non riusciva ancora a ricavare alcun guadagno.
Deducendo di essere onerata del pagamento della rata mensile della propria autovettura (€. 220,00 al mese), della relativa tassa annuale (€. 140,00) e dell'assicurazione obbligatoria (€. 300,00), nonché delle spese per la manutenzione del giardino della casa familiare (€. 300,00 annui), per l'utenza elettrica (€. 400,00 annui) e per il gas (400,00 annui), oltre alle relative tasse, nonché dell'assicurazione in favore del figlio (€.100,00), Controparte_1
chiedeva: confermarsi l'affidamento condiviso del figlio, con suo collocamento presso la madre, nella casa familiare già assegnatale in sede di separazione, e la rimodulazione del diritto di visita del padre nei confronti di (“lunedì, Per_1 mercoledì e venerdì dalle ore 13,00 – e comunque, dall'uscita da scuola – alle ore
19,30; i fine settimana alternati dalle ore 13,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica, nel periodo delle vacanze di Natale, in luogo del normale diritto di visita, il padre potrà avere con sé il figlio per cinque giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o del Capodanno;
nel periodo delle vacanze pasquali, in luogo del normale diritto di visita il padre potrà averlo con sé per due giorni consecutivi ad anni alterni o il sabato e la domenica di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo. Nel periodo estivo, qualora ciascuno od entrambi i genitori decidessero di andare in villeggiatura, il figlio rimarrà Per_1
in compagnia di ciascuno dei due genitori sia di giorno, che di notte, con almeno due pernottamenti consecutivi a prescindere dal fatto che detti giorni ricadano in giorni infrasettimanali feriali o festivi. Inoltre, le trasferte per prendere o lasciare il minore verranno affrontate alternativamente dai due genitori, cosicché, ad esempio, il Sig. andrà a prendere il figlio presso la dimora di villeggiatura Pt_1
entro le 19.30 perché pernotti con il padre, per le due notti successive sarà la madre ad andare a prendere il figlio nella dimora del padre entro le ore 19.30, in modo tale che ogni genitore debba sostenere un solo viaggio di trasferta. Inoltre, in estate, entrambi i genitori potranno avere con sé il figlio per due intere settimane non consecutive nel periodo intercorrente tra il primo di luglio ed il 31 di agosto. I genitori si impegnano a concordare detti periodi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, si determinerà sin d'ora che il piccolo
trascorrerà con i genitori, rispettivamente e ad anni alterni, la terza Per_1
settimana di luglio e la prima di agosto con uno e l'ultima settimana di luglio e la terza di agosto prima di agosto con l'altro”); l'aumento del contributo al mantenimento del figlio ad €. 400,00 al mese, da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo a carico di di versare alla resistente un assegno divorzile di almeno €. 150,00 Parte_1
mensili, rivalutabili ai sensi di legge;
nell'esercizio del diritto di visita, prevedersi che “il figlio dorma sempre con la presenza di uno dei due genitori, anche se in case diverse da quelle in cui i due risiedano o dimorino, ferma restando la facoltà, ove ve ne sia necessità o anche al solo fine di consolidare il rapporto con gli ascendenti, di poter far pernottare il minore con i nonni, paterni e materni”; chiedeva altresì che continuasse a pagare il premio mensile di €. 150,00 per la Parte_1
polizza assicurativa sulla vita n. 566252, con scadenza nel 2031, stipulata con
Zurich, lasciando come beneficiario il figlio , e “versando l'intera somma Per_1
alla scadenza in un c/c bancario o deposito a firma congiunta con la sig.ra
e con il figlio che alla data di scadenza del 2031 sarà già Controparte_1
maggiorenne”;
“che il sig. versi alla Sig. il 50% della somma che Parte_1 Controparte_1
verrà incassata alla scadenza, prevista per il 2023, in forza della polizza di assicurazione polizza Zurich Sempre più n. 700881 sottoscritta con la Zurich
Investiments Life S.p.A. dell'ammontare di €. 10.000,00, impegnandosi, altresì, a lasciare indicato come beneficiario il figlio ”; che il ricorrente “provveda al Per_1
pagamento delle rate a scadere del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa familiare in costanza di matrimonio….. con diritto della
Sig.ra a ripetere le somme dalla stessa investite per la ristrutturazione CP_1
della casa coniugale, qualora alla maggiore età il figlio dovesse decidere Per_1
di lasciare la casa coniugale”.
