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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 5161/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Mariarosaria Barbato presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5161/2023 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...], (cf: ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano
Lo Presti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Ricorrente
E
nata il [...] a [...], (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Scognamiglio e Vincenzo
Scarfato ed elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi, n. 71 presso lo studio dell'avv.to
Michele Scognamiglio.
Ricorrente
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 07.11.2023, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Plaza de la Revolution Habana (Cuba).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 30.11.2005 nel Comune di Plaza de la Revolution L'Avana (Cuba) i due avevano contratto matrimonio civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Francofonte (SR) con atto n.1, anno 2006, Parte II, serie C, Ufficio 1;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che erano separati sin dal 10/11/2011, allorquando il Tribunale di Siracusa aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 398/2011 del 10/11/2011 (di cui al verbale di comparizione del 20/11/2011) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
All'udienza cartolare del 7.10.2024 il Collegio riservava la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 31/10/2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione
(20/11/2011) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Siracusa nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Le parti hanno richiesto la pronuncia solo sullo status e tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, dichiarano che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro; rinunciano reciprocamente a qualsivoglia importo a titolo di contributo per assegno alimentare, di mantenimento o di altro titolo. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30.11.2005 nel Comune di Plaza de la
Revolution L'Avana (Cuba) da , nato il [...] a [...] Parte_1
e da nata il [...] a [...] (trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francofonte (SR) con atto n.1, anno 2006, Parte II, serie C, Ufficio 1).
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 5/11/2024
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Mariarosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Mariarosaria Barbato presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5161/2023 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...], (cf: ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Genova n. 8, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano
Lo Presti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Ricorrente
E
nata il [...] a [...], (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Scognamiglio e Vincenzo
Scarfato ed elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi, n. 71 presso lo studio dell'avv.to
Michele Scognamiglio.
Ricorrente
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 07.11.2023, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Plaza de la Revolution Habana (Cuba).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 30.11.2005 nel Comune di Plaza de la Revolution L'Avana (Cuba) i due avevano contratto matrimonio civile trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Francofonte (SR) con atto n.1, anno 2006, Parte II, serie C, Ufficio 1;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che erano separati sin dal 10/11/2011, allorquando il Tribunale di Siracusa aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 398/2011 del 10/11/2011 (di cui al verbale di comparizione del 20/11/2011) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
All'udienza cartolare del 7.10.2024 il Collegio riservava la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 31/10/2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione
(20/11/2011) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Siracusa nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Le parti hanno richiesto la pronuncia solo sullo status e tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, dichiarano che non hanno null'altro a pretendere rispettivamente l'uno verso l'altro; rinunciano reciprocamente a qualsivoglia importo a titolo di contributo per assegno alimentare, di mantenimento o di altro titolo. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30.11.2005 nel Comune di Plaza de la
Revolution L'Avana (Cuba) da , nato il [...] a [...] Parte_1
e da nata il [...] a [...] (trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francofonte (SR) con atto n.1, anno 2006, Parte II, serie C, Ufficio 1).
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 5/11/2024
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Mariarosaria Barbato