Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 9382
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici nell'apposito registro delle persone giuridiche - iscrizione ammessa, ex artt. 1,5 e 6 della legge n. 222/1985 e 15 del d.P.R. n. 33/1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che producano un attestato del Ministero dell'interno dal quale risulti il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929 - sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2001, n. 9382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9382
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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