I coniugi comparivano all'udienza del 12/10/2017, e la causa veniva istruita mediante assunzione di interrogatorio formale della resistente e delle prove testimoniali ammesse.
Con sentenza non definitiva n. 386/2018 del 12/3/2018 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio per le rimanenti questioni. Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c., del 20/11/2018, chiedeva Controparte_1
autorizzarsi con urgenza il trattamento dei dati personali in relazione al minore per l'acquisizione e la pubblicazione di foto e riprese video da parte delle Istituzioni
Scolastiche relativamente allo svolgimento di attività didattiche, a cui avrebbe partecipato il minore, in occasione delle festività Natalizie, con successiva pubblicazione sul sito web della scuola, stante il negato consenso da parte di
, consenso, tuttavia, successivamente prestato all'udienza all'uopo Parte_1
fissata.
In seno alla propria comparsa conclusionale la ricorrente rinunciava alla richiesta di assegno di mantenimento in suo favore, dichiarando di essere ormai economicamente indipendente.
Il P.M, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, stante la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e la rinuncia all'assegno divorzile da parte della resistente, occorre esaminare in questa sede le residue questioni controverse.
Va, in primo luogo, disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi Per_1
i genitori, con suo collocamento presso la madre, essendo i genitori concordi sul punto ed essendo ciò conforme all'interesse del medesimo.
Sotto il profilo della determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, in seno alla propria comparsa conclusionale il ricorrente ha dichiarato che attualmente “rimane col padre nei giorni di Per_1
lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 19:30, nonchè dal pranzo del sabato alle ore 22:30 della domenica nei fine settimana alternati;
una settimana durante le festività Natalizie;
tre giorni durante le festività Pasquali;
a periodi di 10 giorni alternati per le vacanze estive (luglio-settembre); compleanni alternati”, ed ha rappresentato l'esigenza, manifestata in varie occasioni dal figlio, di applicare in modo meno rigido i tempi e modi di permanenza del predetto presso il padre.
Ciò posto, in considerazione dell'età attuale di (13 anni), e del desiderio Per_1
dallo stesso espresso di poter vedere il padre senza l'osservanza di una rigida regolamentazione, si reputa opportuno e maggiormente conforme all'interesse del minore prevedersi che lo stesso possa vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo voglia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e ludici.
Soltanto laddove dovessero insorgere dei disaccordi tra i genitori, andrà seguìto il calendario adottato concordemente dai medesimi, siccome riportato dal ricorrente.
Vi è contrasto tra le parti sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Comiso, nella c.da Billona n.
316, sostenendo che la resistente si sarebbe trasferita da diversi Parte_1
anni presso l'abitazione del compagno (a Comiso nella via degli Persona_2
Ontani 21, nello stesso edificio ove la resistente ha aperto la ludoteca), mentre afferma di continuare ad abitarvi, insieme al figlio, Controparte_1
allontanandosene solo nel periodo estivo.
In particolare la ricorrente, in sede di suo interrogatorio formale, ha dichiarato di abitare nella casa familiare, e che “E' vero che ho una relazione con il sig. Per_2
ma non abbiamo mai convissuto insieme. Abitiamo ognuno a casa propria con i rispettivi figli…E' vero che ho una ludoteca nello stesso stabile in cui abita
; il ricorrente, dal canto suo, ha dedotto l'incongruenza delle fatture Per_2
relative alle utenze della casa familiare, aventi importi incompatibili con i consumi di una casa abitata.
Nessun elemento probatorio certo è traibile dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio de quo, i quali si sono limitati ad affermare genericamente di non aver visto la signora e il figlio per un certo periodo in quella casa, e di aver notato qualche volta la macchina parcheggiata fuori dalla villetta, mentre successivamente li hanno rivisti abitare lì.
Trattasi tuttavia di dichiarazioni generiche e valutative, non ben circoscritte temporalmente.
Il teste poi, ha riferito di recarsi al lavoro al mattino e di rientrare la sera. Tes_1
La stessa resistente, peraltro, ha dichiarato di lavorare presso una ludoteca, sita nello stesso stabile ove è ubicata l'abitazione del suo nuovo compagno, e quindi è verosimile pensare che stia fuori casa per gran parte della giornata per dedicarsi alla suddetta attività.
Alla luce di tali circostanze, non ritenendosi provato con la dovuta certezza l'allontanamento definitivo della resistente dalla casa familiare, occorre rigettare la domanda di revoca avanzata dal ricorrente e, di conseguenza, confermare l'assegnazione della casa sita in Comiso, nella c.da Billona n. 316, ad CP_1
, in qualità di genitore collocatario del figlio minore.
[...]
Quanto al contributo per il mantenimento del figlio , la resistente ha Per_1
chiesto aumentarsi il relativo assegno da €. 250,00 mensili ad €. 400,00, in considerazione delle accresciute esigenze dello stesso.
Tenuto conto delle invariate condizioni economico - reddituali del ricorrente e dell'indipendenza economica raggiunta dalla resistente, degli ampi tempi di permanenza del figlio con il padre, con relativo mantenimento diretto dello stesso, degli oneri già a carico del ricorrente, scaturenti dalla contrazione di polizze sulla vita nell'interesse sempre del minore, nonché del notorio accrescimento delle esigenze dei figli in relazione all'età, essendo trascorsi quasi dieci anni dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione (6/7/2015), e non risultando il ricorrente più onerato del pagamento del mutuo bancario di €. 320,00 mensili (scaduto nel 2018 e contratto per il completamento edilizio della casa familiare), sebbene nel frattempo abbia costituito un altro nucleo familiare - nel quale è nata la figlia (di anni sette) -, si ritiene congruo disporsi a carico del Per_3 Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla controparte, per il mantenimento di , la Per_1
somma di euro 300,00 mensili, come previsto in seno all'ordinanza presidenziale, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT.
L'assegno unico familiare, inoltre, andrà corrisposto in favore di entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno, come per legge, avuto riguardo ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio andranno poste a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, stante la mancanza di contestazione sul punto.
Nulla andrà disposto in ordine all'assegno divorzile, attesa la rinuncia a tale domanda da parte di nella propria comparsa conclusionale. Controparte_1
Suscettibili di accoglimento, infine, risultano le domande della resistente in ordine agli obblighi da porre a carico di relativamente alle polizze Parte_1
assicurative nelle quali è indicato come beneficiario il figlio minore , Per_1
rientrando le stesse nell'ambito dell'obbligo contributivo configurabile a carico del medesimo in favore del figlio.
Inammissibile di contro deve intendersi l'ulteriore richiesta della di CP_1
ripetizione delle somme investite per la ristrutturazione della casa familiare, laddove il figlio, una volta divenuto maggiorenne, decida di non abitarvi più, non rientrando essa nell'oggetto del giudizio de quo, e rivestendo comunque la stessa un carattere meramente ipotetico ed eventuale. Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa e al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, nella quale è stata già resa sentenza non definitiva n. 386/2018,
sentito il P.M.
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con il suo collocamento presso Per_1
la madre, nella casa familiare sita in Comiso, nella c.da Billona n. 316, da assegnarsi ad;
Controparte_1
regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del ricorrente, , l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
l'assegno mensile di €. 300,00, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento per il figlio , da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso – l'assegno unico familiare verrà corrisposto in favore di ciascuno dei genitori nella misura di metà ciascuno;
accoglie le istanze di parte resistente relative alle polizze assicurative contratte dal nell'interesse del figlio minore, nei termini richiesti dalla stessa Pt_1
come in parte motiva;
dichiara inammissibile l'istanza residuale della di ripetizione delle CP_1
somme versate come indicata in parte motiva. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 14.03.2025.
Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti